Capo I Articolazione del territorio rurale e disposizioni generali
Art. 63 Criteri di articolazione del territorio rurale
1. Il territorio rurale è articolato sulla base dell'insieme degli elementi caratterizzanti riconosciuti attraverso la lettura delle Invarianti del PIT-PPR, come recepite ed approfondite dal Piano Strutturale. Tale articolazione fa in particolare riferimento all'individuazione della struttura agraria e della struttura ecosistemica, distinguendo quindi, ai fini dell'applicazione delle discipline del presente Titolo, i seguenti ambiti:
- alta collina e collina boscata (R1);
- fascia nord delle Masse della Berardenga (R2);
- fascia sud delle Masse della Berardenga (R3);
- colline del Chianti (R4);
- Masse di Siena (R5);
- fondovalle dell'Arbia, del Malena e dell'Ombrone (R6);
- Crete (R7);
- fondovalle dell'Ambra (R8);
- connessioni ecologiche lungo i corsi d'acqua (R9).
Gli ambiti sono riportati nelle Tavole di progetto del PO attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso).
2. L'ambito R1 comprende le parti collinari e altocollinari, prevalentemente boscate, dove sono presenti aree intercluse di mosaico colturale a vigneto e oliveto; include inoltre la zona di Pian del Sentino, connotata da un mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale.
3. L'ambito R2 corrisponde alla parte delle Masse della Berardenga caratterizzata dal mosaico collinare con prevalenza di oliveto e vigneto.
4. L'ambito R3 corrisponde invece alla fascia sud delle Masse della Berardenga, intorno al capoluogo, caratterizzata dal mosaico colturale boscato.
5. L'ambito R4 individua le colline del Chianti, che occupano buona parte del territorio comunale a ovest, caratterizzata dal mosaico collinare con prevalenza di oliveto e vigneto e con estese aree di viticoltura; nei contesti marginali sono presenti anche seminativi tendenti alla rinaturalizzazione.
6. L'ambito R5 - le Masse di Siena - è dominato dall'associazione tra seminativo e vigneto.
7. L'ambito R6 comprende la fascia di fondovalle dell'Arbia e del Malena, tra Pianella e Casetta, e quella dell'Ombrone, in prossimità della Colonna del Grillo, entrambe caratterizzate da seminativi semplificati.
8. L'ambito R7 corrisponde all'area paesaggistica delle Crete, dominata da seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale.
9. L'ambito R8 individua il fondovalle dell'Ambra, al confine con Bucine, caratterizzato da seminativi semplificati in un'area a bassa pressione insediativa.
10. L'ambito R9 comprende gli elementi primari di connessione della rete ecologica - Bozzone, Arbia, Malena, Ombrone e Ambra - e gli altri corsi d'acqua principali - Ambrella, Avernino, Bicornia-Coggia, Biena, Bornia, Chieci, Chioci, Mulinaccio, Romito, Termine, Querciola, Massellone, Scaggione, Scheggiolla, Sorrione e Staggia -.
11. Sono individuati inoltre i seguenti contesti che presentano caratteristiche assimilabili ad ambiti periurbani: R2.1 e R3.1 (capoluogo), R5.1 (Ponte a Bozzone), R6.1 (Casetta), R9.1 (Pianella e Casetta).
Al loro interno sono ammessi, laddove compatibili con eventuali vincoli insistenti sull'area:
- orti amatoriali, con dimensione minima di 500 mq., eventualmente dotati di un manufatto di supporto di Superficie Coperta massima di 6 mq. e altezza massima di 2,50 ml., con struttura e tamponamenti in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere, semplicemente appoggiato al suolo, con eventuale pavimentazione interna costituita da elementi accostati, privi di giunti stuccati o cementati, e senza dotazioni che consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo; per la formazione degli orti amatoriali è richiesta la definizione di un progetto, comunque da convenzionare che, nel caso di Casetta è obbligatorio per qualsiasi intervento tra quelli ammessi dal presente comma;
- spazi per attività all'aperto di carattere ricreativo e con finalità socio-culturali, svolte da associazioni o gruppi di cittadini, che non determinino trasformazioni permanenti eccedenti eventuali limitati movimenti di terra per regolarizzare la conformazione del suolo e livellare il terreno, e le predisposizioni utili al montaggio di strutture temporanee in occasione di eventi e iniziative, con esclusione di superfici impermeabilizzate;
- spazi per attività sportive informali, svolte da associazioni o gruppi di cittadini, senza rimodellamenti del suolo e senza realizzazione di superfici impermeabilizzate.
Tutti gli interventi dovranno garantire la tutela della maglia poderale e degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario tradizionale (filari, alberature, siepi, muri a secco), eventualmente da reintegrare, senza alterazione del reticolo idraulico superficiale e delle fasce ripariali. Per il conseguimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli annessi sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo ventennale.
Art. 64 Disposizioni generali per il territorio rurale
1. In tutto il territorio rurale devono essere mantenuti e ove possibile ripristinati nei loro caratteri formali e funzionali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario:
- i terrazzamenti ed i ciglionamenti;
- le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque e la presenza di stagni ed invasi;
- la viabilità poderale ed interpoderale;
- le siepi arboreo arbustive;
- i filari arborati e gli alberi camporili a delimitazione dei campi;
- i viali alberati.
Eventuali trasformazioni degli elementi sopra indicati potranno essere ammesse se corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.
Qualora tali aree ed elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di P.A.P.M.A.A. o facciano parte di piani o progetti che comportano il mutamento della destinazione d'uso degli edifici e delle aree, dovranno esserne forniti dettagliato censimento e descrizione. Il progetto, oltre al mantenimento e/o al recupero delle emergenze paesaggistiche e delle formazioni vegetali di pregio, dovrà prevedere l'eliminazione degli elementi decontestualizzati e di degrado.
2. Negli interventi dovrà essere sempre garantita la conservazione di tutti i manufatti storici minori quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, nonché la manutenzione ed il ripristino di siepi ed altri elementi vegetali e di arredo.
3. È consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola, purché con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali, evitando comunque l'uso di prodotti impermeabilizzanti. Valgono per questo altresì le disposizioni riferite alla rete delle strade bianche e le disposizioni di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Progetto di Paesaggio "Ferro-ciclovie della Val d'Orcia, dei Colli e delle Crete senesi".
Le nuove strade interpoderali devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture e dotazione vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale; non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno.
4. La collocazione di parcheggi a raso ad uso privato nel territorio rurale, nonché le relative viabilità di accesso, non devono modificare i tracciati della viabilità storica, né incidere sui suoi caratteri formali e compositivi, devono essere inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione della maglia agraria, essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche permeabili equivalenti compatibili con il contesto rurale, eventualmente ombreggiati con l'uso di specie arboree tipiche del contesto.
5. È ammessa, fermo restando il rispetto delle disposizioni di tutela delle risorse in generale e del territorio rurale, la realizzazione di impianti e infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico, cioè di opere di urbanizzazione quali reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue, reti per la captazione, l'adduzione e la potabilizzazione ai fini dell'uso idropotabile, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per il trasferimento dati.
6. Fatto salvo il deposito temporaneo di prodotti e materiali di lavorazione (compresi quelli riconducibili ad attività di cantiere), sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto.
Le aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., sono da considerare non idonee all'installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra e agrivoltaici.
Capo II L’insediamento nel territorio rurale
Art. 65 Articolazione degli insediamenti nel territorio rurale
1. Il Piano Operativo distingue nel territorio rurale gli insediamenti di matrice storica di pregio e/o di valore storico-documentale e l'insediamento diffuso di formazione recente o comunque non caratterizzato da significativo valore.
2. Gli insediamenti di matrice storica di pregio e/o di valore storico-documentale sono articolati nei seguenti tipi insediativi:
- i nuclei e gli aggregati, che corrispondono ad insediamenti moderatamente strutturati, spesso dotati anche di attrezzature e spazi di servizio, che ne fanno piccoli centri con una chiara identità ed autonomia; essi sono identificati nelle tavole di progetto del PO da perimetro e codice univoco (abbinati rispettivamente dalla lettera n e dalla lettera a) e sono singolarmente disciplinati al Capo V del presente Titolo;
- i grandi complessi, che comprendono le ville, le ville-fattoria, le strutture specialistiche di origine religiosa o difensiva e gli insediamenti colonici in genere che sono connotati da particolare rilevanza dal punto di vista dimensionale e da marcati caratteri di unitarietà; essi sono identificati nelle tavole di progetto del PO con specifica campitura; le aree con disciplina specifica sono rappresentate anche da perimetro e codice univoco (abbinato alla lettera v), che rinvia al Capo V del presente Titolo;
- altri complessi ed edifici rurali di matrice storica, identificati nelle tavole di progetto del PO con specifica campitura; le aree con disciplina specifica sono rappresentate anche da perimetro e codice univoco (abbinato alla lettera c), che rinvia al Capo V del presente Titolo.
Art. 66 Interventi sugli edifici
1. Ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente, quale che sia la destinazione d'uso in atto o prevista, ad eccezione di quanto specificato al successivo comma 3 per le aziende agricole, deve osservare i limiti stabiliti dal tipo di disciplina di intervento indicato dalle Tavole di progetto del PO o, per edifici, complessi e manufatti non di pregio architettonico o valore storico documentale, per i quali le Tavole di progetto del PO non riportano una specifica sigla riferita alla disciplina di intervento - compresi quelli legittimi esistenti non cartografati -, i limiti previsti dalla disciplina di intervento t6.
2. Per gli edifici e i complessi edilizi di antica formazione dovranno essere mantenuti e/o ripristinati i caratteri rurali, non ammettendo elementi costruttivi, di finitura e di arredo riconducibili a contesti urbani o comunque estranei, così come indicato anche al successivo art. 72 per gli spazi di pertinenza.
Negli interventi di recupero si dovranno eliminare le forme di degrado tipologico esistenti e gli eventuali manufatti incongrui e risanare le forme di alterazione presenti. Inoltre devono essere conservati e recuperati gli elementi architettonici qualificanti degli edifici e degli spazi aperti, le pavimentazioni, i materiali, i manufatti e le tecnologie tipiche.
Negli interventi su edifici di matrice storica si dovrà comunque prevedere il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali; non sono pertanto ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali ed elementi:
- architravi o archi in cemento a vista nelle aperture;
- parapetti in cemento armato a vista;
- intonaci in malta di cemento;
- persiane in alluminio anodizzato verniciato;
- avvolgibili e rotolanti;
- canne fumarie in cemento a vista o materiale analogo.
3. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola ai quali il PO attribuisce la disciplina di intervento t4, t5 o t6, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 commi 1bis e 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i., che nel caso di ampliamenti volumetrici devono essere considerati alternativi a quelli previsti dalle presenti Norme, ovvero:
- a) ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc. per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 mc. per gli annessi agricoli;
- b) trasferimenti di volumetrie che non eccedono per ogni singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al precedente punto a).
Qualora ne sia inequivocabilmente dimostrata l'indispensabilità alla funzionalità aziendale e l'impossibilità di una diversa localizzazione, gli ampliamenti di cui alla lettera a) sono ammessi anche nel caso di annessi agricoli con disciplina di intervento t3.
3. Nel caso di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia si applicano integralmente i criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali riportati all'art. 86 delle presenti Norme.
4. Per i nuclei e le case isolate ed in generale negli interventi previsti in aree sprovviste di pubblica fognatura, i sistemi di trattamento dovranno essere compresi tra quelli appropriati individuati dalla D.P.G.R. n. 46/R/2008, scelti anche con l'obiettivo di tutelare le acque sotterranee; i medesimi indirizzi sono da considerare anche nei casi di interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione.
Art. 67 Usi compatibili degli edifici
1. Per gli edifici esistenti nel territorio rurale, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del PO e ulteriori prescrizioni riferite a singoli ambiti, valgono le prescrizioni riportate ai seguenti commi.
2. Secondo le destinazioni d'uso in atto e in relazione alle discipline di intervento attribuite dal PO per gli edifici ed i complessi edilizi nel territorio rurale sono consentiti i seguenti mutamenti di destinazione d'uso:
- per le abitazioni rurali (edifici a destinazione d'uso agricola), è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile e sono inoltre ammesse le destinazioni spazi e attrezzature di servizi pubblici, gli uffici privati compatibili a carattere professionale, le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale (inclusi nella sottocategoria e1), i laboratori di artigianato di servizio di tipo b3;
- per le abitazioni civili (unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale), sono sempre ammesse le destinazioni d'uso spazi e attrezzature di servizi pubblici e direzionali e di servizio, quali ad esempio gli studi professionali compatibili e le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale; nel caso di edifici con disciplina di intervento t5 o t6 che presentano abitazioni al primo piano e annessi o altri spazi accessori al piano terra, questi potranno essere utilizzati, alternativamente, come nuova unica unità immobiliare residenziale - nel rispetto delle dimensioni minime prescritte dal piano - o come spazio abitabile a integrazione dell'abitazione soprastante, comunque garantendo il mantenimento delle adeguate superfici accessorie, come specificato al successivo comma 5.
