Art. 38 Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale
1. Nel territorio comunale ricadono la Zona Speciale di Conservazione/Zona di Protezione Speciale ZSC/ZPS "Crete di Camposodo e Crete di Leonina" (codice IT5190004) e, con superficie marginale, la Zona Speciale di Conservazione ZSC "Monti del Chianti" (codice IT5190002).
2. Le Zone speciali di conservazione sono sottoposte a specifica normativa europea, nazionale e regionale: Direttive 1992/43/CEE (Habitat) e Direttiva 2009/147/CE, Legge 394/1991, D.P.R. 357/1997, D.M. 17/10/2007, D.M. 27/04/2010, D.G.R. n. 644/2004, D.G.R. n. 454/2008, D.G.R. n. 1006/2014, L.R. 30/2015, D.C.P. n. 25/2015, D.G.R. n. 1223/2015, D.G.R. n. 1319/2016 e D.G.R. n. 13/2022 o le più stringenti disposizioni dettate dal Piano di Gestione.
3. Per limitare l'impatto su habitat e specie tutelati, si dovrà:
- limitare la circolazione motorizzata su strade e piste ad uso forestale agli interventi di interesse pubblico, ai tagli selvicolturali, ad altri interventi privati autorizzati e sottoposti a preliminare studio di incidenza;
- non consentire la fruizione sportivo-ricreativa di percorsi, piste e aree aperte con mezzi motorizzati di qualsiasi natura;
- limitare la sosta delle auto e dei mezzi motorizzati alle aree destinate a parcheggio fatte salve le categorie fragili e manifestazioni pubbliche autorizzate al fine di razionalizzare il carico turistico;
- incentivare la conservazione (anche in caso di interventi edilizi o forestali) delle strutture esistenti, naturali e artificiali, utilizzate o potenzialmente sfruttabili da specie animali per il ricovero, la riproduzione o lo svernamento (alberi cavitati, ruderi, solai, ecc.);
- promuovere una gestione forestale coerente con le necessità di tutela per assicurare uno stato di conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico;
- prevenire i rischi di incendio e la diffusione di specie alloctone negli ambienti forestali;
- mantenere o ripristinare elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, terrazzamenti, pascoli, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie.
4. I piani attuativi, comunque denominati, i piani di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, sono sottoposti alle procedure di Valutazione di Incidenza secondo quanto disposto dall'art. 87 comma 1 della L.R. 30/2015.
Gli interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, sono sottoposti alle procedure di Valutazione di Incidenza secondo quanto disposto dall'art. 88 commi 1 e 2 della L.R. 30/2015.
5. Nella presentazione di piani e progetti, inclusi i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale è opportuno introdurre, se pertinenti, gli interventi di miglioramento ambientale per la salvaguardia e il miglioramento di specie ed habitat tutelati nelle ZSC.
6. Al fine di assicurare la massima compatibilità degli interventi anche in fase di cantiere, dovranno in ogni caso essere rispettati indirizzi e criteri, regolamenti e prescrizioni definiti dalle Misure di Conservazione generali e specifiche dettate per i diversi ambiti dalle norme sovraordinate e dal Piano di Gestione.
Art. 39 Sensibilità degli acquiferi
1. In relazione alla classificazione della sensibilità degli acquiferi individuata dalla Carta ST IG 1 del PTCP di Siena, all'interno delle aree sensibili di classe 1 (vincolo elevato) e delle aree sensibili di classe 2 (vincolo medio) si applicano specifiche norme di tutela definite agli articoli 10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del PTCP.
Art. 39 bis Potenziale archeologico
1. La Carta del potenziale archeologico, elaborata a partire dal censimento dei siti archeologici noti per il territorio comunale (Catalogo delle attestazioni storico-archeologiche del Piano Strutturale), è definita attraverso valutazioni di carattere storico-archeologico articolate sulla base degli indizi a disposizione, dipendenti sia dalle condizioni di conservazione del deposito archeologico nel sottosuolo (o delle sue manifestazioni in superficie) sia dalle tipologie di indagini a disposizione del ricercatore per la raccolta e l'interpretazione dei dati, tenendo conto anche degli interventi di trasformazione previsti dal Piano Operativo.
In relazione alla classificazione del potenziale archeologico si applicano le disposizioni dei successivi commi 4 e 5.
2. Per le aree interessate dalle attestazioni archeologiche schedate il potenziale archeologico è articolato in due gradi:
- medio · riferito a siti che presentano depositi archeologici mediamente rilevanti per tipologia (aree di frequentazione, non meglio identificabili o caratterizzabili), per reperti recuperati (scarse restituzioni o materiali sporadici), per condizioni non ottimali di conservazione del deposito nel sottosuolo e per una limitata area di impatto delle presenze archeologiche rispetto al territorio circostante;
- alto · riferito a siti che presentano depositi archeologici altamente rilevanti per tipologia (categorie insediative ben riconoscibili o strutturate), per reperti recuperati (alta densità di restituzione e concentrazioni di materiali precisamente definite e individuabili), per buone condizioni di conservazione del deposito nel sottosuolo e per una relativamente ampia area di impatto delle presenze archeologiche rispetto al territorio circostante; rientrano all'interno di questa categoria anche le aree per le quali sono segnalate evidenze monumentali: centri insediativi, religiosi o fortificati, aree sepolcrali con presenza di elementi architettonici e/o strutture ipogee, ecc.
