Norme Tecniche di Attuazione

Art. 17 Strumenti di attuazione

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso progetti di opere pubbliche, piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata, interventi di rigenerazione urbana, progetti unitari convenzionati, interventi diretti.

2. Sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" la presenza della sigla (PA) all'interno di un'area appositamente perimetrata vincola l'attuazione dei relativi progetti all'approvazione di un Piano Attuativo (art.107, LR n.65/2014).

I piani attuativi costituiscono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio e sono approvati dal Consiglio Comunale con le procedure e gli elaborati previsti dalla Legge Regionale.

Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi della Legge Regionale.

I piani attuativi possono essere di iniziativa pubblica e/o privata, nei casi previsti dalle presenti norme e dalle leggi vigenti.

3. Agli interventi di rigenerazione urbana, come definiti nella Legge Regionale, si applicano le procedure e le misure incentivanti previste dalla stessa.

Nel presente Piano Operativo sono considerati interventi di rigenerazione urbana i progetti finalizzati a promuovere il recupero, il riuso e la trasformazione fisica e funzionale di parti significative del tessuto urbano, anche nei casi in cui ad esse non si applichino le specifiche procedure e modalità attuative indicate dalla LR.

E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale, durante il periodo di validità del Piano Operativo, procedere all'individuazione delle aree e degli edifici da sottoporre ad interventi di rigenerazione urbana tramite una ricognizione con apposito atto ai sensi della LR.

4. Nelle aree già dotate di opere di urbanizzazione, il Piano Operativo assoggetta a Progetto Unitario Convenzionato (PUC) gli interventi edilizi che richiedono un adeguato coordinamento della progettazione e la previa sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici correlati all'intervento.

Il progetto unitario convenzionato e il relativo schema di convenzione sono approvati dalla Giunta Municipale con un unico atto, con le procedure e gli elaborati previsti dalla Legge Regionale.

5. Le altre previsioni nelle aree soggette alle categorie di intervento: conservazione, mantenimento, adeguamento, trasformazione sono realizzate attraverso piani attuativi, progetti unitari convenzionati, intervento edilizio diretto, eventualmente convenzionato.

Il Permesso Convenzionato costituisce una forma particolare di intervento diretto che comporta l'assunzione di specifici obblighi da parte del richiedente, che subordinano il rilascio alla stipula di apposito atto unilaterale d'obbligo.

L'intervento si attua previo Permesso Convenzionato nei seguenti casi:

  • - ogni qualvolta ciò sia espressamente previsto nelle presenti norme, nelle schede in esse contenute o nelle tavole del PO;
  • - su richiesta del Comune quando gli interventi diretti assumono rilevanti dimensioni o comunque si renda necessario inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.

Il Permesso Convenzionato è sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale.

6. Gli interventi urbanistici che richiedono la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione dovranno garantire gli standard minimi per verde e parcheggi pubblici (oppure, nei casi specificatamente ammessi, la corrispondente monetizzazione), come previsto dalle presenti norme e da quelle vigenti in materia, reperendo le aree all'interno del perimetro di intervento tra quelle specificatamente individuate e qualora non sufficienti all'interno dell'area edificabile, ferma restando la capacità edificatoria massima ammessa. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti titolari del permesso di costruire il rilascio dell'atto amministrativo, ove non diversamente disciplinato da specifici atti dell'Amministrazione Comunale, è subordinato alle seguenti procedure:

  • - sottoscrizione da parte dei richiedenti di un atto unilaterale trascritto (o di convenzione nei casi previsti dalla legge), con il quale si obbligano, entro la data indicata nell'atto medesimo (di norma non superiore alla durata del permesso costruire), all'esecuzione delle opere previste e alla cessione gratuita della stesse e dei terreni su cui insistono per la quota di proprietà;
  • - approvazione con permesso di costruire o delibera della Giunta Municipale di un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione (al quale l'atto farà riferimento) da realizzarsi contestualmente ai fabbricati;
  • - presentazione di idonea garanzia fideiussoria il cui importo e modalità di pagamento saranno definiti con atti regolamentari dell'Amministrazione Comunale, cos&igrave come l'eventuale scomputo dagli oneri di urbanizzazione dell'importo delle opere da realizzare.

