Art. 29 Disciplina di intervento di tipo 7 (t7)

1. La disciplina di intervento di tipo 7 (t7) può comportare la sostituzione edilizia e le addizioni volumetriche agli edifici produttivi e terziari esistenti, così come definite dalle disposizioni regionali, all'interno del territorio urbanizzato.

2. Oltre a quanto già consentito per la disciplina di intervento t6, la disciplina di intervento di tipo 7 (t7), consente agli edifici con destinazione artigianale e industriale e commerciale all'ingrosso e depositi la realizzazione di tettoie a supporto delle attività entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 55% e con altezza massima di 5,50 ml.

3. Purché sia garantito il raggiungimento di una migliore qualità architettonica anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico, sono consentiti inoltre:

  1. a) interventi di sostituzione edilizia con incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella originaria ed il raggiungimento di un'altezza massima di 10,50 ml.;
  2. b) in alternativa alla sostituzione edilizia di cui alla precedente lett. a), addizioni volumetriche con incremento fino al 20% della SE esistente, fino a un massimo di 200 mq. aggiuntivi per ciascuna unità immobiliare esistente alla data di adozione del presente Piano Operativo.

Gli interventi di sostituzione edilizia sono consentiti solo a condizione che sia garantito l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, migliorative rispetto ai parametri di legge.