Art. 44 Aree di pertinenza dei centri del sistema urbano provinciale e ambiti di pertinenza dei nuclei storici
1. Le aree di pertinenza dei centri del sistema urbano provinciale, in conformità al PTCP, costituiscono intorno territoriale contiguo degli ambiti urbani, per le quali si deve garantire la permanenza delle funzioni agricole e che non possono essere modificate in modo che sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici riconosciuti.
2. In tali aree sono da conservare le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, la rete scolante, le tessiture agrarie di valore storico testimoniale la viabilità e le testimonianze storiche, i percorsi campestri ed i sentieri, la rete ecologica, siepi e filari, nuclei arborati e le formazioni vegetali di interesse paesaggistico.
3. La realizzazione di annessi rurali e l'installazione di manufatti aziendali agricoli e di manufatti per l'agricoltura amatoriale dovrà garantire la minima visibilità e esposizione dalla campagna circostante e ove opportuno adottare soluzioni per riqualificare il paesaggio urbano di margine, senza intaccare gli elementi di maggior pregio di cui al precedente comma, anche attraverso l'introduzione di fasce arboree e/o arbustive.
4. Negli ambiti di pertinenza dei nuclei storici - a San Gusmè e a Vagliagli - non è consentita la nuova edificazione per abitazioni rurali, mentre nuovi annessi agricoli sono ammessi tramite P.A.P.M.A.A. che dimostri che non è possibile o che non è opportuna una diversa localizzazione e con modalità architettoniche coerenti, anche al fine di riqualificare il paesaggio urbano di margine e senza intaccare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria eventualmente presenti.
Non sono inoltre consentite la realizzazione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime e l'installazione di manufatti aziendali temporanei di durata inferiore a due anni di cui all'art. 78 comma 2.
Le addizioni volumetriche, laddove consentite dalle discipline di intervento di cui al precedente Titolo III, saranno sottoposte ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio al fine di garantire la compatibilità della soluzione progettuale con il contesto.
Art. 45 Aree di pertinenza degli aggregati
1. Le aree di pertinenza degli aggregati, in conformità al PTCP, che le sottopone a particolare normativa di tutela paesaggistica, non possono essere modificate in modo che sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici ed al rapporto consolidato tra territorio aperto e insediamenti.
2. In tali aree sono pertanto da conservare la tessitura e le sistemazioni agrarie tradizionali - caratterizzate dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali (vite/ulivo/seminativi), della forma e della dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini in genere coincidenti con la rete scolante principale - e la vegetazione non colturale (es. filari di gelsi, di vite arborata, alberi isolati), al fine di mantenerne il ruolo di cintura rurale e l'elevato valore paesaggistico.
3. Non è consentita la nuova edificazione per abitazioni rurali, mentre nuovi annessi agricoli sono ammessi tramite P.A.P.M.A.A. che dimostri che non è possibile o che non è opportuna una diversa localizzazione e con modalità architettoniche coerenti, anche al fine di riqualificare il paesaggio urbano di margine e senza intaccare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria eventualmente presenti e nel rispetto dei criteri specificati all'art. 13.13 del PTCP e delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) i nuovi annessi agricoli dovranno essere realizzati in contiguità con l'insediamento esistente, secondo un assetto planimetrico che porti alla costituzione di un vero e proprio nucleo edificato, permettendo il miglior uso della viabilità esistente e rispettando i criteri insediativi di cui al successivo art. 86;
- b) si dovrà prevedere l'introduzione di fasce arboree tra aree edificate e spazi aperti che deve essere coerente al contesto e rafforzare il sistema eco-ambientale.
Laddove siano presenti edifici o manufatti sottoutilizzati o dismessi, privi di valore storico, oppure porzioni di complessi - un tempo a servizio dell'agricoltura - comunque privi d'interesse tipologico-documentale, si dovrà procedere prioritariamente al loro recupero o al loro ampliamento.
4. Le addizioni volumetriche, laddove consentite dalle discipline di intervento di cui al precedente Titolo III, saranno sottoposte ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio al fine di garantire la compatibilità della soluzione progettuale con il contesto.
Nelle aree di pertinenza degli aggregati non è consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici.
Art. 46 Aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
1. Le aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici (BSA), in conformità al PTCP, sono soggette ad una disciplina di tutela che è affidata alle competenze provinciali e che esclude, di norma, ogni forma di nuova edificazione. Qualsiasi previsione di trasformazione, affinché si dimostri coerente con il contesto di riferimento, dovrà essere supportata da adeguati approfondimenti valutativi rispettando criteri e indicazioni contenuti nella norma provinciale.
2. In tali aree ricadenti nel territorio rurale si devono osservare le seguenti disposizioni:
- la nuova edificazione per abitazioni rurali è consentita esclusivamente alle aziende agricole il cui centro aziendale ricada interamente all'interno delle aree di pertinenza dei BSA ed a condizione che, attraverso un P.A.P.M.A.A. da assoggettare alle procedure e contenuti di Piano Attuativo, - a seguito di specifici studi - si dimostri l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, da valutare di concerto con la Provincia e sulla base dei criteri dettati all'art. 13.14 del PTCP;
- la realizzazione di nuovi annessi agricoli o loro ricollocazione in altro luogo all'interno delle aree di pertinenza dei BSA tramite sostituzione edilizia è ammessa alle stesse condizioni del precedente alinea;
- la ricollocazione di annessi agricoli nello stesso sedime tramite sostituzione edilizia è ammessa a condizione che l'intervento sia sottoposto ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio;
- per le aziende agricole il cui centro aziendale ricada all'interno delle aree di pertinenza dei BSA, a condizione che non si alterino le visuali degli stessi BSA ed in particolare quelle percepite dagli assi viari e dai punti panoramici esistenti e che non si determinino cesure tra parte edificata e contesto rurale in cui gli interventi si collocano, è ammessa la realizzazione di ulteriori manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A., come di seguito indicati:
- manufatti aziendali temporanei semplicemente ancorati a terra limitatamente a quelli di durata superiore a due anni, di cui al successivo art. 78, comma 3, non diversamente collocabili;
- manufatti aziendali non temporanei, di cui al successivo art. 79 comma 1, lett. a), quali basamenti, platee, volumi tecnici e impianti, serbatoi, cisterne strettamente funzionali allo svolgimento delle attività agricole, se non diversamente collocabili; non sono invece consentiti i manufatti prefabbricati, i tunnel per il ricovero dei foraggi e le tettoie di cui all'art. 79 comma 1 lett. b);
- sostituzione dei manufatti esistenti assimilabili a quelli di cui all'art. 70, comma 3, lett. b) della L.R. 65/2014.
3. Nelle aree di pertinenza dei BSA, nel territorio rurale, sono consentiti i seguenti interventi, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 86 e a condizione che siano sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio e valutati sulla base dei criteri dettati dall'art. 13.14 del PTCP:
- a) volumi pertinenziali, laddove consentiti dalle discipline di intervento, di cui al precedente Titolo III;
- b) addizioni volumetriche, laddove consentite dalle discipline di intervento, di cui al precedente Titolo III;
- c) piscine interrate pertinenziali, alle condizioni dettate dalle presenti Norme;
- d) variazioni ai tracciati stradali interni e di servizio alle aziende, nel rispetto del criteri di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale di cui all'art. 87 delle presenti Norme e delle disposizioni per la viabilità di matrice storica di cui al successivo art. 47;
- e) annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime, manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale e per gli allevamenti amatoriali e animali d'affezione, manufatti amatoriali per il ricovero dei cavalli, manufatti a supporto dell'attività venatoria e per l'escursionismo, di cui ai successivi artt. 76, 81, 82, 83, 84 e 85.
4. Nelle aree di pertinenza dei BSA ricadenti all'interno del territorio urbanizzato sono consentiti gli interventi ammessi e previsti dal Piano Operativo, individuati nelle Tavole di progetto in scala 1:2.000, a condizione che siano sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio e valutati sulla base dei criteri dettati dall'art. 13.14 del PTCP.
