Art. 7 Distribuzione e localizzazione delle funzioni
1. Il presente Titolo ed i Titoli VII, VIII e IX costituiscono la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ai sensi dell'art. 98 della L.R. 65/2014, regolando i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati.
2. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni il presente Titolo articola le categorie funzionali principali definite dalle vigenti norme regionali individuandone sotto-categorie ovvero destinazioni d'uso appartenenti alla stessa categoria funzionale, anche con esemplificazioni che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla definizione principale secondo il criterio dell'analogia. In tali destinazioni d'uso debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa di settore, le attività complementari - benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie funzionali - purché strettamente collegate allo svolgimento dell'attività principale e gli spazi accessori a essa collegati e/o correlati.
3. Gli ambiti di cui ai Titoli VII e VIII delle presenti Norme individuano le destinazioni d'uso ammesse ed escluse all'interno del territorio urbanizzato, mentre per il territorio rurale si deve fare riferimento al Titolo IX, in particolare all'art. 67 Usi compatibili degli edifici.
4. Quando nelle Tavole di progetto del PO oltre al riferimento all'ambito urbano o rurale di appartenenza è indicata anche una sigla riferita ad una specifica categoria funzionale o sua sotto-categoria (posizionata in alto a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), questa deve essere intesa come destinazione d'uso ammessa in via esclusiva. Laddove nelle Tavole di progetto il PO indica la lettera riferita alla categoria funzionale principale è da intendersi che sono ammesse tutte le sotto-categorie ad essa riconducibili.
5. Ferme restando le limitazioni e condizioni disposte dalle presenti Norme e quando non diversamente specificato nelle tavole del PO, il passaggio dall'una all'altra attività all'interno di ciascuna categoria funzionale principale, di cui al successivo art. 8, è sempre consentito.