Art. 58 Altri tessuti urbani di antico impianto (U2)

1. I tessuti U2 comprendono gli insediamenti urbani di antico impianto di San Piero, Monteaperti, Pianella, San Giovanni a Cerreto, Colombaio, Poggiarello e Quercegrossa. Si tratta di insediamenti lineari di matrice storica, con cortine edilizie lungo strada, oppure di insediamenti di origine rurale o comunque originariamente extraurbani ormai parte delle aree urbanizzate in conseguenza dello sviluppo dei centri abitati.

Caratterizzano tali tessuti edifici e complessi edilizi di antica formazione di rilevante valore architettonico e storico-documentale e edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, riconosciuti di valore storico-documentale, perciò il PO attribuisce a tali tessuti prevalentemente discipline di intervento di tipo t2, t3 e t4.

2. All'interno dei tessuti U2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • residenza
  • attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
  • attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia c1 come definita all'art. 11 delle presenti Norme
  • attività turistico-ricettive limitatamente alle tipologie d1 e d2 come definite all'art. 12 delle presenti Norme
  • attività direzionali e di servizio limitatamente alla tipologia e1 come definita all'art. 13 delle presenti Norme
  • spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 8 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale.

4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 19 nei casi previsti al comma 4 dello stesso articolo.

Per gli esercizi di vicinato non è richiesta la verifica delle superfici destinate alla sosta di relazione.