Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 31 Le UTOE: disciplina generale

1. Il Piano Strutturale ha individuato le seguenti U.T.O.E.:

  1. U.T.O.E. 1 - Castelnuovo Berardenga
  2. U.T.O.E. 2 - San Gusmè - Villa a Sesta
  3. U.T.O.E. 3 - Casetta - Stazione Colonna - Colonna del Grillo
  4. U.T.O.E. 4 - Pianella - San Giovanni a Cerreto - Ponte a Bozzone
  5. U.T.O.E. 5 - Quercegrossa - La Ripa
  6. U.T.O.E. 6 - Pievasciata - Vagliagli
  7. U.T.O.E. 7 - Monteaperti

All'interno delle stesse U.T.O.E., coerentemente con il P.S., il R.U. definisce gli "ambiti urbani e/o di influenza urbana", ovvero le parti di territorio in cui la continuità e la densità dell'edificazione, insieme alla presenza di spazi pubblici ed attrezzature collettive ed al riconoscimento collettivo, configurano una modalità insediativa accentrata di tipo morfologico e qualitativo urbano. Tali aree sono perimetrate in cartografia nelle Tavv 05-11.

All'interno delle suddette aree il R.U. prevede:

  • * la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;
  • * la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;
  • * la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue;
  • * la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza.

2. All'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana, gli insediamenti appartenenti alle U.T.O.E. sopra elencate, sono articolati attraverso la zonizzazione di cui al D.M. 1444/68:

  1. A - Insediamenti storici di particolare interesse architettonico e urbanistico;
  2. B1 - Insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale muniti delle opere di urbanizzazione primaria;
  3. B2 - Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette ad intervento diretto convenzionato;
  4. C1 - Aree destinate a insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi convenzionati in corso di esecuzione;
  5. C2 - Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi convenzionati;
  6. D1c - Insediamenti a carattere commerciale muniti delle opere di urbanizzazione primaria;
  7. D1m - Insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo muniti delle opere di urbanizzazione primaria;
  8. D1p - Insediamenti a carattere produttivo muniti delle opere di urbanizzazione primaria;
  9. D2c - Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale soggette a piani attuativi convenzionati;
  10. D2m - Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo soggette a piani attuativi convenzionati.
  11. D2p - Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere produttivo soggette a piani attuativi convenzionati;
  12. E3 - Aree agricole integrative degli insediamenti;
  13. E4 - Aree agricole periurbane;
  14. F1 - Aree destinate a verde pubblico;
  15. F2 - Aree destinate ad attrezzature pubbliche;
  16. F3 - Aree destinate a verde privato;
  17. F4 - Aree destinate a servizi privati di interesse generale;
  18. T - Aree destinate a servizi turistico-ricettivi interne agli ambiti urbani;
  19. P - Aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico;
  20. R - Aree e/o immobili soggetti a recupero urbanistico interni agli ambiti urbani.

3. All'interno delle aree identificate come sopra, oltre alle prescrizioni di carattere specifico, devono essere rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 5, 6, 20, 21 e 22.

31.1 - Zone A: Insediamenti storici di particolare interesse architettonico e urbanistico.

1. Le zone A comprendono le parti più antiche degli ambiti urbani e/o di influenza urbana. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: residenziale, artigianale di servizio, commerciale di vicinato, esercizi pubblici, turistico-ricettiva, direzionale, di servizio pubbliche e private.

2. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

3. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare gli interventi di cui all'art. 18 ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica e della Addizione Volumetrica. Nel caso di Sostituzione edilizia, a parità di S.U.L., deve essere mantenuta l'altezza massima esistente o l'allineamento con i fabbricati adiacenti.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9, 10 e 11 gli interventi di cui all'art.18 dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto storico ed in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui all'art.18 previo parere della Commissione comunale per il paesaggio e della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

4. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

5. Per tutti gli spazi pubblici e gli elementi di arredo urbano presenti o da realizzare all'interno delle zone A devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di cui all'art.19.8.

6. Per i locali destinati ad attività artigianali esistenti, non definibili come artigianato di servizio, permanendo la stessa destinazione d'uso, sono consentiti gli interventi di cui all'art.18 ad esclusione della Addizione Volumetrica, Sostituzione Edilizia e Ristrutturazione Urbanistica.

7. La realizzazione di impianti radiotelevisivi satellitari non deve interessare i prospetti degli edifici, antenne e parabole di ricezione devono essere poste sulla copertura degli edifici e colorate di marrone. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di un edificio si devono adottare e predisporre impianti di ricezione centralizzati.

8. È consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e pannelli solari per autoconsumo purché generalmente occultati alla vista dai normali percorsi di uso pubblico. Nel caso di installazione su falde di tetti le suddette pannellature devono essere complanari alle falde stesse; la superficie occupata da pannelli non deve superare comunque il 50% della falda senza occupare le parti esterne delle stessa; i pannelli solari devono avere i serbatoi di accumulo all'interno dell'edificio oggetto di intervento.

9. L'apposizione di insegne, cartelloni pubblicitari, vetrine e bacheche non deve alterare o coprire in alcun modo gli elementi architettonici degli edifici; i manufatti si devono inserire in modo corretto con l'ambiente circostante sia per materiali, per caratteristiche dimensionali, grafiche e coloristiche.

10. In tutti gli interventi che comportano l'aumento delle unità immobiliari, la dimensione minima di quest'ultime, non può essere inferiore a 60 mq di S.U.L..

11. Gli interventi di realizzazione di terrazzi a tasca sono configurabili quale ristrutturazione edilizia e consentiti sugli edifici non di pregio storico e architettonico di cui alla schedatura del patrimonio edilizio presente nel SIT comunale, purché non alterino le caratteristiche della falda interessata, non interessino oltre il 30% della falda e non modifichino il profilo della linea di gronda.

31.2 - Zone B1: Insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale muniti delle opere di urbanizzazione primaria.

1. Corrispondono alle parti più recenti degli insediamenti a carattere residenziale frutto degli strumenti urbanistici precedenti, pressoché complete e munite delle opere di urbanizzazione primaria: essi sono in massima parte da considerare saturi, salvo alcuni casi per i quali le tabelle parametriche di cui all'art. 32 definiscono i parametri urbanistici, che sono dedotti dal precedente PRG.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: residenziale, artigianale di servizio, commerciale di vicinato, medie strutture di vendita fino a 500 mq di S.U.L., pubblici esercizi, turistico-ricettiva, direzionale, di servizio pubbliche e private.

3. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

4. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica che può essere attuata solo tramite Piano di Recupero, previa individuazione di una Zona R ai sensi dell'art. 31.20 e contestuale variante al RU da effettuare con una nuova scheda R da aggiungere all'allegato 15 b redatta secondo lo schema delle Schede norma R.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

5. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

6. Per le attività produttive esistenti, non definibili come artigianato di servizio, e permanendo la stessa destinazione d'uso, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art.18 ad esclusione della Addizione Volumetrica, Sostituzione Edilizia e Ristrutturazione Urbanistica, interventi possibili solo con l'adeguamento alle destinazioni di Zona come definite al comma 2; in caso di Ristrutturazione Urbanistica vale quanto già delineato al comma 4.

7. Per comparti B1 che contengono ancora una edificabilità inutilizzata identificata attraverso i parametri di cui alle tabelle parametriche di cui all'art.32. è possibile ampliare quegli edifici i cui lotti di pertinenza non siano ancora saturi; in ogni caso la superficie minima di un lotto per una nuova costruzione non può essere inferiore a mq. 500; sia in caso di ampliamenti che di nuova costruzione gli indici si applicano su aree non ancora utilizzate come superficie fondiaria per edifici realizzati con precedenti strumenti urbanistici.

8. Dove non sia consentito alcun tipo di ampliamento in quanto comparti saturi, è permessa l'Addizione Volumetrica "una tantum" per ciascuna unità immobiliare come definita all'art.18.5, nel rispetto delle distanze e salvo allineamenti preesistenti e compreso l'adeguamento in altezza non superiore a quella del fabbricato adiacente più alto, pari al 20 % della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21.

31.3 - Zone B2: Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente residenziale soggette ad intervento diretto convenzionato.

1. Corrispondono ad aree libere poste in prossimità o all'interno degli insediamenti a carattere residenziale (B1) precedentemente descritte e rappresentano il completamento degli insediamenti stessi: tali aree sono identificate con un perimetro di comparto che ricomprende al proprio interno parti fondiarie e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. Gli interventi su tali aree sono soggetti a Permesso di Costruire convenzionato come definito all'art. 13, al fine di realizzare le opere di urbanizzazione previste con la cessione gratuita al Comune. Le stesse aree rappresentano, così come le zone C2 , le aree di sviluppo urbano del R.U.; la scelta dell'Intervento Diretto Convenzionato anziché del Piano Attuativo Convenzionato è determinata dalla esigenza di snellire le procedure di trasformazione data la limitatezza dei comparti.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: residenziale, artigianale di servizio, commerciale di vicinato, medie strutture di vendita fino a 500 mq di S.U.L., pubblici esercizi, di servizio pubbliche e private.

3. I comparti sono identificati graficamente con numero a cui nelle tabelle parametriche di cui all'art.32 corrispondono i dati e i parametri urbanistici necessari per la realizzazione dell'intervento di nuova edificazione. Gli indici di edificabilità sono valutati in ragione della S.T. secondo quanto definito all'art.13. La superficie minima di un lotto per una nuova costruzione non può essere inferiore a mq. 500. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo non possono essere inferiori a mq. 80 di S.U.L.. Sono consentiti tagli di alloggio inferiori a mq. 80 di S.U.L. a condizione che tale quota venga considerata come S.U.L. media e comunque non inferiori a mq.60 di S.U.L.

4. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 15.12 e l'incentivo energetico previsto all'art. 21.

5. Qualora nella stesura dei progetti si preveda, anche nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento sino ad un massimo del 10 % della S.U.L. consentita , così come previsto all'art.21.

31.4 - Zone C1: Aree destinate a insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi in corso di esecuzione.

1. Corrispondono alle parti degli insediamenti sulle quali è in corso di attuazione una trasformazione urbanistica definita da piani attuativi convenzionati ancora in corso. Per tali aree valgono i parametri urbanistici già definiti dagli strumenti attuativi precedenti.

2. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle già assentite nei piani attuativi approvati, tuttavia sono possibili cambi di destinazione d'uso come per le Zone C2.

3. Le Zone C1, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone B1.

31.5 - Zone C2: Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi convenzionati.

1. Corrispondono ad aree libere poste in prossimità o all'interno degli insediamenti a carattere residenziale (B1) e rappresentano il completamento degli insediamenti stessi: tali aree sono identificate con un perimetro di comparto che ricomprende al proprio interno parti fondiarie e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. Sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite dalle carte di R.U. per quanto riguarda la parte urbanistica superficiale, e delle opere tecnologiche del sottosuolo così come stabilito dalle direttive ambientali di cui all'art. 20 e prescritto dagli enti gestori dei servizi che in fase di approvazione dovranno dare il proprio assenso per la realizzazione degli interventi.

