Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 1 Finalità e contenuti del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico costituisce atto di governo del territorio ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1 del 3 gennaio 2005, e s.m. e i., in attuazione del Piano Strutturale comunale vigente.

2. Il Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 1/2005 disciplina l'attività urbanistica ed edilizia sull'intero territorio comunale, attua la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale e definisce le previsioni dei nuovi assetti insediativi, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri stabiliti nel Piano Strutturale vigente; esso si compone di due parti:

  1. a) disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti;
  2. b) disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

3. Il Regolamento Urbanistico, in coerenza con lo Statuto del Territorio e con gli obiettivi dettati dal Piano Strutturale, individua e definisce, per quanto concerne la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti di cui al precedente comma 2, lettera a):

  1. a) il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
  2. b) il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
  3. c) la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;
  4. d) le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
  5. e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard ai sensi della normativa vigente nazionale, regionale e comunale;
  6. f) la disciplina del territorio rurale ai sensi della normativa vigente;
  7. b) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio attraverso l'individuazione dei criteri di coordinamento tra le scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità e della accessibilità, gli atti di competenza del Comune in materia di orari e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 58 della L.R. 1/2005;
  8. h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 39/2000, e s.m. e i., in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica effettuati nell'ambito della redazione del R.U.;
  9. i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.

4. Per la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio di cui al comma 2, lettera b, il Regolamento Urbanistico, in armonia con la disciplina definita dal Piano Strutturale, individua e definisce:

  1. a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti;
  2. b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
  3. c) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani di cui al Titolo V, capo IV, sezione I, della L.R. 1/2005 (Piani Attuativi), ovvero mediante Interventi Diretti Convenzionati, come definiti dal presente R.U. agli artt.12 e 13;
  4. d) le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del Comune;
  5. e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
  6. f) il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni dei centri urbani;
  7. b) la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e s.m. e i.;
  8. h) la disciplina della perequazione urbanistica di cui all'articolo 60 della L.R. 1/2005 e dell'art. 11 delle presenti Norme.

Art. 2 Riferimenti legislativi e normativi

1. Il Regolamento Urbanistico segue gli indirizzi programmatici e le prescrizioni del Piano Strutturale del Comune di Castelnuovo Berardenga approvato il 16 aprile 2009 con Del. C.C. n. 58.

2. Il Regolamento Urbanistico è redatto con le modalità dell'art. 55 della L.R. 1/2005 e s.m.e.i. e delle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia urbanistica.

3. Nelle zone sottoposte a vincoli sovraordinati, così come definiti all'art. 6, la realizzazione degli interventi è subordinata al rispetto, oltre che delle Norme del R.U., anche delle disposizioni delle singole normative in materia (vincolo idrogeologico, vincolo risorse idriche, protezione delle bellezze naturali, artistiche e storiche, rispetto stradale, rispetto cimiteriale, servitù di elettrodotto, rischio idraulico, ecc.), recepite dalle Norme del R.U., ed in particolare l'art.36 della Disciplina del P.I.T approvato con D.C.R n.72 del 24.07.2007 e s.m.e i.

4. Il R.U. è conforme alla specifica disciplina dei beni paesaggistici di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c) della "Disciplina" del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana.

5. Il R.U. è conforme alla disciplina dei beni paesaggistici definita dal P.T.C. della Provincia di Siena.

6. Il R.U. è conforme agli Indirizzi e allo Statuto del Territorio del Piano Strutturale vigente.

7. Il R.U. è conforme al Piano di Bacino del Fiume Ombrone, avendo recepito le integrazioni fornite dal relativo Comitato Tecnico con parere espresso nella seduta del 13/09/2012. In riferimento alle aree ricadenti nel Bacino del Fiume Arno sono state recepite sia la perimetrazione che le norme dello stesso Piano di Bacino senza modifiche rispetto a quelle già approvate con il P.S..

8. Per quanto non espressamente stabilito dal R.U. si applica la vigente legislazione nazionale e regionale, che si intende interamente richiamata.

9. Le Norme del R.U. si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali vincolanti; in tali casi, in attesa della formale modificazione del R.U., si applica la normativa sovraordinata.

