Art. 37 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti sismici

1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica molto elevata (S4), così come individuata dall'art. 50 delle Norme del Piano Strutturale, eventuali interventi di nuova costruzione sono subordinati alla preventiva esecuzione di opere di messa in sicurezza, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 3.2.1. lettera a) delle direttive di cui al D.P.G.R. n. 5/R/20.

La realizzazione degli interventi sul patrimonio esistente è subordinata ai criteri definiti al paragrafo 3.2.1. lettera b) delle direttive di cui al D.P.G.R. n. 5/R/20.

2. La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e fatti salvi gli interventi di riparazione o locali di cui al punto 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (NTC), è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento (8.4.2 delle NTC) o adeguamento sismico (8.4.3. delle NTC).

3. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3) in sede di piano attuativo o dei progetti edilizi si applicano le prescrizioni di cui al paragrafo 3.6.4. delle direttive di cui al D.P.G.R. n. 5/R/20.

4. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale media (S2) si applicano le indicazioni del paragrafo 3.6.5. delle direttive di cui al D.P.G.R. n. 5/R/20.

5. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale media (S1) l'attuazione degli interventi non necessita di particolari verifiche oltre quelle minime di legge (NTC 2018 e D.P.G.R. n. 1/R/22).