Art. 19 Dotazione di parcheggi per la sosta stanziale

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggi per la sosta stanziale nella misura minima di 1 mq. ogni 10 mc., ai sensi dell'art. 41-sexies della L. 1150 del 17/08/1942, è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • nuova edificazione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • sostituzione edilizia o interventi di demolizione con ricostruzione dei volumi esistenti;
  • addizione volumetrica a edifici esistenti comportante incremento di Superficie edificabile o edificata (SE).

Per gli interventi di parziale demolizione e ricostruzione e per le addizioni volumetriche deve essere comunque verificato, con riferimento alla porzione residua dell'immobile oggetto d'intervento, il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario.

2. Su tutto il territorio comunale è inoltre prescritto il reperimento delle dotazioni di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale secondo i parametri stabiliti in tabella in relazione alla destinazione d'uso nei seguenti casi:

  • interventi di cui al comma 1, quali superfici aggiuntive a quelle richieste al precedente comma;
  • incremento del numero delle unità immobiliari; in caso di frazionamento di unità immobiliari, la superficie a parcheggio da ricercare, oltre a quella esistente, dovrà essere riferita alle unità immobiliari in aumento: nel rapporto tra numero di posti auto e Superficie edificabile o edificata (SE) residenziale si esclude dal conteggio l'unità immobiliare derivata con la SE maggiore e in ogni caso dovrà essere garantito almeno un posto auto per ogni unità immobiliare risultante;
  • modifica della destinazione d'uso; la superficie a parcheggio da ricercare, oltre a quella esistente, è data dalla differenza tra quella prevista per la destinazione originaria e quella di progetto;
  • altri interventi comportanti incremento di SE.
categoria funzionale/destinazione d'uso parcheggi per la sosta stanziale
residenziale (a) 0,5 mq/mq SE, con minimo 1 posto auto per alloggio
industriale e artigianale (b1) 0,2 mq/mq SE
artigianale di servizio (b3) 0,25 mq/mq SE
turistico-ricettiva (d1, d2) 0,35 mq/mq SE, con minimo 1 posto auto ogni 2 posti letto
campeggi (d3) 1 posto auto ogni piazzola; in presenza di bungalow minimo 1 posto auto ogni 2 posti letto
direzionale e di servizio (e1, e2, e3, e4) 0,4 mq/mq SE
commerciale all'ingrosso e depositi (f) 0,2 mq/mq SE

La superficie convenzionale dedicata al parcheggio stanziale è la somma di due superfici, stallo e spazio di manovra, quantificabili in un totale di 25 mq. per ciascun posto auto.

3. I parcheggi per la sosta stanziale sono reperiti all'interno degli edifici e/o nelle aree di pertinenza degli stessi.

Per le nuove costruzioni tali parcheggi devono essere individuati all'interno dell'area di intervento.

Nei casi di frazionamento e/o mutamento della destinazione d'uso possono essere computate quali parcheggi stanziali aree poste entro un raggio di 500 ml. esclusivamente se della stessa proprietà e a condizione che siano assoggettate a vincolo di pertinenzialità alle unità immobiliari in aumento o che cambiano la destinazione d'uso.

4. La possibilità di monetizzare le dotazioni minime di parcheggio di cui al comma 2, laddove consentita, è specificata nella normativa dei singoli tessuti e ambiti di cui alla Parte II e delle trasformazioni di cui alla Parte III. Dovrà comunque essere dimostrata l'impossibilità di reperire la dotazione minima di sosta in tutto o in parte. I corrispettivi delle monetizzazioni stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale saranno periodicamente aggiornati sulla base di quanto previsto nella medesima deliberazione. Essi devono essere utilizzati per realizzare o mantenere strutture e aree pubbliche destinate alla sosta.