Art. 83 Manufatti per il ricovero di animali domestici (allevamenti amatoriali e animali di affezione)
1. L'installazione di manufatti per il ricovero di animali domestici (allevamenti amatoriali e animali d'affezione) è consentita ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità indicata al successivo comma 3. I manufatti per allevamenti amatoriali non sono comunque consentiti nell'ambito R9.
2. La realizzazione dei manufatti per il ricovero di animali domestici è consentita a condizione che:
- i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- i terreni in cui si localizzano i manufatti e ne consentano il dimensionamento ricadano interamente nel Comune di Castelnuovo Berardenga e siano costituiti da un unico corpo;
- il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, come indicati all'art. 87 delle presenti Norme, e allo smantellamento dei manufatti alla cessazione dell'attività.
La disponibilità della risorsa idrica è condizione essenziale per la realizzazione del manufatto e deve essere verificata prima della presentazione dell'istanza.
3. La Superficie Coperta di manufatto realizzabile è definita con riferimento al tipo di allevamento amatoriale secondo i seguenti parametri:
| tipo di allevamento | Superficie Fondiaria minima | Superficie Coperta massima |
|---|---|---|
| api | 3.000 mq | 10 mq |
| avicoli | 3.000 mq | 10 mq |
| conigli | 3.000 mq | 10 mq |
| ovini/caprini | 10.000 mq | 20 mq |
Per i ricoveri per cani si dovranno osservare i seguenti parametri:
| n. massimo capi | Superficie Fondiaria minima | Superficie massima/capo |
|---|---|---|
| 6 | 2.500 mq | come da Allegato A Regolamento 38/R |
4. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.
Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili i manufatti del presente articolo e quelli per l'agricoltura amatoriale, di cui al precedente art. 81, laddove siano presenti Superfici Fondiarie sufficienti al dimensionamento di entrambe le fattispecie.
5. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
- unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
- Altezza (HMax) 2,20 ml.;
- struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
- assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
- assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
- compatibilità con le norme igienico sanitarie.
Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere smaltiti seconde le norme vigenti.
6. Le distanze minime da osservare per i ricoveri per cani sono pari a
- 150 ml. da abitazioni e case sparse
- 250 ml. da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive
- 40 ml. da abitazioni alle quali è direttamente collegato il ricovero.
Negli altri casi è previsto il rispetto della distanza minima di 40 ml. dai fabbricati ad uso residenziale e dai luoghi pubblici.
7. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate con le modalità definite al successivo art. 88.