Art. 18 Perequazione urbanistica

1. Il Piano Operativo assoggetta alla disciplina della perequazione urbanistica, in relazione a quanto disposto dell'art.100 della LR n.65/2014, le parti di territorio comprese nei perimetri delle aree vincolate alla redazione dei piani attuativi e dei progetti unitari convenzionati: la disciplina per queste aree persegue un'equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà in esse ricomprese, con riferimento all'edificabilità ammessa dal PO per ciascuna area.

2. Nelle aree soggette alla perequazione urbanistica dovranno essere ripartiti secondo criteri proporzionali tra i soggetti attuatori anche gli oneri economici e gli obblighi convenzionali comunque connessi alla realizzazione dell'intervento.

3. Nelle aree soggette alla redazione di piani attuativi e interventi attraverso un progetto unitario convenzionato possono essere espressamente identificate:

le parti destinate alla realizzazione di viabilità pubblica o di uso pubblico;

  • - le parti destinate a servizi e attrezzature pubblici o di uso pubblico;
  • - le parti destinate a spazi scoperti pubblici o di uso pubblico, verdi e pavimentati.

Art. 19 Convenzioni

1. L'Amministrazione Comunale può proporre a soggetti privati e interessati specifiche convenzioni per sollecitare, indirizzare e facilitare la realizzazione di interventi di particolare rilevanza. Le convenzioni possono essere ricondotte a tre principali tipologie, in relazione a progetti di recupero e/o trasformazione di:

  • - edifici, spazi e tessuti della "città storica";
  • - edifici e spazi del territorio agricolo;
  • - edifici, spazi e tessuti di altre parti del territorio comunale.

Per ogni tipo di convenzione, il Piano Operativo individua i temi e gli obiettivi principali che possono interessare in particolare gli interventi previsti nelle aree di trasformazione e in quelle soggette a piano attuativo, i criteri che ne garantiscano coerenza e trasparenza.

Per i progetti delle "schede norma", gli obiettivi principali della convenzione sono individuati nei corrispondenti articoli delle presenti norme.

2. Edifici, spazi e tessuti della "città storica" (zone A): l'obiettivo principale delle convenzioni è mantenere nella città storica determinate attività e una buona quantità di residenti, soprattutto giovani, anziani e famiglie di recente formazione. La convenzione potrà riguardare, ad esempio, la riqualificazione degli spazi d'uso pubblico, i parcheggi, gli interventi di recupero della residenza, la quantità di alloggi destinati dal concessionario alla cessione o locazione a prezzi convenzionati, la durata degli obblighi.

3. Parti, edifici e spazi del territorio agricolo (zone E): l'obiettivo principale delle convenzioni è mantenere l'uso agricolo del suolo, la conservazione dei suoi caratteri morfologici, la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e architettonico. La convenzione potrà riguardare, ad esempio, percorsi e spazi d'uso pubblico, attrezzature, il recupero del patrimonio culturale, l'introduzione e/o il mantenimento di determinate colture, opere di mitigazione e compensazione ambientale.

4. Altre parti del territorio comunale (zone B, C, D, F):

l'obiettivo principale delle convenzioni è l'innalzamento della qualità spaziale e architettonica delle nuove realizzazioni, la riqualificazione e il recupero di aree destinate a residenza, produzione e servizi, con caratteristiche tali da rispondere alle esigenze espresse dalla collettività e dai suoi diversi soggetti. La convenzione potrà riguardare per la residenza, ad esempio, la riqualificazione degli spazi d'uso pubblico, i parcheggi, interventi per l'edilizia convenzionata (unità immobiliari destinata alla locazione e/o cessione a prezzi concordati), il ricorso a tecniche di bioarchitettura e risparmio energetico, progetti di social housing, cohousing, residenze protette; la riqualificazione e la realizzazione di insediamenti per la produzione secondo elevati standard di sostenibilità ambientale ed energetica, che applichino la disciplina toscana sulle APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate).

5. L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre incentivi (economici e urbanistici) per accrescere la sostenibilità ambientale e sociale degli interventi nelle aree di trasformazione e favorire "buone pratiche" che permettano il miglioramento della qualità urbana e del paesaggio: può, ad esempio, "premiare" e incentivare gli interventi dove siano previsti alloggi in locazione a canone controllato, gli interventi di edilizia sostenibile finalizzati al risparmio energetico e idrico, l'uso di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili, l'autocostruzione, gli interventi di riqualificazione di aree degradate del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica.

6. In tutte le zone, per le aree destinate a servizi sportivi o altre attrezzature d'uso pubblico, in luogo dell'esproprio potrà essere stipulata fra l'Amministrazione Comunale e i proprietari un'apposita convenzione che fissi le modalità di realizzazione, la durata, le modalità di gestione dei servizi e delle attrezzature.

7. Le aree interessate dai percorsi di uso pubblico non saranno espropriate qualora il proprietario accetti la servitù di pubblico passo pedonale e/o ciclabile.

8. La monetizzazione delle aree a standard è ammessa esclusivamente nei casi previsti negli articoli delle presente NTA: le modalità e le condizioni della monetizzazione sono definite in apposito regolamento o delibera del Consiglio Comunale.

Art. 20 Incentivi urbanistici

1. Il Piano Operativo, per favorire la qualità degli interventi, incentiva l'edilizia sostenibile: perseguendo l'utilizzazione di materiali, tecnologie e requisiti delle costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente.

A tal fine il Regolamento Edilizio dovrà:

  • - contenere specifiche istruzioni tecniche finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui sopra;
  • - individuare soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili;
  • - fornire indicazioni sull'orientamento e la conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare;
  • - stabilire una soglia minima di eco-efficienza al di sotto della quale non si ha accesso agli incentivi urbanistici e graduare gli stessi a seconda del livello di eco-efficienza raggiunto nella progettazione.

Gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia che, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi, si conformino alle specifiche dell'edilizia sostenibile beneficiano di incentivi di carattere urbanistico, consistenti nella possibilità di incrementare fino ad un massimo del 15%, la Superficie edificabile (SE) e del 7% della Superficie coperta (SC) previste ed ammesse dalle disposizioni contenute nelle presenti NTA.

2. Il Piano Operativo, per favorire la qualità degli interventi, incentiva l'innovazione tecnologica dei processi produttivi: privilegiando il recupero e la localizzazione di nuove unità insediative per attività collegate alla ricerca.

A tal fine, prevede incentivi urbanistici per le attività produttive di tipo manifatturiero che s'impegnino nello sviluppo di attività connesse alla ricerca, alla formazione, all'innovazione tecnologica e imprenditoriale.

In tal senso, il PO consente nei Sottosistemi. P1, P2, P3 ampliamenti una tantum degli edifici produttivi esistenti alla data di adozione del presente PO, nella misura massima del 10% della Superficie edificabile (SE) e del 5% della Superficie coperta (SC) esistenti, quando detti ampliamenti siano finalizzati a migliorare la dotazione di attività collegate funzionalmente alla ricerca ed all'innovazione tecnologica.

Detta finalità deve essere adeguatamente documentata e motivata, corredando il progetto con uno specifico studio che dimostri la necessità di tali spazi e documenti le politiche che l'azienda intende mettere in atto per conseguire gli obiettivi di cui presente articolo.

I locali costruiti o ampliati in forza degli incentivi urbanistici di cui sopra rimangono vincolati agli usi produttivi ed alle funzioni dichiarate per un periodo non inferiore a dieci anni e il relativo titolo abilitativo edilizio è rilasciato o depositato solo previo formulazione di specifico atto d'obbligo al riguardo.

Gli interventi del presente comma non sono cumulabili con quelli previsti nel precedente comma 1.

3. Gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui al presente articolo dovranno comunque garantire le dotazioni minime di aree a standard e di superfici permeabili previste.

Art. 21 Procedure per gli interventi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente per ciascun tipo di intervento, ogni progetto dovrà comprendere la sistemazione degli spazi aperti e sarà valutato solo se riferito contemporaneamente agli edifici e alle loro aree di pertinenza.

2. Il Regolamento Edilizio stabilisce la documentazione e l'elenco degli elaborati richiesti per la presentazione di piani e progetti necessari all'attuazione degli interventi previsti.

3. I diversi tipi di intervento sono soggetti a permesso di costruire, SCIA, ovvero configurano attività edilizia libera secondo quanto previsto nelle vigenti leggi nazionali e regionali.