Art. 3 Validità, varianti e criteri interpretativi del Regolamento Urbanistico

1. Il R.U. è valido a tempo indeterminato.

2. Le previsioni relative a:

  1. a) interventi di trasformazione urbana e territoriale di iniziativa pubblica contenenti vincoli preordinati all'esproprio perdono efficacia qualora alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi;
  2. b) interventi di trasformazione urbana e territoriale di iniziativa privata soggetti a Piani Attuativi convenzionati di cui all' art.12 ovvero a Interventi Diretti Convenzionati di cui all'art. 13, perdono efficacia qualora alla scadenza del quinquennio dalla approvazione del Regolamento Urbanistico non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non si siano impegnati, per quanto loro compete, con un atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune per la cessione gratuita delle aree destinate dal R.U. a viabilità, standard e servizi pubblici, già definite graficamente dal R.U. ovvero previste dimensionalmente dalle Norme. A tale scopo sei mesi prima della scadenza del quinquennio, il Comune avvisa i cittadini della prossima scadenza del R.U. invitando gli stessi a manifestare l'intenzione o meno di mantenere le previsioni non attuate del R.U. ed in questo caso a stipulare idoneo atto unilaterale d'obbligo per le finalità sopra espresse.

3. Il Regolamento Urbanistico è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.e i..

4. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, il Comune redige una relazione sul monitoraggio degli effetti territoriali, urbanistici, ambientali, sociali ed economici, e sulla salute umana, in relazione alla Valutazione di cui al punto 3, ed in funzione di tale verifica apporta le modifiche e correzioni necessarie nel rispetto delle Strategie e dello Statuto del Territorio del P.S. vigente. Le previsioni di cui al comma 2 possono pertanto essere confermate con eventuali modifiche nel quinquennio successivo, se utili allo sviluppo urbano e compatibili con lo stato delle risorse, nel rispetto delle Strategie e dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale.

5. In caso di difformità tra diversi elaborati cartografici del R.U. varranno le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggiore dettaglio; qualora emergano difformità tra la normativa generale e le indicazioni specifiche relative a singole aree o edifici oppure all'interno della normativa tecnica siano presenti contraddizioni o difformità riguardo singole normative, varranno le prescrizioni più restrittive.

6. Eventuali varianti alla strumentazione urbanistica e di settore sovraordinate saranno recepite direttamente dall'atto di governo del territorio con ratifica da parte del Consiglio Comunale.

Art. 4 Poteri di deroga

1. L'Amministrazione Comunale (A.C.) può autorizzare deroghe al Regolamento Urbanistico nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

  1. a) purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;
  2. b) per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile.

Art. 5 Statuto del Territorio del Piano Strutturale

1. Il Piano Strutturale del Comune di Castelnuovo Berardenga ha definito uno Statuto del Territorio costituito dalle Invarianti Strutturali e dalle Prescrizioni urbanistiche e ambientali da rispettare nella gestione del territorio e negli interventi di trasformazione: il R.U. recepisce nella propria struttura normativa relativa al Territorio aperto e agli Insediamenti le prescrizioni contenute nello Statuto del Territorio del Piano Strutturale. I vincoli di cui all'art.6 rientrano in buona parte, pur non esaurendole, all'interno delle Invarianti Strutturali; pertanto il rispetto delle prescrizioni scaturenti dalla presenza di vincoli sovraordinati, in particolare quelli di carattere ambientale e paesaggistico, costituisce attuazione dello Statuto del Territorio, così come il rispetto delle prescrizioni di carattere urbanistico e ambientale per il territorio aperto, per gli insediamenti e per il patrimonio storico-architettonico contenute nelle presenti norme.

