Art. 48 Strade bianche
1. Le strade bianche rappresentano un patrimonio da tutelare nella sua integrità e consistenza. Le strade bianche sono individuate altresì quali componenti interessate dal Progetto di Paesaggio "Ferro-ciclovie della Val d'Orcia, dei Colli e delle Crete senesi", per le quali valgono le disposizioni di cui agli artt. 4, 6 e 7 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso. Fermo restando quanto definito al precedente articolo nel caso di tracciati appartenenti alla viabilità minore di matrice storica e le disposizioni per le strade vicinali di cui al successivo art. 53, per le strade bianche si dovranno osservare le prescrizioni e gli indirizzi seguenti.
2. Gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali e coerenti con la preesistenza. Sono ammesse tecniche nuove purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.
3. Sono consentiti interventi di pavimentazione di modesta entità nei seguenti casi:
- in prossimità delle abitazioni, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
- in presenza di pendenze molto elevate;
- ove strettamente necessario per la sicurezza del transito.
In tali casi, così come nei tratti pavimentati con materiali incongrui, dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine o altri materiali stabilizzanti o materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.
Gli interventi dovranno comunque essere sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio.