Art. 1 Contenuti e ambito di applicazione del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo (PO) è l'atto di pianificazione urbanistica che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione contengono nella Parte I le discipline generali e nella Parte II la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valide a tempo indeterminato, mentre nella Parte III la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida nel quinquennio di efficacia del PO.

Art. 2 Elaborati costitutivi

1. Il Piano Operativo del Comune di Castelnuovo Berardenga è costituito dai seguenti gruppi di documenti:

  1. a) Progetto;
  2. b) Studi geologici, idraulici e sismici;
  3. c) Valutazioni.

2. Gli elaborati di Progetto sono:

  • Relazione illustrativa
    con tavola PO Sintesi del progetto (scala 1:20.000);
  • Relazione di conformazione al PIT-PPR con allegato Interventi del quadro previsionale strategico;
  • Disciplina di piano
    • Norme Tecniche di Attuazione;
    • tavole
      PO.1÷15 Territorio urbanizzato (scala 1:2.000, 15 tavole)
      PO.16÷19 Territorio rurale (scala 1:10.000, 4 tavole).
  • A · Carta del potenziale archeologico (scala 1:10.000, 4 tavole).

3. Gli elaborati degli studi geologici, idraulici e sismici di supporto al Piano sono:

  • Relazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica;
  • Carta del rischio sismico, scala 1:10.000;
  • Schede di fattibilità per le Aree soggette a vincolo espropriativo, le Opere pubbliche e le Trasformazioni.

4. Gli elaborati delle Valutazioni sono:

  • Rapporto Ambientale di Valutazione Ambientale Strategica e Sintesi non tecnica - riferito al nuovo Piano Strutturale e al primo Piano Operativo -;
  • Screening di Incidenza.

5. Documentazione conoscitiva allegata:

  • Carta del processo logico e metodologico per la perimetrazione delle A.D.E. della Variante al Regolamento Urbanistico di adeguamento al Piano Regionale Cave.

Art. 3 Rapporto con il Regolamento Edilizio e con i Piani di Settore

1. La disciplina del presente Piano Operativo è integrata da quanto prescritto dal Regolamento Edilizio comunale, fermo restando che in caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme e gli elaborati grafici del Piano Operativo prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio.

2. Per la definizione dei parametri urbanistici e edilizi utilizzati nelle presenti Norme si fa riferimento al Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014.

3. L'Amministrazione deve provvedere all'adeguamento del Regolamento Edilizio che, ai sensi della normativa regionale, detta norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza e persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico in coerenza con il Titolo VIII, Capo I, della L.R. 65/2014.

4. L'Amministrazione deve provvedere inoltre all'eventuale adeguamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica e degli altri Piani di Settore vigenti.

5. Il Piano Operativo è coordinato con il Piano Comunale di Protezione Civile, che ne costituisce parte integrante.

Art. 4 Strumenti e modi di attuazione

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

  • interventi edilizi diretti;
  • permessi di costruire convenzionati, previa stipula di convenzione o atto unilaterale d'obbligo, approvata dall'Amministrazione Comunale e registrata e trascritta a cura e spese dell'interessato, che specifica gli obblighi funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico (cessione di aree, realizzazione di opere di urbanizzazione, ecc.);
  • progetti unitari convenzionati, previa elaborazione di un progetto relativo all'intera area di intervento da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, con correlata convenzione finalizzata a disciplinare le opere e i benefici pubblici correlati all'intervento (cessione di aree, realizzazione di opere di urbanizzazione, opere di compensazione urbanistica, ecc.), che comportano l'assunzione di specifici obblighi da parte de soggetto attuatore;
  • Piani Attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata e altri piani e programmi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, ai fini del coordinamento degli interventi previsti;
  • Progetti di opere pubbliche, secondo la relativa normativa vigente in materia.

2. Il Piano Operativo si attua attraverso progetti unitari convenzionati o piani attuativi dove previsto dalle presenti Norme o su richiesta dell'Amministrazione Comunale per la rilevanza degli interventi o per l'opportunità di inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.

3. Nelle aree destinate ad attrezzature di servizio pubbliche (s) di cui all'art. 14 il PO si attua mediante intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti di iniziativa pubblica, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti, per l'area e il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e della compatibilità urbanistica con il contesto.

Art. 5 Zone territoriali omogenee

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle tavole di progetto del PO le Zone territoriali omogenee sono individuate attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della zona è posizionata in basso a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), così come definite all'art. 2 del citato D.M.

Art. 6 Disciplina transitoria e salvaguardie del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo fa salve le previsioni dei piani attuativi di iniziativa privata, dei PUC, permessi di costruire e dei PAPMAA già approvati e convenzionati alla data di approvazione del presente PO, nonché la possibilità di varianti ai medesimi purché non incidenti sui parametri urbanistici di riferimento.

2. Le domande di permesso di costruire in sanatoria e di attestazione di conformità in sanatoria già presentate alla data di adozione del Piano Operativo sono definite sulla base della disciplina urbanistica vigente al momento di presentazione della relativa istanza.