2. Le Invarianti Strutturali definite dal Piano Strutturale vigente sono illustrate nelle Tavv. 03 del R.U. e definite normativamente nella Tav.15 (N.T.A.) con la seguente articolazione:

  1. 1a - Siti archeologici ed aree di interesse archeologico: art. 19.9;
  2. 2a - Edifici e Beni storico-architettonici: art.19.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
  3. 3a - Patrimonio edilizio presente al 1954: art.19.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  4. 4a - Tracciati viari fondativi: art.17.2.5
  5. 5a - Viabilità vicinale: art.17.2.4
  6. 6a - Spazi pubblici centrali: art.19.8
  7. 7a - Tracciato e opere ferroviarie: art. 17.1.3
  8. 1b - Sito di Interesse Regionale "Crete di Camposodo e Crete di Leonina": art.20.8
  9. 2b - Sito di Interesse Regionale "Monti del Chianti": art.20.8
  10. 3b - Infrastrutturazione ecologica: art. 20.8.7.
  11. 4b - Aree con sistemazioni agrarie storiche (musi a secco): art. 20.5.2
  12. 5b - Ambiti per l'istituzione di Anpil, Riserve e Parchi: art.20.8.6.
  13. 6b - Boschi dei rilevanza vegetazionale e ambientale: art. 30.19
  14. 7b - Parchi storico - culturali, giardini e formazioni arboree decorative: art.19.10
  15. 8b - Formazioni calanchive e biancane: art.20.5.3
  16. 9b - Aree di pertinenza dei centri, degli aggregati e dei beni storico - architettonici:art.20.5.4
  17. 10b - Patriarchi vegetali: art. 20.8.4
  18. 11b - Fonti, sorgenti e pozzi: art. 20.1.5
  19. 12b - Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale: art.20.5.5
  20. 13b - Acquiferi strategici: art.20.1.4
  21. 14b - Sorgenti e pozzi termali: art. 20.1.6
  22. 15b - Siti di interesse mineralogico: art.20.4.5
  23. 16b - Aree tartufigene: art. 20.8.5;
  24. 1c-Chianti Classico: art.20.5 e 24.5;
  25. 4c-Siti della Memoria: art.19.11.

Le Invarianti 2c. "Città del vino" e 3c. "Sagre, feste, mercati e fiere" hanno rilevanza urbanistica solo indirettamente e pertanto non trovano specifica normativa nel R.U.; il rispetto di tali Invarianti trova attuazione prevalentemente attraverso altri strumenti della azione amministrativa, che il R.U. nella sua unitarietà dovrà favorire.

Art. 6 Vincoli imposti da normative sovraordinate e vincoli urbanistici

1. I vincoli imposti sul territorio da normative sovraordinate sono di diversa natura e finalità. In molti casi essi si sovrappongono; ciò dipende dal fatto che i singoli vincoli trattano tematiche diverse, che fanno riferimento a indirizzi e prescrizioni derivate da leggi e normative specifiche, che il R.U. recepisce e fa proprie. Essi sono individuati cartograficamente nelle Tavv. 02.

2. Essi si distinguono in: Vincoli monumentali, paesaggistici e ambientali; Vincoli idrogeologici; Vincoli delle risorse idriche; Fasce di rispetto degli elettrodotti; Vincoli urbanistici.

6.1 - Vincoli monumentali, paesaggistici e ambientali.

1. Sono ricompresi all'interno di tale categoria di vincoli i seguenti beni o aree:

  1. a) I "Fiumi, Torrenti, Corsi d'acqua" tutelati ai sensi del D.L.gs. n.42/2004 art. 142 comma 1 lettera c. ex L. 431/1985; Gli indirizzi e le prescrizioni relativi a questi beni immobili devono fare riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti che regolano detta materia, compreso le direttive di cui agli artt. 20.1.2. e 20.1.3. delle presenti norme.
  2. b) I "Territori coperti da foreste e boschi" tutelati ai sensi del D.L.gs 42/2004 art. 142 comma 1 lettera g. ex L.431/1985. Gli indirizzi e le prescrizioni relativi a questi beni immobili devono fare riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti che regolano detta materia, compreso le direttive di cui agli artt 6.2 e 30 delle presenti norme.
  3. c) Le "Aree di notevole interesse pubblico" sottoposte a vincolo paesaggistico tutelate ai sensi del D.L.gs 42/2004 art. 136 ex L. 1497/1939. Gli indirizzi e le prescrizioni relativi a questi beni immobili devono fare riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti che regolano detta materia, compreso le direttive di cui all'art. 19 delle presenti norme.
  4. d) Gli "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" sottoposti a vincolo monumentale tutelati ai sensi del D.L.gs 42/2004 art. 136 ex L. 1497/1939. Gli indirizzi e le prescrizioni relativi a questi beni immobili devono fare riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti che regolano detta materia, compreso le direttive di cui agli art.19 delle presenti norme.
  5. e) Il Sito di interesse Regionale n. 90 "Crete di Camposodo e Crete di Leonina" e il Sito di Interesse Regionale n.88 "Monti del Chianti" definiti dalla L.R. 56/2000 e normati dal D.G.R n.644/2004. Gli indirizzi e le prescrizioni relativi alle aree interessate dal SIR devono fare riferimento alle suddette leggi istitutive.

Sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale gli interventi di trasformazione sono soggetti alla preventiva autorizzazione paesaggistica in base al tipo di intervento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6.2 - Vincolo idrogeologico.

1. Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone individuate ai sensi del R.D. del 30 dicembre 1923 n. 3267, nonché i terreni ricoperti da boschi ai sensi dell'art. 37 della L.R. del 21 Maggio 2000 n. 39 (Legge forestale della Regione Toscana) e s.m.e i.. Sulle aree sottoposte a vincolo idrogeologico gli interventi di trasformazione sono soggetti alla preventiva autorizzazione/dichiarazione in base al tipo di intervento secondo quanto previsto dalla L.R. 39/2000 e dal Regolamento forestale di attuazione nonché dai regolamenti provinciali e comunali vigenti.

2. Nel territorio comunale di Castelnuovo Berardenga sono ricomprese aree ricadenti in vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e aree ricoperte da boschi ai sensi della L.R. 39/2000, così come evidenziato nelle Tavv. 02.

6.3 - Vincolo idrico.

Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, stabilite in via preliminare dall'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.e.i. nel R.U. sono individuate le "zone di tutela assoluta" e le "zone di rispetto".

1. La Zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno 10 ml di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

2. Nella Zona di rispetto, di raggio di 200 ml e cartografate nelle Tavv. 02 sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

  1. a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  2. b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  3. c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  4. d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
  5. e) aree cimiteriali;
  6. f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  7. b) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  8. h) gestione di rifiuti;
  9. i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  10. l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  11. m) pozzi perdenti;
  12. n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella Zona di rispetto ristretta.

6.4 - Vincoli derivanti dalla presenza di elettrodotti.

1. Per i vincoli derivanti dalla presenza di elettrodotti e le relative fasce di rispetto si fa riferimento alla normativa vigente in materia, costituita dalla L. 36/2001, dal D.P.C.M. dell'8 luglio 2003, dal D.M. del 29 maggio 2008 ed alle s.m. e i..

2. Nelle Tavv.02 vengono riportate le linee degli elettrodotti classificate per potenza riconosciuta al momento della redazione del R.U.; modifiche alla rete degli elettrodotti, alla potenza delle linee ed alla normativa vigente in merito alla salute umana devono essere verificate rispetto alle previsioni del R.U.

6.5 - Aree soggette a Vincolo Cimiteriale.

1. Ai sensi del R.D. del 27 Luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche e integrazioni sono comprese nel vincolo cimiteriale le aree occupate dai cimiteri esistenti, quelle destinate al loro ampliamento e le relative fasce di rispetto regolate dalla normativa vigente (art. 338 del R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265 e succ. modifiche e integrazioni) ed aventi un'ampiezza di 100 ml ad esclusione del cimitero posto nel Capoluogo per il quale tale ampiezza è ridotta a 50 ml.. Il vincolo cimiteriale è riportato con apposita simbologia nelle Tavole del presente R.U..

2. I pozzi di captazione delle riserve idriche di uso potabile dovranno comunque rispettare una distanza dalle aree recintate non inferiore al ml. 200.

3. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse le trasformazioni volte a realizzare strade, parchi pubblici, parcheggi scoperti, reti tecnologiche, ed a svolgere giardinaggio, attività agricole, commercio ambulante e tutte le altre destinazioni pubbliche all'aperto compatibili con il carattere dei luoghi. Per quanto riguarda gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Architettonico, Risanamento Conservativo e Ristrutturazione Edilizia, Sostituzione Edilizia e Demolizione così come definiti all'art.18. Nel caso di Ristrutturazione Edilizia l'ampliamento funzionale consentito è pari al 10% della SUL esistente ai sensi dell'art. 28 L. 166 del 01-08-2002. La Sostituzione Edilizia è consentita a condizione che vi sia il trasferimento delle volumetrie fuori dalla fascia di rispetto cimiteriale; non sono comunque consentite le pertinenze di cui all'art. 15.12 delle presenti Norme.

