Art. 16 Agricola e funzioni connesse

1. La categoria funzionale agricola (g) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile. Gli edifici rurali ad uso abitativo costituiscono a tutti gli effetti costruzioni ad uso agricolo.

2. Oltre ai fabbricati ed alle unità immobiliari con destinazione d'uso agricola ai sensi di legge, sono altresì considerati a destinazione d'uso agricola quelli ricadenti in zona agricola e che non risultino presenti al nuovo catasto fabbricati urbano prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/ 1979, per i quali non risulti sussistere una diversa destinazione d'uso legittimamente impressa in epoca precedente e che, comunque, non siano stati oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo.