Art. 67 Usi compatibili degli edifici

1. Per gli edifici esistenti nel territorio rurale, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del PO e ulteriori prescrizioni riferite a singoli ambiti, valgono le prescrizioni riportate ai seguenti commi.

2. Secondo le destinazioni d'uso in atto e in relazione alle discipline di intervento attribuite dal PO per gli edifici ed i complessi edilizi nel territorio rurale sono consentiti i seguenti mutamenti di destinazione d'uso:

  • per le abitazioni rurali (edifici a destinazione d'uso agricola), è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile e sono inoltre ammesse le destinazioni spazi e attrezzature di servizi pubblici, gli uffici privati compatibili a carattere professionale, le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale (inclusi nella sottocategoria e1), i laboratori di artigianato di servizio di tipo b3;
  • per le abitazioni civili (unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale), sono sempre ammesse le destinazioni d'uso spazi e attrezzature di servizi pubblici e direzionali e di servizio, quali ad esempio gli studi professionali compatibili e le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale; nel caso di edifici con disciplina di intervento t5 o t6 che presentano abitazioni al primo piano e annessi o altri spazi accessori al piano terra, questi potranno essere utilizzati, alternativamente, come nuova unica unità immobiliare residenziale - nel rispetto delle dimensioni minime prescritte dal piano - o come spazio abitabile a integrazione dell'abitazione soprastante, comunque garantendo il mantenimento delle adeguate superfici accessorie, come specificato al successivo comma 5.
  • Per gli altri edifici con discipline di intervento t1, t2, t3, t4 o t5, oltre che quelli per la destinazione agricola, gli usi consentiti sono quelli residenziale - in ogni caso non consentita per gli edifici con disciplina di intervento t5 e SE superiore a 300 mq. -, direzionale e di servizio, limitatamente agli studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionale, e servizi privati di interesse sociale e culturale, quelli per attrezzature e servizi pubblici, e artigianale di servizio b3; per le seguenti categorie di edifici con le medesime discipline di intervento sono altresì consentiti, alle condizioni di seguito specificate, ulteriori usi:
    1. a) nei nuclei rurali e negli aggregati:
      • attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia c1 come definita all'art. 11 delle presenti Norme;
      • attività turistico-ricettive limitatamente alle sotto-categorie d1 e d2 come definite all'art. 12 delle presenti Norme;
    2. b) nei grandi complessi edilizi, esclusivamente nel caso di intervento riguardante l'intero complesso edilizio:
      • attività turistico-ricettive limitatamente alle sotto-categorie d1 e d2 come definite all'art. 12 delle presenti Norme; in tale caso, come complementari e integrati, sono compatibili anche:
        • gli usi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente nei locali posti al piano terreno ed in ambiti facilmente accessibili da strade pubbliche;
        • gli usi per le attività sportive e ricreative, purché sia assicurata l'unitarietà gestionale e strutturale tra queste e le strutture ricettive;
      • attività direzionali e di servizio nelle sotto-categorie e2 ed e4, come definite all'art. 13 delle presenti Norme.

3. Per gli edifici con disciplina di intervento t6 e per gli edifici con disciplina di intervento t5 con SE superiore a 300 mq. è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attrezzature di servizio pubbliche, studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionale, e servizi privati di interesse sociale e culturale, attività artigianali ed in particolare l'artigianato di servizio e l'artigianato di produzione di beni artistici, oltre alle attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento.

4. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso a residenza le unità immobiliari originate nel complesso edilizio (insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile) devono risultare con una Superficie edificata (SE) media non inferiore a 80 mq., comprese le superfici accessorie (SA) richieste al successivo comma; per il valore loro riconosciuto, nel caso di edifici con discipline di intervento t1, t2, t3 e t4 è comunque ammesso il mutamento di destinazione d'uso a residenza di edifici isolati con SE non inferiore a 50 mq. Nel caso dei grandi complessi nell'edificio principale (villa, fattoria, casa colonica) le unità immobiliari originate devono risultare con una Superficie edificata (SE) minima non inferiore a 120 mq. e media non inferiore a 150 mq., comprese le superfici accessorie (SA) richieste.

5. Non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti. Per ciascuna unità immobiliare con resede autonomo deve pertanto essere dimostrata la disponibilità di adeguati locali accessori per una superficie di almeno 8 mq., mentre nel caso di resede condominiale la superficie dei locali accessori deve essere almeno di 12 mq.; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, preferibilmente con accesso diretto all'esterno. Tale dotazione non è richiesta nel caso dell'unità immobiliare singola esito di cambio d'uso di un edificio isolato con disciplina t1, t2, t3 e t4 e SE inferiore a 80 mq.

6. In tutti gli insediamenti i manufatti pertinenziali devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale.

Il mutamento della destinazione d'uso di manufatti minori e fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati, è ammesso nel caso in cui tali manufatti siano utilizzati come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali e/o a supporto degli spazi di pertinenza.