Art. 51 Ferrovia

1. L'ambito M1 corrisponde alle aree appartenenti alla linea ferroviaria Siena-Chiusi.

L'ambito è interamente destinato alla mobilità su ferro.

2. Al fine di mantenere una connettività ecologica almeno parziale, superando la barriera lineare costituita dalla linea ferroviaria, dovranno essere tutelati e se possibile riqualificati i passaggi faunistici costituiti da sottopassi o sovrappassi, adattando in senso ecologico le strutture esistenti.

Art. 52 Viabilità principale

1. Il PO individua i principali tracciati stradali della rete viaria, con esclusione delle strade appartenenti alla viabilità locale e degli altri percorsi di distribuzione interna agli insediamenti. La viabilità principale comprende il tracciato del Raccordo Siena-Bettolle (M2) e i tracciati provinciali e comunali di collegamento tra i centri abitati e le aree produttive all'interno del territorio comunale e dei Comuni contermini (M3).

In tali strade sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

2. Nei tratti urbani (M3.1) dovranno essere adottate specifiche misure per il miglioramento della sicurezza, in particolare a favore della componente pedonale e ciclistica, anche con strumenti di moderazione del traffico che comportino il ridisegno della sezione stradale.

3. Sui tracciati M3 appartenenti alla rete viaria di matrice storica sono consentiti eventuali interventi di adeguamento derivanti da dimostrate necessità di miglioramento della sicurezza della stradale nel rispetto dei criteri definiti all'art. 47 delle presenti Norme ai fini del miglior inserimento ambientale e paesaggistico.

Resta fermo quanto stabilito all'art. 48 delle presenti Norme per la tutela delle strade bianche.

4. Al fine di mantenere una connettività ecologica almeno parziale, superando la barriera lineare costituita dal tracciato stradale (in particolare nel caso del Raccordo Siena-Bettolle), dovranno essere tutelati e se possibile riqualificati i passaggi faunistici costituiti da sottopassi o sovrappassi, adattando in senso ecologico le strutture esistenti; negli interventi sui manufatti stradali, è auspicabile inoltre la creazione di ulteriori passaggi faunistici.

Art. 53 Strade vicinali

1. Le strade vicinali sono definite nel Repertorio comunale denominato "Nuova classificazione della viabilità vicinale del Comune di Castelnuovo Berardenga", che comprende tracciati pubblici e privati, costituiscono la rete di percorribilità integrativa della viabilità principale.

Per tali strade dovrà pertanto essere garantita la percorribilità pubblica.

2. Fatto salvo il rispetto di quanto stabilito agli artt. 47 e 48 delle presenti Norme per la tutela della viabilità di matrice storica e delle strade bianche, per le strade vicinali sono consentiti i seguenti interventi:

  • sistemazione e contenimento del fondo stradale a macadam, compreso l'adeguamento in larghezza del tracciato, ovvero sistemazione con conglomerato cementizio di colore chiaro per i tratti posti in prossimità degli edifici;
  • opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • manutenzione o adeguamento funzionale con eventuale parziale modifica del tracciato esclusivamente per la messa in sicurezza idraulica o per la sicurezza della circolazione oppure per dimostrate necessità di allontanamento da edifici esistenti, che dovranno avvenire nel rispetto dei caratteri orografici del terreno;
  • mantenimento e integrazione di piantumazioni arboree e siepi nel rispetto delle specie vegetali tradizionali.