Art. 35 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geologici
1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata (G4), così come individuata dall'art. 49 delle Norme del Piano Strutturale, si applicano le misure di salvaguardia del PAI "dissesti" di cui all'art. 5 della Del. n. 40 del 28 marzo 2024. Eventuali interventi di nuova costruzione così come definiti ai sensi del comma 1, lettera r) della L.R. 41/2018 sono attuabili solo a seguito della preventiva realizzazione di opere di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione dei dissesti secondo quanto indicato al paragrafo 3.2.1. delle direttive del D.P.G.R. n. 5/R/22 che permettono il declassamento dell'area dal grado di pericolosità molto elevata (G4) a pericolosità elevata (G3).
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono comunque subordinati all'esito di idonei studi geologici, sismici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità dell'area secondo quanto indicato al paragrafo 3.2.1. delle direttive del D.P.G.R. n. 5/R/22.
2. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica elevata (G3), così come individuata dall'art. 49 delle Norme del Piano Strutturale, si applicano le misure di salvaguardia del PAI "dissesti" di cui all'art. 6 della Del. n. 40 del 28 marzo 2024. L'attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, da elaborare a livello di piano attuativo o di intervento diretto, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità dell'area prima e dopo la realizzazione dell'intervento e alla individuazione della eventuale necessità di effettuare, preventivamente, opere di messa in sicurezza e/o di mitigazione del rischio secondo quanto indicato al paragrafo 3.2.2. delle direttive del D.P.G.R. n. 5/R/22.
3. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G2) l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo è subordinata alla realizzazione dei normali studi geologici e geotecnici secondo la normativa vigente in materia, in particolare il D.M. 17/01/18 e il D.P.G.R. n. 1/R/22, finalizzati anche alla verifica del non aggravio delle condizioni e dei processi geomorfologici presenti nell'area di intervento.