4. Nei Titoli IV, V, VI, VII, VIII della Parte III delle presenti norme sono stabiliti per ciascun Sistema, Sottosistema e Ambito gli usi caratterizzanti, previsti ed esclusi.

5. Il mutamento della destinazione d'uso può riferirsi al cambiamento di un uso principale con un altro (con riferimento all'art.6 delle presente NTA) e al passaggio da un'articolazione di uno stesso uso principale all'altra.

6. Il mutamento della destinazione d'uso è soggetto a SCIA o a permesso di costruire secondo quanto previsto dalla Legge Regionale.

Art. 22 Standard urbanistici

1. Il Piano Strutturale prevede per l'intero territorio comunale una dotazione complessiva per gli standard urbani non inferiore a 18 mq. per abitante, suddivisi in:

  • - parcheggi: 2,5 mq/ab.
  • - istruzione di base: 4,5 mq/ab.
  • - attrezzature d'interesse comune: 2 mq/ab.
  • - spazi pubblici attrezzati: 9 mq/ab.

Suggerisce però, per ottenere e consolidare una maggiore quantità di spazi collettivi (obiettivo già raggiunto in diverse parti del territorio), di innalzare la dotazione degli standard urbani a 30 mq. per abitante, suddivisi in:

  • - parcheggi: 6 mq/ab.
  • - istruzione di base: 4,5 mq/ab.
  • - attrezzature d'interesse comune: 2,5 mq/ab.
  • - spazi pubblici attrezzati: 17 mq/ab.

Il Piano Operativo, in conformità alle suddette indicazioni, individua le dotazioni minime di standard richiesti, con le aspecifiche che seguono.

2. La dotazione minima di aree a standard urbanistici da garantire per gli interventi da realizzare attraverso piani attuativi (PA) e progetti unitari convenzionati (PUC) viene prevista come segue:

  • - per gli insediamenti residenziali sono richiesti: minimo 30 mq. per abitante (per ogni 100 mc. di VE), dei quali almeno 5 mq. per parcheggi pubblici;
  • - per gli insediamenti a destinazione commerciale, turistico-ricettiva, direzionale sono richiesti: minimo 80 mq. ogni 100 mq. di SE, dei quali almeno 40 mq. per parcheggi pubblici;
  • - per gli insediamenti a destinazione industriale ed artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi sono richiesti: minimo 20 mq. ogni 100 mq. di St, dei quali almeno 10 mq. per parcheggi pubblici;
  • - per gli insediamenti con differenti destinazioni d'uso, la dotazione minima richiesta dovrà essere calcolata applicando i parametri minimi di riferimento previsti nei precedenti punti per ciascuna delle funzioni presenti.

3. La dotazione minima di standard urbanistici non è richiesta nel caso di interventi sugli edifici ricadenti: nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968, nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs) e nel caso di piani attuativi, progetti unitari convenzionati e programmi aziendali compresi nel Sistema Ambientale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale consentire la monetizzazione delle aree a standard di cui al precedente comma 2, ad esclusione di quelle identificate e perimetrate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" (comunque da realizzare), nei casi in cui le stesse siano considerate non essenziali per l'accessibilità e la funzionalità degli insediamenti, non necessarie (in termini di quantità e qualità) e quelle esistenti risultino già sufficienti e verificate: la proposta di monetizzazione deve comunque essere approvata dal Consiglio Comunale.

4. Negli interventi di Ristrutturazione edilizia (Ri) sul patrimonio esistente:

  • - nel caso la superficie interessata dall'intervento proposto risulti essere SE > 500 mq. la dotazione viene ridotta al 50%;
  • - nel caso la superficie interessata dall'intervento proposto risulti essere 500 mq. ≥ SE ≥ 100 mq. la dotazione viene ridotta al 75%;
  • - nel caso la superficie interessata dall'intervento proposto risulti essere SE > 100 mq. la dotazione non è richiesta.

Le aree a standard di cui al presente comma, come sopra determinate, possono essere monetizzate fino ad un massimo di 200 mq, limite oltre il quale devono essere realizzate e localizzate nell'ambito del lotto d'intervento e in fregio alla pubblica via, con scomputo del loro costo di costruzione dagli oneri e cessione in proprietà al Comune a costruzione ultimata e collaudata.

