Art. 34 Disposizioni generali per le fattibilità

1. Nel presente Titolo si definiscono le condizioni di fattibilità delle previsioni urbanistico-edilizie ed infrastrutturali ammesse dal PO in funzione delle situazioni di pericolosità e di rischio individuate nel territorio comunale.

2. Lo studio geologico, lo studio idrologico-idraulico e lo studio di Microzonazione Sismica di II livello elaborati a supporto del Piano Strutturale e del Piano Operativo definiscono le aree omogenee del territorio caratterizzate da un diverso grado di pericolosità geologica, idraulica e sismica.

3. Le carte di pericolosità individuano le problematiche fisiche presenti nel territorio comunale rispetto alle quali ciascun intervento ammesso dal Piano Operativo dovrà soddisfare le necessarie condizioni di stabilità e funzionalità nel tempo, senza creare condizioni di aggravio della pericolosità nelle aree limitrofe e/o aggravio dei rischi per le strutture, le attività ed il patrimonio esistente.

4. Oltre alle cartografie di pericolosità il quadro di riferimento normativo per la definizione della fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi ammessi dal PO è completato dalle disposizioni di cui al Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale per la gestione del rischio di natura geomorfologica (PAI "dissesti") ed al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale per la parte riguardante gli aspetti idraulici. In particolare a seguito dell'adozione del PAI "dissesti" con Del. n. 39 del 28 marzo 2024 della Conferenza Istituzionale Permanente, per quanto riguarda la realizzazione di interventi all'interno di aree a pericolosità geologica molto elevata ed elevata, valgono le misure di salvaguardia di cui alla Del. n. 40 del 28 marzo 2024 che rimarranno vigenti fino alla approvazione definitiva del PAI "dissesti".

5. Per tutti gli interventi relativi alle Aree soggette a vincolo espropriativo (AE), alle Opere pubbliche (OP) e alle Trasformazioni (AT) le condizioni di fattibilità sono definite e descritte nelle relative "Schede di fattibilità" che riportano le prescrizioni progettuali e gli approfondimenti di indagine da eseguire per il superamento delle problematiche geologiche, idrauliche e sismiche valutate in relazione alla tipologia e al dimensionamento degli interventi rispetto al contesto di pericolosità in cui si inseriscono.

6. Per tutti gli interventi diretti ammessi dal Piano Operativo si applicano i criteri di fattibilità geologica, idraulica e sismica individuati nei seguenti articoli.

Art. 35 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geologici

1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata (G4), così come individuata dall'art. 49 delle Norme del Piano Strutturale, si applicano le misure di salvaguardia del PAI "dissesti" di cui all'art. 5 della Del. n. 40 del 28 marzo 2024. Eventuali interventi di nuova costruzione così come definiti ai sensi del comma 1, lettera r) della L.R. 41/2018 sono attuabili solo a seguito della preventiva realizzazione di opere di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione dei dissesti secondo quanto indicato al paragrafo 3.2.1. delle direttive del D.P.G.R. n. 5/R/22 che permettono il declassamento dell'area dal grado di pericolosità molto elevata (G4) a pericolosità elevata (G3).

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono comunque subordinati all'esito di idonei studi geologici, sismici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità dell'area secondo quanto indicato al paragrafo 3.2.1. delle direttive del D.P.G.R. n. 5/R/22.

2. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica elevata (G3), così come individuata dall'art. 49 delle Norme del Piano Strutturale, si applicano le misure di salvaguardia del PAI "dissesti" di cui all'art. 6 della Del. n. 40 del 28 marzo 2024. L'attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, da elaborare a livello di piano attuativo o di intervento diretto, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità dell'area prima e dopo la realizzazione dell'intervento e alla individuazione della eventuale necessità di effettuare, preventivamente, opere di messa in sicurezza e/o di mitigazione del rischio secondo quanto indicato al paragrafo 3.2.2. delle direttive del D.P.G.R. n. 5/R/22.

3. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G2) l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo è subordinata alla realizzazione dei normali studi geologici e geotecnici secondo la normativa vigente in materia, in particolare il D.M. 17/01/18 e il D.P.G.R. n. 1/R/22, finalizzati anche alla verifica del non aggravio delle condizioni e dei processi geomorfologici presenti nell'area di intervento.

Art. 36 Criteri generali di fattibilità in relazione al rischio di alluvioni

1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti (P3) e poco frequenti (P2), così come definite dall'art. 47 delle Norme del Piano Strutturale, la fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla L.R. 41/2018, oltre a quanto già previsto dal PGRA per le aree P3 (art. 8 della Disciplina di Piano) e P2 (art. 10 della Disciplina di Piano).

Per l'attuazione degli interventi nelle aree a pericolosità P1 non sono necessari particolari accorgimenti di carattere idraulico.

2. Ai fini della definizione delle condizioni di fattibilità idraulica all'interno delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti (P3) e poco frequenti (P2) per opere per la gestione del rischio di alluvioni finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2, così come definito al comma m) punto 1 dell'art. 2 della L.R. 41/2018, si devono intendere quelle opere di cui all'art. 8 commi c) e d) della L.R. 41/2018.

Tali opere permettono di intervenire sul patrimonio edilizio esistente e/o di realizzare nuove edificazioni senza comportare un aggravio delle condizioni di rischio in altre aree.

3. L'eventuale aggravio del rischio idraulico in altre aree, causato dalla realizzazione di un intervento nelle aree a pericolosità P3 o P2, dovrà essere valutato già a livello di piano attuativo o in sede di predisposizione del progetto edilizio, prendendo in considerazione la morfologia dell'area, l'assetto dei nuovi ingombri e/o delle modifiche degli ingombri a terra rispetto alla velocità e direzione del deflusso delle acque e ai battenti attesi individuati con gli studi idraulici di supporto al PS.

Nel caso si verifichino le condizioni per un aggravio del rischio idraulico in altre aree dovute alla realizzazione dell'intervento, il superamento delle stesse dovrà essere assicurato, di norma, mediante la realizzazione di una delle opere di cui all'art. 8 commi c) e d) della L.R. 41/2018.

4. In assenza di un corpo idrico recettore che assicuri il drenaggio e/o in mancanza della possibilità di provvedere alla stipula di una convenzione per il trasferimento degli effetti idraulici in altre aree, si potrà ricorrere ad interventi locali di compensazione idraulica volti a garantire il non aggravio delle condizioni di rischio.

Il volume d'acqua sottratto all'esondazione dai nuovi ingombri a terra e/o dall'eventuale rialzamento del piano di campagna per il raggiungimento della quota di sicurezza idraulica rispetto al battente duecentennale potrà essere compensato mediante modifiche morfologiche di aree permeabili e/o la realizzazione di specifici manufatti, anche interrati, opportunamente dimensionati.

Gli interventi locali di compensazione di cui al punto precedente dovranno essere realizzati all'interno del lotto di intervento e a condizione che non si incrementi la classe di magnitudo idraulica.

5. Tutti gli interventi di nuova edificazione e/o sul patrimonio edilizio esistente condizionati alla realizzazione delle opere di sopraelevazione e/o di difesa locale di cui ai commi c) e d) dell'art. 8 della L.R. 41/2018 dovranno tener conto di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm. da aggiungere all'altezza del battente idraulico duecentennale.

6. La realizzazione delle infrastrutture lineari o a rete ed il relativo adeguamento e/o ampliamento nelle aree a pericolosità P3 e P2 è disciplinata dall'art. 13 della L.R. n. 41/2018.

7. Per tutti gli interventi edilizi al di fuori del territorio urbanizzato si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 41/2018.

Art. 37 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti sismici

1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica molto elevata (S4), così come individuata dall'art. 50 delle Norme del Piano Strutturale, eventuali interventi di nuova costruzione sono subordinati alla preventiva esecuzione di opere di messa in sicurezza, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 3.2.1. lettera a) delle direttive di cui al D.P.G.R. n. 5/R/20.

La realizzazione degli interventi sul patrimonio esistente è subordinata ai criteri definiti al paragrafo 3.2.1. lettera b) delle direttive di cui al D.P.G.R. n. 5/R/20.

2. La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e fatti salvi gli interventi di riparazione o locali di cui al punto 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (NTC), è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento (8.4.2 delle NTC) o adeguamento sismico (8.4.3. delle NTC).

3. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3) in sede di piano attuativo o dei progetti edilizi si applicano le prescrizioni di cui al paragrafo 3.6.4. delle direttive di cui al D.P.G.R. n. 5/R/20.

4. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale media (S2) si applicano le indicazioni del paragrafo 3.6.5. delle direttive di cui al D.P.G.R. n. 5/R/20.

5. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale media (S1) l'attuazione degli interventi non necessita di particolari verifiche oltre quelle minime di legge (NTC 2018 e D.P.G.R. n. 1/R/22).