Art. 71 Autorimesse pertinenziali e locali interrati

1. Nel territorio rurale la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa è consentita solo nel caso in cui, a causa del dislivello dei vari punti della quota originaria del suolo, il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di rampe, ovvero avvenga utilizzando preesistenti salti di quota con pendenza minima 1:1 e la viabilità esistente. In tale caso le superfici delle autorimesse non potranno comunque eccedere le dotazioni minime di parcheggio, definite all'art. 19 delle presenti Norme, dovranno per questo riferirsi a edifici esistenti che ne sono privi a destinazione residenziale e dovranno avere caratteristiche tali da essere escluse dal computo della Superficie edificabile (o edificata) (SE), secondo le disposizioni regionali. Per tali autorimesse si dovrà pertanto costituire vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento attraverso la sottoscrizione di atto d'obbligo.

Gli interventi dovranno collocarsi in relazione evidente con l'edificio di cui costituiscono pertinenza e l'autorimessa potrà essere realizzata solo nel caso in cui ciò non interferisca con gli elementi di pregio presenti nel resede storico riconosciuto.

2. La realizzazione di cantine e locali totalmente interrati, non destinati alla presenza continuativa di persone e con Altezza utile (HU) non superiore a 2,40 ml. - comunque non destinati ad autorimesse pertinenziali - è consentita entro i limiti dimensionali della Superficie Coperta dell'edificio e con accesso interno, con esclusione degli edifici con disciplina di intervento t1 e t2.

3. Fermo restando quanto definito per ciascun tipo di disciplina di intervento, è ammessa infine la realizzazione di volumi tecnici completamente interrati, anche fuori dal sedime degli edifici, negli spazi pertinenziali, delle dimensioni strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso delle apparecchiature e degli impianti tecnologici - come adeguatamente dimostrato e graficizzato attraverso appositi elaborati - ed è altresì consentita la realizzazione di cisterne interrate per la raccolta di acque meteoriche.

La realizzazione dei volumi tecnici interrati e delle cisterne non può comportare in nessun caso la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione della morfologia e del profilo dei terreni.