Art. 140 Aree destinate ad attività di cava (ADE)
1. Sulla base della Variante di adeguamento al Piano Regionale Cave (PRC) approvata con D.C.C. 26 del 24/04/2024 sono individuate nelle Tavole di progetto del PO le seguenti aree destinate ad attività di cava:
- area del giacimento Pancole (ADE_PA1 e ADE_PA2);
- area del giacimento Castelnuovo Scalo (ADE_CS1 e ADE_CS2).
2. In tali aree la coltivazione è consentita mediante intervento diretto convenzionato.
3. La progettazione e l'attività estrattiva conseguente autorizzata dovrà essere realizzata secondo la normativa vigente in materia, ovvero L.R. 35/2015, D.P.G.R. 72/R/2015 e Disciplina del PRC vigente oltre alle altre normative di riferimento per le tematiche specifiche associate all'attività estrattiva quali gestione della regimazione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) e gestione dei rifiuti di estrazione ed altre tematiche che possono emergere nella progettazione e nelle attività autorizzate. L'obiettivo primario è quello di garantire un'attività sostenibile con il minor impatto paesaggistico e naturalistico possibile e con la massima sicurezza per le maestranze e per i fruitori delle aree limitrofe.
4. Disposizioni comuni per le ADE
Al fine di garantire che le attività estrattive siano eseguite senza determinare impatti significativi sullo stato di conservazione di habitat e specie dei siti della Rete Natura 2000 comunale e, più in generale, sull'intero Sistema della Biodiversità regionale, come definito dall'art. 5 della L.R. 30/2015, ovvero che non pregiudichino il mantenimento dell'integrità dei siti Rete Natura 2000 con riferimento ai relativi obiettivi di conservazione di habitat e specie fissati - in modo sia generico che specifico - dalle D.G.R. n. 454/2008 e 1223/2015, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni (condizioni d'obbligo):
- CO-GEN-01 · Il progetto/intervento/attività verrà realizzato nel periodo 31 agosto-1 marzo, al fine di limitare possibili interferenze con la fase riproduttiva della maggior parte della fauna di interesse conservazionistico e le attività di cantiere saranno comunque sempre limitate alle ore in cui si dispone di luce naturale. In caso di cantieri fissi, se necessario, le lavorazioni potranno proseguire anche nel periodo 2 marzo-30 agosto esclusivamente in quelle aree che sono state interessate dai lavori in data antecedente e purché gli stessi non abbiano subito interruzioni.
- CO-GEN-02 · Per l'accesso veicolare all'area interessata dal progetto/intervento/attività sarà utilizzata la viabilità permanente già esistente. La realizzazione e l'utilizzo di piste temporanee, di larghezza massima di 3 ml., sarà limitata ai casi in cui sia stata verificata l'assenza di alternative di accesso tramite viabilità permanente e a condizione che il tracciato proposto non interferisca con habitat di interesse comunitario.
- CO-GEN-03 · Per impianti arborei/arbustivi (fatta eccezione per gli impianti di arboricoltura da legno e per gli impianti arborei da frutto) ed inerbimenti saranno utilizzate specie autoctone di provenienza certificata ecologicamente compatibili con l'area di destinazione (per il materiale forestale di propagazione si rinvia al Titolo V, Capo III della Legge forestale regionale); l'elenco di tali specie sarà incluso negli elaborati progettuali. Per gli impianti sono previsti piani di manutenzione che garantiscano cure colturali per almeno tre anni dalla messa a dimora e risarcimenti delle eventuali fallanze.
- CO-GEN-04 · Nel corso dei lavori sarà prevista l'adozione di accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di polveri, rifiuti, contenitori, parti di attrezzature o materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e sostanze solide o liquide derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto. Al termine dei lavori non residueranno rifiuti che verranno recuperati e smaltiti secondo la normativa vigente.
