art. 26 9b - Pertinenze paesaggistiche dei centri, degli aggregati e dei beni storico-architettonici
1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia alla tav. Si03-I in scala 1/10.000
2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:
- - la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
- - le opere di sistemazione del terreno;
- - le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
- - le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
- - gli accesi e le recinzioni;
- - gli arredi fissi in genere.
- - le aperture visuali
3. All'interno delle aree di cui al primo comma quando determinati da beni storico-architettonici in territorio rurale vigono le prescrizioni di cui ai comma 4, 5, 6, 7 dell'art. L9 delle norme del P.T.C.P.
4. La facoltà di cui al comma 5 è estesa anche alle aziende i cui suoli ricadano all'interno dell'area di pertinenza quando resti dimostrata l'impossibilità e/o l'inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.
5. All'interno delle aree del comma 4 è vietata la nuova edificazione per residenza agricola anche quando ricadono all'interno delle aree di cui all'art. 39.
5 bis. All'interno delle aree di cui al primo comma, quando determinate da aggregati, vigono le prescrizioni di cui all'art. L8 commi 5, 6 e 7 delle Norme del P.T.C.P.
6. Il R.U. definisce, anche sulla base della Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 12, una specifica disciplina di tutela e intervento.