Art. 76 Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie
1. Con esclusione degli ambiti di pertinenza dei nuclei storici, di cui al precedente art. 44, e dell'ambito R9 e nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni riportate ai seguenti commi ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 63/R/2016 è consentita la realizzazione di nuovi annessi non collegabili alle superfici minime fondiarie da parte imprenditori agricoli la cui impresa è iscritta alla CCIAA ed ha un volume di affari superiore ai limiti di esonero IVA e che esercitano in via prevalente l'attività.
La prevalenza si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile agricola conseguita dall'azienda. In assenza di documentazione contabile si farà riferimento al calcolo del tempo lavoro come individuato dalla Regione Toscana per la determinazione della principalità dell'attività agricola.
In tutto il territorio comunale non sono consentiti gli annessi per le aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi.
2. La costruzione degli annessi è comunque ammessa solo a condizione che:
- le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati) e i terreni non provengano da frazionamenti di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- i terreni siano di proprietà del richiedente;
- i terreni aziendali di riferimento siano costituiti da un unico corpo dove sarà ubicato l'edificio in oggetto.
3. Per il conseguimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli annessi sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo ventennale che comprenda i seguenti impegni da parte dell'azienda:
- non alienare separatamente il fondo e l'annesso da realizzare;
- mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazioni di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
- rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto pubblico.
4. Il progetto degli annessi dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione redatta da tecnico abilitato in materie agricole e forestali che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari indicate ai commi precedenti. In particolare la relazione tecnica specificherà i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui ecc. Dovrà altresì evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento, precisando la tipologia, il dimensionamento e la localizzazione delle strutture accessorie necessarie (abbeveratoi, mangiatoie, recinzioni, concimaie, sistemi di raccolta e smaltimento degli effluenti dove necessari, ecc.).
5. Nella realizzazione degli annessi si dovranno privilegiare materiali leggeri anche ispirandosi alle soluzioni progettuali proposte dal manuale ARSIA "Costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli" oppure recuperando materiali e soluzioni costruttive tradizionali locali.
Dovranno in ogni caso essere rispettate le seguenti altezze massime:
- 2,40 ml. per le strutture di rimessa e allevamento
- 3,00 ml. per le strutture di trasformazione e vendita.
6. Per le aziende agricole specializzate in allevamenti intensivi di piccola scala di ovicaprini, avicoli o cunicoli, dotate di almeno 1 ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.), al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri da adibire a stalla con Superficie coperta massima di 40 mq., mentre per gli ovicaprini si può prevedere in aggiunta anche un annesso da adibire a magazzino - stanza del latte di 15 mq. Sempre per allevamenti di ovicaprini, per le aziende con almeno 2 ettari di S.A.U., al netto delle tare, dei resede di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, è consentita la realizzazione di un annesso in materiali leggeri da adibire a stalla di 80 mq. e un annesso da adibire a stanza del latte di 25 mq.
Il carico massimo di capi ammissibile è determinato sulla base delle disposizioni relative al benessere animale (superficie coperta mq/capo adulto) e al carico massimo di bestiame per ettaro come stabilito dal D.lgs. 152/2006 e dalle successive disposizioni per la tutela delle acque e il trattamento dei reflui zootecnici.
7. Per le aziende olivicole e le aziende vitivinicole è consentita la realizzazione di un annesso in materiali leggeri con funzione di rimessaggio in rapporto alla superficie fondiaria minima da mantenere in produzione, escluse l'area di resede del fabbricato, la viabilità di accesso e le tare, secondo le seguenti corrispondenze:
| tipo di coltivazione | Superficie Agricola Utilizzata minima | Superficie Coperta massima |
|---|---|---|
| oliveto | 2,0 ha | 40 mq |
| vigneto | 2,5 ha | 50 mq |
8. Per le aziende agricole specializzate in orticoltura e/o coltivazione di piante officinali, qualora dimostrino la disponibilità della risorsa idrica per irrigazione e mantengano in coltura almeno 4.000 mq. di orto specializzato ed a condizione che esse stesse svolgano la vendita diretta o la trasformazione dei prodotti coltivati, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri con funzione di rimessaggio e magazzino per una Superficie Coperta massima di 50 mq. ed un annesso in materiali leggeri o muratura di Superficie Coperta massima di 25 mq. da adibire a cella frigo, locale trasformazione, vendita diretta.
9. Per le aziende silvicole, qualora trasformino il legname tagliato e siano dotate di una superficie superiore a 15 ettari è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri a uso rimessa/laboratorio di Superficie Coperta massima di 60 mq.
10. Per la cinotecnica, fermo restando il rispetto delle disposizioni della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali), valgono le seguenti condizioni specifiche:
- a) le distanze minime da osservare sono pari a
- 250 ml. da abitazioni e case sparse
- 500 ml. da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive
- 50 ml. da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria);
- b) i locali per l'attività cinotecnica devono avere una capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 5 e non superiore a 20 unità e inoltre:
- la dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire un standard minimo di 100 mq. per cane;
- ogni singolo cane deve avere a disposizione un box di dimensione minima di 9 mq., coperto con tettoia, dei quali 2,5 mq. isolati termicamente;
- c) è ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di Superficie Coperta massima di 30 mq., necessario per la logistica (infermeria/degenza, sala parto, magazzini, cucina, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto); tale annesso deve avere planimetria di forma geometrica semplice, preferibilmente rettangolare, e altezza massima (HMax) di 2,70 ml., con tetto a capanna o ad una falda;
- d) tutti i manufatti devono essere realizzati in materiale smontabile e reversibile, di facile rimozione;
- e) la recinzione di delimitazione dell'area del canile deve essere realizzata in rete a maglia sciolta adiacente a siepe sempreverde di idonea altezza per isolarlo dall'ambiente circostante;
- f) deve essere posta particolare attenzione alle norme igienico e sanitarie e allo smaltimento dei liquami, evitando ogni contaminazione della rete idrica superficiale; l'eventuale approvvigionamento dei servizi a rete sarà a completo carico dei concessionari e per la loro ubicazione resta comunque indispensabile la richiesta di parere preventivo di fattibilità al Comune e alla USL di competenza.
11. Per gli allevamenti di fauna selvatica deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:
| specie | superficie all'aperto per capo in mq | mq/capo | |
|---|---|---|---|
| fagiano | dai 30 ai 60 giorni | 0,5 | |
| oltre 60 giorni | 1,0 | ||
| pernici | dai 30 ai 60 giorni | 0,25 | |
| oltre 60 giorni | 1,0 | ||
| lepri | 100 | ||
| ungulati | 5.000 | ||
12. Per le aziende specializzate in apicoltura, dotate di almeno 5.000 mq di Superficie Agricola Utilizzabile, al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri come rimessa e magazzino e di un annesso per la lavorazione del miele, in relazione ai seguenti rapporti minimi:
| n. minimo arnie/alveari | Superficie Agricola Utilizzata minima | Superficie Coperta massima |
|---|---|---|
| 25 | 5.000 mq | 25 + 15 mq |
| 50 | 10.000 mq | 40 + 25 mq |