- CO-GEN-05 · È esclusa qualsiasi opera di impermeabilizzazione dei terreni che modifichi la natura dei suoli e alteri la circolazione idrologica superficiale e profonda dell'area in progetto.
- CO-GEN-06 · È prevista una ricognizione per la verifica della presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'area di intervento (es. Robinia, Ailanto, Gaggia ecc.) e, nel caso di rinvenimento di dette specie, si provvederà a mettere in atto idonee azioni di contenimento finalizzate ad evitare la dispersione all'intorno di loro propaguli tra le quali, ad esempio, con riferimento alle specie legnose arbustive o arboree: a) in caso di presenza di individui isolati non sarà effettuato il taglio al colletto per evitare di favorirne il ricaccio; b) in caso di presenza di vegetazione diffusa o di nuclei (ad eccezione dei cedui puri di robinia, per i quali ci si atterrà a quanto previsto dall'art 22 del Regolamento forestale) capitozzatura o ceduazione con rilascio del pollone più debole e aduggiato, esecuzione in tempi diversi degli interventi a carico delle specie alloctone rispetto a quelli sulle specie autoctone, rilascio di tutte le piante legnose di origine autoctona, poste all'intorno, per un raggio di 15 ml. misurati sul terreno dagli individui della specie invasiva per favorire l'aduggiamento della specie alloctona e deprimerne lo sviluppo.
- CO-GEN-07 · Al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello stato dei luoghi di aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, con eventuale utilizzo di idoneo miscuglio erbaceo autoctono per evitare l'erosione del suolo. A tal fine il terreno eventualmente rimosso durante gli scavi sarà accantonato e riposizionato a fine lavori.
- CO-IDR-04 · Verrà preservata dal taglio e dallo sfalcio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 ml. dal ciglio esterno di sponda al fine di salvaguardare gli habitat e gli habitat di specie di interesse conservazionistico eventualmente presenti. In caso di presenza di rilevato arginale con piede posto ad una distanza inferiore a 10 ml. dal ciglio esterno di sponda, laddove sia già presente una viabilità finalizzata a consentire il passaggio di mezzi d'opera per interventi ricorrenti di manutenzione, vigilanza e controllo dei paramenti arginali, sarà salvaguardata tale intera fascia tenendo comunque libero da vegetazione arborea ed arbustiva il piede arginale per una fascia di ampiezza massima di 4 ml.
- CO-EDI-05 · Sarà verificata preventivamente la presenza di nidi o rifugi di specie animali di interesse comunitario e, nel caso di rinvenimento, l'intervento sarà temporalmente programmato in modo da rispettare il ciclo vitale e riproduttivo della specie; in caso di necessità di manipolazione di specie faunistiche di cui all'allegato D del D.P.R. 357/1997 verrà richiesta l'autorizzazione Ministeriale, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del suddetto Decreto.
- CO-EDI-13 · Le aree di cantiere saranno chiaramente identificate e delimitate ed il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali sarà effettuato in modo tale da limitare il più possibile il danneggiamento della vegetazione circostante; a tal fine sarà previsto l'utilizzo di aree già alterate/antropizzate, se presenti.
- CO-EDI-14 · Sarà garantita la regimazione delle acque meteoriche delle aree di cantiere con modalità tali da evitare il trasporto nel reticolo idraulico superficiale di materiali che ne producano la torbidità e/o la dispersione di sostanze inquinanti.
- CO-FOR-15 · Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 ml. dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su CTR in scala 1: 10.000.
- CO-AGR-03 · Sarà assicurato il ripristino ed il corretto funzionamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche in modo da evitare l'innesco di fenomeni erosivi e gravitativi.
- CO-AGR-07 · Gli interventi sulla vegetazione arbustiva posta al confine dei campi garantiranno comunque la permanenza di siepi e filari in quanto elementi strutturali del paesaggio tradizionale con spiccata valenza ecologica, come indicato dall'invariante II "I caratteri ecosistemici dei paesaggi" del PIT-PPR. Tali elementi saranno individuati negli elaborati progettuali su specifica cartografia redatta a scala adeguata.