2. Gli interventi su tali aree sono subordinate alla presentazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata convenzionato, come definito all'art. 12.2. Rappresentano assieme alle zone B2 le aree di sviluppo urbano del R.U.. Su tali aree è sempre possibile intervenire con Piani Attuativi di iniziativa pubblica secondo le procedure di cui all'art.12.1.

3. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: residenziale, artigianale di servizio, commerciale di vicinato, medie strutture di vendita fino a 500 mq di S.U.L., pubblici esercizi, di servizio pubbliche e private..

4. I comparti sono identificati con numero nelle Tavv. 05-11 a cui corrispondono nelle tabelle parametriche di cui all'art.32 i dati e i parametri urbanistici necessari per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione. All'interno dei comparti sono comprese superfici fondiarie, strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune.

5. La superficie minima di un lotto per le nuove costruzioni non può essere inferiore a mq. 500. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo non possono essere inferiori a mq. 80 di S.U.L.. Sono consentiti tagli di alloggio inferiori a mq. 80 di S.U.L. a condizione che tale quota venga considerata come S.U.L. media e comunque non inferiore a mq.60 di S.U.L.

6. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 15.12 e l'incentivo energetico previsto all'art. 21.

7. Qualora nella stesura dei piani e dei progetti si preveda, anche nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento sino ad un massimo del 10 % della S.U.L. consentita , così come previsto all'art.21.

8. Le Zone C2, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone B1..

9. In attuazione di quanto previsto dal Piano Strutturale art. 82.10 delle N.T.A. negli interventi di trasformazione urbanistica previsti nelle zone C2 per lotti con S.U.L. consentita uguale o maggiore a 1.200 mq si dovranno riservare quote di edilizia sociale pari al 5% da destinare alla cessione convenzionata. Soluzioni diverse da tale ipotesi, quali la locazione convenzionata, l'edilizia sovvenzionata, la cessione di aree per edilizia pubblica, dovranno essere definite da un apposito regolamento comunale prendendo come base di riferimento la cessione convenzionata.

31.6 - Zone D1c: Insediamenti a carattere commerciale muniti delle opere di urbanizzazione primaria.

1. Corrispondono alle parti degli insediamenti a carattere commerciale, frutto degli strumenti urbanistici precedenti, pressoché complete e munite delle opere di urbanizzazione primaria.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: attività di spedizione e trasporto, artigianato di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi e medie strutture di vendita, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. È possibile per ogni unitè commerciale esistente nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

3. I comparti identificati con numero all'interno delle Tavv. 05-11 di RU e nelle tabelle parametriche di cui all'art.32 contengono una potenzialità edificatoria la cui dimensione è definita attraverso gli indici contenuti nelle tabelle stesse; utilizzando tali indici e parametri è possibile ampliare quegli edifici i cui lotti di pertinenza non siano ancora saturi. Sia in caso di ampliamenti che di nuova costruzione gli indici si applicano su aree non ancora utilizzate come superficie fondiaria per edifici realizzati con precedenti strumenti urbanistici.

4. In caso di lotti saturi è permessa, per esigenze funzionali e di adeguamento a normative di sicurezza e tecnologiche, l'Addizione Volumetrica "una tantum", per ciascun manufatto, nel rispetto delle distanze e degli altri parametri urbanistici pari al 10% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 20% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, anche in deroga al RC, ma fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini previste.

5. In caso di ampliamenti è necessario l'adeguamento ai parametri di parcheggio ad uso privato e privato di uso pubblico ai sensi dell'art.17.4.

6. Per gli edifici esistenti è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18: la Ristrutturazione Urbanistica, presupponendo interventi organici anche sulle opere di urbanizzazione, deve essere eseguita con un Piano di Recupero come definito all'art. 12.3. e previa redazione di una scheda R così come definita all'art.31.20.

7. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti commerciali sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.7 - Zone D1m: Insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo muniti delle opere di urbanizzazione primaria.

1. Corrispondono alle parti degli insediamenti a carattere misto, commerciale e/o produttivo frutto degli strumenti urbanistici precedenti, pressoché complete e munite delle opere di urbanizzazione primaria.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: industriale e artigianale, commerciale di vicinato, pubblici esercizi e medie strutture di vendita, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. La destinazione commerciale, relativamente alle medie strutture di vendita non deve superare il 50% della SUL massima consentita: tali quote dovranno comunque essere verificate e ricomprese nel dimensionamento commerciale complessivo del P.S.. È possibile per ogni unitè commerciale e/o produttiva esistente, nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

3. I comparti identificati con numero all'interno delle Tavv. 05-11.di RU e nelle tabelle parametriche di cui all'art.32 contengono una potenzialità edificatoria la cui dimensione è definita attraverso gli indici contenuti nelle tabelle stesse; utilizzando tali indici e parametri è possibile ampliare quegli edifici i cui lotti di pertinenza non siano ancora saturi. Sia in caso di ampliamenti che di nuova costruzione gli indici si applicano su aree non ancora utilizzate come superficie fondiaria per edifici realizzati con precedenti strumenti urbanistici.

4. In caso di lotti saturi è permessa per esigenze funzionali e di adeguamento a normative di sicurezza e tecnologiche l'Addizione Volumetrica "una tantum", per ciascun manufatto, nel rispetto delle distanze e degli altri parametri urbanistici pari al 10 % della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 20 % in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, anche in deroga al RC, ma fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini previste.

5. In caso di ampliamenti è necessario l'adeguamento ai parametri di parcheggio ad uso privato e privato di uso pubblico ai sensi dell'art.17.4.

6. Per gli edifici esistenti è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18: la Ristrutturazione Urbanistica, presupponendo interventi organici anche sulle opere di urbanizzazione, deve essere eseguita con un Piano di Recupero come definito all'art. 12.3 e previa redazione di una scheda R così come definita all'art.31.20.

7. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti produttivi e commerciali sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.8 - Zone D1p: Insediamenti a carattere produttivo muniti delle opere di urbanizzazione primaria.

1. Corrispondono alle parti degli insediamenti a carattere produttivo, frutto degli strumenti urbanistici precedenti, pressoché complete e munite delle opere di urbanizzazione primaria.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: industriale e artigianale, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. È possibile per ogni unità produttiva esistente, nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

3. I comparti identificati con numero all'interno delle Tavv. 05-11 di R.U. e nelle tabelle parametriche di cui all'art. 32 contengono una potenzialità edificatoria la cui dimensione è definita attraverso gli indici contenuti nelle tabelle stesse; utilizzando tali indici e parametri è possibile ampliare quegli edifici i cui lotti di pertinenza non siano ancora saturi. Sia in caso di ampliamenti che di nuova costruzione gli indici si applicano su aree non ancora utilizzate come superficie fondiaria per edifici realizzati con precedenti strumenti urbanistici.

4. In caso di lotti saturi è permessa per esigenze funzionali e per adeguamento a normative di sicurezza e tecnologiche l'Addizione Volumetrica "una tantum", per ciascun manufatto, nel rispetto delle distanze e degli altri parametri urbanistici, al 10% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 20% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, anche in deroga al RC, ma fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini previste.

5. In caso di ampliamenti è necessario l'adeguamento ai parametri di parcheggio ad uso privato ai sensi dell'art.17.4.

6. Per gli edifici esistenti è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18: la Ristrutturazione Urbanistica, presupponendo interventi organici anche sulle opere di urbanizzazione, deve essere eseguita con un Piano di Recupero come definito all'art. 12.3 e previa redazione di una scheda R così come definita all'art.31.20.

7. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti produttivi sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.9 - Zone D2c: Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale soggette a piani attuativi convenzionati.

1. Corrispondono ad aree libere destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale, poste all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana: tali aree sono identificate con un perimetro di comparto che ricomprende al proprio interno parti fondiarie e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. Sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite nelle carte di R.U. per quanto riguarda la parte urbanistica superficiale, e delle opere tecnologiche del sottosuolo così come prescritto all'art. 20 da verificare con gli i enti gestori dei servizi che in fase di approvazione dei piani dovranno dare il proprio assenso per la realizzazione degli interventi.

2. Gli interventi su tali aree sono subordinate alla presentazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata convenzionato, come definito all'art. 12.2. Esse rappresentano le aree di sviluppo produttivo del R.U.. Su tali aree è sempre possibile intervenire con Piani Attuativi di iniziativa pubblica secondo le procedure di cui all'art.12.1.

3. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: artigianale di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, commerciale di medie strutture di vendita, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. È possibile per ogni unità commerciale, nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

4. I comparti sono identificati con numero nelle Tavv 05-11 di R.U.; le tabelle parametriche di cui all'art. 32 contengono i dati e i parametri urbanistici necessari per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione. All'interno dei comparti sono comprese superfici fondiarie e superfici non fondiarie, strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune.

5. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 15.12 e l'incentivo energetico previsto all'art. 21.

6. Qualora nella stesura dei piani e dei progetti si preveda, anche nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento sino ad un massimo del 10 % della S.U.L. consentita, così come previsto all'art.21.

7. Le Zone D2c, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone D1c.

8. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti commerciali sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.10 - Zone D2m: Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo soggette a piani attuativi convenzionati.

1. Corrispondono ad aree libere destinate a nuovi insediamenti a carattere misto, commerciale e/o produttivo poste all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana: tali aree sono identificate con un perimetro di comparto che ricomprende al proprio interno parti fondiarie e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. Sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite dalle carte di R.U. per quanto riguarda la parte urbanistica superficiale, e delle opere tecnologiche del sottosuolo così come prescritto all'art. 20 da verificare con gli i enti gestori dei servizi che in fase di approvazione dei piani dovranno dare il proprio assenso per la realizzazione degli interventi.

2. Gli interventi su tali aree sono subordinate alla presentazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata convenzionato, come definito all'art. 12.2. Esse rappresentano le aree di sviluppo produttivo del R.U.. Su tali aree è sempre possibile intervenire con Piani Attuativi di iniziativa pubblica secondo le procedure di cui all'art.12.1.

3. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: industriale e artigianale, commerciale di vicinato, pubblici esercizi e medie strutture di vendita, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. La destinazione commerciale, relativamente alle medie strutture di vendita non deve superare il 50% della SUL massima consentita. È possibile per ogni unità commerciale e/o produttiva, nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

4. I comparti sono identificati con numero nelle Tavv. 05-11 di R.U.; le tabelle parametriche di cui all'art.32 contengono i dati e i parametri urbanistici necessari per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione. All'interno dei comparti sono comprese superfici fondiarie, strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune.

5. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 15.12 e l'incentivo energetico previsto all'art. 21.

6. Qualora nella stesura dei piani e dei progetti si preveda, anche nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento sino ad un massimo del 10% della S.U.L. consentita, così come previsto all'art.21.

7. Le Zone D2m, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone D1m.

8. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti produttivi e commerciali sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.11 - Zone D2p: Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere produttivo soggette a piani attuativi convenzionati.

1. Corrispondono ad aree libere destinate a nuovi insediamenti a carattere produttivo poste all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana: tali aree sono identificate con un perimetro di comparto che ricomprende al proprio interno parti fondiarie e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. Sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite dalle carte di R.U. per quanto riguarda la parte urbanistica superficiale, e delle opere tecnologiche del sottosuolo così come prescritto all'art. 20 da verificare con gli i enti gestori dei servizi che in fase di approvazione dei piani dovranno dare il proprio assenso per la realizzazione degli interventi.

2. Gli interventi su tali aree sono subordinate alla presentazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata convenzionato, come definito all'art. 12.2. Esse rappresentano le aree di sviluppo produttivo del R.U.. Su tali aree è sempre possibile intervenire con Piani Attuativi di iniziativa pubblica secondo le procedure di cui all'art.12.1.

3. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: industriale e artigianale, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. È possibile per ogni unità produttiva, nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

4. I comparti sono identificati con numero nelle Tavv. 05-11 di R.U; le tabelle parametriche di cui all'art.32 contengono i dati e i parametri urbanistici necessari per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione. All'interno dei comparti sono comprese superfici fondiarie, strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune.

5. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 15.12 e l'incentivo energetico previsto all'art. 21.

6. Qualora nella stesura dei piani e dei progetti si preveda, anche nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento sino ad un massimo del 10% della S.U.L. prevista, così come previsto all'art.21.

7. Le Zone D2 p, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone D1p.

8. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti produttivi sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.12 - Zone E3: Aree agricole integrative degli insediamenti.

1. Le Zone E3 sono le parti di territorio corrispondenti alle aree definite dalle Norme del P.S. all'art.84, come "Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti", non pianificate urbanisticamente nel presente RU, a differenza di altre che sono state ricomprese nell'ambito della pianificazione urbanistica del R.U. assumendo la definizione e le destinazioni di Zone omogenee compatibili con le destinazioni previste dal P.S.

2. Le Zone E3 assumono pertanto nell'ambito del presente R.U. dalle destinazioni previste dal P.S. solo quella agricola ed attività ad essa connesse. Le altre destinazioni diverse da quella agricola (tempo libero all'aperto e relativi servizi; pubbliche e/o di interesse pubblico; parcheggi; verde privato), potranno trovare una successiva pianificazione nel secondo R.U. ovvero nel presente con una Variante al R.U..

3. Esse, come le parti già pianificate urbanisticamente, risultano coerenti con le aree di cui agli artt. 13.12, 13.13 e 13.14 delle Norme del P.T.C.P..

4. All'interno di tali zone sono consentite tutte le attività previste all'art. 2. ad eccezione della zootecnia aziendale, attività faunistica, nuove costruzioni siano esse residenze agricole che annessi, quand'anche amatoriali.

5. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

6. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Sostituzione Edilizia e della Ristrutturazione Urbanistica. L'Addizione Volumetrica "una tantum" potrà essere pari al 20% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, nel rispetto delle distanze e delle altezze esistenti.

Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9, 10 gli interventi di cui all'art.18 dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale ed in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

7. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

8. Le aree boscate presenti all'interno delle E3 devono essere tutelate da fonti improprie di illuminazione artificiale eventuali fonti di luce per illuminare percorsi devono essere rivolte verso il basso e non verso la vegetazione..

9. Per le Zone E3 devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art. 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e successivi delle presenti norme.

31.13 - Zone E4: Aree agricole periurbane.

1. Le Zone E4 corrispondono alle aree agricole interne "alle aree urbane e/o di influenza urbana" di cui all'art.82 delle norme del P.S. vigente, ma esterne ai centri abitati definiti nella Tav.12 in quanto non interessate dalla pianificazione urbanistica del presente R.U..

2. Esse costituiscono una sorta di filtro fra gli ambiti urbani veri e propri e i Sistemi territoriali agricoli e di paesaggio e rivestono una importante funzione paesaggistica rispetto agli insediamenti, connotandosi come aree agricole di contorno agli stessi.

3. Per queste zone valgono le norme generali di cui all'art.24, con le seguenti limitazioni: sono escluse le attività zootecniche di carattere aziendale, in termini di strutture, che devono essere eventualmente ubicate nel territorio aperto; per quanto riguarda l'eventuale costruzione di annessi, sono da escludere per queste zone quelli aziendali di una certa consistenza, da ubicare nel territorio aperto, mentre sono consentiti quelli minori gestiti da IA e da OAA , di cui all'art.24.6, purché siano realizzati con materiali e tipologie tipiche così come definito all'art.24 e posizionati in modo da mantenere intatte le visuali paesaggistiche verso i centri e i nuclei storici. Sono consentiti i piccoli annessi per il ricovero di animali non connessi alle esigenze di aziende agricole così come definiti all'art. 24.7. Sono consentiti i manufatti precari come definiti all'art. 24.8 e le serre stagionali come definite all'art. 24.9.

4. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

5. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18; l'Addizione Volumetrica "una tantum" potrà essere pari al 20% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, nel rispetto delle distanze e delle altezze esistenti; la Ristrutturazione Urbanistica può essere attuata solo tramite Piano di Recupero, previa individuazione di una Zona R ai sensi dell'art. 31.20 e contestuale variante al RU da effettuare con una nuova scheda R da aggiungere all'allegato 15 b redatta secondo lo schema delle Schede R. Tale procedura consente di programmare l'intervento di ristrutturazione in modo puntuale, definirne gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e gli Indirizzi progettuali e le eventuali convenzioni con la Amministrazione Pubblica ai fini di una gestione corretta del recupero da effettuare, che ben si inserisca nel contesto agricolo periurbano evitando di compromettere eventuali future pianificazioni di tipo urbano.. In ogni caso le nuove Schede devono rispettare il dimensionamento previsto dal P.S. vigente relativamente alle funzioni che abbiano un riscontro dimensionale; la variante parziale al RU deve essere supportata da Valutazione ambientale, se necessaria, secondo le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS previste dalle disposizioni regionali vigenti.

Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9, 10 gli interventi di cui all'art.18 dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale ed in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

6. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

7. Per i manufatti a carattere produttivo, anche se connessi con le attività agricole, esistenti all'interno delle Zone E4 è possibile, permanendo la stessa destinazione, realizzare gli interventi di cui all'art. 18 fino alla addizione volumetrica stabilita in una S.U.L. max pari al 10% della S.U.L. esistente, incrementabile fino al 20% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, nel rispetto delle distanze e delle altezze esistenti. Ampliamenti superiori per tali manufatti in senso produttivo possono avvenire nelle UTOE a ciò deputate o nel territorio aperto se legati alla trasformazione di prodotti agricoli; sui fabbricati eventualmente dismessi possono essere effettuati anche gli altri interventi di cui all'art. 18, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica per le destinazioni d'uso compatibili con la Zona; per interventi di ristrutturazione urbanistica con si dovrà seguire l'iter sopra citato del Piano di Recupero previa redazione di scheda Er secondo quanto definito all'art. 29..

8. Le aree boscate presenti all'interno delle E4 devono essere tutelate da fonti improprie di illuminazione artificiale eventuali fonti di luce per illuminare percorsi devono essere rivolte verso il basso e non verso la vegetazione..

9. Per le Zone E4 devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e successivi delle presenti norme.

31.14 - Zone F1: Aree destinate a verde pubblico.

1. Rappresentano le aree destinate a verde pubblico, compresi gli standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art.3, gli spazi a verde pubblico attrezzato, le nuove piazze urbane, i giardini pubblici, i parchi urbani, sia esistenti che di progetto, individuati nelle Tavv. 05-11 di R.U..

2. I nuovi spazi a verde pubblico in progetto sono in buona parte inseriti nell'ambito di comparti soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati; in questi casi tali opere devono essere realizzate dai privati in quanto soggette ad indici perequativi e cedute con le relative aree gratuitamente al Comune. Qualora un Piano Attuativo proponga modifiche all'assetto del R.U., gli spazi destinati a verde pubblico dovranno rimanere nella stessa quantità e ubicati in modo funzionale nel contesto urbano. Nel caso in cui il Comune debba realizzare un'area a verde pubblico anche prima della acquisizione di un'area F1 prevista all'interno di un comparto soggetto a piano attuativo convenzionato può attivare la procedura prevista all'art.14.

3. Gli interventi in area F1, una volta le aree siano di proprietà pubblica, possono anche essere realizzati e gestiti da soggetti privati diversi dalla Pubblica Amministrazione, attraverso la stipula di una convenzione con il Comune che ne determini le modalità di attuazione e di gestione e ne garantisca l'uso pubblico.

4. Possono essere realizzate coperture stagionali all'interno degli spazi di cui sopra a condizione che siano realizzate con materiali leggeri, che non modifichino in modo permanente lo stato dei luoghi, compreso piccole strutture di ristoro e servizio in legno.

5. La progettazione di tali spazi deve tenere in considerazione degli assetti vegetazionali da realizzare con piantumazioni tipiche della Zona e secondo gli indirizzi contenuti nell'art. 20.5 e dei materiali di pavimentazione e di arredo in conformità con i materiali tipici della Zona quand'anche composti secondo forme progettuali contemporanee.

6. Interventi parziali devono essere eseguiti previo studio preliminare di tutto il comparto F1 o di un' area abbastanza ampia di esso in modo da evidenziarne le connessioni con il tessuto urbano esistente al fine di non compromettere e/o contraddire la futura utilizzazione delle aree non oggetto dell'intervento.

7. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

8. Nell'ambito delle zone F1 in attesa del loro utilizzo per finalità pubbliche, ovvero anche in concomitanza con destinazioni pubbliche in aree residuali di minore pregio, è consentita la realizzazione di orti urbani da destinare a finalità sociali.

31.15 - Zone F2: Aree destinate ad attrezzature pubbliche.

1. Rappresentano le aree da destinare ad attrezzature e servizi pubblici comprese quelle destinate a standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art. 3 individuate nelle Tavv. 05-11 di RU con simbologia specifica riferita ai vari servizi pubblici, nonché quelli destinati al culto.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: direzionale, di servizio pubbliche.

I simboli riportati in cartografia connotano la tipologia delle attrezzature pubbliche esistenti e di progetto: questi ultimi in particolare sono di indirizzo urbanistico. Nel corso della gestione del RU è sempre possibile modificare il tipo di attrezzatura prevista, purché di tipo pubblico, senza preventiva variante al RU purché l'area sia idonea sotto il profilo urbanistico e ambientale. Per le nuove strutture e attrezzature i parametri dimensionali e urbanistici saranno definiti in sede di progettazione dell'opera pubblica in base ai criteri e alle norme di legge vigenti, nonché alle caratteristiche paesaggistiche e ambientali dell'area.

3. All'interno o all'esterno delle attrezzature pubbliche possono trovare ubicazione attività commerciali di vicinato e pubblici esercizi, quand'anche a gestione privata convenzionata, come funzioni complementari a quelle svolte dalle attrezzature principali.

4. Le aree F2 in progetto collocate all'interno di comparti soggetti a Piani Attuativi di iniziativa privata o Interventi Diretti Convenzionati devono essere cedute gratuitamente al Comune, che le utilizzerà per la realizzazione delle attrezzature pubbliche. Nel caso in cui il Comune debba realizzare un'opera pubblica anche prima della acquisizione di un'area F2 prevista all'interno di un comparto soggetto a piano attuativo convenzionato può attivare la procedura prevista all'art.14.

5. Gli interventi in area F2 possono essere realizzati e gestiti da soggetti privati diversi dalla Pubblica Amministrazione, attraverso la stipula di una convenzione con il Comune che ne determini il dimensionamento, le modalità di attuazione e di gestione e ne garantisca l'uso pubblico.

6. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

7. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale è possibile effettuare gli interventi di cui all'art. 18. Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9, 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto urbano ed in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui all'art.18 previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

8. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

9. Nell'ambito delle zone F2 è possibile prevedere spazi destinati a parcheggi pubblici o a parcheggi privati di uso pubblico; questi ultimi sono da regolamentare attraverso apposita convenzione che ne garantisca l'uso in modo permanente e la cessione al pubblico demanio alla conclusione del servizio per cui sono sorti.

31.16 - Zone F3: Aree destinate a verde privato.

1. Sono aree poste all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana che non contengono potenzialità edificatoria e, tuttavia, possono costituire un complemento di spazi verdi a servizio degli insediamenti.

2. Possono essere destinate a giardini privati, orti domestici e spazi di sosta privati scoperti nonché a tutte quelle attività agricole che non contrastino con la loro collocazione nel contesto urbano. Se in adiacenza con Zone A, B, C, D, R, T possono ospitare le pertinenze di cui all'art. 15.12: queste dovranno comunque rispettare le distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade, ed essere realizzate con materiali e tipologie tipiche della zona.

3. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, presenti nelle Zone F3 devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

4. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica che può essere attuata solo tramite Piano di Recupero, previa individuazione di una Zona R ai sensi dell'art. 31.20 e contestuale variante al RU da effettuare con una nuova scheda R da aggiungere all'allegato 15 b redatta secondo lo schema delle Schede R.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale e in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Commissione comunale per il paesaggio e della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

5. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

6. Le zone F3, se in adiacenza alle zone produttive, commerciali e miste, possono ospitare anche manufatti a carattere tecnologico e locali tecnici pertinenziali dei fabbricati produttivi e commerciali esistenti; questi locali dovranno comunque rispettare le distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade, ed essere realizzati con materiali e tipologie tipiche della zona.

7. Nell'ambito delle zone F3 è possibile prevedere spazi destinati a parcheggi pubblici o a parcheggi privati di uso pubblico; gli stessi sono da regolamentare attraverso apposita convenzione che ne garantisca l'uso in modo permanente e la cessione al pubblico demanio alla conclusione del servizio per cui sono sorti.

31.17 - Zone F4: Aree destinate a servizi privati di interesse generale

1. Sono aree private destinate a servizi a prevalente carattere generale.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: residenza specialistica, residenza collettiva, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, turistico-ricettiva alberghiera, attività finalizzate allo svago, attività ricettive a carattere prevalente non edilizio, direzionale, di servizio a carattere privato.

3. La destinazione turistico-.ricettiva non può essere esclusiva ma correlata alle altre attività; è consentita anche la destinazione residenziale nel limite strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni principali; in ogni caso le funzioni residenziali dovranno essere integrate anche tipologicamente nella struttura a destinazione principale.

4. In tali zone si opererà con Intervento diretto, soggetto ad eventuale convenzione nel caso di presenza di opere di urbanizzazione primaria da realizzare, ovvero di altri impegni legati alla tipologia del servizio da svolgere anche per finalità pubbliche, ovvero con piani attuativi convenzionati. I dimensionamenti massimi e i parametri urbanistici sono definiti nelle tabelle relative di cui all'art.32.

5. Si dovrà prevedere la sistemazione complessiva delle aree scoperte salvaguardando l'assetto vegetazionale esistente, la realizzazione dei manufatti necessari a svolgere le funzioni con tipologie e materiali adeguati al contesto ambientale nonché la predisposizione degli spazi di sosta e le infrastrutture necessarie in base al tipo di attività da insediare.

6. Per quanto riguarda la dotazione di parcheggi privati e privati di uso pubblico si fa riferimento a quanto previsto all'art. 17.4.

7. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale, presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

8. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Sostituzione Edilizia e della Ristrutturazione Urbanistica, interventi possibili nell'ambito di una rifunzionalizzazione dell'area secondo le nuove destinazioni di Zona e attraverso i relativi piani attuativi.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale e in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Commissione comunale per il paesaggio e della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

È permessa l'Addizione Volumetrica "una tantum" per ciascuna unità immobiliare, nel rispetto delle distanze e salvo allineamenti preesistenti e compreso l'adeguamento in altezza non superiore a quella del fabbricato adiacente più alto, pari al 20 % della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21.

9. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

10. Potranno essere realizzate coperture stagionali a condizione che siano realizzate con materiali leggeri, che non modifichino lo stato dei luoghi, non producano aggravio dell'assetto idraulico al contorno e che nel titolo abilitativo necessario alla realizzazione sia individuato il periodo nel quale la struttura verrà istallata e successivamente rimossa.

31.18 - Zone T: Aree destinate a servizi turistico-ricettivi interne agli ambiti urbani.

1. Sono aree destinate in maniera pressoché esclusiva ad attività turistico ricettiva.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: turistico-ricettiva, artigianale di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, di servizio a carattere privato; è consentita anche la destinazione residenziale ordinaria per lo svolgimento delle funzioni principali nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni principali; in ogni caso le funzioni residenziali dovranno essere integrate anche tipologicamente nella struttura a destinazione principale.

3. In tali zone si opererà con Piani Attuativi di iniziativa privata convenzionata, la cui estensione massima è delimitata dai limiti del comparto individuati cartograficamente nelle Tavole di R.U.. I dimensionamenti massimi e i parametri urbanistici sono definiti nelle tabelle parametriche di cui all'art. 32 e nelle Schede T inserite nell'Allegato 15c.

4. Si dovrà prevedere la sistemazione complessiva delle aree scoperte salvaguardando l'assetto vegetazionale esistente, la realizzazione dei manufatti necessari a svolgere le funzioni con tipologie e materiali adeguati al contesto ambientale nonché la predisposizione degli spazi di sosta e le infrastrutture necessarie già previste in sede di R.U. e ulteriormente precisate in base al tipo di attività da insediare.

5. Per quanto riguarda la dotazione di parcheggi privati e privati di uso pubblico si fa riferimento a quanto previsto all'art. 17.4. mentre per quanto riguarda la dotazione di standard pubblici si fa riferimento a quanto già individuato nelle carte di R.U..

6. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale, presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

7. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Sostituzione Edilizia e della Ristrutturazione Urbanistica, interventi possibili nell'ambito di una rifunzionalizzazione dell'area secondo le nuove destinazioni di Zona e attraverso i relativi piani attuativi.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale e in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

È permessa l'Addizione Volumetrica "una tantum" per ciascuna unità immobiliare, nel rispetto delle distanze e salvo allineamenti preesistenti e compreso l'adeguamento in altezza non superiore a quella del fabbricato adiacente più alto, pari al 20% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21.

8. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

9. Potranno essere realizzate coperture stagionali a condizione che siano realizzate con materiali leggeri, che non modifichino lo stato dei luoghi, non producano aggravio dell'assetto idraulico al contorno e che nel titolo abilitativo necessario alla realizzazione sia individuato il periodo nel quale la struttura verrà istallata e successivamente rimossa.

10. La S.U.L. esistente dei fabbricati da recuperare indicata nelle Schede Norma di cui alla Tav. 15c è da ritenersi indicativa e suscettibile di variazione in occasione della redazione del progetto architettonico definitivo a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e precisione.

31.19 - Zone P: Aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico.

1. Costituiscono tutte le aree destinate o da destinare a parcheggi pubblici, così come definite all'art.17.3.

2. Nelle Tavv. 05-11 del R.U. sono riportate le aree già destinate a parcheggi pubblici e quelle di progetto.

3. La maggior parte di queste ultime è compresa nei comparti soggetti a Piani Attuativi convenzionati o Interventi Diretti Convenzionati e dovrà essere realizzata da parte dei privati in tale contesto. Qualora un Piano Attuativo proponga modifiche all'assetto del R.U., gli spazi destinati a parcheggi pubblici dovranno rimanere nella quantità e nel numero di posti auto prefissati e ubicati in modo funzionale nel contesto urbano. Nel caso in cui il Comune debba realizzare un parcheggio pubblico anche prima della acquisizione di un'area P prevista all'interno di un comparto soggetto a piano attuativo convenzionato può attivare la procedura prevista all'art.14.

4. Le aree da destinare a parcheggi pubblici devono essere corredate di idonee alberature di alto fusto di specie tipiche locali in modo tale comunque da non ridurre il numero di posti auto, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica ambientale e di pavimentazioni permeabili.

5. In taluni casi la realizzazione e la gestione parcheggi pubblici può avvenire anche ad opera di privati attraverso la stipula di apposita convenzione con il Comune che ne garantisca l'uso pubblico.

31.20 - Zone R: Aree e/o immobili soggette a recupero urbanistico interne agli ambiti urbani.

1. Corrispondono a comparti urbani all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana, caratterizzati da situazioni di degrado urbanistico, nei quali si deve intervenire con la predisposizione di un Piano di Recupero così come delineato all'art. 12.3.

2. Il R.U. individua nelle Tavole 05-11 Zone di Recupero (R) per ciascuna delle quali è definita una scheda nell'elaborato 15b allegato alle presenti Norme, nella quale si evidenziano le problematiche urbanistiche ivi presenti, gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e Destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e Indirizzi progettuali. Il Piano di Recupero dovrà essere conforme alla Scheda relativa.

3. Qualora nella stesura del Piano di Recupero si preveda, nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di energia da fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento del 10 % della S.U.L. consentita, così come previsto all'art.21 delle presenti norme.

4. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale, appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, presenti nell'ambito delle Zone R devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19; pertanto il Piano di Recupero dovrà salvaguardare tali manufatti nell'ambito del progetto di recupero.

5. In assenza di Piano di Recupero sono possibili gli interventi diretti di cui all'art. 18 fino al Restauro e Risanamento Conservativo.

6. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Sostituzione Edilizia e della Ristrutturazione Urbanistica, interventi possibili nell'ambito di una rifunzionalizzazione dell'area secondo le nuove destinazioni di Zona e attraverso i relativi piani attuativi.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale e in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

È permessa l'Addizione Volumetrica "una tantum" per ciascuna unità immobiliare, nel rispetto delle distanze e salvo allineamenti preesistenti e compreso l'adeguamento in altezza non superiore a quella del fabbricato adiacente più alto, pari al 20% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21.

7. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

8. Zone di Recupero possono essere individuate anche successivamente all'approvazione del R.U. su proposta del Comune o di privati cittadini. In tal caso la variante al R.U. comporterà l'individuazione di una apposita scheda da aggiungere all'elaborato 15b contenente tutto quanto è necessario anche per la predisposizione del Piano di Recupero. La nuova Scheda andrà ad implementare con numero progressivo l'Allegato 15b alle NTA e dovrà essere redatta in linea di massima come quelle esistenti secondo la seguente articolazione: Descrizione dell'area e/o degli immobili, Obbiettivi da perseguire, Funzioni e Destinazioni d'uso, Strumenti attuativi, Parametri urbanistici, Prescrizioni e Indirizzi progettuali. Il criterio base per i parametri di nuova edificabilità nelle Zone di recupero corrisponde al recupero della S.U.L. esistente, eventualmente incrementabile con incentivi di S.U.L. finalizzati al recupero e alla riqualificazione oltre che alla realizzazione di opere di urbanizzazione; sono sempre consentite le pertinenze di cui all'art.15.12, gli incentivi energetici di all'art.21 e le altre prescrizioni di carattere generale contenute nelle presenti norme.

9. Nuove previsioni frutto di interventi di recupero oggi non previsti che si dovessero effettuare nel corso di gestione del R.U. secondo quanto previsto al comma 8 dovranno comunque essere compatibili con il dimensionamento previsto dal P.S. non utilizzato nel R.U. e dovrà essere svolta la Valutazione ambientale, se necessaria, secondo le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS previste dalle disposizioni regionali vigenti.

10. In attuazione di quanto previsto dal Piano Strutturale art. 82.10 delle N.T.A. negli interventi di trasformazione urbanistica previsti nelle zone R per lotti con S.U.L. consentita uguale o maggiore a 1.200 mq si dovranno riservare quote di edilizia sociale pari al 5% da destinare alla cessione convenzionata. Soluzioni diverse da tale ipotesi, quali la locazione convenzionata, l'edilizia sovvenzionata, la cessione di aree per edilizia pubblica, dovranno essere definite da un apposito regolamento comunale prendendo come base di riferimento la cessione convenzionata.

11. La S.U.L. esistente dei fabbricati da recuperare indicata nelle Schede Norma di cui alla Tav. 15b è da ritenersi indicativa e suscettibile di variazione in occasione della redazione del progetto architettonico definitivo a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e precisione.

31.1 Zone A: insediamenti storici di particolare interesse architettonico e urbanistico

31.2 Zone B1: insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale muniti delle opere di urbanizzazione primaria

31.3 Zone B2: aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente residenziale soggette ad intervento diretto convenzionato

31.4 Zone C1: aree destinate a insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi in corso di esecuzione

31.5 Zone C2: aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi convenzionati

31.6 Zone D1C: insediamenti a carattere commerciale muniti delle opere di urbanizzazione primaria

31.7 Zone D1M: insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo muniti delle opere di urbanizzazione primaria

31.8 Zone A: insediamenti storici di particolare interesse architettonico e urbanistico

31.9 Zone D2C: aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale soggette a piani attuativi convenzionati

31.10 Zone D2M: aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo soggette a piani attuativi convenzionati

31.11 Zone D2P: aree destinate a nuovi insediamenti a carattere produttivo soggette a piani attuativi convenzionati

31.12 Zone E3: aree agricole integrative degli insediamenti

31.13 Zone E4: aree agricole periurbane

31.14 Zone F1: aree destinate a verde pubblico

31.15 Zone F2: aree destinate ad attrezzature pubbliche

31.16 Zone F3: aree destinate a verde privato

31.17 Zone F4: aree destinate a servizi privati di interesse generale

31.18 Zone T: aree destinate a servizi turistico-ricettivi interne agli ambiti urbani

31.19 Zone P: Aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico

31.20 Zone R: Aree e/o immobili soggette a recupero urbanistico interne agli ambiti urbani

Art. 32 Parametri urbanistici e indirizzi

1. Per quanto concerne gli indirizzi e le prescrizioni per le singole UTOE, essi sono sintetizzati all'interno delle norme relative alle singole Zone Omogenee in cui si articolano il Territorio aperto e gli Insediamenti nonché nelle norme di carattere generale contenute nelle presenti NTA.

32.1 - UTOE 1 - Castelnuovo Berardenga

1. Gli ambiti urbani e/o di influenza urbana dell'UTOE 1 individuati dal Piano Strutturale sono:

  • - Castelnuovo Berardenga, capoluogo del Comune, facente parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P.;
  • - Guistrigona, aggregato di Villa-Fattoria, inserito nell'elenco 2 della Disciplina del P.T.C.P. 2010 (ex art.L8, comma 6 del P.T.C.P. 2000);
  • - S. Piero, aggregato a forma aperta, inserito nell'elenco 2 della Disciplina del P.T.C.P. 2010 (ex art. L.8, comma 6 P.T.C.P. 2000).

2. Per quanto riguarda Castelnuovo Berardenga, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11.e 13.12 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme. In particolare l'intervento previsto nel comparto zona C2 n.1 del Capoluogo, data la particolare vicinanza al centro storico e anche alla villa fattoria di Felsina, dovrà essere realizzato nel rispetto dei caratteri tipologici e morfologici del contesto paesaggistico in cui è inserito secondo i criteri individuati all'art.20.5. comma 2. Per quanto riguarda il comparto 1 zona C2 oggetto di variante al RU a seguito della Conferenza Paritetica Interistituzionale del 26/09/2014 devono essere rispettate le prescrizioni paesaggistiche e ambientali di cui all'allegato delle NTA Tav.15e.

3. Per quanto riguarda Guistrigona e San Piero, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto all' art. 13.13 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

4. Per gli ambiti urbani e/o di influenza urbana delle UTOE sono di seguito riportate le tabelle con l'indicazione dei parametri urbanistici, come definiti all'art.15 delle presenti norme.

5. Per quanto riguarda la zona D1m n.1 del Capoluogo, la S.U.L. consentita è quella già prevista dall'ex- PIP anche in deroga ai parametri di cui alla tabella successiva;

UTOE 1 Castelnuovo Berardenga

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
14.380---
2812---
33.521---
41.310---
52.944---
62.561---
7520---
84.177---
92.866---
103.821---
114.184---
121.117---
1327.583---
147.546---
153.753---
16878---
17945---
183.555---
192.366---
207.594---
21670---
229.525---
231.646---
242.21826,0%30,0%2
255.955---
262.739---
274.623---
282.910---
291.756---
302.429---
312.155---
321.960---
334.348---
342.781---
353.20326,0%30,0%2
363.990---
374.691---
383.854---
3912.000---
408.066---
411.26026,0%30,0%2
422.87726,0%30,0%2
4315.085---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
1a3.6852.8241706910016,0%30,0%3
22.4021.1420037488614,0%30,0%3
Zone C1
S.F.
12.789

(Per i parametri urbanistici si fa riferimento a quelli dei piani attuativi già approvati)

Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
115.7905.7448242.3263.0893.80714%30,0%2
2a10.4824.0515411.1251.2053.56016,0%30,0%2
315.5358.7733.4526592.651018,0%30,0%
4'10.5502.6441322251.8902.53116,0%30,0%2
3.128

Nota ('): Si tratta di un comparto misto contenente sia la funzione residenziale (S.F. 2.644 mq) che quella turistico-ricettiva (S.F. 3.128 mq)
La SUL prevista per quanto riguarda la funzione turistico-ricettiva corrisponde a 16 PL oltre ai servizi necessari - Vedi scheda norma T1.

Zone D1m
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
13.56545,0%35,0%8,00 ml
221.15245,0%35,0%8,00 ml
Zone D2m
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max
1b5.4573.4140002.04340,0%40,0%4,00 ml
Zone R
S.F.
R13.245Vedi scheda norma R1
R210.571Vedi scheda norma R2
R73.594Vedi scheda norma R7

UTOE 1 Guistrigona

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
14.426---
28.156---
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
18.2123.49601.1641.7641.78816,0%30,0%2

UTOE 1 San Piero

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
16.646---
22.833---
35.496---
42.185---
55.644---
63.248---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
11.3941.23200162016,0%30,0%3
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
15.2093.3458411.0230015,0%30,0%2
22.3101.2525954630015,0%30,0%2
Zone F2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
11.4581.4580100*0030,0%30,0%**

* parcheggi privati di uso pubblico da realizzare all'interno della zona F2

** sarà definita in sede di progettazione dell'intervento in base hai criteri e alle norme di legge vigenti, nonchè alle cratteristiche paesaggistiche e ambientali dell'area

32.2 - UTOE 2 - San Gusmè - Villa a Sesta

1. Gli ambiti urbani e/o di influenza urbana dell'UTOE 2 individuati dal Piano Strutturale sono:

  • - San Gusmé, facente parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P.;
  • - Villa a Sesta, aggregato a forma chiusa, inserito nell'elenco 1 del P.T.C.P. 2010 (ex art.L8, comma 5 del P.T.C.P. 2000).
  • - S. Felice, aggregato di Villa-Fattoria, inserito nell'elenco 1 del P.T.C.P. 2010 (ex art. L.8, comma 5 P.T.C.P. 2000).
  • - Bossi, aggregato di Villa-Fattoria, inserito nell'elenco 1 del P.T.C.P. 2010 (ex art. L.8, comma 5 P.T.C.P. 2000).

2. Per quanto riguarda S.Gusmé, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11.e 13.12 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme. In particolare nell'intervento previsto nel comparto di zona C2 n.1 all'interno delle si dovranno utilizzare tipologie quand'anche di carattere contemporaneo, e materiali tipici (quali pietra locale, cotto, legno e intonaco a calce con coloriture di terra) paesaggisticamente coerenti con il centro storico di San Gusmè, evitando materiali e coloriture estranei al contesto.

3. Per quanto riguarda S. Felice , gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto all'art. 13.13 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme. Nell'ottica della valorizzazione turistica del borgo è possibile inserire una struttura pertinenziale a carattere temporaneo e stagionale nelle aree scoperte adiacenti ai fabbricati costituita da una piscina coperta (di superficie non superiore a 40 mq.) con una struttura in metallo e vetro (di superficie non superiore a 120 mq).