Eccezionalmente e solo nei casi in cui si dimostri la reale impossibilità di realizzare quanto richiesto, le aree a standard di cui al presente comma possono essere completamente monetizzate, previa Delibera Consiliare, versando al Comune il corrispettivo del costo di acquisizione dell'area.

Il corrispettivo del costo di acquisizione dell'area, nelle ipotesi di monetizzazione, è stabilito sulla base di apposita determinazione del Servizio competente in materia di espropri e si aggiunge al contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione; tali monetizzazioni devono essere destinate all'acquisizione di aree a standard, prioritariamente nella UTOE di appartenenza dell'intervento.

6. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, oltre alle alberature:

  • - devono essere previsti posti auto riservati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge: tali posti, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze degli accessi alle diverse strutture edilizie;
  • - devono essere previsti appositi spazi per la sosta delle biciclette, in particolare nei parcheggi di pertinenza di strutture commerciali e attrezzature di servizio.

Art. 23 Parcheggio per la sosta stanziale

1. La realizzazione di parcheggi privati (pertinenziali) per la sosta stanziale è prescritta in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia;
  • - ristrutturazione edilizia che comporti incremento di SE e/o mutamento di destinazione d'uso con incremento di carico urbanistico.

2. La dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale richiesta in relazione alle diverse destinazioni d'uso è di:

  • - 1 mq. ogni 10 mc. di volume.

Per gli immobili destinati ad attività industriali, artigianali e terziarie il calcolo sarà riferito al volume risultante dal prodotto della superficie edificabile (SE) per l'altezza convenzionale pari a ml.3,50 se inferiore a quella effettiva.

3. Per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, la dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, richiesta dalla normativa regionale vigente in materia di programmazione urbanistica commerciale per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L n.122/1989, è di:

  • - 1 mq. ogni 10 mc. di volume, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.

Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti, in accordo con l'Amministrazione Comunale, anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

4. Le dotazioni minime per gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso saranno calcolate in funzione del volume per il quale si ha mutamento delle destinazioni d'uso.

5. Le dotazioni minime per gli interventi che comportano incremento delle unità immobiliari dovranno garantire un posto auto per ogni alloggio previsto dal progetto.

6. Le dotazioni minime per gli interventi derivanti da addizioni volumetriche saranno riferite al solo aumento di volume.

7. Le dotazioni di parcheggio da garantire in caso di trasformazione del patrimonio edilizio esistente (con esclusione degli interventi di sostituzione, ristrutturazione urbanistica e addizione volumetrica), possono essere realizzate anche in aree attigue non facenti parte del lotto di pertinenza, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale, purché siano asservite con vincolo permanente di destinazione.

8. La dotazione minima non è richiesta nel caso di mutamento di destinazione d'uso sugli edifici ricadenti nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs).

9. La dotazione minima non è richiesta inoltre qualora il mutamento di destinazione d'uso non si accompagni all'incremento del numero di unità immobiliari e la destinazione finale sia residenziale.

10. Qualora nell'ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (con esclusione degli interventi di sostituzione, ristrutturazione urbanistica e addizione volumetrica) non siano reperite le quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo dovrà essere corrisposto al Comune una somma pari al costo stimato necessario per l'acquisizione e la sistemazione a parcheggio, determinate tramite deliberazione del competente organo comunale: la monetizzazione, che sostituisce l'obbligo al quale non è possibile adempiere di realizzare i posti auto necessari, è ammessa solo fino a 2 posti auto o all'equivalente superficie di parcheggio.

Art. 24 Parcheggio per la sosta di relazione

1. Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni regionali in materia, la realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta in tutto il territorio comunale, salvo diversa disposizione specifica contenuta nella disciplina dei Sistemi, ogni qualvolta l'intervento per strutture commerciali di vendita al dettaglio preveda:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia;
  • - ristrutturazione edilizia che comporti incremento di SE e/o mutamento di destinazione d'uso con incremento di carico urbanistico;
  • - restauro e risanamento conservativo che comporti mutamento di destinazione d'uso.