- CO-REC-01 · Per evitare il dilavamento dei suoli e l'innesco di fenomeni erosivi, le opere di piantumazione della vegetazione verranno precedute da interventi di rinverdimento, ad esempio mediante idrosemina, geostuoie e tecniche similari.
- CO-REC-02 · La piantumazione di specie arboree avverrà utilizzando un sesto di impianto casuale con mescolanza di specie. Si provvederà ad effettuare irrigazioni di soccorso e ad attivare le cure colturali necessarie a garantire l'affermazione degli impianti per almeno tre anni dalla messa a dimora.
- CO-REC-03 · Qualora il carico di ungulati risultasse significativo per l'area di intervento, il postime verrà protetto con appositi shelter.
- CO-REC-04 · La gestione del verde avverrà senza l'utilizzo di fitofarmaci, fertilizzanti e diserbanti, nel rispetto del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (adottato in Italia con Decreto Interministeriale 22/01/2014), ricorrendo a tecniche e a composti alternativi propri dell'agricoltura biologica ad eccezione di eventuali interventi previsti ai sensi di CO-GEN-06.
- CO-REC-05 · Per la ricostituzione di prati verranno impiegate le tecniche e le specie indicate nel manuale "Specie erbacee spontanee mediterranee per la riqualificazione di ambienti antropici", pubblicato da ISPRA e Ministero dell'Ambiente (http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manualilineeguidamanuale_86_2013.pdf).
- CO-URB-02 · Le previsioni di trasformazione, comprese quelle infrastrutturali, perseguono l'obiettivo generale di garantire la funzionalità ecologica dell'area, evitando l'impermeabilizzazione del suolo e prevedendo il mantenimento e il miglioramento delle dotazioni ecologiche (alberature, nuclei e fasce boscate, siepi, ecc.).
- CO-URB-03 · Le previsioni che interessano il territorio rurale perseguono la tutela e la conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica presenti (es. stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali di pianura e di collina come muretti a secco, terrazzamenti, acquidocci, canalette, fossi, siepi, filari alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie); i relativi interventi di ripristino dovranno essere realizzati tramite tecniche tradizionali che consentano la permanenza della funzionalità ecologica.
- CO-URB-04 · Le previsioni di trasformazione localizzate in prossimità dei corsi d'acqua dovranno attestarsi ad una adeguata distanza e prevedere il miglioramento della qualità ecologica dell'ambito fluviale tramite il mantenimento, il potenziamento e la riqualificazione della vegetazione ripariale, al fine di conservare e ove necessario migliorare i livelli di qualità delle acque, della naturalità dell'alveo e delle zoocenosi; particolare attenzione sarà riservata alle modalità di depurazione adottate, improntate alla massima efficienza del trattamento.
- CO-URB-06 · Le previsioni che confinano con gli spazi aperti prevederanno la realizzazione lungo i margini di fasce tampone, costituite da filari arborei arbustivi di varie specie autoctone e realizzate internamente alle aree oggetto di trasformazione; sarà inoltre garantito il mantenimento delle specie arboree presenti, qualora autoctone e coerenti con il contesto paesaggistico.
- CO-URB-07 · Le previsioni di trasformazione non dovranno interferire con la connettività ecologica, attraverso la conservazione degli spazi aperti e dei varchi tra gli insediamenti e limitando la costruzione di muretti e recinzioni impermeabili alla fauna, ai quali preferire la realizzazione di siepi e/o staccionate.
- CO-URB-08 · In caso di diffusa presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'ambito interessato dalla previsione di trasformazione o nelle immediate vicinanze, si provvederà a sostituirle con specie autoctone coerenti con il contesto paesaggistico.
- CO-URB-09 · L'attuazione delle previsioni di recupero, al fine di non interferire con i periodi più sensibili per la fauna del sito, dovrà essere preceduta da indagini di dettaglio al fine di adottare misure atte a tutelare le popolazioni eventualmente presenti.
- CO-URB-10 · In fase di attuazione delle previsioni saranno evitate azioni di disturbo che alterino la struttura e la funzionalità degli ecosistemi (forestale e agro-pastorale), anche rispetto alle specie faunistiche presenti.
- CO-new-03 · Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi.
- CO-new-04 · Obbligo di impiego di tecniche di sfalcio poco invasive (barra d'involo o altro).
- CO-new-05 · Non saranno interessate dagli interventi (incluso il transito dei mezzi) eventuali pozze e zone con ristagno idrico, anche a carattere temporaneo.
- CO-new-06 · Sarà evitato l'utilizzo, durante le varie fasi di lavoro, dei corsi d'acqua presenti nell'area d'intervento. L'eventuale attraversamento trasversale sarà effettuato in punti opportunamente predisposti adottando accorgimenti tali da garantire la salvaguardia dell'ittiofauna secondo le "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano", allegate alla D.G.R. n. 1315 del 28/10/2019.
Al fine di garantire un limitato impatto paesaggistico, il rilascio di un nuovo titolo autorizzativo riferito a un nuovo lotto, rispetto a quello già autorizzato, potrà essere rilasciato solo dopo che nel lotto precedente sia accertato l'inizio delle attività di ripristino ambientale.
Il completamento delle attività di ripristino ambientale dei singoli lotti dovrà terminare entro due anni dall'inizio delle attività di ripristino, prorogabile al massimo per un anno.
Al fine di prevenire il danneggiamento della vegetazione, della flora e della fauna ad opera di scavi, polveri ed intorbidamento delle acque, dovrà essere mantenuta una adeguata fascia di rispetto pari ad almeno 10 ml. tra il perimetro della coltivazione e gli elementi della rete ecologica locale di maggior rilievo, segnatamente riconducibili a corridoi ripariali, siepi e siepi alberate, eventuali alberi camporili ecc.
L'attività di ripristino ambientale potrà prevedere la realizzazione di laghi ad uso irriguo.
5. Disposizioni specifiche per Pancole (ADE_PA1 e ADE_PA2)
L'attività estrattiva dovrà svolgersi secondo lotti distinti in numero minimo di 2, all'interno della ADE_PA.
Qualora in fase di progettazione della coltivazione del giacimento si dovessero prevedere interventi di escavazione in corrispondenza delle formazioni vegetazionali individuate nella Carta del processo logico e metodologico per la perimetrazione delle A.D.E. (Variante al Regolamento Urbanistico di adeguamento al Piano Regionale Cave) "Sito 09052006017001 - Pancole" come "Siepi e siepi arborate in ambito agricolo, anche lungo impluvi e con presenza di vegetazione riparia" sarà necessario - coerentemente con quanto previsto dalla L.R. 39/2000 (Legge forestale della Toscana) e dal D.P.G.R. n. 43/R/2003 (Regolamento attuativo della L.R. n. 39/2000) - si dovrà verificare la reale presenza di piante forestali tutelate non comprese nei boschi (artt. 55 e 56 del Regolamento forestale regionale). Nel caso di verifica positiva sarà necessario procedere - contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla coltivazione del giacimento - con richiesta di abbattimento di "piante forestali tutelate non comprese nei boschi" ex artt. 55 e 56 del Regolamento forestale regionale.
In riferimento ai siti della Rete Natura 2000 comunale e, più in generale, al Sistema della Biodiversità regionale, oltre a quelle definite al precedente comma 4, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni (condizioni d'obbligo):
- CO-IDR-06 · Gli interventi di taglio della vegetazione verranno effettuati senza l'ausilio di mezzi d'opera, con mezzi condotti a mano (inclusi decespugliatori e motoseghe).
- CO-IDR-08 · Per gli spostamenti nell'ambito del cantiere i mezzi impiegati utilizzeranno percorsi fissi e invariati in modo da ridurre al massimo le zone di disturbo ed evitare per quanto possibile il transito nella sezione di alveo bagnato; a tale scopo tra gli elaborati della progettazione esecutiva sarà presente apposita cartografia con la localizzazione di tali percorsi che dia atto della non interferenza con aree delicate sotto il profilo naturalistico.
- CO-IDR-09 · La movimentazione dei sedimenti in alveo sarà limitata ad interventi puntuali in corrispondenza di manufatti, finalizzati al ripristino ed alla stabilizzazione degli stessi.
- CO-new-02 · Miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali isolati e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale.
- CO-new-07 · In caso di taglio di alberi in deroga alle precedenti disposizioni o in caso di alberi che non rientrano nelle tutele precedenti, si impone l'obbligo di monitoraggio preventivo da parte di un tecnico al fine di tutelare specie avicole potenzialmente nidificanti, ai sensi ed in ottemperanza alla L. 157/1992.
- CO-new-08 · I tagli di vegetazione verranno limitati a quanto strettamente necessario per la realizzazione dell'opera, salvaguardando in particolare le essenze arboree mature e la vegetazione di tipo ripariale ed idrofila.
- CO-new-09 · Adozione di accorgimenti al fine di evitare l'intorbidimento delle acque dei corpi idrici circostanti a causa di dilavamento del materiale di scavo nell'area di cava.
L'attività di scavo all'interno dei lotti estrattivi dovrà svolgersi sempre sopra-falda naturale con un franco di sicurezza minimo di 0,50 ml.
L'attività di ripristino morfologico dovrà assicurare la messa a dimora di terreno che garantisca il recupero del sito per un uso agricolo ovvero il materiale messo in posto dovrà sottostare ai limiti di concentrazione riportati nella Tab. A dell'Allegato 5 del Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006. L'attività di ripristino morfologico potrà essere svolta utilizzando terre e rocce da scavo provenienti da siti esterni come anche materia prima secondaria proveniente da impianti autorizzati previo rispetto dei limiti di concentrazioni riportati nella Tab. A dell'Allegato 5 del Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006, ad esclusione del suolo. Il controllo del rispetto dei limiti geochimici suddetti dovrà svolgersi prima della messa in posto del materiale (per il materiale derivante dall'attività estrattiva autorizzata - materiale interno al cantiere) o prima del conferimento nel sito estrattivo autorizzato per i materiali provenienti dall'esterno del sito estrattivo autorizzato. Oltre a ciò il materiale da utilizzare per il ripristino morfologico, considerate le finalità di riqualificazione ecologica del corridoio fluviale del T. Arbia a fine coltivazione, dovrà presentare caratteristiche granulometriche proprie degli ambienti ripari e periripari, ossia materiali capaci di consentire la naturale oscillazione della falda nei contesti fluviali.
La progettazione e la relativa esecuzione degli interventi di ripristino ambientale delle aree estrattive a fine coltivazione - stante anche quella che dovrà, come meglio illustrato al punto successivo, essere la destinazione d'uso di fine coltivazione - dovranno prevedere: a) la realizzazione di siepi e siepi arborate di larghezza non inferiore a 5 ml. e in sviluppo lineare non inferiore a 40 ml. ogni ettaro di area ripristinata; b) la realizzazione, nella porzione di area estrattiva oggi interessata da aree tutelate per legge ex art. 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 42/2004 (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua), di intervento di habitat restoration - secondo l'approccio delle NBS (Nature Based Solution) - finalizzato a ricreare formazioni boschive riparie a dominanza di pioppi e salici nell'ottica più vasta di ampliare e riqualificare il corridoio fluviale del T. Arbia il quale in questo tratto assume il valore ecologico di "corridoio ripario e fluviale frammentato e a minore connettività" (v. Carta del processo logico e metodologico per la perimetrazione delle A.D.E. della Variante al Regolamento Urbanistico di adeguamento al Piano Regionale Cave, "Sito 09052006017001 - Pancole"); c) l'impiego nella ricreazione delle formazioni vegetazionali di cui ai precedenti punti a) e b) in fase di ripristino ambientale di materiale vegetale di propagazione proveniente da ecotipi locali ossia proveniente da materiale di propagazione di base raccolto in un ambito analogo, soprattutto in termini pedoclimatici ed ecologici, a quello dell'area oggetto di ripristino. Laddove non disponibili è comunque necessario che il materiale vegetale di propagazione provenga da piante madri della Zona Climatica di Tolleranza (Winter Hardiness Zone) 9a, ossia quella caratteristica dell'area oggetto di intervento.
