Art. 46 Aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici

1. Le aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici (BSA), in conformità al PTCP, sono soggette ad una disciplina di tutela che è affidata alle competenze provinciali e che esclude, di norma, ogni forma di nuova edificazione. Qualsiasi previsione di trasformazione, affinché si dimostri coerente con il contesto di riferimento, dovrà essere supportata da adeguati approfondimenti valutativi rispettando criteri e indicazioni contenuti nella norma provinciale.

2. In tali aree ricadenti nel territorio rurale si devono osservare le seguenti disposizioni:

  • la nuova edificazione per abitazioni rurali è consentita esclusivamente alle aziende agricole il cui centro aziendale ricada interamente all'interno delle aree di pertinenza dei BSA ed a condizione che, attraverso un P.A.P.M.A.A. da assoggettare alle procedure e contenuti di Piano Attuativo, - a seguito di specifici studi - si dimostri l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, da valutare di concerto con la Provincia e sulla base dei criteri dettati all'art. 13.14 del PTCP;
  • la realizzazione di nuovi annessi agricoli o loro ricollocazione in altro luogo all'interno delle aree di pertinenza dei BSA tramite sostituzione edilizia è ammessa alle stesse condizioni del precedente alinea;
  • la ricollocazione di annessi agricoli nello stesso sedime tramite sostituzione edilizia è ammessa a condizione che l'intervento sia sottoposto ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio;
  • per le aziende agricole il cui centro aziendale ricada all'interno delle aree di pertinenza dei BSA, a condizione che non si alterino le visuali degli stessi BSA ed in particolare quelle percepite dagli assi viari e dai punti panoramici esistenti e che non si determinino cesure tra parte edificata e contesto rurale in cui gli interventi si collocano, è ammessa la realizzazione di ulteriori manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A., come di seguito indicati:
    • manufatti aziendali temporanei semplicemente ancorati a terra limitatamente a quelli di durata superiore a due anni, di cui al successivo art. 78, comma 3, non diversamente collocabili;
    • manufatti aziendali non temporanei, di cui al successivo art. 79 comma 1, lett. a), quali basamenti, platee, volumi tecnici e impianti, serbatoi, cisterne strettamente funzionali allo svolgimento delle attività agricole, se non diversamente collocabili; non sono invece consentiti i manufatti prefabbricati, i tunnel per il ricovero dei foraggi e le tettoie di cui all'art. 79 comma 1 lett. b);
    • sostituzione dei manufatti esistenti assimilabili a quelli di cui all'art. 70, comma 3, lett. b) della L.R. 65/2014.

3. Nelle aree di pertinenza dei BSA, nel territorio rurale, sono consentiti i seguenti interventi, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 86 e a condizione che siano sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio e valutati sulla base dei criteri dettati dall'art. 13.14 del PTCP:

  1. a) volumi pertinenziali, laddove consentiti dalle discipline di intervento, di cui al precedente Titolo III;
  2. b) addizioni volumetriche, laddove consentite dalle discipline di intervento, di cui al precedente Titolo III;
  3. c) piscine interrate pertinenziali, alle condizioni dettate dalle presenti Norme;
  4. d) variazioni ai tracciati stradali interni e di servizio alle aziende, nel rispetto del criteri di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale di cui all'art. 87 delle presenti Norme e delle disposizioni per la viabilità di matrice storica di cui al successivo art. 47;
  5. e) annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime, manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale e per gli allevamenti amatoriali e animali d'affezione, manufatti amatoriali per il ricovero dei cavalli, manufatti a supporto dell'attività venatoria e per l'escursionismo, di cui ai successivi artt. 76, 81, 82, 83, 84 e 85.

4. Nelle aree di pertinenza dei BSA ricadenti all'interno del territorio urbanizzato sono consentiti gli interventi ammessi e previsti dal Piano Operativo, individuati nelle Tavole di progetto in scala 1:2.000, a condizione che siano sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio e valutati sulla base dei criteri dettati dall'art. 13.14 del PTCP.

5. In ogni caso le destinazioni d'uso dovranno risultare compatibili con il singolo edificio e con le sue esigenze di tutela. Il mutamento di destinazione d'uso verso le funzioni individuate dal presente PO degli edifici individuati come BSA dal PTCP e ai quali il PO attribuisce la disciplina di intervento t1, t2, t3 o t4 è ammissibile solo nei casi in cui risulti compatibile con l'impianto tipologico e distributivo originario degli edifici interessati e a condizione che il nuovo uso comporti il rispetto delle tessiture agrarie di valore e dei caratteri storici del contesto.

6. Nelle aree di pertinenza dei BSA non è consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici.