Art. 57 Tessuti di antico impianto dei nuclei urbani (U1)
1. I tessuti U1 corrispondono ai principali nuclei urbani di antica formazione, cioè i centri storici del capoluogo, di San Gusmè, di Villa a Sesta e di Vagliagli.
Caratterizzano tali tessuti edifici e complessi edilizi di antica formazione di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, riconosciuti di valore storico-documentale, perciò il PO attribuisce a tali tessuti prevalentemente discipline di intervento di tipo t2, t3 e t4.
2. All'interno dei tessuti U1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- residenza
- attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
- attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia c1 come definita all'art. 11 delle presenti Norme
- attività turistico-ricettive limitatamente alle tipologie d1 e d2 come definite all'art. 12 delle presenti Norme
- attività direzionali e di servizio
- spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 8 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 45 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.
Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale.
4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 19 nei casi previsti al comma 4 dello stesso articolo.
Per gli esercizi di vicinato non è richiesta la verifica delle superfici destinate alla sosta di relazione.
5. All'interno dei tessuti U1 sono individuati con specifica campitura nelle Tavole di progetto del PO le strade, le piazze, gli slarghi e gli altri spazi aperti pavimentati di uso pubblico; tali percorsi e spazi aperti costituiscono parte integrante dei nuclei e devono pertanto essere conservati e/o ripristinati nella caratterizzazione propria dei contesti storici. Dovrà inoltre essere favorita la fruizione pedonale, con opportune misure di limitazione per la circolazione veicolare.