Art. 4 Suolo e sottosuolo
1. Il suolo e il sottosuolo costituiscono una risorsa non rinnovabile, che svolge una molteplice gamma di funzioni vitali per l'ecosistema, oltre a rivestire una importanza fondamentale per la prevenzione dei rischi ambientali, per la biodiversità e per l'equilibrio climatico, oltre che per lo stesso profilo socioeconomico del territorio comunale.
2. Obiettivo del Piano Strutturale è la tutela della risorsa suolo e sottosuolo, attraverso la regolazione degli usi del territorio con riferimento alle specifiche direttive nazionali, regionali e provinciali e agli specifici obiettivi di:
- - difesa del suolo (protezione della vulnerabilità degli acquiferi, dall'instabilità dei versanti, dall'erosione superficiale e dall'esondazione);
- - tutela del paesaggio e della biodiversità;
- - mantenimento e miglioramento della fertilità dei suoli;
- - contenimento del consumo di suolo e riduzione dell'impermeabilizzazione.
3. In materia di tutela del suolo il Piano Operativo e i successivi atti di governo del territorio dovranno:
- - ridurre i rischi ambientali per eventi meteorici sfavorevoli, anche con il ripristino della continuità fisica della rete minore di drenaggio e la corretta gestione delle attività agricole e delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche;
- - prevedere interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica integrati, che coniughino gli aspetti di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico con il miglioramento della qualità delle acque e la fruibilità dei luoghi;
- - tutelare la risorsa acqua, promuovendone il corretto uso, incentivando il ricorso a metodi e dispositivi tesi al risparmio idrico;
- - tutelare gli ecosistemi, la biodiversità e la continuità degli ambienti naturali;
- - salvaguardare i servizi ecosistemici garantiti dal suolo: quelli di supporto, di approvvigionamento e di regolazione e quelli sociali e culturali di svago, salute, benessere e identità.
Art. 5 Sensibilità degli acquiferi
1. Sulla base della classificazione della sensibilità degli acquiferi individuata dal PTC di Siena, alle aree sensibili di classe 1 (vincolo elevato) e di classe 2 (vincolo medio) si applicano le specifiche norme di tutela definite dalla Disciplina del PTC agli articoli 10.1.2 e 10.1.3.
Art. 6 Reticolo idrografico superficiale
1. Il Piano Strutturale riconosce il reticolo idrografico superficiale, così come individuato dalla Regione Toscana ai sensi della L.R. 79/2012.
2. Obiettivo del Piano Strutturale è il mantenimento, il ripristino e il miglioramento delle prestazioni quantitative e qualitative della risorsa idrica e di quelle associate al reticolo idrografico superficiale, quale elemento fondamentale per l'equilibrio ambientale e la sicurezza idraulica e di continuità e collegamento tra ecosistemi.
3. Il Piano Operativo e i successivi atti di governo del territorio dovranno:
- - disciplinare gli interventi sul sistema idrografico e per le opere di regimazione idraulica, preservandone il valore ecologico e paesaggistico, anche al fine di superare o quantomeno di mitigare le condizioni di rischio idraulico;
- - tutelare le risorse idriche.
4. Per i corsi d'acqua e i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico la legge istituisce una fascia di rispetto e tutela assoluta di 10 ml. su entrambe le sponde (art. 96 R.D. 523/1904). La fascia di rispetto, misurata a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati, oltre a garantire la conservazione, il potenziamento ed il ripristino dell'ecosistema dell'ambito ripariale, serve ad assicurare la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.
Art. 7 Sorgenti e sorgenti termali
1. Le sorgenti rappresentano risorse che devono essere preservate e tutelate nelle caratteristiche chimico-fisiche.
2. Le aree interessate dalle risorse costituite dalle sorgenti termali sono soggette a protezione ambientale al fine di preservare le caratteristiche chimico-fisiche delle acque e salvaguardare lo stato fisico dei luoghi, in conformità agli articoli 10.1.5 e 10.1.6 della Disciplina del PTC.
Art. 7 bis Siti estrattivi dismessi
1. Il Piano Strutturale recepisce la ricognizione dei siti di cava inattivi individuati nel Piano Regionale Cave (PRC) all'elaborato QC10 – Siti inattivi, integrandone i contenuti sulla base della Variante di adeguamento approvata con D.C.C. 26 del 24/04/2024.
I siti inattivi individuati nel territorio comunale, rappresentati nella tavola QC4, sono:
- - Cignano – Fosso delle Sbalze (codice P_CMI_1729);
- - Cignano – Villa Mocenni (codice P_CMI_1652);
- - Villa Sesta – San Carlo (codice P_CMI_1778);
- - Villa Sesta – Molino di Sopra/Casanova (codice P_CMI_1941).
2. I siti inattivi individuati allo stato attuale non necessitano di attività di ripristino ambientale. Pertanto non saranno oggetto di specifiche schede tecniche nel Piano Operativo, come indicato all'art. 31, comma 6 della Disciplina del PRC.
Art. 7 ter Siti di reperimento Materiali Ornamentali Storici (MOS)
1. Il Piano Strutturale recepisce i siti di cui al comma 3, lettera b dell'art. 32 della Disciplina del Piano Regionale Cave (PRC) riportati nell'elaborato QC11 – Ricognizione siti di reperimento Materiali Ornamentali Storici, garantendone la tutela.
2. I siti di reperimento Materiali Ornamentali Storici individuati nel territorio comunale, rappresentati nella tavola QC4, sono:
- - Groppole (codice 0905200601MOS).
3. Il Piano Operativo dovrà definire per tali siti le norme operative per l'utilizzo, la valorizzazione e la tutela dei siti stessi compatibilmente con la salvaguardia del territorio interessato.
Le norme operative dovranno essere coerenti con le normative tecniche di riferimento con particolare attenzione alla L.R. 35/2015, al D.P.G.R. 72/R/2015 e alla Disciplina del PRC.
4. Il Comune ai sensi dell'art. 32, comma 8 della Disciplina del PRC e ai sensi dell'art. 49 della L.R. 35/2015 può autorizzare specifici prelievi secondo quanto disposto dall'art. 49 della L.R. 35/2015 ove sia riscontrata la necessità di approvvigionamento esplicitamente richiamata nel progetto di restauro, nel rispetto delle modalità operative definite dalle norme del PO.