Norme Tecniche di Attuazione

Art. 35 Restauro e risanamento conservativo

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo consistono in un insieme di opere rivolte a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, suddivisi in Rc1 e Rc2, devono comunque essere finalizzati al consolidamento, al ripristino e al rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, sempre nel rispetto delle tecniche costruttive e dei materiali esistenti.

Devono dunque garantire il mantenimento dei caratteri architettonici originali e non introdurre modifiche sostanziali all'aspetto esteriore dell'edificio, salvo ripristinare uno stato originario documentato.

3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono riguardare anche alcuni edifici realizzati con tecniche prevalentemente moderne, qualora siano stati vincolati o riconosciuti di notevole qualità architettonica.

4. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere preceduti da un rilievo dello stato di fatto (piante, sezioni, prospetti) e accompagnati da una documentazione fotografica dell'edificio e del contesto.

5. I progetti devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili stessi e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi, come previsto al comma 1 dell'art. 138 della LR n.65/2014.

I progetti devono essere accompagnati da una relazione storico-critica che metta in evidenza:

  • - le caratteristiche d'interesse storico, morfologico e paesaggistico dell'edificio;
  • - la presenza di elementi decorativi e/o storicizzati;
  • - la presenza di eventuali dissesti, di carenze costruttive e tecnologiche per le quali possano rendersi necessari determinati interventi di progetto;
  • - la scelta dei materiali e le modalità d'intervento proposte per garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio.

La relazione deve inoltre contenere esplicite indicazioni sulle scelte effettuate per intervenire sugli elementi strutturali e di finitura dell'edificio, una dichiarazione sotto forma di elenco che descriva in forma sintetica le opere che interessano ogni elemento costitutivo dell'edificio: fondazioni, murature portanti, orizzontamenti, coperture, scale, aperture, intonaci, infissi, elementi accessori agli impianti, ecc.

Per gli edifici in muratura, la dichiarazione di cui sopra dovrà fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel Capo IV "Interventi sugli edifici in muratura" delle presenti norme.

6. Gli interventi sono suddivisi in:

Restauro e risanamento conservativo - Rc1, per gli edifici notificati ai sensi della parte II del Dlgs 42/2004, a dichiarata connotazione monumentale o per i quali è prioritaria l'istanza conservativa;

Restauro e risanamento conservativo - Rc2, per gli edifici nei quali l'istanza conservativa resta importante, ma sono ammesse alterazioni di alcuni elementi ai fini del risanamento e del recupero.

7. Restauro e risanamento conservativo - Rc1

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo Rc1 sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, sono cioè interventi che riguardano porzioni limitate del fabbricato e che mantengono le caratteristiche strutturali esistenti. Tali interventi comportano l'uso di materiali e tecnologie tradizionali e non possono apportare modifiche ai prospetti esterni principali dell'edificio. Il ricorso a materiali e tecnologie innovativi può essere ammesso solo nel caso in cui esso sia scientificamente avallato nell'ambito della teoria del restauro e previa esplicita motivazione da parte del progettista, che ne assevera la appropriatezza e l'efficacia. Gli interventi consistono in:

c1- consolidamento delle strutture di fondazione;

c2- consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi), delle strutture orizzontali (piane e voltate) e delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane);

c3- realizzazione di sistemi di protezione volti alla impermeabilizzazione e all'isolamento termico e acustico (con un incremento complessivo dell'altezza del colmo non superiore a 15 cm);

c4- installazione di impianti tecnologici;

c5- modifiche distributive interne, anche con la riorganizzazione delle unità abitative, che non comportino variazioni nelle quote degli orizzontamenti esistenti;

c6- riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione;

c7- consolidamento e sostituzione degli elementi costituenti porticati e logge;

c8- eliminazione di elementi e parti che alterino l'edificio, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità (superfetazioni, soprelevazioni).

8. Restauro e risanamento conservativo - Rc2

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo Rc2 sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, sono cioè interventi che riguardano porzioni limitate del fabbricato e che in generale mantengono le caratteristiche strutturali esistenti. Tali interventi possono comportare anche il ricorso a materiali e tecnologie non tradizionali, nel rispetto della salvaguardia statica del fabbricato, e non possono apportare modifiche ai prospetti esterni principali dell'edificio. Gli interventi consistono in:

d1- consolidamento delle strutture di fondazione;

d2- consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi), delle strutture orizzontali (piane e voltate), delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane);

d3- realizzazione di sistemi di protezione volti alla impermeabilizzazione e all'isolamento termico e acustico (con un incremento complessivo dell'altezza del colmo non superiore a 15 cm);

d4- realizzazione di tetto ventilato (con un incremento complessivo dell'altezza del colmo non superiore a 15 cm e con accorgimenti volti a ridurre l'impatto visivo delle griglie di aerazione in gronda e al colmo);

d5- installazione di impianti tecnologici;

d6- modifiche distributive interne, anche con frazionamento e riorganizzazione delle unità abitative;

d7- riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione;

d8- realizzazione di nuove aperture, eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, per esigenze igienico-sanitarie legate a variazioni di destinazione d'uso o a variazioni distributive interne, nel rispetto di posizione, forma e proporzioni delle aperture esistenti e nel rispetto delle regole dell'impaginato architettonico del prospetto;

d9- modifica delle aperture esistenti, eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, nel rispetto di posizione, forma e proporzioni delle stesse e nel rispetto delle regole dell'impaginato architettonico del prospetto;

d10- modifica delle aperture limitatamente ai piani terreni per adeguamento all'inserimento di attività diverse (commerciali, di deposito, di rimessa auto) nel rispetto dei caratteri architettonici della facciata e della riconoscibilità tipologica dell'edificio;

In riferimento ai punti d8,d9, d10:

per la realizzazione di nuove aperture e/o la modifica di quelle esistenti, quando ammesse, deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 135, comma 4, lettera c) della LR n.65/2014 (non necessario nel caso di riapertura di finestre tamponate).

d11- realizzazione di lucernari nelle falde della copertura;

d12- consolidamento e sostituzione degli elementi costituenti porticati e logge;

d13- realizzazione di elementi esterni di collegamento verticale (scale), eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, nel rispetto di proporzioni e caratteri dell'impianto architettonico;

d14- eliminazione di elementi e parti che alterino l'edificio, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità (superfetazioni, soprelevazioni);

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36