Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Capo 1 Territorio aperto

Art. 23 Le zone agricole

1. Il territorio aperto è individuato all'esterno delle "Ambiti urbani e/o di interesse urbano" di cui all'art. 31 delle presenti norme.

2. Ai fini di una omogeneizzazione normativa del RU il territorio aperto viene regolamentato, come per gli ambiti urbani, facendo riferimento alla zonizzazione di cui al D.M. 1444/68. Le Zone Omogenee definite dal R.U. per il territorio aperto sono le seguenti:

  1. a) Zona E1: Aree agricole extraurbane: ricomprendono pressoché tutto il territorio aperto;
  2. b) Zona E2: Aree agricole extraurbane di tutela degli insediamenti: costituiscono le parti del territorio aperto poste in prossimità degli insediamenti a tutela degli stessi.
  3. c) Zone Ed: Attività produttive e/o estrattive nel territorio aperto: rappresentano piccole parti di territorio destinate transitoriamente a cave di prestito o dove sono presenti attività produttive, compreso quelle di trasformazione di prodotti agricoli, che necessitano di interventi di trasformazione.
  4. d) Zone Et: Attività turistico-ricettive nel territorio aperto: corrispondono agli immobili dove sono previsti interventi di incremento di attività legate al turismo rurale diverse dall'agriturismo.
  5. e) Zone Er: Aree e/o immobili soggetti a recupero ambientale e/o urbanistico: corrispondono ad aree od immobili soggetti a recupero ambientale in quanto in stato di degrado o dismissione della precedente attività.

3. Il R.U., coerentemente con il P.S., individua nel territorio aperto i seguenti Sistemi e Sub-sistemi territoriali così come articolati nella Tav. 01, definendo per ciascuno di essi all'art.24.13 indirizzi e prescrizioni al fine del perseguimento degli obiettivi individuati dal P.S. tesi alla salvaguardia paesaggistica del territorio ed al mantenimento della diversificazione ecosistemica:

  • - Sistema della Infrastrutturazione Ambientale;
  • - Sub-sistema Chianti delle Fattorie - parte del Sistema del Chianti;
  • - Sub-sistema delle Alte Colline del Chianti - parte del Sistema del Chianti;
  • - Sub-sistema delle Masse di Siena - parte del Sistema delle Masse di Siena e della Berardenga;
  • - Sub-sistema delle Masse della Berardenga - parte del Sistema delle Masse di Siena e della Berardenga;
  • - Sub-sistema delle Colline Boscose - parte del Sistema delle masse di Siena e della Berardenga;
  • - Sub-sistema della Bassa Collina dell'Arbia - parte del Sistema delle Crete dell'Arbia;
  • - Sub-sistema delle Crete dell'Arbia - parte del Sistema delle Crete dell'Arbia;
  • - Sistema del Pian del Sentino.

4. Il territorio rurale è suddiviso in "Aree ad esclusiva funzione agricola" e in "Aree a prevalente funzione agricola".

5. Le Aree ad esclusiva funzione agricola sono quelle dove si riscontra la presenza di miglioramenti fondiari che caratterizzano in modo permanente l'assetto del territorio, il sistema produttivo agrario e il contesto economico, storico e culturale legato alla tradizione agricola. In tali aree, che evidenziano chiaramente la loro vocazione per la produzione di vini ed altri prodotti tipici di alta qualità, sono prioritariamente da salvaguardare e favorire l'agricoltura e le attività ad essa connesse. Sono ad esclusiva funzione agricola le aree ricomprese nei:

  1. d) Sub-sistema Chianti delle Fattorie - parte del Sistema del Chianti;
  2. e) Sub-sistema delle Alte Colline del Chianti - parte del Sistema del Chianti;
  3. f) Sub-sistema delle Masse della Berardenga - parte del Sistema delle Masse di Siena e della Berardenga;

6. Le Aree a prevalente funzione agricola sono le parti di territorio aperto la cui connotazione paesistica, ambientale, insediativa ed economica risulta legata storicamente ed attualmente all'attività di coltivazione dei suoli ed in cui a tale attività ne sono state affiancate o integrate altre di natura extragricola che ne hanno in parte mutato la ragione economica ed insediativa. Sono a prevalente funzione agricola le aree ricomprese nei:

  1. g) Sistema della Infrastrutturazione Ambientale;
  2. h) Sub-sistema delle Masse di Siena - parte del Sistema delle Masse di Siena e della Berardenga;
  3. i) Sub-sistema delle Colline Boscose - parte del Sistema delle masse di Siena e della Berardenga;
  4. j) Sub-sistema della Bassa Collina dell'Arbia - parte del Sistema delle Crete dell'Arbia;
  5. k) Sub-sistema delle Crete dell'Arbia - parte del Sistema delle Crete dell'Arbia;
  6. l) Sistema del Pian del Sentino.

Art. 24 Disciplina generale delle zone agricole

1. Nelle Aree ad esclusiva funzione agricola nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni relativi ai Sistemi e Sub-sistemi territoriali di cui al successivo art. 24.13 ed alle Invarianti Strutturali elencate all'art.5.2 sono ammesse le seguenti attività:

  • - coltivazione dei terreni;
  • - pascolo;
  • - zootecnia ed allevamenti minori;
  • - selvicoltura e raccolta prodotti del bosco;
  • - attività faunistico venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - pesca e itticoltura non intensiva esercitata in forme tradizionali;
  • - conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse;
  • - nuova residenza agricola;
  • - residenza agricola in edifici esistenti;
  • - annessi agricoli;
  • - residenza in edifici esistenti;
  • - agriturismo in edifici esistenti;
  • - motorietà e tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed alimentari esistenti;
  • - ospitalità extralberghiera in edifici esistenti;
  • - ospitalità alberghiera in edifici esistenti idonei a norma di legge e con apposite garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso;
  • - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico-ambientale;
  • - attività in edifici esistenti che siano compatibili con l'assetto di area agricola;
  • - bonifiche;
  • - attività pubbliche o di interesse pubblico;
  • - gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica come meglio definiti nei paragrafi successivi.

2. Nelle Aree a prevalente funzione agricola nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni relativi ai Sistemi e Sub-sistemi territoriali di cui al successivo art. 24.13 ed alle Invarianti Strutturali elencate all'art.5.2, sono ammessi tutti gli interventi di cui al punto 1

3. Nel territorio rurale non è consentita la recinzione dei terreni agricoli o forestali e dei terreni utilizzati per finalità produttive, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.30.5.

4. Sono consentite le recinzioni ad uso di aziende faunistico-venatorie e in generale l'istituzione di "fondo chiuso" nei termini della vigente legislazione mediante l'installazione di elementi di recinzione che lascino almeno 20 cm di spazio libero tra la parte inferiore della rete ed il profilo naturale del suolo. La recinzione del "fondo chiuso" dovrà essere schermata da una cortina arbustiva mista realizzata con specie vegetali capace di fornire fruttificazioni per l'alimentazione dell'avifauna selvatica e deve essere composta da specie vegetali autoctone.

5. All'interno delle aree identificate all'art.23.2, oltre alle prescrizioni di carattere specifico, devono essere rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 5, 6, 20, 21 e 22.

6. Le recinzioni nel territorio agricolo dovranno rispettare le seguenti prescrizioni e caratteristiche:

  • * Utilizzo di fili elettrici da rimuovere stagionalmente, ovvero rete a maglia sciolta ampia zincata al fine di favorire il passaggio degli animali selvatici;
  • * H. Max. pari a 1,80 ml. con il mantenimento di varchi per l'accessibilità pedonale posti a distanza non superiore a 150 ml. provvisti di cancelli pedonali o doppia scaletta;
  • * Il fissaggio della recinzione a terra deve avvenire su pali di legno evitando l'utilizzo del cemento.

24.1 - Programma Aziendale Pluriennale Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.).

1. Gli interventi di nuova edificazione degli imprenditori agricoli (I.A.) sono soggetti ai P.A.P.M.A.A. nei termini delle vigenti normative regionali e provinciali, in particolare l'art.14.4 del P.T.C.P. di Siena, e dell'art.10, comma 4 delle presenti norme.