4. Per quanto riguarda Villa a Sesta e Bossi non sono previsti interventi di trasformazione, ma solo interventi sul patrimonio edilizio esistente, pertanto per essi sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

5. Per gli ambiti urbani e/o di influenza urbana delle UTOE sono di seguito riportate le tabelle con l'indicazione dei parametri urbanistici, come definiti all'art.15 delle presenti norme.

UTOE 2 San Gusmè

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
11.05226,0%30,0%2
2800---
33.253---
47.856---
5773---
61.658---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
11.6651.25304120019,0%30,0%2
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
13.2363.65436094397830120,0%30,0%2
Zone R
S.F.
R43.422Vedi scheda norma R4

UTOE 2 Villa a Sesta

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
17.10210%--
25.640---
34.141---

UTOE 2 San Felice

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
112.640---
28.291---
33.860---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
14.7803.90608740010,0%10,0%2

32.3 - UTOE 3 - Casetta - Stazione - Colonna del Grillo

1. Gli ambiti urbani e/o di influenza urbana dell'UTOE 3 individuati dal Piano Strutturale sono:

  • - Casetta, aggregato a forma aperta, inserito nell'elenco 2 della disciplina del P.T.C.P. (ex art. L.8, comma 6 del P.T.C.P. 2000), pur essendo inquadrato come aggregato, di fatto esso si configura già come parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P. e come tale esso è già inquadrato dal P.S. e dal presente RU. Il nucleo urbano di Casetta ricade in massima parte nel Comune di Castelnuovo Berardenga, tuttavia buona parte della zona produttiva definita dal P.T.C.P. di interesse comunale ricade nel Comune di Asciano con il quale il presente RU ha concordato scelte di pianificazione sia per quanto riguarda la zona produttiva che per questioni legate alla viabilità.
  • - Colonna del Grillo, insediamento produttivo di recente formazione inquadrato dal P.T.C.P. nell'ambito del polo produttivo di interesse sovracomunale di Colonna del Grillo/Ficaiole-Sentino ( art. 22 P.T.C.P. 2010).
  • - Castelnuovo Berardenga Scalo/Stazione, parte del borgo di tipo urbano situato prevalentemente nel Comune di Asciano strettamente legato alla presenza della vecchia stazione ferroviaria per Siena ed ad una importante fornace con annessa cava di cui alla scheda norma Ed5 dell'allegato Tav.15a.

2. Per quanto riguarda Casetta, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11., 13.12 e 13.13 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e gli indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme. Per tutti gli interventi di trasformazione che interessano anche il Comune di Asciano, la progettazione urbanistica attuativa dovrà essere concordata con il Comun confinante. Sono altresì da effettuare le valutazioni di incidenza, vista la presenza nelle vicinanze della ZSC/ZPS "Crete di Camposodo e Crete di Leonina" (cod. Natura 2000 IT5190004) della L.R. 30/2015, del Piano di gestione delle suddette zone adottato dalla Prov. di Siena con D.C.P. 25 del 23/06/2015, della D.G.R. 1223/2015, che contiene norme specifiche per le suddette ZSC/ZPS, la D.G.R. 1319/2016, nel rispetto della la Carta della rete ecologica contenuta nell’ Abaco delle Invarianti (II Invariante) del PIT/PPR.

3. Per quanto riguarda in particolare il comparto 1 zona C2 oggetto di variante al RU a seguito della Conferenza Paritetica Interistituzionale del 26/09/2014 e dei contributi pervenuti dopo l'adozione della Variante, dovranno essere rispettate, nella redazione e attuazione del piano attuativo del comparto 1, le prescrizioni paesaggistiche (A e B) e ambientali (C) così come definite nell'allegato delle NTA (ALL. 15f). Relativamente alla previsione del collegamento viario a sud del comparto 1 zona C2 con la Via Aretina, nel Comune di Asciano, il Piano attuativo relativo al comparto 1 dovrà avere, prima dell'adozione , l'assenso del Comune di Asciano, secondo la procedura della conformità urbanistica, nel rispetto di quanto comunicato dal Sindaco del Comune di Asciano in data 22.09.2014 prot.9702; in mancanza di ciò, il piano potrà essere adottato e approvato ugualmente per tutta la parte ricadente nel Comune di Castelnuovo Berardenga, rimandando ad una fase successiva l'approvazione del collegamento con la Via Aretina.

4. All'interno del comparto zona F4 n. 2 posto a Casetta nelle aree fondiarie soggette a rischi idraulico PI3 è consentita esclusivamente la realizzazione di piazzali, parcheggi privati a raso e verde privato, escludendo qualunque manufatto edilizio.

5. Per quanto riguarda Colonna del Grillo, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli art.21 e 22 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

Per quanto riguarda gli interventi di trasformazione in zone D2p di Colonna del Grillo previsti dal R.U. sono da favorire soluzioni urbanistiche-progettuali e tutte quelle attività produttive riconducibili alle aree Apea, indipendentemente dalla loro costituzione. Le aree Apea sono caratterizzate dai seguenti requisiti come definiti nelle Linee Guida regionali:

  1. a) aree ecologicamente attrezzate dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
  2. b) aree ecologicamente attrezzate caratterizzate da forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi;
  3. c) impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

6. Per quanto riguarda Stazione gli interventi di trasformazione previsti soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11., 13.12 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme. Per tutti gli interventi di trasformazione che interessano anche il Comune di Asciano, la progettazione urbanistica attuativa dovrà essere concordata con il Comune confinante. Sono altresì da effettuare le valutazioni di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997e L.R.56/2000.

7. Per gli ambiti urbani e/o di influenza urbana delle UTOE sono di seguito riportate le tabelle con l'indicazione dei parametri urbanistici, come definiti all'art.15 delle presenti norme.

UTOE 3 Casetta

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
11.21835,0%30,0%2
24.330---
32.517---
43.745---
57.479---
61.992---
76.188---
83.77526,0%30,0%3
91.261---
101.688---
111.878---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
11.8671.16207050016,0%30,0%3
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
173.45233.06520.1284.94215.317012,0%30,0%2
Zone D1m
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
16.37550,0%45,0%ml 8,00
Zone D1p
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
114.45445,0%45,0%ml 8,00
Zona F4
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
120.65323,0%30,0%ml 12,00
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
24.0253.2200805030,0%35,0%2
Zone T
S.T.  
184.986Vedi scheda norma T2

UTOE 3 Stazione

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
13.14626,0%30,0%2
295726,0%30,0%2
32.35626,0%30,0%2
41.003---
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
11.4549033472040016,0%30,0%2
26.6503.1775781.2411.654016,0%30,0%2
Zona F4
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
142.7098,0%8,0%2

UTOE 3 Colonna del grillo

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
13.557---
Zone D1m
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
118.786---
Zone D1p
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
18.22845,0%45,0%8,00 ml
29.15845,0%45,0%8,00 ml
315.27345,0%45,0%8,00 ml
Zone D2p
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max
134.95521.2495.2483.4804.97830,0%45,0%8,00 ml
Zone F4
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
15.5243.5224391.563025,0%25,0%2

Nota ('): Questo comparto, pur considerato di completamento, fa parte di un piano attuativo in corso di esecuzione a cui si deve fare riferimento per quanto concerne i parametri urbanistici, gli standard pubblici, le altezze e le distanze.

32.4 - UTOE 4 - Pianella - San Giovanni a Cerreto - Ponte a Bozzone

1. Gli ambiti urbani e/o di influenza urbana dell'UTOE 4 individuati dal Piano Strutturale sono:

  • - Pianella, facente parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P.;
  • - San Giovanni a Cerreto, aggregato a forma aperta, inserito nell'elenco 2 della Disciplina del P.T.C.P. 2010 (ex art.L8, comma 6 del P.T.C.P. 2000).
  • - Ponte a Bozzone, facente parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P..

2. Per quanto riguarda Pianella e Ponte a Bozzone, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11.e 13.12 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

3. Per quanto riguarda San Giovanni a Cerreto, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto all'art. 13.13 del P.T.C.P. 2010.

4. Per gli ambiti urbani e/o di influenza urbana delle UTOE sono di seguito riportate le tabelle con l'indicazione dei parametri urbanistici, come definiti all'art.15 delle presenti norme.

5. Per quanto riguarda la previsione di zona B2 n.1 posta a San Giovanni a Cerreto nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, l'edificazione deve salvaguardare l'area boscata ricompresa nel comparto.

6. Per quanto riguarda la previsione di zona F4 n.2 posta a Ponte a Bozzone, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, la nuova edificazione delle strutture sportive e ricreative deve essere posta nella parte inferiore del comparto più prossima al Circolo ricreativo esistente e alla viabilità pubblica.

UTOE 4 Pianella

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
19.572---
23.834---
31.984---
4876---
53.269---
61.107---
72.337---
85.677---
96.110---
1014.217---
111.064---
121.617---
131.554---
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
113.3825.35501.3032.2954.42914,0%30,0%2
27.2273.0331.6917661.737015,0%30,0%2
36.1013.1111231.3381.529016,0% 30,0%2
Zone D1m
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
121.42045,0%45,0%8,00 ml
2 9.58545,0%45,0%8,00 ml
Zone R
S.T.
R52.850Vedi scheda norma R5

UTOE 4 San Giovanni a Cerreto

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
113.078---
218.597---
31.738---
42.623---
5930---
65.367---
7 2.741---
81.650---
93.428---
102.083---
113.985---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
11.75085165521332016,0%30,0%2
21.3751.11300262016,0%30,0%2
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
1a4.5822.1701.0571.070285018,0%30,0%2

UTOE 4 Ponte a Bozzone

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
12.072---
23.248---
34.875---
42.595---
51.095---
62.302---
78.173---
89.577---
93.709---
102.251---
112.507---
12895---
13565---
141.068---
151.707---
165.731---
171.955---
185.376---
192.347---
2011.714---
211.150---
221.741---
2311.408---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
1a11.3353.0704.658640932.87420,0%40,0%3
22.4101.6960291255020,0%30,0%2
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
1a7.2931.960643932684.60812,0%30,0%3
Zone D1m
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
11.77945,0%45,0%8,00 ml
Zone D2m
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max
1'9.7243.8821.2191.018520016,0%30,0%8,00 ml
3.0852 piani

Nota ('): Si tratta di un comparto misto contenente sia la funzione produttiva (S.F. 3.882 mq) che quella residenziale (S.F. 3.085 mq).
La SUL massima per la funzione residenziale non potrà superare il 40% della SUL massima.