Le aree prive di presenze archeologiche non sono classificate perchè l'assenza di dati potrebbe essere tanto effettiva quanto invece legata alla mancanza di diagnostica archeologica, quindi all'impossibilità di verificare i contesti. Nel caso di mancanza di attestazioni archeologiche in corrispondenza delle aree di trasformazione previste dal Piano Operativo la classificazione è di potenziale non valutabile, in quanto tale mancanza non può essere interpretata come assenza certificata di un potenziale archeologico, ma piuttosto come definizione di uno spazio non valutabile per assenza di indagini archeologiche (o di condizioni idonee alla loro realizzazione, caso frequente per le aree urbane e per gli spazi non soggetti a lavorazioni agricole) che permettano di esprimersi nel merito.
3. Nel caso di opere e/o progetti privati che interessino il sottosuolo
- se ricadenti in aree di potenziale archeologico non valutabile dovrà essere data comunicazione di inizio lavori alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, al fine di consentire le attività ispettive di competenza;
- se ricadenti in aree di potenziale archeologico medio dovranno essere sottoposte all'approvazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo mediante la presentazione del progetto o di uno stralcio di esso almeno 30 giorni prima dalla data di inizio lavori per le valutazioni di competenza al fine di richiedere l'eventuale attivazione dell'assistenza archeologica in corso d'opera o l'esecuzione preventiva di indagini archeologiche non invasive;
- se ricadenti in aree di potenziale archeologico alto dovranno essere sottoposte all'approvazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo mediante la presentazione del progetto o di uno stralcio di esso almeno 30 giorni prima dalla data di inizio lavori per le valutazioni di competenza al fine di richiedere l'eventuale attivazione dell'assistenza archeologica in corso d'opera o l'esecuzione preventiva di indagini archeologiche non invasive o di saggi o trincee preventive;
- nel resto del territorio comunale qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
4. Nel caso di opere pubbliche che a qualsiasi titolo interessino il sottosuolo in tutto il territorio comunale gli interventi devono essere sempre sottoposti al procedimento di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 42/2004 e ai sensi dell'art. 41, c. 4 del D.lgs. 36/2023 (all. I.8).
Capo I Beni paesaggistici
Art. 40 Immobili e aree di notevole interesse pubblico
1. Sono sottoposti a tutela paesaggistica gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del Codice, parti del territorio comunale oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ovvero:
- l parco e i due viali alberati della Tenuta di Arceno (ID 905216 - D.M. 25/02/1955; notificato ad personam);
- Il bosco di Barbaione (ID 9052331 - D.M. 27/09/1965; notificato ad personam);
- Zona di Geggiano (ID 9052281 - D. M. 02/02/1972; G.U. 77 del 1972);
- Località Certosa di Pontignano (ID 9052092 D.M. 16/06/1966; G.U. 167 del 1966);
- Zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano, di Santa Maria a Dofana (D. M. 17/03/2020; G.U. 88 del 2020).
2. Per tutte le parti del territorio comunale comprese nelle zone di cui al comma 1 le trasformazioni ammissibili devono essere coerenti con la disciplina contenuta nelle Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, elaborato 3B, Sezione 4, del PIT-PPR e, per la Zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano, di Santa Maria a Dofana, alla disciplina contenuta nell'Allegato A al Decreto di vincolo.
Art. 41 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
1. Nel caso di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 ml. ciascuna si devono osservare le discipline di cui all'art. 8 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.
2. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:
- non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
- non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
- non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
- non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi.
3. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici.
4. Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
- mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
- siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici;
- non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
- non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico.
5. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica e il minor impatto visivo possibile.
6. Eventuali nuove aree destinate a parcheggio nel territorio rurale sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.
7. L'installazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
8. Non è ammessa la realizzazione di nuove residenze rurali.
9. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.
Art. 42 Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia
1. Nel caso di territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia si devono osservare le discipline di cui all'art. 7 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.
2. Gli interventi di trasformazione, fatti salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
- non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
- si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
- non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
- non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
- non occludano i varchi e le visuali panoramiche;
- non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi.
3. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca l'integrazione paesaggistica e il minor impatto visivo possibile.
4. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
5. Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
6. Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico). All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione.
Art. 43 Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento
1. Nel caso di territori coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e sottoposti a vincolo di rimboschimento si devono osservare le discipline di cui all'art. 12 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.
2. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:
- non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio) e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici;
- garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.
3. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi.