Art. 82 Manufatti amatoriali per i cavalli
1. L'installazione di manufatti amatoriali destinati all'allevamento di cavalli esercitato da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti utili allo scopo.
I manufatti amatoriali per i cavalli non sono comunque consentiti nell'ambito R9, ad eccezione del sotto-ambito R9.1 dove sono invece ammessi.
2. La realizzazione dei manufatti amatoriali per l'allevamento di cavalli è consentita a condizione che:
- i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- i terreni in cui si localizzano i box e che ne consentono il dimensionamento ricadano interamente nel Comune Castelnuovo Berardenga e siano costituiti da un unico corpo;
- il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, al mantenimento dell'allevamento di cavalli, alla previa realizzazione di sistemazioni esterne e pertinenziali dell'allevamento, nonché alla rimozione del manufatto in caso di cessazione dell'attività o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste;
- l'intervento non comporti la realizzazione di nuove infrastrutture per l'allenamento dei cavalli;
- non vengano eliminate alberature di interesse storico.
3. Il manufatto è dimensionato in proporzione al numero dei cavalli e al terreno disponibile:
- per un solo cavallo 15 mq. di superficie coperta con almeno 1.500 mq. di terreno agricolo;
- per due o più cavalli, fino ad un massimo di sei, 15 mq. di superficie coperta per ogni capo (fino ad un massimo di 90 mq.) con almeno 2.500 mq. di terreno agricolo per ogni capo.
La superficie coperta di 15 mq. comprende eventuali spazi occorrenti per lo stoccaggio del fieno, in aggiunta alla superficie per il box che, ai fini del rispetto delle norme sul benessere animale, non può comunque essere inferiore a 9 mq.
Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse, fermo restando il rispetto delle superfici minime di terreno richieste; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.
4. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
- strutture leggere e rimovibili in legno;
- altezza massima in gronda di 3 ml.;
- pavimentazione, semplicemente appoggiata, con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche e facilmente disinfettabili, che consenta il deflusso delle acque di lavaggio e munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
- rispetto della distanza minima dalle abitazioni di 40 ml. e compatibilità con le norme igienico sanitarie;
- copertura a pendenza singola o doppia e realizzata in legno, laterizio, rame o guaina ardesiata;
- eventuale sporto di gronda a copertura delle porte di accesso non superiore a 1 ml.;
- pareti esterne e infissi verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni.