Art. 39 bis Potenziale archeologico

1. La Carta del potenziale archeologico, elaborata a partire dal censimento dei siti archeologici noti per il territorio comunale (Catalogo delle attestazioni storico-archeologiche del Piano Strutturale), è definita attraverso valutazioni di carattere storico-archeologico articolate sulla base degli indizi a disposizione, dipendenti sia dalle condizioni di conservazione del deposito archeologico nel sottosuolo (o delle sue manifestazioni in superficie) sia dalle tipologie di indagini a disposizione del ricercatore per la raccolta e l'interpretazione dei dati, tenendo conto anche degli interventi di trasformazione previsti dal Piano Operativo.

In relazione alla classificazione del potenziale archeologico si applicano le disposizioni dei successivi commi 4 e 5.

2. Per le aree interessate dalle attestazioni archeologiche schedate il potenziale archeologico è articolato in due gradi:

  • medio · riferito a siti che presentano depositi archeologici mediamente rilevanti per tipologia (aree di frequentazione, non meglio identificabili o caratterizzabili), per reperti recuperati (scarse restituzioni o materiali sporadici), per condizioni non ottimali di conservazione del deposito nel sottosuolo e per una limitata area di impatto delle presenze archeologiche rispetto al territorio circostante;
  • alto · riferito a siti che presentano depositi archeologici altamente rilevanti per tipologia (categorie insediative ben riconoscibili o strutturate), per reperti recuperati (alta densità di restituzione e concentrazioni di materiali precisamente definite e individuabili), per buone condizioni di conservazione del deposito nel sottosuolo e per una relativamente ampia area di impatto delle presenze archeologiche rispetto al territorio circostante; rientrano all'interno di questa categoria anche le aree per le quali sono segnalate evidenze monumentali: centri insediativi, religiosi o fortificati, aree sepolcrali con presenza di elementi architettonici e/o strutture ipogee, ecc.

Le aree prive di presenze archeologiche non sono classificate perchè l'assenza di dati potrebbe essere tanto effettiva quanto invece legata alla mancanza di diagnostica archeologica, quindi all'impossibilità di verificare i contesti. Nel caso di mancanza di attestazioni archeologiche in corrispondenza delle aree di trasformazione previste dal Piano Operativo la classificazione è di potenziale non valutabile, in quanto tale mancanza non può essere interpretata come assenza certificata di un potenziale archeologico, ma piuttosto come definizione di uno spazio non valutabile per assenza di indagini archeologiche (o di condizioni idonee alla loro realizzazione, caso frequente per le aree urbane e per gli spazi non soggetti a lavorazioni agricole) che permettano di esprimersi nel merito.

3. Nel caso di opere e/o progetti privati che interessino il sottosuolo

  • se ricadenti in aree di potenziale archeologico non valutabile dovrà essere data comunicazione di inizio lavori alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, al fine di consentire le attività ispettive di competenza;
  • se ricadenti in aree di potenziale archeologico medio dovranno essere sottoposte all'approvazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo mediante la presentazione del progetto o di uno stralcio di esso almeno 30 giorni prima dalla data di inizio lavori per le valutazioni di competenza al fine di richiedere l'eventuale attivazione dell'assistenza archeologica in corso d'opera o l'esecuzione preventiva di indagini archeologiche non invasive;
  • se ricadenti in aree di potenziale archeologico alto dovranno essere sottoposte all'approvazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo mediante la presentazione del progetto o di uno stralcio di esso almeno 30 giorni prima dalla data di inizio lavori per le valutazioni di competenza al fine di richiedere l'eventuale attivazione dell'assistenza archeologica in corso d'opera o l'esecuzione preventiva di indagini archeologiche non invasive o di saggi o trincee preventive;
  • nel resto del territorio comunale qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

4. Nel caso di opere pubbliche che a qualsiasi titolo interessino il sottosuolo in tutto il territorio comunale gli interventi devono essere sempre sottoposti al procedimento di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 42/2004 e ai sensi dell'art. 41, c. 4 del D.lgs. 36/2023 (all. I.8).