6.6 - Vincoli urbanistici.

1. Le Tavv. 05-11 individuano le aree destinate a standard pubblici ed alla realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche.

2. Tali previsioni decadono dopo 5 anni dall'approvazione del R.U. e possono essere reiterate motivatamente, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 327 dell' 8 giugno 2001 e s.m. e i.).

3. Possono costituire vincoli preordinati all'esproprio le previsioni delle infrastrutture (viabilità, verde e parcheggi) nei singoli comparti soggetti a Piani Attuativi di iniziativa privata convenzionata e Interventi Diretti Convenzionati di cui agli artt. 12.2 e 13 nei casi previsti dall'art. 14.

6.1 Vincoli monumentali, paesaggistici e ambientali

6.2 Vincolo idrogeologico

6.3 Vincolo idrico

6.4 Vincoli derivanti dalla presenza di elettrodotti

6.5 Aree soggette a vincolo cimiteriale

6.6 Vincoli urbanistici

Art. 7 Mappa dell'accessibilità urbana

1. La Mappa dell'accessibilità urbana (Tav. 12) contiene il censimento delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici in ambito urbano ai sensi dell'art. 55 della L.R. 1/2005.

2. Il Regolamento Urbanistico si pone come obbiettivo il superamento delle barriere architettoniche in tutti gli edifici e spazi pubblici, pertanto è opportuno che l'A.C. definisca gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, da programmare e realizzare periodicamente, attraverso la redazione dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), al fine di garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni da parte di tutti i cittadini.

3. Per gli spazi pubblici da realizzare da parte dei privati nell'ambito degli interventi convenzionati, saranno le norme dei piani attuativi e le singole convenzioni urbanistiche ad imporre tale obbiettivo.

4. La Mappa dell'accessibilità urbana deve essere aggiornata dal Comune almeno ogni cinque anni.

Art. 8 Limite dei Centri Abitati

1. Il R.U. individua nella Tav. 12 il perimetro dei centri abitati ai sensi dell' art. 55, comma 2, lettera b della L.R. 1/2005, e s.m. e i. articolandolo in due tipologie:a) il limite dei centri abitati esistente, costituito dalle aree edificate e dai lotti in edificati interclusi, b) il nuovo limite dei centri abitati ricomprende tutte le aree edificate e quelle soggette a trasformazione urbana previste dal RU.

Art. 9 Elaborati del Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:

  1. Tav. 01 Inquadramento territoriale: Sistemi e Sub-sistemi territoriali, Scala 1:20.000
  2. Tavv. 02 Carte dei vincoli sovraordinati
    1. Tav. 02a Territorio comunale Nord, Scala 1:10.000
    2. Tav. 02b Territorio comunale Sud, Scala 1:10.000
  3. Tavv. 03 Carte del territorio: Invarianti strutturali
    1. Tav. 03a Territorio comunale Nord, Scala 1:10.000
    2. Tav. 03b Territorio comunale Sud, Scala 1:10.000
  4. Tavv. 04 Carte del territorio: Strategie per il territorio aperto
    1. Tav. 04a Territorio comunale Nord, Scala 1:10.000
    2. Tav. 04b Territorio comunale Sud, Scala 1:10.000
  5. Tavv. 05 Carte del territorio: Strategie per gli insediamenti
    1. Tav. 05 - U.T.O.E. 1 - Castelnuovo Berardenga - Guistrigona - San Piero, Scala 1:2.000
    2. Tav. 06 - U.T.O.E. 2 - San Gusmè - Villa a Sesta - San Felice, Bossi, Scala 1:2.000
    3. Tav. 07 - U.T.O.E. 3 - Casetta - Colonna del Grillo - Stazione, Scala 1:2.000
    4. Tav.08 - U.T.O.E. 4 - Pianella - San Giovanni a Cerreto - Ponte a Bozzone, Scala 1:2.000
    5. Tav. 09 - U.T.O.E. 5 - Quercegrossa - La Ripa - Colombaio, Scala 1:2.000
    6. Tav. 10 - U.T.O.E. 6 - Vagliagli - Pievasciata - Corsignano - Scopeto, Scala 1:2.000
    7. Tav. 11 - U.T.O.E. 7 - Monteaperti, Scala 1:2.000
  6. Tav. 12 - Carta dell'accessibilità urbana e limite dei centri abitati, Scala 1:5.000

Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione territoriale e urbanistica

  1. Tavv. 13 - Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione territoriale e urbanistica
    1. Tav. 13.1 Relazione geologico - tecnica
    2. Tav. 13.2. Carta della pericolosità geologica nord, Scala 10.000
    3. Tav. 13.2. Carta della pericolosità geologica sud, Scala 10.000
    4. Tav. 13.3a Carta della pericolosità idraulica nord, Scala 10.000
    5. Tav. 13.3b Carta della pericolosità idraulica sud, Scala 10.000
    6. Tav. 13.3c Carta della pericolosità idraulica Ponte a Bozzone, Pianella, Casetta, Scala 1:2.000
    7. Tav. 13.4a Carta della tutela delle risorse idriche nord, Scala 10.000
    8. Tav. 13.4b Carta della tutela delle risorse idriche sud, Scala 10.000
    9. Tav. 13.5a Microzonazione sismica di livello 1 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Vagliagli, Scala 1:2.000
    10. Tav. 13.5b Microzonazione sismica di livello 1 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Quercegrossa, Scala 1:2.000
    11. Tav. 13.5c Microzonazione sismica di livello 1 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Pianella, Scala 1:2.000
    12. Tav. 13.5d Microzonazione sismica di livello 1 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Monteaperti, Scala 1:2.000
    13. Tav. 13.5e Microzonazione sismica di livello 1 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - San Giovanni a Cerreto, Scala 1:2.000
    14. Tav. 13.5f Microzonazione sismica di livello 1 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Castelnuovo Berardenga, Scala 1:2.000
    15. Tav. 13.5f - Allegato - sezioni
    16. Tav. 13.5g Microzonazione sismica di livello 1 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Casetta, Scala 1:2.000
    17. Tav. 13.5g - Allegato - sezioni
    18. Tav. 13.5h Microzonazione sismica di livello 1 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Ponte a Bozzone, Scala 1:2.000
    19. Tav. 13.5i Microzonazione sismica di livello 1 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - San Gusmè, Scala 1:2.000
    20. Tav. 13.6 Microzonazione sismica di livello 1 - Carta delle frequenze fondamentali dei depositi, Scala 1:2.000
    21. Tav. 13.7a Carta pericolosità sismica, Scala 1:2.000
    22. Tav. 13.7b Carta pericolosità sismica, Scala 1:2.000
    23. Tav. 13.8 Carta della fattibilità, Scala 1:2.000
    24. Tav. 13.9 Fattibilità Schede Norma e zone F4
  2. Tav. 14 - Relazione illustrativa

Disciplina di piano:

  1. Tav. 15 - Norme Tecniche di Attuazione
  2. Allegati alle NTA:
    1. Tav.15a - Schede norma delle zone Ed
    2. Tav.15b - Schede norma delle zone R ed Er
    3. Tav.15c - Schede norma delle zone T ed Et
    4. Tav.15d - Prescrizioni paesaggistiche del PIT/PPR per gli impianti di cui all'art. 24.12
    5. Tav.15e - Prescrizioni Paesaggistiche e Ambientali in ambito urbano – UTOE 1 Castelnuovo B. – zona C2 – Comparto 1
    6. Tav.15f - Prescrizioni Paesaggistiche e Ambientali in ambito urbano – UTOE 3 Casetta – zona C2 – Comparto 1
    7. Tav.15g - Prescrizioni Paesaggistiche e Ambientali per gli interventi puntuali

Valutazioni:

  1. Tav. 16 - Valutazione Ambientale Strategica e Rapporto Ambientale
    1. Allegato A - Relazione della Valutazione di Incidenza
    2. Allegato B - Verifica di coerenza R.U./P.T.C.P. 2010

Variante al Regolamento Urbanistico per interventi puntuali all'interno del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014:

  1. Tav. 18 - Interventi puntuali della variante al Regolamento Urbanistico
Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55