Zone F4
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
11.03740,0%30,0%2
241.3300,7%30,0%2

32.5 - UTOE 5 - Quercegrossa - La Ripa

1. Gli ambiti urbani e/o di influenza urbana dell'UTOE 5 individuati dal Piano Strutturale sono:

  • - Quercegrossa, facente parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P.;
  • - La Ripa, aggregato a forma aperta, inserito nell'elenco 2 della Disciplina del P.T.C.P. 2010 (ex art.L8, comma 6 del P.T.C.P. 2000).
  • - Colombaio, piccolo nucleo urbano sorto intorno ad un Bene Storico-Architettonico di cui all'art.11.3 (art. ex L.9 P.T.C.P. 2000).

2. Per quanto riguarda Quercegrossa, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11.e 13.12 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

3. Per quanto riguarda La Ripa e Colombaio non sono previsti interventi di trasformazione sostanziale, ma solo interventi sul patrimonio edilizio esistente, pertanto per essi sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

4. Per gli ambiti urbani e/o di influenza urbana delle UTOE sono di seguito riportate le tabelle con l'indicazione dei parametri urbanistici, come definiti all'art.15 delle presenti norme.

UTOE 5 Quercegrossa

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
13.359---
24.630---
31.839---
45.320---
56.023---
612.485---
73.538---
8956---
91.027---
1010.808---
114.629---
124.795---
134.557---
143.269---
152.203---
168.086---
171.839---
181.751---
193.252---
206.513---
213.700---
22800---
232.055---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
1a2.7961.834579050017,0%30,0%2
21.5441.544000016,0%30,0%2
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
13.8931.795430001.66816,0%30,0%2
Zone D1c
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
11.26950,0%45,0%8,00 ml

UTOE 5 La Ripa

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
19.108---
22.471---
36.023---
47.431---
514.296---
67.126---
72.570---
81.935---
95.413---
101.354---

UTOE 5 Colombaio

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
19.844---

32.6 - UTOE 6 - Pievasciata - Vagliagli

1. Gli ambiti urbani e/o di influenza urbana dell'UTOE 6 individuati dal Piano Strutturale sono:

  • - Vagliagli, facente parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P.;
  • - Pievasciata, aggregato/pieve fortificata, inserito nell'elenco 1 della Disciplina del P.T.C.P. 2010 (ex art.L8, comma 5 del P.T.C.P. 2000).
  • - Corsignano, aggregato lineare lungo strada, inserito nell'elenco 2 del P.T.C.P. 2010 (ex art.L8, comma 6 del P.T.C.P. 2000).
  • - Scopeto, Ambito urbano individuato dal P.S. intorno ad un Bene Storico-Architettonico di cui all'art.11.3 (ex art. L.9 P.T.C.P. 2000).

2. Per quanto riguarda Vagliagli, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11.e 13.12 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

3. Per quanto riguarda Corsignano e Scopeto non sono previsti interventi di trasformazione, ma solo interventi sul patrimonio edilizio esistente, pertanto per essi sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme ed in particolare quanto previsto all'art. 19.

4. Per gli ambiti urbani e/o di influenza urbana delle UTOE sono di seguito riportate le tabelle con l'indicazione dei parametri urbanistici, come definiti all'art.15 delle presenti norme.

5. Per quanto riguarda la zona B2 n. 2 prevista a Vagliagli è fatto obbligo garantire un percorso di collegamento pedonale con una larghezza minima di 2,00 mt. tra il parcheggio esistente e la piazza del borgo soprastante progettato in modo da renderlo accessibile anche ai soggetti disabili e a condizione che l'accesso al garage seminterrato non riduca il numero di posti auto presenti nel parcheggio pubblico adiacente.

UTOE 6 Vagliagli

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
1652---
21.101---
31.126---
4785---
51.132---
65.35326,0%30,0%2
7704---
84.71826,0%30,0%2
93.268---
103.550---
112.166---
122.070---
134.521---
141.967---
15527---
16472---
173.223---
188.236---
191.067---
202.855---
211.351---
222.018---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
11.7841.3060108370010,4%30,0%2
23973971.36300026,0%30,0%2
31.4691.20102680012,0%30,0%2
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
19.5954.4333.730995437013,0%30,0%2

UTOE 6 Pievasciata

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
13.346---
21.223---
3784---
41.174---
52.712---
65.041---
72.106---
82.957---
92.483---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
12.7771.9630324490010,0%30,0%2
Zone R
S.T.
R61.100Vedi scheda norma R6

UTOE 6 Corsignano

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
13.105---

32.7 - UTOE 7 - Monteaperti

1. Gli ambiti urbani e/o di influenza urbana dell'UTOE 7 individuati dal Piano Strutturale sono:

  • - Monteaperti, facente parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P.;

2. Per quanto riguarda Monteaperti, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11.e 13.12 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

3. Per gli ambiti urbani e/o di influenza urbana delle UTOE sono di seguito riportate le tabelle con l'indicazione dei parametri urbanistici, come definiti all'art.15 delle presenti norme.

UTOE 7 Monteaperti

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
13.032---
23.325---
33.936---
41.911---
56.350---
62.75926,0%30,0%2
77.275---
85.701---
96.039---
Zone C1 (per i parametri urbanistici si fa riferimento a quelli dei piani attuativi già approvati)
S.T. S.F. S.C./S.F. H max piani
15.1543.482--
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
14.9263.534208873311015,0%30,0%2
Zone R
S.T.
R33.707Vedi schema norma R3
Zone T
S.T.
T322.465Vedi scheda norma T3

32.1 UTOE 1 - Castelnuovo Berardenga

32.2 UTOE 2 - San Gusmè - Villa a Sesta

32.3 UTOE 3 - Casetta - Stazione - Colonna del Grillo

32.4 UTOE 4 - Pianella - San Giovanni a Cerreto - Ponte a Bozzone

32.5 UTOE 5 - Quercegrossa - La Ripa

32.6 UTOE 6 - Pievasciata - Vagliagli

32.7 UTOE 7 - Monteaperti

Art. 33 Dimensionamento del R.U.

1. Le seguenti tabelle sintetizzano il dimensionamento per le funzioni residenziale, industriale-artigianale, commerciale, turistico-ricettiva e direzionale secondo il criterio individuato nel Regolamento di attuazione 3/R della L.R. 1/2005. Il dimensionamento del Regolamento Urbanistico rispetta quanto previsto nel Piano Strutturale, utilizzando quote diversificate del dimensionamento complessivo del P.S. in relazione alle funzioni. Le tabelle successive confermano tale assunto.

2. Il dimensionamento per la funzione residenziale è stato previsto dal P.S. in mq. di S.U.L. (Superficie Utile Lorda) e in alloggi, attribuendo una SUL minima di mq 80 in ambito urbano e di mq 90 nel territorio aperto relativamente al recupero, mentre per la verifica degli abitanti insediabili si è attribuita una SUL di mq 40 per Ab, ricomprendendo all'interno anche funzioni quali negozi di vicinato e artigianato di servizio.

3. Per la funzione turistico-ricettiva si è utilizzato il parametro dei posti letto attribuendo una quota di mq. 40 di S.U.L. a Posto Letto compreso i servizi, sia per quanto riguarda il nuovo che il recupero. Si precisa che il calcolo del dimensionamento relativamente al recupero per fini residenziali è stato effettuato in numero di alloggi e non di SUL, in quanto l’indicazione della SUL riportata nelle schede norma può essere suscettibile di variazione in sede redazione del piano di recupero o del progetto definitivo in base a rilievi approfonditi e alle modalità di calcolo, per cui la S.U.L. suddetta può subire variazioni per le ragioni di cui sopra, a condizione che non si modifichi il numero degli alloggi riportato nelle tabelle successive. Rispetto al R.U. adottato vi sono delle leggere variazioni dovute all’accoglimento delle osservazioni di cittadini ed enti.

4. Per quanto concerne la funzione turistico-ricettiva vi è una riduzione di posti letto di nuova istituzione pari a 114 PL, inferiore a quanto consentito dal P.S. per il primo R.U. (20% di 749 Posti Letto), ed è dovuto al venir meno della previsione del Golf e del Chiantino nell’UTOE 3. Con la variante di cui alla scheda norma Et8 (Complesso immobiliare Podere Le Fontanelle) vengono incrementati 12 PL per un totale di 583 PL (12 PL+571 PL).

5. Per quanto concerne la funzione residenziale si ha un leggero incremento di abitanti e di alloggi di nuova realizzazione pari a 21 abitanti e 11 alloggi, ed un incremento più consistente in ambito di recupero pari a 67 abitanti e 27 alloggi, incremento comunque ricompreso nelle previsioni di P.S. anche considerando il recupero nel dimensionamento di nuova previsione.

6. Per quanto concerne la funzione industriale, artigianale e direzionale espressa in S.U.L., si ha un incremento della S.U.L. comunque anche in questo caso ricompreso all’interno delle previsioni di P.S..

7. Per quanto concerne la funzione commerciale (medie strutture di vendita) vi è solo una precisazione sulla destinazione della S.U.L. nelle tre UTOE già previste dal P.S., come richiesto con osservazione degli uffici regionali.

8. Gli standard di verde pubblico, parcheggi pubblici, ed aree per attrezzature pubbliche sono contenuti in buona parte all’interno delle zone soggette a perequazione urbanistica, piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati, e verranno attuati contestualmente alle edificazioni private evitando alla pubblica amministrazione gli espropri per pubblica utilità e garantendo la loro effettiva realizzazione attraverso la corresponsabilizzazione dei privati nella loro attuazione. La quantità prevista nelle tavole di R.U. è tale da garantire gli obbiettivi di incremento di standard/abitante previsto dal P.S., le tabelle successive testimoniano di tale assunto. Da un confronto tra le tabelle del R.U. adottato e del R.U. approvato a fronte di un incremento di abitanti complessivi pari a 88, vi è una sostanziale conferma del rapporto Standard/abitanti. La riduzione del rapporto Standard/abitanti nel R.U. approvato (54,68 mq/ab.) rispetto a quello del R.U. adottato (60,62 mq/ab) è infatti compensato da un aggiornamento del quadro conoscitivo sugli standard esistenti: il rapporto registrato al momento della redazione del R.U. (48,34 mq/ab) è in realtà minore (43,07 mq/ab) in quanto nello strumento adottato erano state inserite aree ritenute pubbliche ma in realtà private di uso pubblico e come tali oggi registrate (ad es. nell’UTOE 4), ovvero aree pubbliche considerate attuate ma in realtà previste e non ancora attuate, e le scuole di Pievasciata e di San Gusmè considerate inizialmente standard e oggi in fase di dismissione. Il R.U. approvato pertanto opera anche un aggiornamento del quadro conoscitivo che, come conferma quanto già affermato, il rapporto Standard/abitante rimane pressoché inalterato anche a fronte di un incremento degli abitanti previsti da R.U. e comunque superiore alle previsioni di P.S..