La destinazione d'uso a fine coltivazione è quella agricola, conformemente alle norme che disciplinano tali attività nel territorio rurale; le aree in adiacenza al corridoio fluviale del T. Arbia, infine, dovranno assumere il valore di aree naturali e seminaturali al fine di garantire una duratura efficacia dei previsti interventi di riqualificazione fluviale in fase di ripristino post-estrazione.
6. Disposizioni specifiche per Castelnuovo Scalo (ADE_CS1 e ADE_CS2)
Considerata la prossimità del sito alla ZSC/ZPS "Crete di Camposodo e Crete di Leonina", la progettazione dell'attività estrattiva dovrà essere sottoposta a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 88 della L.R. 30/2015.
L'attività estrattiva dovrà svolgersi secondo lotti distinti in numero minimo di 3, all'interno della ADE_CS.
Qualora in fase di progettazione della coltivazione del giacimento si dovessero prevedere interventi di escavazione in corrispondenza delle formazioni vegetazionali individuate nella Carta del processo logico e metodologico per la perimetrazione delle A.D.E. (Variante al Regolamento Urbanistico di adeguamento al Piano Regionale Cave) "Sito 090520060 - Castelnuovo Scalo", come "Siepi e siepi arborate in ambito agricolo, anche lungo impluvi e con presenza di vegetazione riparia" e/o "Arbusteti e cespuglieti decidui (mosaici di pruneti, ginestreti, roseti, roveti" sarà necessario - coerentemente con quanto previsto dalla L.R. 39/2000 (Legge forestale della Toscana) e dal D.P.G.R. n. 43/R/2003 (Regolamento attuativo della L.R. 39/2000) si dovrà verificare: a) per la formazione vegetazionale delle "Siepi e siepi arborate in ambito agricolo, anche lungo impluvi e con presenza di vegetazione riparia" la reale presenza di piante forestali tutelate non comprese nei boschi (artt. 55 e 56 del Regolamento forestale regionale) e b) la sussistenza - per la formazione vegetazionale degli "Arbusteti e cespuglieti decidui (mosaici di pruneti, ginestreti, roseti, roveti" - dei valori di estensione e densità previsti dalla Legge forestale toscana per le "aree assimilabili a bosco" (art. 3, comma 4 della L.R. 39/2000). Nel caso di verifiche positive sarà necessario contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla coltivazione del giacimento procedere con: a) per la formazione vegetazionale delle "Siepi e siepi arborate in ambito agricolo, anche lungo impluvi e con presenza di vegetazione riparia" richiesta di abbattimento di "piante forestali tutelate non comprese nei boschi" ex artt. 55 e 56 del Regolamento forestale regionale; b) per la formazione vegetazionale degli "Arbusteti e cespuglieti decidui (mosaici di pruneti, ginestreti, roseti, roveti) richiesta di autorizzazione alla trasformazione del bosco, provvedendo al versamento degli oneri di rimboschimento compensativo previsti assolvendo a quanto richiesto dagli artt. 42 e 44 della dalla L.R. 39/2000 e dal relativo Regolamento forestale in merito agli obblighi di rimboschimento.
