Art. 36 Criteri generali di fattibilità in relazione al rischio di alluvioni
1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti (P3) e poco frequenti (P2), così come definite dall'art. 47 delle Norme del Piano Strutturale, la fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla L.R. 41/2018, oltre a quanto già previsto dal PGRA per le aree P3 (art. 8 della Disciplina di Piano) e P2 (art. 10 della Disciplina di Piano).
Per l'attuazione degli interventi nelle aree a pericolosità P1 non sono necessari particolari accorgimenti di carattere idraulico.
2. Ai fini della definizione delle condizioni di fattibilità idraulica all'interno delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti (P3) e poco frequenti (P2) per opere per la gestione del rischio di alluvioni finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2, così come definito al comma m) punto 1 dell'art. 2 della L.R. 41/2018, si devono intendere quelle opere di cui all'art. 8 commi c) e d) della L.R. 41/2018.
Tali opere permettono di intervenire sul patrimonio edilizio esistente e/o di realizzare nuove edificazioni senza comportare un aggravio delle condizioni di rischio in altre aree.
3. L'eventuale aggravio del rischio idraulico in altre aree, causato dalla realizzazione di un intervento nelle aree a pericolosità P3 o P2, dovrà essere valutato già a livello di piano attuativo o in sede di predisposizione del progetto edilizio, prendendo in considerazione la morfologia dell'area, l'assetto dei nuovi ingombri e/o delle modifiche degli ingombri a terra rispetto alla velocità e direzione del deflusso delle acque e ai battenti attesi individuati con gli studi idraulici di supporto al PS.
Nel caso si verifichino le condizioni per un aggravio del rischio idraulico in altre aree dovute alla realizzazione dell'intervento, il superamento delle stesse dovrà essere assicurato, di norma, mediante la realizzazione di una delle opere di cui all'art. 8 commi c) e d) della L.R. 41/2018.
4. In assenza di un corpo idrico recettore che assicuri il drenaggio e/o in mancanza della possibilità di provvedere alla stipula di una convenzione per il trasferimento degli effetti idraulici in altre aree, si potrà ricorrere ad interventi locali di compensazione idraulica volti a garantire il non aggravio delle condizioni di rischio.
Il volume d'acqua sottratto all'esondazione dai nuovi ingombri a terra e/o dall'eventuale rialzamento del piano di campagna per il raggiungimento della quota di sicurezza idraulica rispetto al battente duecentennale potrà essere compensato mediante modifiche morfologiche di aree permeabili e/o la realizzazione di specifici manufatti, anche interrati, opportunamente dimensionati.
Gli interventi locali di compensazione di cui al punto precedente dovranno essere realizzati all'interno del lotto di intervento e a condizione che non si incrementi la classe di magnitudo idraulica.
5. Tutti gli interventi di nuova edificazione e/o sul patrimonio edilizio esistente condizionati alla realizzazione delle opere di sopraelevazione e/o di difesa locale di cui ai commi c) e d) dell'art. 8 della L.R. 41/2018 dovranno tener conto di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm. da aggiungere all'altezza del battente idraulico duecentennale.
6. La realizzazione delle infrastrutture lineari o a rete ed il relativo adeguamento e/o ampliamento nelle aree a pericolosità P3 e P2 è disciplinata dall'art. 13 della L.R. n. 41/2018.
7. Per tutti gli interventi edilizi al di fuori del territorio urbanizzato si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 41/2018.