- Per gli altri edifici con discipline di intervento t1, t2, t3, t4 o t5, oltre che quelli per la destinazione agricola, gli usi consentiti sono quelli residenziale - in ogni caso non consentita per gli edifici con disciplina di intervento t5 e SE superiore a 300 mq. -, direzionale e di servizio, limitatamente agli studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionale, e servizi privati di interesse sociale e culturale, quelli per attrezzature e servizi pubblici, e artigianale di servizio b3; per le seguenti categorie di edifici con le medesime discipline di intervento sono altresì consentiti, alle condizioni di seguito specificate, ulteriori usi:
- a) nei nuclei rurali e negli aggregati:
- attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia c1 come definita all'art. 11 delle presenti Norme;
- attività turistico-ricettive limitatamente alle sotto-categorie d1 e d2 come definite all'art. 12 delle presenti Norme;
- b) nei grandi complessi edilizi, esclusivamente nel caso di intervento riguardante l'intero complesso edilizio:
- attività turistico-ricettive limitatamente alle sotto-categorie d1 e d2 come definite all'art. 12 delle presenti Norme; in tale caso, come complementari e integrati, sono compatibili anche:
- gli usi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente nei locali posti al piano terreno ed in ambiti facilmente accessibili da strade pubbliche;
- gli usi per le attività sportive e ricreative, purché sia assicurata l'unitarietà gestionale e strutturale tra queste e le strutture ricettive;
- attività direzionali e di servizio nelle sotto-categorie e2 ed e4, come definite all'art. 13 delle presenti Norme.
- attività turistico-ricettive limitatamente alle sotto-categorie d1 e d2 come definite all'art. 12 delle presenti Norme; in tale caso, come complementari e integrati, sono compatibili anche:
- a) nei nuclei rurali e negli aggregati:
3. Per gli edifici con disciplina di intervento t6 e per gli edifici con disciplina di intervento t5 con SE superiore a 300 mq. è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attrezzature di servizio pubbliche, studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionale, e servizi privati di interesse sociale e culturale, attività artigianali ed in particolare l'artigianato di servizio e l'artigianato di produzione di beni artistici, oltre alle attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento.
4. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso a residenza le unità immobiliari originate nel complesso edilizio (insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile) devono risultare con una Superficie edificata (SE) media non inferiore a 80 mq., comprese le superfici accessorie (SA) richieste al successivo comma; per il valore loro riconosciuto, nel caso di edifici con discipline di intervento t1, t2, t3 e t4 è comunque ammesso il mutamento di destinazione d'uso a residenza di edifici isolati con SE non inferiore a 50 mq. Nel caso dei grandi complessi nell'edificio principale (villa, fattoria, casa colonica) le unità immobiliari originate devono risultare con una Superficie edificata (SE) minima non inferiore a 120 mq. e media non inferiore a 150 mq., comprese le superfici accessorie (SA) richieste.
5. Non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti. Per ciascuna unità immobiliare con resede autonomo deve pertanto essere dimostrata la disponibilità di adeguati locali accessori per una superficie di almeno 8 mq., mentre nel caso di resede condominiale la superficie dei locali accessori deve essere almeno di 12 mq.; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, preferibilmente con accesso diretto all'esterno. Tale dotazione non è richiesta nel caso dell'unità immobiliare singola esito di cambio d'uso di un edificio isolato con disciplina t1, t2, t3 e t4 e SE inferiore a 80 mq.
6. In tutti gli insediamenti i manufatti pertinenziali devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale.
Il mutamento della destinazione d'uso di manufatti minori e fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati, è ammesso nel caso in cui tali manufatti siano utilizzati come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali e/o a supporto degli spazi di pertinenza.
Art. 68 Condizioni al mutamento di destinazione d’uso agricola degli edifici
1. Il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti è consentito alle condizioni di cui alla Sezione IV della L.R. 65/2015 e s.m.i.
2. Gli edifici e le unità immobiliari che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile, così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i.
3. L'individuazione della pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente, della presenza di muri a secco e di tracciati viari; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.
4. Il cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto; ogni progetto di intervento dovrà pertanto definire il complesso delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione - comprensive delle modalità dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne e aree di parcheggio - che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. Eventuale nuova viabilità, da ammettersi esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia poderale.
5. In riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i. possono essere considerate opere di sistemazione ambientale le opere volte a:
- garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo con eventuale ripristino del reticolo idraulico di superficie;
- garantire la tutela ed il mantenimento della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;
- tutelare e mantenere in vita le alberature monumentali così come disposto con apposita legge regionale;
- tutelare e mantenere in vita la vegetazione di interesse ambientale e paesaggistico, come ad esempio la vegetazione ripariale, i filari e le siepi arboreo-arbustive e gli oliveti tradizionali;
- conservare i terrazzamenti collinari storici e qualunque altro segno del paesaggio agrario consolidato o ogni componente del reticolo idrografico superficiale;
- ripristinare aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o mal utilizzo dei suoli, privilegiando la rimessa a coltura e valorizzando le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali;
- recuperare tabernacoli, edicole, piccoli edifici religiosi, elementi di raccolta delle acque o altri elementi di valore storico, architettonico o culturale presenti all'interno dell'area di pertinenza di edifici o all'interno delle proprietà.
Art. 69 Disposizioni specifiche per il frazionamento degli edifici residenziali
1. Nei frazionamenti di edifici a destinazione residenziale si dovrà sempre considerare il grado di integrità materiale formale e la consistenza dell'edificio fatto oggetto dell'intervento.
Per gli edifici di pregio architettonico o di rilevante valore storico documentale, ai quali il PO attribuisce la disciplina di intervento t1 oppure t2, dovrà essere restituito un adeguato rilievo architettonico e una documentazione fotografica generale e di dettaglio, sulla base dei quali si dovrà redigere una relazione interpretativa dei caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio o del complesso. In tali casi gli interventi di frazionamento non devono comportare comunque modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali.
2. Nei frazionamenti è necessario che:
- a) le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (inteso come insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile), risultino con una Superficie edificata (SE) media non inferiore a 80 mq., con una superficie minima di 60 mq.;
- b) per ciascuna unità immobiliare residenziale siano mantenuti adeguati locali ad uso di rimessa, cantina o deposito e come spazi accessori per una superficie di almeno 8 mq.; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, preferibilmente con accesso diretto all'esterno.
3. Per il resede di pertinenza dovranno essere sempre osservate le prescrizioni di cui al successivo art. 72.
Art. 70 Interventi di ripristino di edifici di interesse storico-testimoniale o di parti di essi
1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nella Scheda di Vincolo per le aree soggette a tutela paesaggistica e fatte salve eventuali limitazioni di natura geologica, idraulica o sismica derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti Norme, è consentita la ricostruzione di edifici di interesse storico-testimoniale e dunque presenti al catasto leopoldino e/o nella schedatura effettuata ai sensi della L.R. 59/1980 parzialmente distrutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - per i quali si possa determinate in modo inequivocabile consistenza volumetrica, forma e funzione dei fabbricati originari, oltre che l'effettiva localizzazione; in tale caso la ricostruzione si intende come fedele riproposizione dei volumi preesistenti.
2. Ai fini del recupero di cui al comma 1 le unità volumetriche crollate o demolite potranno essere ripristinate esclusivamente quando, pur presentandosi gravemente degradate, possano considerarsi visivamente riconoscibili e misurabili in loco, con riferimento sia all'andamento ed all'altezza dei muri perimetrali, che alla esatta posizione della copertura e comunque a condizione che esista ancora una quota del fabbricato pari o superiore al 50% dell'involucro.
3. La ricostruzione dovrà avvenire nel pieno rispetto dei caratteri tipologico-architettonici originari. Il progetto per l'esecuzione delle opere di ricostruzione dovrà contenere una apposita relazione, redatta a firma di tecnico abilitato, con la quale sia accertata, dimostrata e dichiarata la consistenza del manufatto che si intende ricostruire. Mediante approfondita analisi storico tipologica dovranno poi essere ricostruiti, con l'ausilio di tutto il materiale analitico, grafico e fotografico all'uopo reperibile ed in maniera congruente, sia con le murature ancora esistenti, che con la documentazione sopra citata, la configurazione ed i caratteri architettonici da rispettare nel ripristino filologico del manufatto.
4. La ricostruzione di edifici totalmente o parzialmente distrutti è equiparata alla disciplina di intervento di tipo 3 (t3). Nel caso in cui non si riescano a reperire immagini o simili o qualora le fonti non fossero sufficienti a descrivere il manufatto, dovrà essere prodotto adeguato studio sulla tipologia di edificio di cui si trattava, le sue funzioni e quant'altro necessario a farne comprendere il passato utilizzo, anche in riferimento a edifici limitrofi o simili, per forme e funzioni, tipici del contesto territoriale. Tale analisi mirerà ad individuare i caratteri ricorrenti come consistenza, caratteristiche formali e costruttive dell'edificio e degli elementi caratterizzanti come le aperture e gli altri elementi dei prospetti e degli spazi esterni, distribuzione originaria degli spazi interni, particolari decorativi, materiali e tecniche di finitura.
5. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e saranno inoltre subordinati all'esistenza di condizioni di uso e accessibilità tali da non richiedere nuova viabilità e opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra, o sistemazioni che alterino il carattere dei luoghi. Si dovranno altresì rispettare le norme igienico-sanitarie in relazione alla destinazione d'uso.
6. Laddove il PO non attribuisca già un tipo di disciplina di intervento agli edifici oggetto dell'intervento, ad avvenuto ripristino si considera attribuita la disciplina di intervento t3.
Art. 71 Autorimesse pertinenziali e locali interrati
1. Nel territorio rurale la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa è consentita solo nel caso in cui, a causa del dislivello dei vari punti della quota originaria del suolo, il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di rampe, ovvero avvenga utilizzando preesistenti salti di quota con pendenza minima 1:1 e la viabilità esistente. In tale caso le superfici delle autorimesse non potranno comunque eccedere le dotazioni minime di parcheggio, definite all'art. 19 delle presenti Norme, dovranno per questo riferirsi a edifici esistenti che ne sono privi a destinazione residenziale e dovranno avere caratteristiche tali da essere escluse dal computo della Superficie edificabile (o edificata) (SE), secondo le disposizioni regionali. Per tali autorimesse si dovrà pertanto costituire vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento attraverso la sottoscrizione di atto d'obbligo.
Gli interventi dovranno collocarsi in relazione evidente con l'edificio di cui costituiscono pertinenza e l'autorimessa potrà essere realizzata solo nel caso in cui ciò non interferisca con gli elementi di pregio presenti nel resede storico riconosciuto.
2. La realizzazione di cantine e locali totalmente interrati, non destinati alla presenza continuativa di persone e con Altezza utile (HU) non superiore a 2,40 ml. - comunque non destinati ad autorimesse pertinenziali - è consentita entro i limiti dimensionali della Superficie Coperta dell'edificio e con accesso interno, con esclusione degli edifici con disciplina di intervento t1 e t2.
3. Fermo restando quanto definito per ciascun tipo di disciplina di intervento, è ammessa infine la realizzazione di volumi tecnici completamente interrati, anche fuori dal sedime degli edifici, negli spazi pertinenziali, delle dimensioni strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso delle apparecchiature e degli impianti tecnologici - come adeguatamente dimostrato e graficizzato attraverso appositi elaborati - ed è altresì consentita la realizzazione di cisterne interrate per la raccolta di acque meteoriche.
La realizzazione dei volumi tecnici interrati e delle cisterne non può comportare in nessun caso la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione della morfologia e del profilo dei terreni.
Art. 72 Interventi, sistemazioni e attrezzature negli spazi pertinenziali degli edifici nel territorio rurale
1. Le pertinenze degli edifici nel territorio rurale di cui al presente articolo individuano genericamente le aree circostanti i fabbricati (resede) e corrispondono agli spazi aperti che hanno relazione diretta con gli edifici e/o i complessi edificati; esse comprendono dunque le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, gli orti domestici, i cortili, gli spazi di sosta e simili.
Tali pertinenze non hanno alcun riferimento all'area di pertinenza così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i., disciplinata dall'art. 68 delle presenti Norme.
2. Nel caso degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale, come definiti al precedente art. 65, esse sono individuate nelle Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000; tali perimetri possono essere precisati in sede di elaborazione dei progetti sulla base di mappe a scala di maggiore dettaglio in particolare per l'individuazione degli elementi di suddivisione reale del territorio quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, scoline, filari di piante, terrazzamenti, recinzioni e tracciati viari. Da esse devono essere comunque sempre escluse le aree coltivate, mentre un riferimento certo è senz'altro costituito dagli spazi che conservano ben leggibili i segni delle destinazioni d'uso che hanno determinato i caratteri organizzativi, tipologici e gli stessi caratteri architettonici dell'insieme.
Nel caso di edifici isolati o complessi edificati che risultino interamente in stato di abbandono da almeno dieci anni alla data di adozione del presente piano il progetto di recupero, se complessivo, potrà proporre una pertinenza più estesa di quella indicata nelle Tavole di progetto del PO purché il perimetro sia comunque riferito prioritariamente a elementi di divisione esistenti, quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, scoline, filari di piante, terrazzamenti, corsi d'acqua e tracciati viari, e l'area compresa rimanga il più possibile circoscritta; le proposte di modifica della pertinenza saranno in tal caso sottoposte ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio al fine di garantire la compatibilità della soluzione progettuale con il contesto.
3. Interventi, sistemazioni e attrezzature negli spazi pertinenziali dovranno garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale, rispettando l'orografia e la morfologia del terreno, il reticolo idrografico superficiale, i tracciati viari ed i sentieri storici ed i segni della tessitura agraria nonché le alberature d'alto fusto di pregio.
La valutazione della loro compatibilità dovrà essere resa possibile attraverso la presentazione di una documentazione grafica e fotografica adeguata, tesa ad illustrare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico-territoriale; dovranno essere puntualmente descritte le trasformazioni previste e le azioni per favorire l'attenuazione della loro presenza nel paesaggio, oltre ad una precisa e dettagliata descrizione di tutti i materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali esistenti e che si intendono realizzare (muri di contenimento, ciglionamenti, allineamenti, filari, alberature, siepi, ecc.).
4. Nelle pertinenze degli edifici nel territorio rurale si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi;
- sono ammessi interventi di riassetto e sistemazione generale dell'area di pertinenza nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde, dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale;
- dovrà essere evitata la trasformazione indistinta degli spazi aperti con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani o comunque estranei all'ambiente rurale;
- nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali, con l'esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e altri elementi estranei e non consoni al contesto rurale; dovranno in ogni caso essere privilegiati percorsi, sia carrabili che pedonali, non pavimentati, limitando a quanto strettamente necessario agli accessi l'impermeabilizzazione degli spazi; è consentita, solo in prossimità degli edifici, la realizzazione di nuovi lastricati per marciapiedi, ove non esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali di testimonianze simili individuate nella stessa zona, per una profondità massima di 1,50 ml.; le aie lastricate devono essere mantenute in essere, prevedendo - ove necessario - il ripristino delle parti mancanti, attraverso la posa di identico materiale; sono da evitare sistemazioni mutuate da contesti estranei o urbani (prato all'inglese, lastre di porfido irregolari, elementi autobloccanti in cemento, ecc.);
- i cavi elettrici e telefonici e qualsiasi altro tipo di conduttura dovranno essere interrati o in traccia nelle murature, evitando in particolare l'attraversamento con linee aeree di strade, cortili e giardini.
5. Eventuali nuovi innesti, viali di accesso o collegamento tra insediamenti e annessi o accessi alle aree poderali devono essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche equivalenti e compatibili con il contesto rurale, ed inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione del mosaico agrario.
6. Nelle pertinenze di cui al comma 1, nelle aree circostanti i fabbricati è consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica, garantendo il mantenimento della permeabilità del suolo. Potranno essere valutate localizzazioni esterne all'ambito di immediata prossimità agli edifici ed alle pertinenze di cui al comma 1, purché lungo la viabilità esistente, quando siano dimostrate come soluzioni migliorative.
Le aree private per la sosta dei veicoli devono essere realizzate in terra battuta o comunque con soluzioni tecniche equivalenti compatibili con il contesto rurale, devono essere ombreggiate con l'uso di vegetazione arborea o di specie rampicanti sostenute da idonea struttura. La loro collocazione non deve compromettere la percezione dell'unitarietà degli spazi pertinenziali esistenti e non assumere caratteri tipici del sistema insediativo urbano per quanto riguarda i materiali, le recinzioni, l'illuminazione.
7. Sono ammesse le pergole fotovoltaiche, ovvero quelle strutture in cui la copertura sia costituita dai moduli e dai relativi sistemi di supporto, con montanti e travi in legno o metallo e non tamponate, libere da tutti i lati e poste in maniera isolata nel resede di pertinenza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- nel caso di edifici residenziali devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 25 mq. per ogni unità immobiliare; nel caso di più unità immobiliari la realizzazione deve essere riferita all'intero complesso edilizio e subordinata alla presentazione di un progetto unitario, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettiva o agrituristici è consentita l'installazione di una tettoia (o pergola) per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 100 mq.;
- l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita;
- la pavimentazione è ammessa in semplice terra battuta o manto di ghiaia pressata o con la tecnica della ghiaia lavata se utilizzata anche per i percorsi carrabili.
8. È consentita la realizzazione di piscine - una per ogni complesso edilizio (spesso indicato da toponimo), a cui corrisponde un'unica area di pertinenza o, nel caso di edifici recenti, l'areale legato a relazioni di complementarietà con gli stessi, comunque quale esito di un progetto da considerarsi unitario - a condizione che per l'approvvigionamento idrico sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015.
Le piscine e i volumi tecnici necessari al loro funzionamento dovranno essere completamente interrati; sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 0,50 ml. Non è comunque consentita la realizzazione di piscine su aree con pendenze maggiori del 10% e ne deve essere dimostrata la fattibilità attraverso studio geologico di dettaglio. La realizzazione non deve inoltre comportare la demolizione o la modificazione di muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo.
La vasca della piscina a servizio dei complessi edilizi con un solo edificio residenziale non dovrà superare 60 mq. di superficie, mentre per i complessi edilizi che includono due o più edifici residenziali la superficie della vasca non potrà essere superiore a 90 mq. Per le strutture agrituristiche con più di sei camere e per le strutture alberghiere è ammessa una superficie massima della vasca di 150 mq., eventualmente articolata in due vasche (la seconda con superficie massima di 30 mq.), sempre a condizione che sia compatibile dal punto di vista paesaggistico per ubicazione e dimensioni.
Non è ammessa la realizzazione di un'ulteriore piscina nel caso di complessi edilizi dove siano già presenti una o più piscine, salvo l'eventuale seconda vasca (con superficie massima di 30 mq.) consentita per le strutture agrituristiche con più di sei camere e per le strutture alberghiere in presenza di una piscina esistente di superficie non superiore a 120 mq.
La costruzione della piscina dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
- dovrà essere localizzata in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e comunque ad una distanza, nel punto più vicino, non superiore a 50 ml., mentre solo nel caso che si dimostri il miglioramento del suo inserimento ambientale e paesaggistico, potrà essere ammessa una distanza maggiore;
- la profondità non dovrà superare 1,80 ml.;
- la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare ad eccezione dei casi in cui potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
- il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto, scelto nelle tonalità neutre dei colori della sabbia o, in alternativa, nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia, oppure di colore grigio scuro/nero;
- eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,00 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità di 2 ml.; nel caso di piscine a servizio di strutture turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi.
La realizzazione di biopiscine, ovvero specchi d'acqua con sistemi di depurazione completamente naturali e laghetti artificiali per la balneazione, con caratteristiche diverse da quanto sopra disciplinato, sarà valutata puntualmente dietro presentazione di un elaborato tecnico firmato da professionista abilitato che ne dimostri la fattibilità e sostenibilità tecnica, oltre al corretto inserimento paesaggistico e all'assenza di significativi rimodellamenti del terreno.
Le tipologie di piscine che rientrano nelle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui all'art. 30 comma 2 punto d) delle presenti Norme non sono ammesse nei complessi con disciplina di intervento t1 e t2; resta comunque fermo quanto sopra riportato in merito alla loro localizzazione.
9. Fermo restando il divieto di realizzare recinzioni o partizioni all'interno di un resede in origine unitario, per le recinzioni o altri elementi di partizione si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
- dovranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
- sono consentite recinzioni in rete metallica con altezza massima di 2,20 ml. e contestuale messa a dimora di siepi realizzate con specie locali e autoctone o naturalizzate oppure in legno con altezza massima di 1,50 ml.; sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione di quelle preesistenti;
- per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per caratteristiche tecniche, dimensioni e tipo, il loro ruolo e la funzione da assolvere.
Non è in alcun caso ammessa la realizzazione di partizioni degli spazi originariamente comuni generatori dei complessi e degli aggregati cioè strade, slarghi, corti e spazi aperti di affaccio e di distribuzione degli accessi ai singoli edifici e spazi qualificati come unitari (giardini storici, ...).
10. Il sistema di illuminazione delle pertinenze dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati, ad una altezza massima di 4 ml., opportunamente schermati ed orientati verso il basso.
11. Negli spazi pertinenziali non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.
Capo III Nuovi edifici e manufatti al servizio dell'agricoltura
Art. 73 Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale
1. Nell'esercizio delle attività agricole le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste dalla normativa vigente possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014 e s.m.i.
2. I Programmi Aziendali, nella localizzazione delle aree di trasformazione e delle pertinenze degli interventi, limitano al massimo la sottrazione di suolo coltivabile e perseguono, dove possibile, il recupero di suolo agrario. I P.A.P.M.A.A. valutano gli effetti attesi degli interventi programmati sulle risorse ambientali e paesaggistiche e danno conto delle misure adottate per il contenimento del consumo di suolo agricolo.
3. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014 e s.m.i., e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:
- nuova edificazione di abitazioni rurali;
- nuova edificazione di uno o più annessi rurali per una SE complessiva maggiore di 800 mq.;
- riconversione e trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare una o più abitazioni rurali;
- nuova edificazione di annessi nelle aree di pertinenza dei beni storico/architettonici (BSA) individuati dal PTC di Siena, di cui al precedente art. 46;
- sistemazioni pertinenziali esterne per una superficie uguale o superiore a 5.000 mq. e/o, quando permesse, per modifiche sostanziali alla viabilità d'accesso o per realizzazione di nuova viabilità.
4. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma Aziendale censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare oltre al riconoscimento delle relazioni consolidate tra il paesaggio agrario e insediamento dovranno essere censite le seguenti emergenze paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:
- formazioni lineari arboree o arbustive non colturali viali e filari alberati;
- alberature segnaletiche di confine o di arredo;
- formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
- nuclei arborati di pregio;
- boschi e tipologie forestali;
- elementi funzionali della rete ecologica (nodi, nuclei di connessione, ecc.);
- emergenze floristiche e faunistiche;
- corsi d'acqua naturali o artificiali, rete scolante artificiale principale;
- particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
- manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale (cippi, pozzi, lavatoi, tabernacoli, briglie in pietra, aie);
- viabilità rurale e storica;
- tessitura agraria tradizionale a maglia fitta.
5. Il Programma Aziendale censisce altresì le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto, quali:
- elementi di frammentazione ecologica;
- criticità di dissesto idrogeologico e nella regimazione delle acque;
- criticità relative alle alberature presenti;
- altri elementi di degrado e usi non agricoli o connessi.
6. Il P.A.P.M.A.A. censisce inoltre le parti del territorio aziendale ricadenti in area vincolata o di particolare valore paesaggistico e naturalistico (vincoli D.lgs. 42/2004 per decreto o ex lege, ZSC...) prestando, nelle valutazioni e nella proposta dei miglioramenti ambientali, particolare attenzione alle specifiche tutele.
Art. 74 Nuove abitazioni rurali tramite P.A.P.M.A.A.
1. Ferme restando le condizioni di legge e l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola dotata delle superfici fondiarie minime, di cui almeno il 50% dovrà essere accorpato ai nuovi edifici, può, se sussistono le condizioni, richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il P.A.P.M.A.A..
2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali non è consentita nelle aree di pertinenza dei BSA e degli aggregati e negli ambiti di pertinenza dei nuclei storici, di cui ai precedenti artt. 44-45-46, e nell'ambito R9, mentre negli altri casi è consentita tramite:
- nuova edificazione;
- riconversione o trasferimento di volumetrie legittime esistenti a destinazione agricola non più necessarie, con l'obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto che deve risultare dagli elaborati a corredo del P.A.P.M.A.A. e ferma restando la quota di annessi agricoli da mantenere a servizio del fondo.
Negli ambiti R1, R5, R6, R7 e R8 la realizzazione di nuove abitazioni rurali può essere ammessa esclusivamente se in corrispondenza del centro aziendale, nella logica di integrazione di un nucleo edificato esistente.