5. In ogni caso le destinazioni d'uso dovranno risultare compatibili con il singolo edificio e con le sue esigenze di tutela. Il mutamento di destinazione d'uso verso le funzioni individuate dal presente PO degli edifici individuati come BSA dal PTCP e ai quali il PO attribuisce la disciplina di intervento t1, t2, t3 o t4 è ammissibile solo nei casi in cui risulti compatibile con l'impianto tipologico e distributivo originario degli edifici interessati e a condizione che il nuovo uso comporti il rispetto delle tessiture agrarie di valore e dei caratteri storici del contesto.
6. Nelle aree di pertinenza dei BSA non è consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici.
Art. 47 Viabilità di matrice storica e opere di corredo
1. Nelle Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000 sono riportati i tracciati della viabilità di matrice storica, riconosciuti quali elementi patrimoniali di particolare significato identitario.
La viabilitagrave; di matrice storica e le strade bianche, di cui al successivo art. 48, sono individuate altresì quali componenti interessate dal Progetto di Paesaggio "Ferro-ciclovie della Val d'Orcia, dei Colli e delle Crete senesi", per le quali valgono le disposizioni di cui agli artt. 4, 6 e 7 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso.
2. Gli interventi che interessano la viabilità di matrice storica sono ammessi a condizione che:
- non alterino o compromettano i tracciati nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici, delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e utilizzando per la messa in sicurezza tecniche di ingegneria naturalistica;
- siano conservati le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli...) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, croci votive...) di valore storico-tradizionale;
- sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale (alberature segnaletiche, filari).
3. Eventuali variazioni di modesta entità ai tracciati esistenti sono ammesse sulla base di inderogabili necessità volte a migliorare l'accessibilità e/o la sicurezza della circolazione oppure per la messa in sicurezza idraulica, oppure per ripristinare un percorso storico, e dovranno comunque essere sottoposte ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio.
Dovranno comunque essere mantenuti gli elementi caratterizzanti, in particolare le dimensioni in sezione, in modo da garantire la continuità con il tracciato esistente, salvaguardando per quanto possibile gli elementi di corredo di valore storico-tradizionale sopra citati.
Tali variazioni devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione e dimensioni e non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario, aderendo alle geometrie fondiarie esistenti, ove possibile recuperando percorsi o tracce di essi, ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno. Non sono in ogni caso ammesse modifiche ai tracciati che comportino la necessità di significativi rimodellamenti del terreno e/o la realizzazione di muri di contenimento e non sono consentite variazioni dei tracciati con spostamento da crinale a versante. Dovranno essere evitati circonvallazioni ed innesti (comprese le rotatorie) che alterino gli elementi di valore e le relazioni storiche funzionali tra i tracciati; potranno essere previste, in caso di necessità, apposite piazzole di scambio.
Valgono altresì le disposizioni riferite alla rete delle strade bianche e le disposizioni di cui all'art. 7 del Progetto di Paesaggio "Ferro-ciclovie della Val d'Orcia, dei Colli e delle Crete senesi".
Per le dotazioni vegetali si dovranno impiegare specie coerenti con il contesto rurale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso.
4. La cartellonistica e i corredi agli impianti stradali dovranno essere congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica minore, garantendo l'integrità percettiva delle eventuali visuali panoramiche.
Art. 48 Strade bianche
1. Le strade bianche rappresentano un patrimonio da tutelare nella sua integrità e consistenza. Le strade bianche sono individuate altresì quali componenti interessate dal Progetto di Paesaggio "Ferro-ciclovie della Val d'Orcia, dei Colli e delle Crete senesi", per le quali valgono le disposizioni di cui agli artt. 4, 6 e 7 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso. Fermo restando quanto definito al precedente articolo nel caso di tracciati appartenenti alla viabilità minore di matrice storica e le disposizioni per le strade vicinali di cui al successivo art. 53, per le strade bianche si dovranno osservare le prescrizioni e gli indirizzi seguenti.
2. Gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali e coerenti con la preesistenza. Sono ammesse tecniche nuove purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.
3. Sono consentiti interventi di pavimentazione di modesta entità nei seguenti casi:
- in prossimità delle abitazioni, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
- in presenza di pendenze molto elevate;
- ove strettamente necessario per la sicurezza del transito.
In tali casi, così come nei tratti pavimentati con materiali incongrui, dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine o altri materiali stabilizzanti o materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.
Gli interventi dovranno comunque essere sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio.
Art. 49 Visuali panoramiche di particolare rilevanza paesaggistica
1. Nei punti di particolare rilievo per panoramicità dovranno essere accuratamente tutelate le aperture visuali, evitando la realizzazione di opere che le ostacolino e verificando che la segnaletica e i corredi agli impianti stradali, compresi gli accessi e le sistemazioni lungo strada, non interferiscano negativamente con l'integrità percettiva delle visuali.
2. Potrà essere valutata l'opportunità di predisporre slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza, purché ciò non comprometta i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica minore e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile.
3. La localizzazione dei tratti della viabilità principale e dei punti lungo tali percorsi connotati da visuali panoramiche di particolare rilevanza paesaggistica è riportata nelle Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000.
Art. 50 Formazioni vegetali e specie tipiche, alberi monumentali
1. A garanzia di un corretto inserimento paesistico negli interventi consentiti dal PO si deve fare riferimento alle formazioni vegetali e alle specie tipiche. La scelta delle specie dovrà comunque essere sempre orientata dalla peculiarità del contesto, dalle condizioni microclimatiche e dalle capacità manutentive.
Anche i tappeti erbosi e i bordi dovrebbero essere realizzati evitando effetti dissonanti. Il prato rustico risulta in genere più consono dei prati monospecifici a taglio frequente che necessitano di interventi di irrigazione molto consistenti. Gli elementi ornamentali o disegnati dovrebbero essere calibrati in relazione all'importanza dell'edificio evitando di introdurre elementi impropri rispetto al contesto e il territorio circostante.
2. Sono specie tipiche dei contesti urbani il Leccio e il Tiglio ed inoltre il Platano, il Bagolaro e gli Aceri ornamentali ed altre specie quali peri e ciliegi ornamentali.
Nella ristrutturazione di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto dovranno essere particolarmente curati la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto, privilegiando la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata. In presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell'aiuola continua, si dovrà prevedere al piede delle piante una superficie non pavimentata coperta con un grigliato.
3. A titolo esemplificativo sono tipiche degli ambienti agricoli, naturali e seminaturali le seguenti specie arboree: acero campestre (Acer campestre), acero minore (Acer monspessulanum), carpino nero (Ostrya carpinifolia), carpino bianco (Carpinus betulus), cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus pubescens), leccio (Quercus ilex), cipresso (Cupressus sempervirens), gelso (Morus nigra), noce (Juglans regia), olivo (Olea europea), olmo (Ulmus minor), orniello (Fraxinus ornus), salice (Salix viminalis, Salix caprea), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), albero di Giuda (Cercis siliquastrum), pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero (Populus nigra), e ontano nero (Alnus glutinosa). Nella progettazione si suggerisce di evitare la banalizzazione del disegno con esteso impianto di cipressi e specie non coerenti con il contesto rurale. È comunque da escludere l'impiego di specie alloctone a sviluppo invasivo quali Ailanthus altissima e Robinia preudoacacia e altre specie aliene, che dove presenti dovranno preferibilmente essere sostituite.
Sono specie autoctone o tipiche per siepi arboreo-arbustive: prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna), ligustro (Ligustrum vulgare), viburno (Viburnum lantana) lentaggine (Viburnum tinus), alloro (Laurus nobilis), fusaggine (Euonymus europaeus), piracanta (Pyracantha coccinea) e mirto (Myrtus communis) anche in consociazione con olmo (Ulmus minor). Nella ricostruzione o realizzazione di nuove siepi è comunque da evitare l'impianto di specie quali Prunus laurocerasus, Cupressus leylandi, Pyttosporum spp. e delle specie aliene segnalate.