2. Le aziende potranno presentare P.A.P.M.A.A. se caratterizzate da superfici minime fondiarie superiori a:

  • - 0,8 ha per colture orto-floro-vivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
  • - 3 ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 4 ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • - 6 ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
  • - 30 ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutta;
  • - 50 ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

3. Saranno considerati interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione paesaggistico-ambientale quelli tesi a:

  • - eliminare ogni forma di degrado architettonico, paesaggistico ed ambientale;
  • - ripristinare o adeguare le infrastrutture esistenti;
  • - introdurre opere di difesa idrogeologica (dissesti, falde, sorgenti etc.), dal fuoco e da altri fattori di rischi;
  • - ottenere una corretta regimazione idraulica e un efficace smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
  • - introdurre schermature arboree e arbustive a integrazione degli interventi edilizi costituite da specie autoctone e naturalizzate caratteristiche, non esotiche oltreché salvaguardare le strutture vegetazionali più rilevanti anche con specifici interventi di recupero (castagneti, leccete, biotopi etc.);
  • - limitare l'espansione di specie indesiderate ed invadenti quali pino marittimo, pini americani, ailanto, acacia, eucaliptus;
  • - salvaguardare e ripristinare strutture storiche e architettoniche significative del paesaggio agrario (antichi tracciati viari, fonti, seccatoi, muri a retta, alberature e vegetazione di interesse storico e paesaggistico e delle vecchie piantate residue nei seminativi;
  • - ottimizzare l'inserimento dei manufatti in riferimento alla morfologia del suolo e alla viabilità rurale esistente;
  • - realizzare sistemazioni agrarie congruenti con quelle caratteristiche dell'intorno; in particolare saranno evidenziati gli interventi di ripristino e manutenzione di sistemazioni agrarie tendenti a mantenere e/o migliorare la stabilità dei versanti e più in generale la regimazione idraulica, nonché alcune sistemazioni tipiche (lunettamenti, gradonamenti, terrazzamenti od altro);
  • - migliorare le condizioni ambientali per la fauna selvatica, anche in relazione ad interventi entro le aziende faunistiche oppure concertati con gli Ambiti Territoriali di Caccia (di seguito denominati A.T.C.) o con gli organismi di gestione delle zone a divieto di caccia (parchi, riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento e cattura) e la realizzazione di elementi della Infrastrutturazione ambientale utili all'incremento della biodiversità quali il mantenimento di aree incolte.

4. Per i fabbricati rurali che dovessero mutare la destinazione d'uso si dovrà garantire, il mantenimento di un'area di pertinenza che non determini una evidente discontinuità con il territorio circostante e con il contesto paesaggistico in cui il fabbricato è inserito. A tal fine l'area da deruralizzare sarà individuata evitando il frazionamento di porzioni di terreno lungo linee che comportino la modifica della maglia agraria (interruzione di linee di confine marcate con alberature, muri a secco, strade, oppure di siepi e filari alberati preesistenti, nonché della rete idrografica minore), evitando il movimento terra che crei una discontinuità rispetto all'andamento orografico del territorio circostante, realizzare eventuali sistemazioni a verde solo con specie arbustive ed arboree caratteristiche della Zona. Mediante sovrapposizione di carta dell'uso attuale del suolo con le carte catastali recenti e passate (Catasto Leopoldino) si dovrà verificare che sia rispettato - se del caso ricostruendolo - il disegno consolidato dell'area circostante l'episodio edificato.

24.2 - Agriturismo.

1. Negli edifici e complessi a servizio di aziende agricole, è possibile lo svolgimento di attività legate all'agriturismo, secondo quanto stabilito dalla L.R.30/2003 e relativo Regolamento di attuazione 46/R del 2004 e s.m.e i.; a tale scopo è possibile dotare gli edifici a ciò destinati di strutture pertinenziali per lo sport e il tempo libero, quali piscine, campi da tennis ecc., il tutto commisurato alle oggettive esigenze dell'azienda ed al numero dei posti letto assentito.

2. È consentita la realizzazione di servizi igienici funzionali all'attività di agricampeggio in ampliamento a fabbricati esistenti, in misura commisurata alle esigenze e alla quantità dei Posti Letto.

