Art. 53 Strade vicinali

1. Le strade vicinali sono definite nel Repertorio comunale denominato "Nuova classificazione della viabilità vicinale del Comune di Castelnuovo Berardenga", che comprende tracciati pubblici e privati, costituiscono la rete di percorribilità integrativa della viabilità principale.

Per tali strade dovrà pertanto essere garantita la percorribilità pubblica.

2. Fatto salvo il rispetto di quanto stabilito agli artt. 47 e 48 delle presenti Norme per la tutela della viabilità di matrice storica e delle strade bianche, per le strade vicinali sono consentiti i seguenti interventi:

  • sistemazione e contenimento del fondo stradale a macadam, compreso l'adeguamento in larghezza del tracciato, ovvero sistemazione con conglomerato cementizio di colore chiaro per i tratti posti in prossimità degli edifici;
  • opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • manutenzione o adeguamento funzionale con eventuale parziale modifica del tracciato esclusivamente per la messa in sicurezza idraulica o per la sicurezza della circolazione oppure per dimostrate necessità di allontanamento da edifici esistenti, che dovranno avvenire nel rispetto dei caratteri orografici del terreno;
  • mantenimento e integrazione di piantumazioni arboree e siepi nel rispetto delle specie vegetali tradizionali.