2. La dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione richiesta in rapporto alle diverse superfici di vendita è di:

  • - 1 mq. per ogni 1 mq. di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato;
  • - 1,5 mq. per ogni 1 mq. di superficie di vendita per le medie strutture di vendita e 1 mq. per ogni 1 mq. di altre superfici coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali;
  • - 2 mq. per ogni 1 mq. di superficie di vendita per grandi strutture di vendita o strutture di vendita in forma aggregata quando assimilabili e 1,5 mq. per ogni 1 mq. di altre superfici coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

I parcheggi per la sosta di relazione, adeguatamente alberati, devono essere realizzati sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.

I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private e sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

Una quota del 10% di tali parcheggi deve essere riservata al personale dipendente.

In caso di ampliamento di strutture di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.

I parcheggi per la sosta di relazione dovranno essere realizzati senza scomputo dagli oneri e a cura della struttura commerciale richiedente, che mantiene la proprietà e l'onere della manutenzione, comunque garantendo l'uso pubblico durante gli orari di apertura, impegno da sottoscrivere in un atto d'obbligo unilaterale (o una convenzione) in sede di approvazione del progetto.

3. Per gli esercizi di vicinato:

  • - i parcheggi per la sosta di relazione possono essere reperiti, in accordo con l'Amministrazione Comunale, anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali;
  • - i parcheggi richiesti per la sosta di relazione sono annullati nel caso di interventi di nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), (ubicazione degli esercizi in aree già edificate);
  • - i parcheggi richiesti per la sosta di relazione sono annullati nel caso di mutamento di destinazione d'uso, ampliamento di superficie di vendita di strutture commerciali esistenti nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), nei centri di Civitella (UTOE 3), Ciggiano (UTOE 4), Albergo, Oliveto, Pieve a Maiano Spoiano, Tuori (UTOE 5), nel Sistema ambientale (V), nel Sottosistema R4 "Nuclei rurali", nel Sottosistema L3 "Attrezzature turistiche" (ubicazione degli esercizi in aree già edificate).

4. Per le medie strutture di vendita:

  • - i parcheggi richiesti per la sosta di relazione sono annullati nel caso di mutamento di destinazione d'uso, ampliamento di superficie di vendita di strutture commerciali esistenti (con superficie di vendita inferiore a mq. 400) nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), nei centri di Civitella (UTOE 3), Ciggiano (UTOE 4), Albergo, Oliveto, Pieve a Maiano Spoiano, Tuori (UTOE 5), nel Sistema ambientale (V), nel Sottosistema R4 "Nuclei rurali", nel Sottosistema L3 "Attrezzature turistiche" (ubicazione degli esercizi in aree già edificate).nel Sottosistema R4 "Nuclei rurali", nel Sottosistema L3 "Attrezzature turistiche" (ubicazione degli esercizi in aree già edificate);
  • - i parcheggi per la sosta di relazione, se localizzati in superficie, devono essere dotati di alberature di alto fusto con caratteristiche e quantità prescritte dalla normativa regionale vigente in materia; dovranno inoltre essere realizzati con le caratteristiche funzionali prescritte dalla normativa regionale vigente in materia;
  • - le medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 500 devono realizzare raccordi viari con i criteri costruttivi prescritti dalla normativa regionale vigente in materia.

5. Per le attività direzionali e turistico-ricettive, la dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione è di:

  • - 1 mq. per ogni 1 mq. di superficie edificabile (SE).

I parcheggi per la sosta di relazione possono essere reperiti, in accordo con l'Amministrazione Comunale, anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

Le dotazioni di parcheggio da garantire in caso di trasformazione del patrimonio edilizio esistente (con esclusione degli interventi di sostituzione, ristrutturazione urbanistica e addizione volumetrica), possono essere realizzate anche in aree attigue non facenti parte del lotto di pertinenza, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale, purché siano asservite con vincolo permanente di destinazione.

La dotazione minima non è richiesta nel caso di mutamento di destinazione d'uso sugli edifici ricadenti nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs).

Qualora nell'ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (con esclusione degli interventi di sostituzione, ristrutturazione urbanistica e addizione volumetrica) non siano reperite le quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo dovrà essere corrisposto al Comune una somma pari al costo stimato necessario per l'acquisizione e la sistemazione a parcheggio, determinate tramite deliberazione del competente organo comunale.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36