Art. 8 Mutamento della destinazione d’uso

1. A norma di legge sono considerati mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti, con riferimento alla superficie utile (SU), i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie funzionali principali:

  1. a) residenziale
  2. b) industriale e artigianale
  3. c) commerciale al dettaglio
  4. d) turistico-ricettiva
  5. e) direzionale e di servizio
  6. f) commerciale all'ingrosso e depositi
  7. g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

2. Il PO individua e distingue altresì gli spazi e le attrezzature di servizio pubbliche (s), per i quali sono definite le specifiche discipline di cui al successivo art. 14.

La destinazione d'uso relativa ad attrezzature di servizio pubbliche è da ritenersi consentita in tutto il territorio comunale, fatte salve specifiche indicazioni o limitazioni contenute nelle Norme ai Titoli VII, VIII e IX.

3. Nel caso in cui l'uso attuale di un immobile contrasti con gli usi previsti dal Piano Operativo, sono consentiti tutti gli interventi in relazione al tipo d'intervento ad esso attribuito dallo stesso PO quando comportano il mutamento della destinazione d'uso verso le funzioni ammesse, mentre in caso contrario, ovvero se si mantiene l'uso in contrasto con il PO, sono consentiti solo gli interventi sempre ammessi dalla legge nel patrimonio edilizio esistente, di cui al successivo art. 22 commi 2 e 3, senza possibilità di frazionamento.

4. La destinazione d'uso attuale di un immobile è definita con i criteri e le procedure della vigente normativa regionale.

In assenza di atti in possesso della Pubblica Amministrazione e della documentazione di cui al comma 1 bis dell'art. 9 bis del D.P.R. 380/2001, per la destinazione d'uso in atto sono equiparati alle attività artigianali di servizio b3, di cui al successivo art. 10, comma 3, i fondi di remota origine dotati di autonomia funzionale.

5. I mutamenti della destinazione d'uso rilevanti di cui al comma 1, con o senza opere, di immobili o di loro parti ricadenti all'interno delle zone omogenee A sono soggetti a permesso a costruire o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa, ai sensi delle vigenti norme regionali e nazionali in materia urbanistico-edilizia.

Negli altri casi il mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere, tra le diverse categorie funzionali di cui al comma 1 è consentito, previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi delle vigenti norme regionali in materia urbanistico-edilizia.

Laddove il passaggio avvenga all'interno della stessa categoria funzionale principale, ovvero tra sotto-categorie, quando consentito, è soggetto a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). In caso di incremento dei carichi urbanistici i Permessi di Costruire, le SCIA e le CILA di cui al presente comma comportano la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni comunali.