In riferimento ai siti della Rete Natura 2000 comunale e, più in generale, al Sistema della Biodiversità regionale, oltre a quelle definite al precedente comma 4, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni (condizioni d'obbligo):
- CO-FOR-07 · Saranno rilasciate tutte le piante appartenenti alle specie sporadiche, di cui all'elenco dell'art. 12 comma 1 del Regolamento forestale, quantunque presentanti diametro ridotto, includendovi anche il Carpino bianco, la Rovere, la Farnia, l'Ontano (Alnus spp.), il Salice (Salix spp.), il Corbezzolo ed il Bosso, quando tali specie sono presenti nel soprassuolo in forma sporadica, eccettuate le piante instabili, inclinate e deperienti il cui taglio è necessario per motivi di sicurezza.
- CO-AGR-05 · Verrà salvaguardata l'integrità di sorgenti e fossi presenti nell'area di intervento, quali elementi funzionali alla conservazione della biodiversità di specie vegetali ed habitat di specie di animali; tali elementi saranno individuati negli elaborati progettuali su specifica cartografia redatta a scala adeguata.
- CO-new-01 · Mantenimento ovvero ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali.
L'attività di cava dovrà essere svolta in massima sicurezza per le maestranze e senza peggiorare lo stato geomorfologico attuale. A tal fine in fase iniziale e per tutta la durata dell'attività con cadenza minima annuale dovrà essere effettuata una verifica di stabilità dei fronti di scavo per valutarne lo stato geomorfologico e conseguentemente la metodologia più adatta a garantire la sicurezza dei lavori.
L'attività di ripristino morfologico dovrà assicurare la messa a dimora di terreno che garantisca il recupero del sito per un uso agricolo, ovvero il materiale messo in posto dovrà sottostare ai limiti di concentrazione riportati nella Tab. A dell'Allegato 5 del Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006. L'attività di ripristino morfologico potrà essere svolta utilizzando terre e rocce da scavo proveniente da siti esterni come anche materia prima secondaria proveniente da impianti autorizzati previo rispetto dei limiti di concentrazioni riportati nella Tab. A dell'Allegato 5 del Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006, ad esclusione del suolo. Il controllo del rispetto dei limiti geochimici suddetti dovrà svolgersi prima della messa in posto del materiale (per il materiale derivante dall'attività estrattiva autorizzata - materiale interno al cantiere) o prima del conferimento nel sito estrattivo autorizzato per i materiali provenienti dall'esterno del sito estrattivo autorizzato.
La progettazione e la relativa esecuzione degli interventi di ripristino ambientale delle aree estrattive a fine coltivazione - stante anche quella che dovrà, come meglio illustrato al punto successivo, essere la destinazione d'uso di fine coltivazione - dovranno prevedere: a) la realizzazione di siepi e siepi arborate di larghezza non inferiore a 5 ml. e in sviluppo lineare non inferiore a 40 ml. ogni ettaro di area ripristinata; b) l'impiego, nella composizione delle suddette formazioni vegetazionali in fase di ripristino ambientale, di materiale vegetale di propagazione proveniente da ecotipi locali ossia proveniente da materiale di propagazione di base raccolto in un ambito analogo, soprattutto in termini pedoclimatici ed ecologici, a quello dell'area oggetto di ripristino. Laddove non disponibili è comunque necessario che il materiale vegetale di propagazione provenga da piante madri della Zona Climatica di Tolleranza (Winter Hardiness Zone) 9a, ossia quella caratteristica dell'area oggetto di intervento.
La destinazione d'uso a fine coltivazione è quella agricola, conformemente alle norme che disciplinano tali attività nel territorio rurale; le aree in adiacenza al Fosso del Gaggio e affluente dovranno assumere il valore di aree naturali e seminaturali al fine di garantire una duratura efficacia dei previsti interventi di riqualificazione fluviale in fase di ripristino post-estrazione.