9. Il dimensionamento relativo alla funzione agricola e attività complementari è stato in parte contabilizzato nel dimensionamento della funzione residenziale e di quella turistico-ricettiva con riferimento alle reali esigenze di recupero. Ulteriori prelievi dal dimensionamento del PS saranno possibili, con gli stessi criteri già utilizzati, nel corso della gestione del RU in presenza di manifeste esigenze di recupero con cambi di destinazione.

10. Il dimensionamento previsto dal R.U. nell'ambito delle previsioni del P.S., deve essere analizzato in maniera organica come sommatoria di interventi edilizi e interventi di riqualificazione urbana: infatti tutti gli interventi di trasformazione urbana sono finalizzati a ricomporre i tessuti urbani e/o a dotare i centri esistenti di quelle infrastrutture, strade, parcheggi, verde pubblico, aree per attrezzature pubbliche, oltre che opere tecnologiche, di cui oggi gli stessi risultano carenti; in tale ottica pertanto il dimensionamento previsto attraverso le prescrizioni condizionanti risulta sostenibile per sé stesso e al tempo stesso contribuisce anche alla sostenibilità complessiva degli insediamenti. Esso va letto perciò non solo in termini quantitativi, visto che contributi e richieste tesi esclusivamente alla espansione, avulsi da una riqualificazione dei centri stessi sia in termini urbanistici che dimensionali, non sono stati presi in considerazione nel processo di partecipazione.

11. La suddetta considerazione vale per gli insediamenti urbani ed anche per gli insediamenti produttivi, commerciali e direzionali. Il dimensionamento produttivo, commerciale e direzionale infatti si affianca non solo alle previsioni edilizie ma contestualmente, a carico degli operatori privati, anche alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture al fine di riqualificare tutto il sistema produttivo comunale. In tale ottica l’area produttiva di Colonna del Grillo assume una funzione centrale a livello comunale e sovracomunale accogliendo anche trasferimenti da aree improprie degli insediamenti esistenti e dal territorio aperto. Mentre la funzione produttiva manifatturiera è concentrata a Colonna del Grillo e quella produttiva di trasformazione di prodotti agricoli è localizzata a Ponte a Bozzone, presso il capoluogo e nel territorio aperto (cantine), la funzione commerciale di media dimensione è utilizzata come possibile riqualificazione delle aree produttive esistenti (Pianella, capoluogo, Casetta ecc.).

Tabella 33.1 - Tabella riepilogativa del dimensionamento del R.U. per abitanti e posti letto.
UTOE Dimensionamento abitanti Dimensionamento PL
abitanti esistenti abitanti nuovi previsti dal R.U. abitanti nuovi da recupero previsti dal R.U. totale abitanti PL esistenti PL nuovi previsti dal R.U. PL di recupero previsti dal R.U. totale PL previsti dal R.U.
12.5613.951073.0631.3181670453
27475168866200
372828301.011048
41.838259202.11700
51.5143401.548090
61.14050341.224059
766718667510150
Totale9.1951.09029510.5801.31836417453

33.2 - Tabelle riepilogative del dimensionamento del R.U. per funzioni

(A) Residenziale PS RU PS RU
Nuova realizzazione Nuova realizzazione Recupero
SUL Alloggi SUL Alloggi Alloggi Alloggi
UTOE 116.00020015.7991974047
UTOE 22.400302.042261028
UTOE 316.00020011.33814200
UTOE 412.0001509.512119109
UTOE 53.200401.34517300
UTOE 63.150401.990251016
UTOE 71.11251573991029
TOTALE53.87567542.765535110129
(B) Industriale Artigianale PS RU RU
SUL SUL nuova realizzazione SUL nel territorio aperto
UTOE 1'02.1830
UTOE 20050
UTOE 311.36010.487300
UTOE 43.6109250
UTOE 5001.700
UTOE 600100
UTOE 75000300
TOTALE11.4122.450
15.47013.862

Nota ': La SUL prevista dal RU per l'UTEO 1 deriva dal trasferimento di SUL produttica agricola residua demolita nel Podere Carnano (scheda norma E r9) pertanto la stessa non viene contabilizzata nel presente dimensionamento.

(C) Commerciale PS RU
SUL SUL''
UTOE 1800800
UTOE 200
UTOE 3800800
UTOE 4800800
UTOE 500
UTOE 600
UTOE 700
TOTALE2.4002.400

Nota '': Il dimensionamento commerciale è assegnato dal RU alle singole UTOE come previsto dal PS ed è lasciato come potenzialità funzionale attribuita alle Zone D1m e D2m; esso verrà contabilizzato in occasione del suo utilizzo durante la gestione del RU.

(E) Turistico ricettiva PS RU PS RU
Nuova realizzazione Nuova realizzazione Recupero
SUL Posti letto SUL Posti letto SUL Posti letto
UTOE 17.4001856401610.200224
UTOE 22.880728002000
UTOE 3'8.600200002.40048
UTOE 42.080520000
UTOE 51.44036003.63090
UTOE 62.080521.495 '''182.81671
UTOE 76.0801523.17006.000150
TOTALE''30.5607496.1055425.046583

Nota ': Previsioni PS: (SUL 1600 mq; 50 PL) + residuo PRG (SUL 7.000 mq; PL 150)= 8.600 mq; 200PL).

Nota '': Previsione di PS: PL di nuova realizzazione massimi = 150 PL pari al 20% dei PL totali.

Nota ''': 700 mq Podere Monteropoli + 995 mq Complesso Immobiliare Dievole (sono escluse le SUL così come definite all'art.10 comma 3 del DPGR 64/R)

(F) Direzionale PS RU
SUL SUL
UTOE 11.6000
UTOE 200
UTOE 31.6004.016
UTOE 41.200704
UTOE 53200
UTOE 600
UTOE 700
TOTALE'4.7204.720

Nota ': Nelle previsioni di RU sono ricomprese, oltre alla funzione direzionale, anche le funzioni a servizio pubbliche e private.

33.3 - Tabella riepilogativa degli standards pubblici
Regolamento urbanistisco
UTOEStandards esistenti (Mq)rapporto esistente Standards/abitanti (Mq/Ab)Standards previsti (Mq)Standards totali (Mq)rapporto futuro Standards/abitanti (Mq/Ab)
1129.98150,7531.604161.58552,75
240.00353,5516.98956.99265,81
323.46132,2359.73883.19982,29
4102.77855,9247.049149.82770,77
556.99837,657.39564.39341,60
620.59118,0612.93433.52527,39
722.21633,311.55923.77531,66
TOTALE396.02843,07177.059573.08754,17

33.1 Tabella riepilogativa del dimensionamento del R.U. per abitanti e posti letto

33.2 Tabella riepilogativa del dimensionamento del R.U. per funzioni

33.3 Tabella riepilogativa degli standards pubblici

Art. 34 Norme transitorie e di salvaguardia

1. Dopo l'adozione del R.U. gli interventi edilizi richiesti o effettuati sulla base del vigente P.R.G. dovranno essere conformi anche al nuovo Regolamento Urbanistico adottato.

2. Ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2005, dopo l'adozione del R.U. e sino all'approvazione delle stesso atto di governo del territorio e per un periodo non superiore a tre anni dalla adozione, è sospesa qualunque determinazione da parte del Comune sulle richieste di permesso di costruire che siano in contrasto con il R.U. adottato.

3. Sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati, limitatamente al periodo della loro validità. Possono essere ammesse le varianti che non costituiscono variazioni essenziali così come individuate all'art. 133 della L.R. n.1/2005, il tutto limitatamente al periodo della loro validità.

4. Mantengono la loro validità, per il periodo della loro vigenza i Piani attuativi approvati e per i quali siano state sottoscritte le relative convenzioni; sono ammesse varianti a condizione che siano conformi con il R.U..

Acronimi, sigle ed abbreviazioni

Di seguito vengono definiti gli acronimi, le sigle e le abbreviazioni impiegati all'interno degli elaborati del R.U.:

A.C.
Amministrazione Comunale.
.R.P.A.T.
Agenzia Regionale di Protezione Ambientale Toscana.
art.; artt.
articolo; articoli.
B.U.R.T.
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
C.C.
Consiglio Comunale.
D.C.R.
Delibera di Consiglio Regionale.
Del.
Delibera.
D.G.R.
Delibera di Giunta Regionale.
Dir.CE.
Direttiva della Comunità Europea.
D. Lgs.
Decreto Legislativo.
D.M.
Decreto Ministeriale.
D.P.R.
Decreto del Presidente della Repubblica.
ecc.
eccetera
L.
Legge Nazionale.
L.R.
Legge Regionale.
e s.m.e i.
e successive modifiche ed integrazioni (relative a leggi, norme, regolamenti ecc.)
N.T.A.
Norme Tecniche di Attuazione.
P.A.
Piano/i attuativo/i
P.A.E.R.P.
Piano delle Attività Estrattive di Recupero Provinciale
P.A.I.
Piano di Assetto Idrogeologico
P.C.C.A.
Piano di Comunale di Classificazione Acustica.
P.E.E.
Patrimonio Edilizio Esistente
P.I.T.
Piano di Indirizzo Territoriale (Regionale).
P.R.A.E.
Piano Regionale delle Attività Estrattive (anni 1995 - 2000 - L.R. 36/1980, L.R. 5/1995)
P.R.A.E.R.
Piano Regionale delle Attività Estrattive di Recupero delle escavabili e di riutilizzo dei residui recuperabili (anno 2003 - L.R. 78/1998)
P.S.
Piano Strutturale (Comunale).
P.T.C.P.
Piano Territoriale di Coordinamento (Provinciale).
Pub.Amm.
Pubblica Amministrazione.
Q.C.
Quadro Conoscitivo.
R.D.
Regio Decreto.
R.E.
Regolamento Edilizio.
Reg.CE
Regolamento della Comunità Europea.
Reg.Reg.
Regolamento Regionale.
R.U.
Regolamento Urbanistico (Comunale).
S.A.U.
Superfici Agrarie Utilizzate, in ambito di aziende agricole.
S.C.
Strada Comunale.
S.E.L.
Sistema Economico Locale.
S.I.C.
Sito di Interesse Comunitario (direttiva Habitat Dir. 1992/43/CEE)
S.I.R.
Sito di Interesse Regionale (LR 56/2000)
S.I.R.A.
Sistema Informativo Regionale Ambientale.
S.I.T.
Sistema Informativo Territoriale.
S.P.
Strada Provinciale.
S.R.
Strada Regionale.
S.U.L.
Superficie Utile Lorda
Tav.; Tavv.
tavola; tavole.
U.T.C.
Ufficio/i Tecnico/i Comunale/i.
U.T.O.E.
Unità Territoriali Organiche Elementari.
vd.
vedere a ...
V.A.S.
Valutazione Ambientale Strategica
V.E.A.
Valutazione degli Effetti Ambientali (art. 32 della L.R. 5/1995).
Z.P.S.
Zona Protezione Speciale in materia di protezione ornitologica (direttiva Uccelli Dir. 2009/147/CEE)
Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55