Art. 4 Suolo e sottosuolo
1. Il suolo e il sottosuolo costituiscono una risorsa non rinnovabile, che svolge una molteplice gamma di funzioni vitali per l'ecosistema, oltre a rivestire una importanza fondamentale per la prevenzione dei rischi ambientali, per la biodiversità e per l'equilibrio climatico, oltre che per lo stesso profilo socioeconomico del territorio comunale.
2. Obiettivo del Piano Strutturale è la tutela della risorsa suolo e sottosuolo, attraverso la regolazione degli usi del territorio con riferimento alle specifiche direttive nazionali, regionali e provinciali e agli specifici obiettivi di:
- - difesa del suolo (protezione della vulnerabilità degli acquiferi, dall'instabilità dei versanti, dall'erosione superficiale e dall'esondazione);
- - tutela del paesaggio e della biodiversità;
- - mantenimento e miglioramento della fertilità dei suoli;
- - contenimento del consumo di suolo e riduzione dell'impermeabilizzazione.
3. In materia di tutela del suolo il Piano Operativo e i successivi atti di governo del territorio dovranno:
- - ridurre i rischi ambientali per eventi meteorici sfavorevoli, anche con il ripristino della continuità fisica della rete minore di drenaggio e la corretta gestione delle attività agricole e delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche;
- - prevedere interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica integrati, che coniughino gli aspetti di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico con il miglioramento della qualità delle acque e la fruibilità dei luoghi;
- - tutelare la risorsa acqua, promuovendone il corretto uso, incentivando il ricorso a metodi e dispositivi tesi al risparmio idrico;
- - tutelare gli ecosistemi, la biodiversità e la continuità degli ambienti naturali;
- - salvaguardare i servizi ecosistemici garantiti dal suolo: quelli di supporto, di approvvigionamento e di regolazione e quelli sociali e culturali di svago, salute, benessere e identità.