Art. 31 Serre solari

1. La realizzazione di serre solari, come definite dalle norme regionali, è sempre ammessa, con esclusione degli edifici a cui il piano attribuisce le discipline d'intervento t1, t2, t3 e t4.

2. Qualora sia realizzata su un balcone, la serra solare può interessare l'intera consistenza del balcone, mentre qualora sia realizzata su terrazza o resede è ammessa esclusivamente in aderenza ad un volume esistente e per una profondità non superiore a 2,50 ml.

3. Il progetto della serra solare deve essere accompagnato dalla relazione atta a documentare la specifica finalità del risparmio energetico mediante appositi calcoli energetici che quantifichino la riduzione dei consumi per il riscaldamento invernale.