3. Per i nuovi edifici per abitazioni rurali si dovranno:
- privilegiare la semplicità delle soluzioni d'impianto, le tipologie e le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili ai modelli storici locali; le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, con finestre e porte di dimensioni tradizionali, con prevalenza dei pieni sui vuoti, con copertura a falde tradizionali e con esclusione di terrazze a tasca; non sono altresì consentiti i balconi e le scale esterne in aggetto, mentre logge e portici sono ammessi limitatamente ad un solo fronte dell'edificio;
- impiegare materiali e finiture coerenti con le peculiarità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo; il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà comunque privilegiare l'edilizia eco-compatibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.
4. La dimensione massima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 100 mq. di Superficie utile (SU). Nel caso in cui la nuova unità abitativa sia anche l'esito di riconversione/trasferimento di volumetrie esistenti per una Superficie edificata (SE) minima di 50 mq., la dimensione massima ammissibile è di 130 mq. di Superficie utile (SU). La nuova unità abitativa non potrà comunque essere inferiore a 70 mq di SU.
La dimensione massima ammissibile di Superficie accessoria (SA) per ogni unità abitativa, esclusi eventuali locali totalmente interrati, è stabilita in 60 mq. Le autorimesse non potranno superare la superficie di 40 mq. per ogni nuova unità abitativa; è vietata la realizzazione di autorimesse interrate fatto salvo il caso in cui sia possibile realizzarle nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi e ciò non comporti dunque la realizzazione di rampe.
I locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato dovranno essere compresi entro il sedime del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; l'accesso diretto al piano interrato o parzialmente interrato è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la realizzazione di rampe.
5. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare due piani fuori terra, con Altezza utile (HU) non superiore a 2,90 ml.
6. Il sistema di illuminazione esterna e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici devono essere previsti nella redazione delle norme del Programma Aziendale ed hanno valore prescrittivo.
Art. 75 Nuovi annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A.
1. I nuovi annessi agricoli realizzati tramite Programma Aziendale ai sensi della normativa vigente entrano nel computo dei beni immobili aziendali e non possono mutare la destinazione d'uso agricola.
2. Nell'ambito R9 la realizzazione dei nuovi annessi agricoli potrà essere ammessa esclusivamente nel caso di aziende agricole ricadenti interamente in tale ambito e nel caso di assenza di soluzioni alternative che risultino parimenti funzionali alle esigenze aziendali, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al Titolo VI delle presenti Norme.
3. I nuovi annessi agricoli per conduzione agricola professionale, da realizzare tramite Programma Aziendale, dovranno avere caratteristiche di semplicità ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata, dotandoli anche di una adeguata flessibilità; per magazzini, rimesse e simili si dovranno utilizzare preferibilmente materiali leggeri (legno) per il tamponamento dell'edificio e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere se necessario impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica. Il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà in ogni caso privilegiare l'edilizia eco-compatibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.
4. Nella progettazione delle cantine e di edifici destinati alla produzione agricola dovranno essere evitate soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti; i piazzali di pertinenza dovranno essere strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio, valutando sui crinali e nelle aree di elevata intervisibilità la compatibilità con la morfologia dei luoghi e privilegiando una localizzazione prossima a una idonea rete viaria esistente. Le cantine saranno di norma interrate almeno su tre lati.
5. Gli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico e le sistemazioni pertinenziali, che si basano sulla dettagliata analisi effettuata in sede di P.A.P.M.A.A., sono finalizzati ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente, valorizzando eventuali preesistenze di pregio e sostituendo impianti decontestualizzati.
6. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere limitati al massimo e realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulla base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.
Art. 76 Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie
1. Con esclusione degli ambiti di pertinenza dei nuclei storici, di cui al precedente art. 44, e dell'ambito R9 e nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni riportate ai seguenti commi ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 63/R/2016 è consentita la realizzazione di nuovi annessi non collegabili alle superfici minime fondiarie da parte imprenditori agricoli la cui impresa è iscritta alla CCIAA ed ha un volume di affari superiore ai limiti di esonero IVA e che esercitano in via prevalente l'attività.
La prevalenza si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile agricola conseguita dall'azienda. In assenza di documentazione contabile si farà riferimento al calcolo del tempo lavoro come individuato dalla Regione Toscana per la determinazione della principalità dell'attività agricola.
In tutto il territorio comunale non sono consentiti gli annessi per le aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi.
2. La costruzione degli annessi è comunque ammessa solo a condizione che:
- le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati) e i terreni non provengano da frazionamenti di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- i terreni siano di proprietà del richiedente;
- i terreni aziendali di riferimento siano costituiti da un unico corpo dove sarà ubicato l'edificio in oggetto.
3. Per il conseguimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli annessi sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo ventennale che comprenda i seguenti impegni da parte dell'azienda:
- non alienare separatamente il fondo e l'annesso da realizzare;
- mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazioni di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
- rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto pubblico.
4. Il progetto degli annessi dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione redatta da tecnico abilitato in materie agricole e forestali che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari indicate ai commi precedenti. In particolare la relazione tecnica specificherà i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui ecc. Dovrà altresì evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento, precisando la tipologia, il dimensionamento e la localizzazione delle strutture accessorie necessarie (abbeveratoi, mangiatoie, recinzioni, concimaie, sistemi di raccolta e smaltimento degli effluenti dove necessari, ecc.).
5. Nella realizzazione degli annessi si dovranno privilegiare materiali leggeri anche ispirandosi alle soluzioni progettuali proposte dal manuale ARSIA "Costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli" oppure recuperando materiali e soluzioni costruttive tradizionali locali.
Dovranno in ogni caso essere rispettate le seguenti altezze massime:
- 2,40 ml. per le strutture di rimessa e allevamento
- 3,00 ml. per le strutture di trasformazione e vendita.
6. Per le aziende agricole specializzate in allevamenti intensivi di piccola scala di ovicaprini, avicoli o cunicoli, dotate di almeno 1 ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.), al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri da adibire a stalla con Superficie coperta massima di 40 mq., mentre per gli ovicaprini si può prevedere in aggiunta anche un annesso da adibire a magazzino - stanza del latte di 15 mq. Sempre per allevamenti di ovicaprini, per le aziende con almeno 2 ettari di S.A.U., al netto delle tare, dei resede di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, è consentita la realizzazione di un annesso in materiali leggeri da adibire a stalla di 80 mq. e un annesso da adibire a stanza del latte di 25 mq.
Il carico massimo di capi ammissibile è determinato sulla base delle disposizioni relative al benessere animale (superficie coperta mq/capo adulto) e al carico massimo di bestiame per ettaro come stabilito dal D.lgs. 152/2006 e dalle successive disposizioni per la tutela delle acque e il trattamento dei reflui zootecnici.
7. Per le aziende olivicole e le aziende vitivinicole è consentita la realizzazione di un annesso in materiali leggeri con funzione di rimessaggio in rapporto alla superficie fondiaria minima da mantenere in produzione, escluse l'area di resede del fabbricato, la viabilità di accesso e le tare, secondo le seguenti corrispondenze:
| tipo di coltivazione | Superficie Agricola Utilizzata minima | Superficie Coperta massima |
|---|---|---|
| oliveto | 2,0 ha | 40 mq |
| vigneto | 2,5 ha | 50 mq |
8. Per le aziende agricole specializzate in orticoltura e/o coltivazione di piante officinali, qualora dimostrino la disponibilità della risorsa idrica per irrigazione e mantengano in coltura almeno 4.000 mq. di orto specializzato ed a condizione che esse stesse svolgano la vendita diretta o la trasformazione dei prodotti coltivati, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri con funzione di rimessaggio e magazzino per una Superficie Coperta massima di 50 mq. ed un annesso in materiali leggeri o muratura di Superficie Coperta massima di 25 mq. da adibire a cella frigo, locale trasformazione, vendita diretta.
9. Per le aziende silvicole, qualora trasformino il legname tagliato e siano dotate di una superficie superiore a 15 ettari è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri a uso rimessa/laboratorio di Superficie Coperta massima di 60 mq.
10. Per la cinotecnica, fermo restando il rispetto delle disposizioni della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali), valgono le seguenti condizioni specifiche:
- a) le distanze minime da osservare sono pari a
- 250 ml. da abitazioni e case sparse
- 500 ml. da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive
- 50 ml. da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria);
- b) i locali per l'attività cinotecnica devono avere una capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 5 e non superiore a 20 unità e inoltre:
- la dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire un standard minimo di 100 mq. per cane;
- ogni singolo cane deve avere a disposizione un box di dimensione minima di 9 mq., coperto con tettoia, dei quali 2,5 mq. isolati termicamente;
- c) è ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di Superficie Coperta massima di 30 mq., necessario per la logistica (infermeria/degenza, sala parto, magazzini, cucina, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto); tale annesso deve avere planimetria di forma geometrica semplice, preferibilmente rettangolare, e altezza massima (HMax) di 2,70 ml., con tetto a capanna o ad una falda;
- d) tutti i manufatti devono essere realizzati in materiale smontabile e reversibile, di facile rimozione;
- e) la recinzione di delimitazione dell'area del canile deve essere realizzata in rete a maglia sciolta adiacente a siepe sempreverde di idonea altezza per isolarlo dall'ambiente circostante;
- f) deve essere posta particolare attenzione alle norme igienico e sanitarie e allo smaltimento dei liquami, evitando ogni contaminazione della rete idrica superficiale; l'eventuale approvvigionamento dei servizi a rete sarà a completo carico dei concessionari e per la loro ubicazione resta comunque indispensabile la richiesta di parere preventivo di fattibilità al Comune e alla USL di competenza.
11. Per gli allevamenti di fauna selvatica deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:
| specie | superficie all'aperto per capo in mq | mq/capo | |
|---|---|---|---|
| fagiano | dai 30 ai 60 giorni | 0,5 | |
| oltre 60 giorni | 1,0 | ||
| pernici | dai 30 ai 60 giorni | 0,25 | |
| oltre 60 giorni | 1,0 | ||
| lepri | 100 | ||
| ungulati | 5.000 | ||
12. Per le aziende specializzate in apicoltura, dotate di almeno 5.000 mq di Superficie Agricola Utilizzabile, al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri come rimessa e magazzino e di un annesso per la lavorazione del miele, in relazione ai seguenti rapporti minimi:
| n. minimo arnie/alveari | Superficie Agricola Utilizzata minima | Superficie Coperta massima |
|---|---|---|
| 25 | 5.000 mq | 25 + 15 mq |
| 50 | 10.000 mq | 40 + 25 mq |
Art. 77 Ulteriori manufatti aziendali agricoli realizzabili senza P.A.P.M.A.A.
1. Per motivate ragioni di ordine agricolo produttivo all'imprenditore agricolo è consentita la realizzazione di manufatti aziendali che non necessitano di P.A.P.M.A.A., che non possono mutare la destinazione d'uso agricola e che non entrano nel computo del patrimonio edilizio dell'azienda. Tali manufatti, dove ammessi dai successivi artt. 78 e 79, possono essere realizzati a condizione che:
- non esistano costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e che eventuali consistenze incongrue esistenti vengano rimosse;
- i terreni a cui si riferisce il dimensionamento dei manufatti siano detenuti in proprietà o con altro titolo che abilita agli interventi di miglioramento fondiario ed edilizi;
- l'imprenditore agricolo abbia una Unità tecnico economica o una Unità produttiva ARTEA aperta nel Comune di Castelnuovo Berardenga (Unità Tecnico Economica ARTEA);
- la superficie agricola coltivata riferita al dimensionamento del manufatto ricada nel Comune di Castelnuovo Berardenga.
2. I manufatti aziendali agricoli realizzabili senza P.A.P.M.A.A. sono distinti come segue:
- a) manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni, di cui al successivo art. 78, comma 2, semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
- b) manufatti aziendali temporanei con le caratteristiche di cui al punto a) realizzati per un periodo superiore a due anni, di cui al successivo art. 78, comma 3;
- c) manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo, di cui al successivo art. 79.
3. Per la presentazione dell'istanza l'imprenditore agricolo oltre a dimostrare la propria qualifica, il titolo di possesso del compendio, lo stato delle strutture e infrastrutture aziendali esistenti e di progetto, allega l'ultimo il Piano delle coltivazioni validato e la consistenza degli allevamenti come risultano dalla banca dati ARTEA e dall'anagrafe zootecnica (BDN).
Il progetto dei manufatti è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato in materie agricole che verifichi l'assenza sul fondo di analoghi annessi e manufatti e individui eventuali strutture fatiscenti da smantellare, giustifichi le dimensioni del manufatto e la scelta localizzativa.
Il progetto dei manufatti temporanei di durata superiore a due anni e dei manufatti non temporanei prevede la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico commisurati all'entità dell'opera edilizia ed è corredato dal computo metrico per la loro realizzazione e manutenzione.
4. Sulla base delle motivate esigenze produttive e compatibilmente con le limitazioni poste dal presente Piano Operativo è ammessa la realizzazione di più manufatti.
5. Sono compresi tra i manufatti aziendali per l'imprenditore agricolo anche quelli destinati all'allevamento di cavalli.
Art. 78 Manufatti aziendali temporanei
1. Alle aziende agricole è consentita la realizzazione di manufatti temporanei alle condizioni dettate dalle norme regionali.
2. I manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2014 e art. 1 D.P.G.R. 63/2016) sono semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e hanno spiccate caratteristiche di temporaneità. La realizzazione di tali manufatti non è consentita nell'ambito R9.
3. I manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo superiore a due anni hanno le medesime caratteristiche costruttive di quelli descritti al precedente comma 2, ma possono essere mantenuti per la durata dell'attività e delle esigenze aziendali. Per assicurare un elevato livello di qualità paesaggistica, il Piano Operativo limita la realizzazione di questi manufatti e la condiziona alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico. All'interno delle aree di pertinenza dei BSA del PTCP tali manufatti sono consentiti a condizione che il centro aziendale ricada al loro interno, comunque osservando le condizioni di cui al precedente art. 46.
4. Alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo oltre alla documentazione prescritta e a quanto previsto all'art. 77 delle presenti Norme è allegato un elaborato redatto da tecnico abilitato in materie agricole che giustifichi le dimensioni del manufatto e la scelta localizzativa.
Art. 79 Manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti del suolo
1. I manufatti aziendali non temporanei che necessitano trasformazioni permanenti del suolo possono essere mantenuti per tutta a durata dell'attività e delle esigenze dell'azienda agricola.
Tra questi il PO distingue le seguenti tipologie:
- a) silos, vasche, serbatoi, invasi e bacini di accumulo (fontoni), concimaie e simili, che non determinano volume o superficie edificata o edificabile (SE); tali manufatti non possono essere realizzati nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1, t2, t3 o t4, mentre sono consentiti all'interno delle aree di pertinenza dei BSA del PTCP solo se non diversamente collocabili;
- b) manufatti in strutture prefabbricate, strutture a tunnel per i foraggi e tettoie; tali manufatti non possono essere realizzati nell'ambito R9, nelle aree di pertinenza dei BSA del PTCP e nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1, t2, t3 o t4.
2. Ai fini della tutela paesaggistica valgono le seguenti disposizioni:
- i manufatti per il rimessaggio dovranno essere concepiti per un'adeguata reversibilità, con particolare attenzione per l'efficacia del ciclo produttivo, così da facilitare lo smontaggio, il recupero e il riciclaggio delle diverse parti, privilegiando l'impiego del legno - ove compatibile con la funzionalità del manufatto - ed ispirandosi al manuale ARSIA "Costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli";
- non è consentita con tale modalità la realizzazione di strutture a tunnel ancorate ad elementi prefabbricati o altro materiale pesante;
- i manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui non potranno avere Superficie Coperta superiore a 80 mq;
- i manufatti privi di copertura saranno realizzati con tecniche atte a mitigarne l'impatto e a consentirne la facile reversibilità o il recupero.
3. Alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegato il progetto delle pertinenti opere di miglioramento o mitigazione da commisurare all'entità dell'intervento e al contesto paesaggistico.
4. Salvo motivati casi è consentita la realizzazione di un solo manufatto per ogni azienda agricola. L'articolazione in più manufatti deve rispondere a specifiche esigenze funzionali e di inserimento nel contesto da esplicitare nella relazione tecnica.
Art. 80 Agriturismo e ospitalità in spazi aperti
1. Le attività agrituristiche possono essere svolte nel territorio comunale secondo le norme e prescrizioni vigenti, a condizione che non sia necessario realizzare nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo, ed infrastrutture con impatto paesaggistico.
2. Per l'esercizio delle attività agrituristiche il Piano Operativo non consente la realizzazione di nuovi volumi e vani tecnici o strutture coperte per le attività sportive, mentre previa realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico è ammessa esclusivamente la realizzazione di maneggi scoperti quali strutture sportive prive di copertura connesse alle attività agrituristiche aziendali.
3. L'ospitalità in spazi aperti (agricampeggio o agrisosta camper) è ammessa solo previa realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico da parte dell'operatore agrituristico; non è comunque ammessa nelle aree di pertinenza dei BSA del PTCP e nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1 o t2.
4. In particolare, l'agrisosta camper può essere realizzata in presenza di un progetto complessivo di sistemazione dell'area, che risponda ai criteri insediativi di cui all'art. 86, sia garantita una facile accessibilità al sito e si privilegi la riconversione di piazzali e infrastrutture esistenti.
Art. 81 Manufatti per l’agricoltura amatoriale
1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.
I manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale non sono comunque consentiti nell'ambito R9.
2. Alla realizzazione di manufatti amatoriali concorrono i soli terreni posseduti nel Comune di Castelnuovo Berardenga.
Ai fini della determinazione della superficie agricola coltivata per il dimensionamento di tali manufatti concorrono tutti i terreni coltivati escluse le aree di resede, le aree boscate e seminaturali.
3. La realizzazione dei manufatti amatoriali è consentita a condizione che:
- i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non siano stati oggetto di trasferimenti parziali che determinano vincolo di inedificabilità decennale secondo quanto previsto dall'articolo 76 della L.R. 65/2014; sono fatti salvi i trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- i terreni di riferimento siano costituiti da un unico corpo (viene considerato appezzamento unico anche il lotto attraversato da viabilità pubblica o di uso pubblico);
- il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, alla manutenzione del fondo e allo smantellamento di manufatti e annessi alla cessazione dell'attività.
4. La Superficie Coperta del manufatto realizzabile è definita con riferimento alla estensione della superficie agricola e al tipo di coltivazione esercitata:
- tipo A - 10 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata destinata a orto, coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree esclusi gli oliveti uguale o superiore a 1.000 mq., fino a 2.500 mq.;
- tipo B - 20 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata da 2.500 mq. a 10.000 mq.;
- tipo C - 25 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata da 10.000 mq. a 20.000 mq.;
- tipo D - 30 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata da 20.000 a 30.000 mq.;
- tipo E - 35 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata superiore a 30.000 mq.
I manufatti di tipo C, D e E sono subordinati alla previa realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale e all'asseveramento da parte di tecnico abilitato in materie agricole della superficie agricola coltivata.
5. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.
Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili manufatti per l'agricoltura amatoriale e per allevamenti amatoriali di cui al successivo art. 83 laddove siano presenti le superfici agricole necessarie per il dimensionamento di entrambe le fattispecie.
6. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
- unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
- Altezza (HMax) non superiore a 2,50 ml.;
- struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
- assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile; i manufatti di Superficie Coperta non superiore a 15 mq. saranno semplicemente appoggiati al suolo, con eventuale pavimentazione interna costituita da elementi accostati, privi di giunti stuccati o cementati;
- assenza di dotazioni che consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.
7. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni a protezione delle colture previste al successivo art. 88.
Art. 82 Manufatti amatoriali per i cavalli
1. L'installazione di manufatti amatoriali destinati all'allevamento di cavalli esercitato da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti utili allo scopo.
I manufatti amatoriali per i cavalli non sono comunque consentiti nell'ambito R9, ad eccezione del sotto-ambito R9.1 dove sono invece ammessi.
2. La realizzazione dei manufatti amatoriali per l'allevamento di cavalli è consentita a condizione che:
- i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- i terreni in cui si localizzano i box e che ne consentono il dimensionamento ricadano interamente nel Comune Castelnuovo Berardenga e siano costituiti da un unico corpo;
- il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, al mantenimento dell'allevamento di cavalli, alla previa realizzazione di sistemazioni esterne e pertinenziali dell'allevamento, nonché alla rimozione del manufatto in caso di cessazione dell'attività o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste;
- l'intervento non comporti la realizzazione di nuove infrastrutture per l'allenamento dei cavalli;
- non vengano eliminate alberature di interesse storico.
3. Il manufatto è dimensionato in proporzione al numero dei cavalli e al terreno disponibile:
- per un solo cavallo 15 mq. di superficie coperta con almeno 1.500 mq. di terreno agricolo;
- per due o più cavalli, fino ad un massimo di sei, 15 mq. di superficie coperta per ogni capo (fino ad un massimo di 90 mq.) con almeno 2.500 mq. di terreno agricolo per ogni capo.
La superficie coperta di 15 mq. comprende eventuali spazi occorrenti per lo stoccaggio del fieno, in aggiunta alla superficie per il box che, ai fini del rispetto delle norme sul benessere animale, non può comunque essere inferiore a 9 mq.
Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse, fermo restando il rispetto delle superfici minime di terreno richieste; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.
4. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
- strutture leggere e rimovibili in legno;
- altezza massima in gronda di 3 ml.;
- pavimentazione, semplicemente appoggiata, con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche e facilmente disinfettabili, che consenta il deflusso delle acque di lavaggio e munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
- rispetto della distanza minima dalle abitazioni di 40 ml. e compatibilità con le norme igienico sanitarie;
- copertura a pendenza singola o doppia e realizzata in legno, laterizio, rame o guaina ardesiata;
- eventuale sporto di gronda a copertura delle porte di accesso non superiore a 1 ml.;
- pareti esterne e infissi verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni.
Art. 83 Manufatti per il ricovero di animali domestici (allevamenti amatoriali e animali di affezione)
1. L'installazione di manufatti per il ricovero di animali domestici (allevamenti amatoriali e animali d'affezione) è consentita ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità indicata al successivo comma 3. I manufatti per allevamenti amatoriali non sono comunque consentiti nell'ambito R9.
2. La realizzazione dei manufatti per il ricovero di animali domestici è consentita a condizione che:
- i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- i terreni in cui si localizzano i manufatti e ne consentano il dimensionamento ricadano interamente nel Comune di Castelnuovo Berardenga e siano costituiti da un unico corpo;
- il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, come indicati all'art. 87 delle presenti Norme, e allo smantellamento dei manufatti alla cessazione dell'attività.
La disponibilità della risorsa idrica è condizione essenziale per la realizzazione del manufatto e deve essere verificata prima della presentazione dell'istanza.
3. La Superficie Coperta di manufatto realizzabile è definita con riferimento al tipo di allevamento amatoriale secondo i seguenti parametri:
| tipo di allevamento | Superficie Fondiaria minima | Superficie Coperta massima |
|---|---|---|
| api | 3.000 mq | 10 mq |
| avicoli | 3.000 mq | 10 mq |
| conigli | 3.000 mq | 10 mq |
| ovini/caprini | 10.000 mq | 20 mq |
Per i ricoveri per cani si dovranno osservare i seguenti parametri:
| n. massimo capi | Superficie Fondiaria minima | Superficie massima/capo |
|---|---|---|
| 6 | 2.500 mq | come da Allegato A Regolamento 38/R |
4. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.
Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili i manufatti del presente articolo e quelli per l'agricoltura amatoriale, di cui al precedente art. 81, laddove siano presenti Superfici Fondiarie sufficienti al dimensionamento di entrambe le fattispecie.
5. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
- unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
- Altezza (HMax) 2,20 ml.;
- struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
- assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
- assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
- compatibilità con le norme igienico sanitarie.
Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere smaltiti seconde le norme vigenti.
6. Le distanze minime da osservare per i ricoveri per cani sono pari a
- 150 ml. da abitazioni e case sparse
- 250 ml. da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive
- 40 ml. da abitazioni alle quali è direttamente collegato il ricovero.
Negli altri casi è previsto il rispetto della distanza minima di 40 ml. dai fabbricati ad uso residenziale e dai luoghi pubblici.
7. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate con le modalità definite al successivo art. 88.
Art. 84 Manufatti a supporto dell’attività venatoria
1. La realizzazione di strutture di ricovero dei cani per le attività venatorie è consentita solo ad associazioni di cacciatori aventi la sede nel Comune di Castelnuovo Berardenga e purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo, con esclusione dell'ambito R9.
Per tali manufatti valgono le seguenti disposizioni:
- dimensione minima del fondo di 2.000 mq.;
- capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 10 e non superiore a 40 unità;
- eventuale superficie aggiuntiva massima di 20 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) adibita per medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate.
I box e gli spazi per i cani, dimensionati nel rispetto del D.P.G.R. n. 38/R/2011, dovranno essere costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno o altro materiale leggero rivestito in legno e con Altezza (HMax) massima 2,20 ml., e pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili; la pavimentazione dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia.
Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi recintati per la sgambatura e l'addestramento dei cani.
Eventuali locali da adibire gli usi di medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate dovranno avere le stesse caratteristiche e potranno avere separazioni interne per delimitare spazi ad uso diverso; le eventuali finestre dovranno avere una superficie di massimo 1/10 della Superficie edificabile (o edificata) (SE) consentita, con davanzali posti ad un'altezza non inferiore a m 1,50 dal livello interno.
Sono ammesse recinzioni con altezza massima di 2 ml. realizzate con pali di castagno in rete metallica e schermature con siepi, filari e formazioni vegetali di specie tipiche di cui al precedente art. 50, differenziate e a sesto irregolare (siepe pluristratificata); non è ammessa la realizzazione di recinzioni in rete per superfici superiori a 5.000 mq.
Le distanze minime da osservare sono pari a:
- 250 ml. da abitazioni e case sparse;
- 500 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti;
- 50 ml. da eventuali abitazioni a servizio dello stesso annesso di ricovero per cani (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria).
L'associazione proponente dovrà sottoscrivere l'impegno a:
- mantenere il manufatto per un tempo limitato all'attività e provvedere alla rimozione al cessare dell'attività di ricovero; dovrà per questo essere presentata idonea polizza fidejussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione;
- rendere autonoma la fornitura di acqua necessaria, non attingendo all'acquedotto comunale.
2. La realizzazione di manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria è consentita alle squadre di caccia operanti nel Comune di Castelnuovo Berardenga ed iscritte nel registro della ATC competente per il territorio, purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo con esclusione degli ambiti R5, R6, R7, R8 e R9.
Le strutture dovranno ricadere obbligatoriamente all'interno dell'areale di competenza della squadra e non potranno interessare ambiti esterni alle "aree vocate alla caccia al cinghiale".
Per ogni squadra è consentito un solo manufatto, realizzato in legno e di Superficie Coperta non superiore a 100 mq. ed Altezza (HMax) non superiore a 3 ml.; non è ammessa la realizzazione di più manufatti, anche se di superficie inferiore, ma è consentita la realizzazione di una tettoia nella misura massima del 30% della SE del manufatto.
Le distanze minime da osservare sono pari a:
- 100 ml. da abitazioni e case sparse
- 100 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti, edifici di culto e di fruizione collettiva.
I manufatti non potranno essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e dovranno essere rimossi al cessare dell'iscrizione della squadra nel registro istituito presso l'ATC. Dovrà per questo essere presentata idonea polizza fidejussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione.
3. L'installazione di manufatti nei siti in cui sono autorizzati gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L.R. 3/1994 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione ed in conformità a quanto previsto al comma 1 punto f) dell'art. 136 della L.R. 65/2014 e secondo quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, in tutto il territorio comunale.
Tali manufatti, soggetti ad autorizzazione da parte della competente struttura regionale, sono consentiti a condizione che:
- non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi o la trasformazione del bosco e non richiedano la realizzazione di nuove infrastrutture;
- siano realizzati con materiali leggeri (in legno, con strutture tubolari o con altri materiali tradizionali tipici della zona);
- non comportino volumetrie;
- siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;
- siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
- non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
- non abbiano superficie superiore a 5 mq.;
- rispettino le distanze da abitazioni, pubblici esercizi e luoghi pubblici o frequentati dal pubblico.
Nel caso in cui tali manufatti siano dotati di copertura, comunque leggera, che li renda equiparabili a tettoie con pareti laterali, questi non potranno avere un'altezza massima (Hmax) superiore a 2,20 ml.; tale limite di altezza non si applica ai manufatti a traliccio in tubolare o pali di legno (altane di caccia).
Art. 85 Manufatti per l’escursionismo
1. Lungo la rete escursionistica pubblica è consentita la realizzazione di manufatti per la sosta temporanea degli escursionisti, privi di qualsiasi dotazione che ne consenta l'uso abitativo, di Superficie Coperta massima pari a 6 mq., aperti su tre lati e posti a distanza minima di 6 km. l'uno dall'altro.
2. L'installazione dei manufatti è soggetta a stipula di apposita convenzione, qualora siano realizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, e dovrà rispettare lo schema tipologico e le caratteristiche definite dal Regolamento Edilizio o da apposito Regolamento.
Art. 86 Criteri insediativi dei nuovi edifici e manufatti rurali
1. Nella scelta della localizzazione dei nuovi edifici, annessi o manufatti, si dovrà valutare il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e si dovranno in ogni caso rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:
- si dovranno collocare lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili, fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino inequivocabilmente migliorative dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e comunque esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, da realizzare con caratteri tipici della maglia poderale;
- il progetto delle sistemazioni ambientali dovrà considerare un intorno significativo e specificare le caratteristiche, il disegno compositivo e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare a corredo, in modo da integrare, dal punto di vista paesaggistico, le nuove strutture con il paesaggio agricolo circostante;
- si dovranno collocare nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree edificate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi;
- in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti o di incompatibilità con i complessi esistenti, in conseguenza del rispetto delle misure igienico-sanitarie e funzionali alle lavorazioni, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio fasce verdi arboreo arbustive miste realizzate con specie autoctone ) e dovrà essere garantito comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate;
- nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le quote delle coperture non superino le quote al suolo di crinale o delle vette dei poggi e comunque mantenendo corretti rapporti con l'edificato esistente e il profilo degli insediamenti consolidati, valutandone la dimensione in relazione alla consistenza e alle relazioni con l'insediamento storico esistente; si dovrà quindi mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale conservando l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità degli insediamenti, sviluppati lungo la viabilità di crinale;
- si dovranno sempre scegliere aree poco esposte, limitando la visibilità dei nuovi edifici dalle altre strade di interesse panoramico;
- la loro localizzazione non dovrà implicare significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni alternative, dovrà essere prevista l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani;
- si dovrà configurare l'insediamento ed il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;
- la loro localizzazione non dovrà essere in stretta prossimità di aree forestali, formazioni ripariali ed altre componenti naturali rilevanti dei fondi, al fine di non incidere negativamente sugli elementi della struttura ecosistemica.
2. La collocazione dei nuovi edifici, annessi o manufatti, la dotazione e la scelta delle aree di pertinenza, degli spazi di servizio, ecc. dovrà essere oggetto di uno studio di inserimento paesaggistico e ambientale d'insieme e di adeguate valutazioni di compatibilità dell'impatto visivo per mantenere l'unitarietà delle viste ed evitare cesure incongrue. Tutti gli interventi dovranno comunque garantire la tutela delle caratteristiche specifiche del contesto rurale interessato e delle sistemazioni agrarie tradizionali.
Art. 87 Criteri per gli interventi di miglioramento agricolo-ambientale e per la tutela e valorizzazione paesistico-ambientale
1. Gli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico da attuare attraverso P.A.P.M.A.A. e/o previsti a corredo di nuovi annessi e manufatti nel territorio rurale sono inseriti nel progetto e garantiti dalla sottoscrizione di specifici impegni. Tali interventi sono finalizzati ad assicurare il mantenimento di una elevata qualità ambientale e paesaggistica del fondo a cui sono collegati. Essi dovranno in ogni caso rispettare i seguenti criteri:
- garantire la manutenzione ambientale e paesaggistica e la coltivazione del fondo agricolo;
- rispondere a obiettivi di miglioramento della qualità ecologica, ambientale e paesaggistica;
- individuare, mantenere, ripristinare o migliorare gli elementi strutturanti del paesaggio agrario;
- ripristinare eventuali luoghi degradati.
Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi e quelli di difesa idrogeologica, non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale e miglioramento fondiario.
2. Sono pertanto considerati interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico prioritari:
- il recupero dei paesaggi agrari tradizionali e il recupero a fini agrari o paesaggistici di neoformazioni forestali;
- il recupero e il miglioramento delle sistemazioni idraulico agrarie;
- il ripristino della viabilità poderale;
- la realizzazione e l'integrazione di filari arboreo arbustivi e di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;
- la realizzazione di laghetti collinari e fontoni per l'accumulo della risorsa idrica con tecniche di ingegneria naturalistica e la ristrutturazione delle opere di derivazione e di distribuzione della risorsa idrica;
- la rimozione di elementi di degrado, coperture in amianto, uso improprio di aree agricole, ecc;
- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica, dal fuoco e dal altri fattori di rischio.
Nell'ambito R1, in particolare, dovranno inoltre essere messe in atto le seguenti azioni:
- orientare la gestione dei boschi verso assetti caratterizzati da elevata naturalità e da elevata diversità biologica e strutturale come previsto dalle disposizioni regionali;
- mantenere le radure quali elementi di diversificazione del mosaico ambientale e come punti di vista privilegiati;
- tutelare e ripristinare i tessuti agrari a maglia fitta dell'olivo e del promiscuo;
- contrastare i fenomeni di rinaturalizzazione e abbandono contenendo l'espansione delle neoformazioni forestali sui terreni scarsamente mantenuti;
- migliorare la qualità degli ecosistemi forestali e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale, applicando tecniche selvicolturali adeguate;
- migliorare i soprassuoli forestali, limitare e controllare la diffusione di specie aliene o di specie invasive nelle comunità vegetali forestali;
- mettere in atto efficaci misure di protezione dei suoli per contrastare l'erosione e migliorare la stabilità dei versanti, con una progettazione adeguata delle sistemazioni idraulico agrarie;
- mantenere fasce non coltivate o comunque escluse da attività agricole intensive a tutela dei margini forestali.
Negli ambiti collinari (R2, R3, R4 e R5), in particolare, dovranno inoltre essere messe in atto le seguenti azioni:
- assicurare il mantenimento di un elevato livello di qualità delle relazioni percettive tra insediamenti antichi e contesto paesaggistico;
- favorire le colture arboree, in particolare di olivo, e il mantenimento di quote diversificate di coltivazioni erbacee ed arboree, caratterizzanti il paesaggio agricolo tradizionale;
- favorire nei vigneti di nuova realizzazione e nei reimpianti l'interruzione della continuità della pendenza nelle sistemazioni a rittochino tramite l'introduzione di scarpate, muri a secco o altri assetti di versante, privilegiando l'orientamento dei filari secondo giaciture che assecondino le curve di livello o che minimizzino la pendenza;
- tutelare la tessitura agraria a maglia fitta dell'olivo e del promiscuo, i terrazzamenti e le sistemazioni agrarie tradizionali tramite la manutenzione ed il ripristino;
- mettere in atto efficaci misure di protezione dei suoli per contrastare l'erosione e migliorare la stabilità dei versanti, con una progettazione adeguata delle sistemazioni idraulico agrarie;
- mantenere fasce non coltivate o comunque escluse da attività agricole intensive a tutela degli ambiti ripariali;
- mantenere gli invasi artificiali;
- gestire i terreni invasi da vegetazione boschiva per fattori di acclività, esposizione, composizione dei suoli contenendo l'espansione delle neoformazioni forestali sui terreni scarsamente mantenuti, nel rispetto delle disposizioni sovraordinate (L.R. 39/2000 e D.P.G.R. 48/R/2003).
Nell'ambito delle Crete (R7), in particolare, dovranno inoltre essere messe in atto le seguenti azioni:
- favorire la presenza negli impluvi di elementi di vegetazione riparia in continuità con le aree di fondovalle;
- reintrodurre elementi di connessione come siepi, filari arborei e arbustivi, alberi isolati e altri elementi di corredo lungo la rete scolante e la viabilità poderale disposti in modo da contrastare l'erosione e dare continuità alla rete ecologica;
- riqualificare le relazioni tra viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti;
- migliorare la qualità percettiva degli insediamenti di crinale, contrastando l'abbandono anche attraverso la tutela e la ricostituzione della maglia fitta dell'olivo e del promiscuo;
- mantenere e recuperare le sistemazioni idraulico-agrarie (scoline, fossi, drenaggi) e nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei coltivi mantenere una trama colturale media coerente con il contesto ed efficiente sul piano della funzionalità idraulica;
- mantenere gli invasi artificiali;
- mantenere fasce non coltivate o comunque escluse da attività agricole intensive a tutela degli ambiti ripariali;
- mantenere gli elementi geomorfologici caratterizzanti quali calanchi, biancane e balze;
- gestire i terreni invasi da vegetazione boschiva per fattori di acclività, esposizione, composizione dei suoli contenendo l'espansione delle neoformazioni forestali sui terreni scarsamente mantenuti, nel rispetto delle disposizioni sovraordinate (L.R. 39/2000 e D.P.G.R. 48/R/2003).
Negli ambiti di fondovalle e di connessione ecologica (R6, R8, R9), in particolare, dovranno inoltre essere messe in atto le seguenti azioni:
- incrementare la consistenza e la continuità delle fasce e dei boschi ripariali;
- gestire le formazioni ripariali con buone pratiche selvicolturali e mitigare la diffusione di specie aliene anche con interventi di piantumazione di specie arboree/arbustive igrofile autoctone per l'allargamento delle fasce ripariali;
- mantenere fasce non coltivate o comunque escluse da attività agricole intensive a tutela degli ambiti ripariali;
- ridurre i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviali, migliorando anche la gestione delle sponde;
- migliorare il livello di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica della maglia dei coltivi, introducendo siepi e filari alberati a corredo dei confini dei campi e della viabilità poderale scegliendo specie autoctone e tipiche del contesto rurale;
- mantenere o ripristinare le sistemazioni idraulico agrarie e dove presente, la tessitura agraria a maglia fitta o comunque la rete scolante, reintroducendo siepi e filari arboreo arbustivi a delimitazione dei campi e lungo i fossi.
3. In caso di comprovate necessità di impermeabilizzazione dei suoli, dovranno essere previste opere di raccolta delle acque meteoriche con successiva cessione alla falda, previo filtraggio o convogliamento verso i principali fossi di raccolta.
4. Negli interventi di sistemazione ambientale potrà essere perseguito il miglioramento delle capacità autodepurative dei corsi d'acqua superficiali, con interventi di manutenzione o ricostituzione delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali.
5. Eventuali aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o dissesto, potranno essere recuperate privilegiando il ripristino di vecchie sistemazioni colturali o adottando tecniche di ingegneria naturalistica.
Art. 88 Recinzioni dei fondi agricoli
1. Nel territorio rurale sono consentite le recinzioni dei fondi quali i terreni agricoli o forestali e comunque dei terreni che non costituiscono pertinenze degli edifici - le cui sistemazioni sono disciplinate all'art. 72 - esclusivamente qualora se ne dimostri l'indispensabilità per motivi riconducibili all'attività agricola, quali la protezione delle colture o della fauna allevata, oltre a quelle previste da normative sovraordinate per impianti tecnologici oppure per la regolamentazione dell'attività venatoria (come nel caso di aree per l'addestramento dei cani e fondi chiusi).
2. Sono ammesse esclusivamente recinzioni con rete metallica di altezza non superiore a 1,80 ml., anche interrata, ma sempre senza opere murarie, sostenuta da pali in legno, semplicemente infissi al suolo; un'altezza massima di 2,20 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio quando le aree da proteggere si trovino a valle della recinzione.
I recinti per cavalli possono essere realizzati in pali di legno; ulteriori recinzioni saranno ammesse solo per garantire la pubblica incolumità.
Nel caso di recinzioni dei "fondi chiusi" la recinzione dovrà essere schermata da una cortina arbustiva mista realizzata con specie vegetali tipiche capace di fornire fruttificazioni per l'alimentazione dell'avifauna selvatica.
3. Sono altresì sempre consentite le recinzioni elettrificate antipredatori a difesa dell'allevamento.
4. Le recinzioni dovranno presentare alla base uno spazio per consentire il passaggio della piccola fauna.
5. Per il loro migliore inserimento paesaggistico, le recinzioni devono rispettare la topografia esistente e porsi quanto più possibile lungo segni di discontinuità presenti, sia colturali e vegetazionali, che morfologici (limiti di colture, strade, sistemazioni del terreno, fossi, balze, ciglionamenti). Esse non possono in alcun modo interrompere tratti di strade pubbliche o di uso pubblico né impedire o ostacolare l'accesso ai tracciati della viabilità di matrice storica e devono altresì prevedere varchi di accesso e passaggi gestiti (cancelletti, sbarre, cattle grids ecc.), in corrispondenza delle strade poderali e comunque a distanza non superiore a 150 ml.
6. Per ogni tipo di recinzione, quando consentito dalle presenti Norme, dovranno essere comunque garantite aperture adeguate all'accesso di mezzi di emergenza in caso di incendio o grave calamità naturale. Dovrà altresì essere comunque consentito l'uso pubblico della viabilità minore lungo la rete escursionistica e della sentieristica.
7. Il progetto di realizzazione di opere di recinzione - ad eccezione di quelle qualificabili prive di rilevanza edilizia - dovrà essere accompagnato da una documentazione grafica e fotografica adeguata, tale da offrire una sufficiente informazione, oltre che della tipologia di recinzione, di tutte le barriere, cancelli, pavimentazioni ecc., in modo tale da potere valutare la loro compatibilità con l'intorno e la coerenza complessiva del progetto.
Capo IV Aree a destinazione estrattiva e siti estrattivi dismessi
Capo V Aree nel territorio rurale con disciplina specifica
Art. 90 Nuclei
1. Sestano (SRn1.1)
ambito R3 - zona E
Per la villa (01) e la ragnaia, vincolate ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
Alla chiesa di San Bartolomeo (14) è attribuita la disciplina di di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02, 03, 05, 08 e 15 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 04, 06, 07, 09, 10 e 12 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5); agli edifici 11 e 13 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 6 (t6), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
Dovrà essere in particolare tutelato il viale di accesso fiancheggiato da siepi e filari di cipressi.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
2. Rosennano (SRn2.1)
ambito R1 - zona E; viabilità M3 - zona F
Per la chiesa e la canonica di San Bartolomeo (01 e 02), vincolate ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
All'altra chiesa (16) e agli edifici 03, 04 e 16 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2).
Agli edifici 05, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 17 e 18 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
All'edificio 15 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Agli edifici 07, 09 e 12 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Dovranno essere in particolare tutelate le pavimentazioni in pietra antiche tra gli edifici 03 e 05 e le canalette in pietra ai bordi della strada.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
La viabilità principale lungo la quale si sviluppa il paese appartiene alla rete viaria di matrice storica.
3. San Felice (SRn2.2)
ambito R2 - zona E
Per la chiesa e la canonica dei Santi Andrea e Felice (02, 04, 05 e 07), vincolate ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
Agli edifici 12, 13, 15, 16, 17, 22, 26 e 27 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2).
Agli edifici 01, 06, 08, 09, 10, 11, 20 e 23 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Agli edifici 03, 14, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 29 e 30 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
In considerazione delle attività a carattere ricettivo già esistenti nel nucleo è ammessa la realizzazione di due ulteriori piscine da localizzare nelle aree individuate come A (per una superficie massima della vasca di 150 mq.) e B (per una superficie massima della vasca di 30 mq.). Le aree riservate alla sosta carrabile C e D, poste esternamente al nucleo, dovranno essere mantenute con fondo permeabile, non pavimentate, e con sistemazione a verde di filtro e di ambientazione.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
4. Bossi (SRn2.3)
ambito R2 - zona E
Alla chiesa di Sant'Andrea (03) e alla villa (09) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 02, 04, 05 e 08 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 06 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
5. Vaccareccia (SRn2.4)
ambito R2 - zona E
Agli edifici 01, 02 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03, 05 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza degli aggregati (bene generatore).
6. Chieci (SRn6.1)
ambito R4 - zona E
Il nucleo, composto dalla fattoria, con la chiesa, e alcuni annessi rurali, presenta forte unitarietà e conserva i caratteri originari e tradizionali, con un'ampia apertura visuale dalla posizione di poggio.
Agli edifici 01 (Chiesa di Santa Maria) e 02 (edificio principale della fattoria) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2).
Agli altri edifici è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Dovranno essere conservati i muri di recinzione e a retta in pietra, all'ingresso (contrassegnato da pilastri), lungo i percorsi e al margine sud-est, così come il selciato presente tra gli edifici 02 e 03.
Ricade in area di pertinenza degli aggregati (bene generatore).
Il tracciato principale appartiene alla viabilità minore di matrice storica.
7. Santa Maria a Dofana (SRn7.1)
ambito R6 - zona E
Il nucleo comprende il viale di accesso e il parco, oltre al cimitero (08), vincolato ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per il quale è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli altri edifici è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
È interessato dal vincolo paesaggistico Zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano, di Santa Maria a Dofana (D. M. 17/03/2020; G.U. 88 del 2020).
Art. 91 Aggregati
1. Barca (SRa1.1)
ambito R3 - zona E
L'aggregato è collocato su un poggio, in posizione dominante.
Per il complesso parrocchiale di San Salvatore, poi San Piero (01), vincolato ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
All'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza degli aggregati (bene generatore).
2. Palazzina (SRa1.2)
ambito R2 - zona E
Agli edifici 01, 04 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02, 05, 06, 08 e 09 si attribuisce la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Dovranno essere tutelati, oltre alla strada bianca, i muri a retta in pietra, l'aia pavimentata in pietra tra gli edifici 01 e 02 e il forno di fronte all'edificio 07, a fianco della strada.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
Il tracciato principale appartiene alla viabilità minore di matrice storica.
3. Campi (SRa2.1)
ambito R1 - zona E
L'aggregato si trova in posizione dominante, su un poggio.
Alla chiesa di San Lorenzo (01) e agli edifici 02, 03, 04, 05 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli annessi 08, 09 e 10 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Dovranno essere in particolare tutelate le sistemazioni esterne tra gli edifici 03 e 04, con muri, scale e pavimentazione in pietra.
Ricade in area di pertinenza degli aggregati (bene generatore).
4. Villa San Vito (SRa2.2)
ambito R2 - zona E
L'aggregato è posto non lontano dalla strada di crinale, con un'ampia visuale aperta.
Alla chiesa di San Vito (01) e agli edifici colonici più antichi (02) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5); all'edificio 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Ricade in area di pertinenza degli aggregati (bene generatore).
Il tracciato principale appartiene alla viabilità minore di matrice storica.
5. Monteapertaccio (SRa3.1)
ambito R7 - zona E
L'aggregato si sviluppa ai piedi del Colle della battaglia di Monteaperti.
Agli edifici 01 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); agli edifici 02, 05, 06, 07, 08 e 09 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza degli aggregati (bene generatore).
È interessato dal vincolo paesaggistico Zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano, di Santa Maria a Dofana (D. M. 17/03/2020; G.U. 88 del 2020).
6. Giobole (SRa4.1)
ambito R4 - zona E
Agli edifici 01 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02, 03, 05, 06, 08, 09 e 10 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Dovranno essere conservati i muri di recinzione e a retta in pietra e le alberature.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
È interessato dal vincolo paesaggistico Zona di Geggiano (D. M. 02/02/1972; G.U. 77 del 1972).
7. Cignano (SRa6.1)
ambito R4 - zona E
Si tratta di un piccolo aggregato di forma aperta, posto in alto sul versante e con una visuale panoramica verso Siena.
Agli edifici 01, 02, 03, 04 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Ricade in area di pertinenza degli aggregati (bene generatore).
8. Carpineto (SRa6.2)
ambito R4 - zona E
L'aggregato, di forma aperta, è posto sul crinale, al margine del bosco.
Agli edifici è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
Il tracciato principale appartiene alla viabilità minore di matrice storica.
9. Corsignano (SRa6.3)
ambito R4 - zona E; viabilità M3 - zona F
L'aggregato di matrice storica si sviluppa linearmente lungo la viabilità principale.
Agli edifici 01, 02, 03, 04, 05 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); per l'edificio 08 è prevista la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza degli aggregati (bene generatore).
La viabilità principale che attraversa il paese appartiene alla rete viaria di matrice storica.
10. Pievasciata (SRa6.4)
ambito R4 - zona E; viabilità M3 - zona F
L'aggregato di matrice storica si sviluppa linearmente lungo la viabilità principale, che appartiene alla rete viaria di matrice storica.
Per l'edificio 01 - Casa rurale Casasciata -, vincolato ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
Agli edifici 03, 04 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02, 07 e 08 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 06 e 09 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Ricade per la quasi totalità in area di pertinenza degli aggregati (bene generatore).
11. Caspreno (SRa7.1)
ambito R2 - zona E
L'aggregato è formato da più case coloniche, collocato su un poggio che affaccia sul fondovalle dell'Arbia.
Agli edifici 01, 02, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'annesso 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza degli aggregati (bene generatore).
È interessato dal vincolo paesaggistico Zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano, di Santa Maria a Dofana (D. M. 17/03/2020; G.U. 88 del 2020).
Art. 92 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 1 Castelnuovo
1. Felsina (SRv1.01)
ambito R2 - zona E
Agli edifici 01, 02, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Dovrà essere in particolare tutelata la pavimentazione in pietra tra gli edifici 01, 02 e 03.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
2. Pacina (SRv1.02)
ambito R3 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02, 03, 05, 06 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
3. San Giusto (SRv1.03)
ambito R3 - zona E
Agli edifici 01, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza delle strutture urbane.
4. Pieve di Pacina (SRv1.04)
ambito R3 - zona E
All'edificio principale della pieve (01) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
5. Podere Mura di sopra (SRc1.01)
ambito R1 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
6. Podere Valli (SRc1.02)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
7. Podere Querceto (SRc1.03)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
8. Pelago scuro (SRc1.04)
ambito R8 - zona E
Agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); alla parte in muratura di realizzazione recente è attribuita la disciplina di intervento di tipo 6 (t6), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
9. Podere Terrarossa (SRc1.05)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) .
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
10. Palazzo (SRc1.06)
ambito R2 - zona E
Agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
11. Felsina (SRc1.07)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
12. Porgo (SRc1.08)
ambito R2 - zona E
Agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
13. Podere Nebbina (SRc1.09)
ambito R3 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
14. Podere Calcinaia (SRc1.10)
ambito R3 - zona E
Agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
15. Podere Poderuccio (SRc1.11)
ambito R3 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
16. Poggio Bonelli (SRc1.12)
ambito R2 - zona E
Agli edifici 01, 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
17. Pacinina (SRc1.13)
ambito R3 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
18. Podere Santa Caterina (SRc1.14)
ambito R3 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli altri edifici è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
19. Località Castelnuovo (SRc1.15)
ambito R3 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
20. Località San Giusto (SRc1.16)
ambito R3 - zona E
Agli edifici 01 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02, 04 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza delle strutture urbane.
21. Podere Marzuolo (SRc1.17)
ambito R3 - zona E
Agli edifici 01, 02 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03, 05 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
22. Podere Cernano (SRc1.18)
ambito R3 - zona E
Agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli altri edifici è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
23. Località Pieve di Pacina (SRc1.19)
ambito R3 - zona E
Agli edifici 02, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
24. Le Fornaci (SRc1.20)
ambito R3 - zona E
Agli edifici 01 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
25. Podere Brandano (SRc1.21)
ambito R3 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
26. Il Colle (SRc1.22)
ambito R3 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
27. Podere Poggiarello (SRc1.23)
ambito R3 - zona E
Per l'edificio principale - il Poggiarello - (01), vincolato ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
All'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
28. Podere Poggiassai (SRc1.24)
ambito R3 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
29. La Querce (SRc1.25)
ambito R3 - zona E
Agli edifici 01 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02, 03 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
30. Località Guistrigona (SRc1.26)
ambito R3 - zona E
Alla chiesa (01) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Dovranno inoltre essere conservati la scala in pietra e il sagrato.
31. Località Guistrigona (SRc1.27)
ambito R3 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
Art. 93 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 2 Villa a Sesta, San Gusmè
1. Le Pici (SRv2.01)
ambito R1 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 04 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) e non è ammesso il cambio d'uso a residenza per l'edificio 05.
2. Casaccia (SRv2.02)
ambito R2 - zona E
Agli edifici 01, 02 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in ambito di pertinenza dei nuclei storici.
3. Colle ai Lecci I e II (SRv2.03)
ambito R2 - zona E
All'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
4. Castell'in Villa (SRv2.04)
ambito R2 - zona E
Agli edifici 01, 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Alla parte di realizzazione recente, riferita all'attività dell'azienda agricola, è attribuita la disciplina di intervento di tipo 6 (t6), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
5. Sestaccia (SRc2.01)
ambito R1 - zona E
Agli edifici 01, 02, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Dovrà essere tutelata la pavimentazione antica nella corte compresa tra gli edifici 01, 02 e 05.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
6. Casalino (SRc2.02)
ambito R1 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
7. Località San Gusmè (SRc2.03)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in ambito di pertinenza dei nuclei storici.
8. Bellavista (SRc2.04)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
9. Il Poggio (SRc2.05)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
10. Località San Luigi (SRc2.06)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
11. Casino (SRc2.07)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
12. Santa Adelaide (SRc2.08)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Ricade in area di pertinenza degli aggregati.
13. Corbaia (SRc2.09)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Da tutelare in particolare la pavimentazione antica in pietra nella corte.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
14. San Pietrino (SRc2.10)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) e non è ammesso il cambio d'uso a residenza.
Dovrà essere conservato anche l'antico pozzo/cisterna in pietra.
15. Santa Emilia (SRc2.11)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) e non è ammesso il cambio d'uso a residenza.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
16. San Laurentino (SRc2.12)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 (cappella) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
17. Località Pieve Santa Maria (SRc2.13)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) e non è ammesso il cambio d'uso a residenza.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
18. Villa Pagliarese (SRc2.14)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
19. Arceno di sopra (SRc2.15)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
20. Apparita (SRc2.16)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Dovrà essere conservata l'aia in laterizio e pietra posta davanti all'edificio 02.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
21. La Casa, località Arceno (SRc2.17)
ambito R2 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Art. 94 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 3 Casetta, Colonna del Grillo, Stazione
1. Podere Inchiostri (SRv3.01)
ambito R3 - zona E
Agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 04 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
2. Podere Casino Malena (SRc3.01)
ambito R7 - zona E
Agli edifici 01 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
3. Molinaccio (SRc3.02)
ambito R9 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
4. Podere Carnano (SRc3.03)
ambito R3 - zona E
Agli edifici 01, 02 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
La sistemazione dell'area di pertinenza dovrà prevedere inoltre la completa rimozione della struttura in metallo nella parte sud.
L'area è interessata dal vincolo paesaggistico Zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano, di Santa Maria a Dofana (D. M. 17/03/2020; G.U. 88 del 2020).
5. Podere Bergallo (SRc3.04)
ambito R7 - zona E
Agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
6. Badiole (SRc3.05)
ambito R3 - zona E
Agli edifici 01, 02, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 05 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) e non è ammesso il cambio d'uso a residenza.
7. Podere San Quirico (SRc3.06)
ambito R7 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); agli edifici 02, 04, 05, 06 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
8. Podere Cornia (SRc3.07)
ambito R7 - zona E
Per l'oratorio di Sant'Orsola (02), vincolato ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1). All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
9. Podere Spretto (SRc3.08)
ambito R7 - zona E
Agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 6 (t6), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
10. Podere Grillo (SRc3.09)
ambito R7 - zona E
Agli edifici 01 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); agli edifici 02, 03 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) e non è ammesso il cambio d'uso a residenza.
11. Podere Mencia (SRc3.10)
ambito R7 - zona E
Agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 6 (t6), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
È interessato dal vincolo paesaggistico Zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano, di Santa Maria a Dofana (D. M. 17/03/2020; G.U. 88 del 2020).
12. Calosine (SRc3.11)
ambito R3 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
13. Podere Casato (SRc3.12)
ambito R3 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
14. Acqua Borra (SR3.01)
ambito R9 - zona E
All'edificio 01, di matrice storica, è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
È consentita l'installazione di manufatti di supporto alla fruizione della sorgente termale e alla pesca sportiva per una Superficie Coperta massima di 100 mq.; tali manufatti, ad un solo livello, dovranno essere removibili, privi di opere di fondazione, escluse quelle di ancoraggio, appoggiati su piano stabile.
Nelle sistemazioni esterne dovrà essere evitata l'introduzione di superfici impermeabilizzate.
Gli interventi esterni all'area di proprietà comunale saranno subordinati alla stipula di una convenzione per regolamentare l'utilizzo pubblico degli spazi.
L'area è interessata dal vincolo paesaggistico Zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano, di Santa Maria a Dofana (D. M. 17/03/2020; G.U. 88 del 2020).
Ricade inoltre all'interno della Zona Speciale di Conservazione/Zona di Protezione Speciale ZSC/ZPS "Crete di Camposodo e Crete di Leonina" (codice IT5190004).
Art. 95 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 4 Pianella, San Giovanni a Cerreto, Ponte a Bozzone
1. Monaciano (SRv4.01)
ambito R5 - zona E
Il complesso comprende la Villa, con la Chiesa di San Sebastiano (01), l'edificio 09 e il giardino (A), vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per i quali è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
Agli edifici 02, 03, 04 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 05 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
All'edificio posto a nord (08), riferito all'attività dell'azienda agricola, è attribuita la disciplina di intervento di tipo 6 (t6), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
2. Catignano (SRv4.02)
ambito R4 - zona E
Il complesso comprende la Villa Sergardi, il parco e il viale (A), vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per i quali è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
Agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03, 04, 05 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) e non è ammesso il cambio d'uso a residenza.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
È interessato dal vincolo paesaggistico Zona di Geggiano (D. M. 02/02/1972; G.U. 77 del 1972).
3. Geggiano (SRv4.03)
ambito R4 - zona E
Il complesso comprende la Villa, il parco e il viale (A), vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per i quali è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1). Dovranno inoltre essere accuratamente conservati gli altri spazi aperti di impianto storico (B).
Agli edifici 01, 05, 08 e 09 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03, 04, 06 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) e non è ammesso il cambio d'uso a residenza.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
È interessato dal vincolo paesaggistico Zona di Geggiano (D. M. 02/02/1972; G.U. 77 del 1972).
Il tracciato principale appartiene alla viabilità minore di matrice storica.
4. Vitignano (SRv4.04)
ambito R4 - zona E
Il complesso comprende la Torre e la Villa di Vitignano con gli spazi aperti di pertinenza (A), vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per i quali è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
Agli edifici 01, 02 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03, 04 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) e non è ammesso il cambio d'uso a residenza.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
Il tracciato principale appartiene alla viabilità minore di matrice storica.
5. Gabbiello (SRc4.01)
ambito R4 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
È interessato dal vincolo paesaggistico Località Certosa di Pontignano (D.M. 16/06/1966; G.U. 167 del 1966).
6. Pontignanello (SRc4.02)
ambito R4 - zona E
Agli edifici 01, 04 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02, 03, 06 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5); all'edificio 08 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 6 (t6), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
7. San Marcello (SRc4.03)
ambito R4 - zona E
Agli edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02, 04 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 6 (t6), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
È interessato dal vincolo paesaggistico Zona di Geggiano (D. M. 02/02/1972; G.U. 77 del 1972).
8. Geggianello SRc4.04
ambito R4 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
È interessato dal vincolo paesaggistico Zona di Geggiano (D. M. 02/02/1972; G.U. 77 del 1972).
9. Casa Pini (SRc4.05)
ambito R5 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
10. Montalbano (SRc4.06)
ambito R5 - zona E
Agli edifici 01 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
11. Vittoria (SRc4.07)
ambito R4 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
Art. 96 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 5 Quercegrossa, La Ripa
1. Le Rocche (SRc5.01)
ambito R5 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5); agli altri edifici, di formazione recente, è attribuita la disciplina di intervento di tipo 6 (t6), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
2. Rocchette (SRc5.02)
ambito R5 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
3. Poggio al Sale (SRc5.03)
ambito R5 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Art. 97 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 6 Vagliagli
1. Lodoline (SRv6.01)
ambito R4 - zona E
Il complesso comprende la Cappella di Santa Maria Vergine del Rosario (01), vincolata ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per la quale è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
All'edificio principale è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2). Agli altri edifici è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
2. Petroio (SRv6.02)
ambito R4 e R5 - zona E
Agli edifici 01, 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 04 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Da conservare i muretti in pietra e il viale di cipressi.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
Il tracciato principale appartiene alla viabilità minore di matrice storica.
3. Macia (SRv6.03)
ambito R4 - zona E
Il complesso comprende la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Cerreto e la Canonica (01), vincolate ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per le quali è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
All'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli altri edifici è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) e non è ammesso il cambio d'uso a residenza.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
4. Mocenni (SRc6.01)
ambito R4 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Dovrà essere conservata l'aia in laterizio posta davanti all'annesso 02.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
5. abrogato
6. Podernuovo Piaggia (SRc6.03)
ambito R4 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
7. Casalino (SRc6.04)
ambito R5 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
8. La Vittoria (SRc6.05)
ambito R4 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) e non è ammesso il cambio d'uso a residenza.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
9. La Casa (SRc6.06)
ambito R4 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
10. Castagnoli (SRc6.07)
ambito R5 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
11. Le Barbocce (SRc6.08)
ambito R4 - zona E
Agli edifici 01, 02 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
12. Casanuova (SRc6.09)
ambito R4 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
13. Casucce (SRc6.10)
ambito R4 - zona E
Agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2).
Da conservare l'aia davanti all'annesso 03.
14. Podere nuovo (SRc6.11)
ambito R4 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
15. Villa Macia (SRc6.12)
ambito R4 - zona E
Agli edifici 01 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
16. Vallepicciola (SRc6.13)
ambito R4 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5). Al fabbricato adiacente agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di tipo 5 (t5), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
17. Cipressini (SRc6.14)
ambito R4 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Il tracciato principale appartiene alla viabilità minore di matrice storica.
18. Porto (SRc6.15)
ambito R4 - zona E
Agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
19. Bellavista (SRc6.16)
ambito R4 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
È interessato dal vincolo paesaggistico Zona di Geggiano (D. M. 02/02/1972; G.U. 77 del 1972).
20. Parco d'Arte in località Pievasciata (SR6.01)
zona R4 - zona E
L'area è destinata a servizi culturali (e1) di interesse collettivo e in particolare a esposizioni d'arte.
Ricade in parte in area di pertinenza degli aggregati.
Art. 98 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 7 Monteaperti, San Piero
1. Podere Carpineta (SRc7.01)
ambito R6 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) e non è ammesso il cambio d'uso a residenza.
È interessato dal vincolo paesaggistico Zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano, di Santa Maria a Dofana (D. M. 17/03/2020; G.U. 88 del 2020).
2. Podere Bagnaccio (SRc7.02)
ambito R6 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
Ricade in area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici.
È interessato dal vincolo paesaggistico Zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano, di Santa Maria a Dofana (D. M. 17/03/2020; G.U. 88 del 2020).