3. È consentita la realizzazione di strutture per attività del tempo libero a condizione che gli interventi:

  1. a) non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni (certificate dal rilievo quotato da allegare al progetto);
  2. b) non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  3. c) garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con le caratteristiche dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura agraria (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, filari di vite maritata agli alberi e filari di fruttiferi di confine); garantiscano il mantenimento delle alberature e delle siepi lungo le strade, compatibilmente con la sicurezza della circolazione, introducano, ove possibile, delle specie arboree ed arbustive autoctone finalizzate alla tutela della fauna (siepi per il rifugio dei piccoli animali, fruttiferi selvatici, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  4. d) possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo senza gravare sull'acquedotto pubblico, ad eccezione degli impianti di trasformazione e preparazione di prodotti per l'alimentazione umana;
  5. e) prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.
  6. f) la recinzione di campi da tennis o da calcetto ad uso privato, ove necessaria, deve essere realizzata in rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 6.00 ml.
  7. g) i progetti delle opere di cui al presente comma devono essere corredati da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto), dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra e da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

4. Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2003 il limite massimo dei Posti Letto per azienda è di 40, mentre dal 31º al 40º posto letto sono realizzabili esclusivamente mediante l'utilizzo di unità abitative indipendenti. Al fine di valorizzare il patrimonio di valore storico architettonico, ai sensi dell'art. 50 delle norme del P.S è possibile elevare tale valore fino a 50 Posti Letto senza distinzione tipologica negli edifici identificati nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di R.U. con la classe di valore 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

5. È consentito per le aziende agricole ospitare non più di quattro posti camper, purchè ospitati nella resede di appartenenza dei fabbricati aziendali e a condizione che siano forniti i servizi necessari; al fine di mitigare l'impatto paesaggistico, l'area che accoglierà le piazzole dovrà essere dotata di idonei strumenti di occultamento, quali perimetrazioni verdi realizzate con specie vegetali autoctone, da definire alla luce della morfologia del luogo con l'obiettivo di rendere non visibile dall'esterno gli automezzi ospiti.

24.3 - Interventi di sistemazione ambientale.

1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti finalizzati al mutamento della destinazione d'uso agricola, come di seguito specificato. Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali e delle risorse naturali e/o essenziali esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti paesaggistici e ambientali, così come previsto all'art.20.

2. I progetti relativi agli interventi di sistemazione ambientale, devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, appositamente individuate nel progetto edilizio correlato. Tali interventi consistono:

  • nel mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione arborea e arbustiva;
  • - nella manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali e della viabilità minore in genere;
  • - nella tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storico-culturale o testimoniale;
  • - nella tutela delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
  • - nell'impianto di specie vegetali tipiche del paesaggio rurale toscano di cui all'art. 20.5.1. la messa a dimora degli alberi è prevista nell'ambito della superficie libera dell'area interessata dall'intervento (la superficie libera è intesa al netto della superficie coperta dei fabbricati, delle accessori pertinenziali, della viabilità interna e dell'incidenza degli alberi ed arbusti già presenti);
  • - la regimazione del deflusso di acque superficiali, la regolamentazione di movimenti naturali franosi; gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza di percorsi pedonali e carrabili, la messa a dimora di coltivazioni compatibili con i caratteri del territorio rurale comunale, gli interventi volti al ripristino di elementi territoriali storicizzati.

3. Non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione degli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora.

4. Le bonifiche agrarie sono un complesso di lavorazioni effettuate con idonei mezzi meccanici, progettate al fine di migliorare in maniera sostanziale e permanente le proprietà fondiarie, intervenendo per correggere fattori negativi quali eccessiva pendenza, presenza di scheletro affiorante, ristagno idrico, smottamenti ecc... Si differenziano dalle lavorazioni agrarie straordinarie, quali il livellamento e lo scasso, per essere caratterizzate da un complesso di operazioni meccaniche che hanno per conseguenza la modifica dell'orografia dei luoghi e/o dell'assetto idrogeologico e che comportano la valorizzazione economica del fondo.

5. Le bonifiche agrarie sono definite attraverso un progetto da presentare all'A.C. e da redigere ai sensi della L.R. n.78 del 1998: il progetto dovrà evidenziare la situazione precedente la bonifica e quella successiva, corredata da idonei computi metrici e valutazioni estimative che dimostrino il reale miglioramento dal punto di vista economico, il tutto supportato da idonei elaborati tecnici; la relazione progettuale dovrà evidenziare la eventuale destinazione dei terreni da asportare e quelli da introdurre nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti. Il progetto così compilato dovrà essere esaminato dalla commissione comunale per il paesaggio. Il rilascio del progetto di bonifica è subordinato alla presentazione di una fideiussione pari all'importo dei lavori da eseguire, di cui al computo metrico estimativo predetto, a garanzia del ripristino dei luoghi secondo il progetto approvato. Le bonifiche agrarie sono consentite solo all'interno delle aree ad esclusiva funzione agricola e non possono interessare le aree boscate.

24.4 - Nuovi edifici rurali ad uso abitativo.

1. Nuovi edifici rurali ad uso abitativo, in assenza o insufficienza di edifici esistenti quand'anche da recuperare, possono essere realizzati in funzione delle esigenze di conduzione di una azienda agricola e delle esigenze abitative degli addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, a condizione che siano rispettate le superfici fondiarie minime per caratteristiche pedologiche dei terreni, tipo di coltura e che le esigenze di conduzione dei fondi e le esigenze abitative degli addetti siano dimostrate con riferimento all'esistente o prevista capacità produttiva dei fondi medesimi da un Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.), da predisporsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge regionale e della pianificazione provinciale (P.T.C.P.), da un Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.).

2. Le nuove costruzioni rurali ad uso abitativo non possono superare 150 mq. di S.U.L.. La superficie massima di cui sopra deve ricomprendere anche incentivo per l'impiego di tecnologie di bioarchitettura e per il risparmio energetico e il risparmio idrico ai sensi dell'art.21. Sono possibili tagli di alloggi inferiori, e comunque non minori a mq. 80 di S.U.L., quand'anche considerata come S.U.L. media.

3. I nuovi edifici devono essere realizzati con materiali adeguati all'ambiente rurale e con tipologie riconducibili a quelle della casa colonica toscana quand'anche rivisitate in chiave contemporanea; devono pertanto essere privilegiati materiali tradizionali in cotto, quali coppi e tegole toscane per le coperture, cotto e intonaci a calce per le finiture esterne, ferro e legno per gli infissi, tinteggiature con colori di terra, tipologie semplici con coperture a falde con altezze non superiori a due piani fuori terra.

4. Nel caso che i nuovi edifici ricadano in ambiti caratterizzati da pregio paesaggistico, così come definiti all'art. 20.5.4., ubicazione e orientamento dei nuovi fabbricati devono essere definiti in maniera da valorizzare tali ambiti. Allo stesso modo, all'interno dei P.A.P.M.A.A., devono essere salvaguardati e valorizzati i rapporti tra nuovi edifici e viabilità agraria rurale ripercorrendo l'andamento e la giacitura dei percorsi storicizzati, seppur adeguandoli alle norme di sicurezza attuali, e mantenendo ove possibile elementi vegetazionali tipici lungo le strade e le recinzioni nel rispetto delle relative Invarianti Strutturali di cui all'art. 17.2.4 delle presenti norme.

24.5 - Nuovi annessi rurali.

1. L'edificazione di nuovi annessi agricoli è ammissibile nelle quantità commisurate alla dimostrata capacità produttiva di un fondo rustico o di più fondi e risultante necessaria, tenuto conto degli annessi agricoli esistenti nel fondo o nei fondi interessati, ed in base alle superfici fondiarie minime per tipo di coltura e per caratteristiche pedologiche dei terreni.

2. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è subordinata alla presentazione di un Programma Aziendale Poliennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) da predisporsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

3. I nuovi annessi rurali devono essere realizzati secondo le tipologie tipiche degli annessi agricoli, preferibilmente con pianta rettangolare, altezza massima non superiore a ml 7, tetto a capanna, coperture in tegole e coppi toscani, pareti esterne a mattoni facciavista e/o intonacate a calce, infissi in ferro o legno, docciature in rame; in caso di uso di prefabbricati, questi devono essere il più possibile ricondotti alle tipologie sopraindicate. Per quel che concerne i rapporti con la viabilità esistente, l'ubicazione e l'orientamento dei nuovi fabbricati deve essere posta particolare attenzione agli ambiti di pregio paesaggistico, così come definiti all'art. 20.5.4., ai rapporti con i percorsi rurali esistenti ed alla presenza di elementi vegetazionali tipici lungo le strade e le recinzioni.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime ai sensi della normativa vigente nel caso di aziende agricole che esercitano in via prevalente l'attività di allevamento intensivo di bestiame, trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento; acquacoltura; allevamento di fauna selvatica; cinotecnica; allevamenti zootecnici minori; con le seguenti caratteristiche dimensionali: S.U.L. pari a 0,01 mq/mq sul fondo agricolo di proprietà, o in affitto con relativo contratto di durata uguale o superiore a 20 anni, per un massimo di 80 mq.

5. Il riuso di volumi al fine di realizzare annessi agricoli è sempre consentito, anche in caso di ritorno all'uso agricolo di volumi in precedenza deruralizzati o utilizzati per attività complementari o connesse, quali l'agriturismo o altre.

6. Le cantine nel territorio aperto saranno di norma interrate almeno su tre lati. Le parti destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione possono essere fuori terra nella misura massima di mq. 1.500 di S.U.L.

24.6 - Nuovi annessi destinati all'agricoltura esercitata da Imprenditori Agricoli e Operatori dell'Agricoltura Amatoriale e/o del tempo libero.

1. Ai fini della coltivazione di orti familiari per autoconsumo, del sostegno all'agricoltura operata da aziende che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli e da tutti i soggetti diversi dagli Imprenditori Agricoli Professionali e della tutela ambientale dei territori agricoli nel loro complesso, nonché dai soggetti che praticano attività di caccia al cinghiale, è consentita la realizzazione di annessi agricoli, da non utilizzarsi per il ricovero di animali di qualsiasi taglia, con le seguenti caratteristiche:

  1. a) realizzati in muratura, pietra o legno, ad un solo piano fuori terra con H. max 2,50 ml. in gronda e copertura a falde inclinate (pendenza massima 30%).
  2. b)esclusiva presenza di "luci" con grata e porta carrabile;
  3. c) eventuale intonaco esterno civile nei colori delle terre;
  4. d) dimensioni compreso i volumi esistenti da mantenere così ripartiti:
    Imprenditore agricolo (IA) Operatori agricoltura amatoriale (OAA)
    Superficie agraria utilizzata S.U.L. max Superficie degli appezzamenti S.U.L. max
    Min. 15.000 mq di vigneto, frutteto, orto;
    Min. 25.000 di oliveto;
    Min. 50.000 di seminativo;
    50 mq 500 mq < S.U.L. < 2.000 mq 15 mq
    2.000 mq < S.U.L. < 5.000 mq 20 mq
    5.000 mq < S.U.L. < 15.000 mq 25 mq
    15.000 mq < S.U.L. < 30.000 mq 35 mq

Nel caso di associazioni venatorie di caccia al cinghiale, gli annessi di cui sopra possono raggiungere la S.U.L. di 100 mq., oltre a tettoie pertinenziali nella misura massima del 30% della S.U.L. realizzata, ed una H. max pari a 3,00 ml. in gronda. È fatto salvo il rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari.

2. I lotti costituenti superfici fondiarie minime per la realizzazione degli annessi agricoli di cui sopra non devono essere originati da frazionamenti catastali approvati successivamente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico. Sono comunque fatti salvi i frazionamenti derivati da:

  1. a) successioni ereditarie,
  2. b) aggiustamenti di confine,
  3. c) procedure espropriative.

Al di fuori dei termini sopra indicati qualsiasi tipo di suddivisione impedisce la realizzazione di manufatti sui nuovi appezzamenti.

Sono comunque vietati i volumi interrati.

3. Per gli imprenditori agricoli (IA) È consentito:

  1. a) la realizzazione di stalle per un numero di 3 capi ogni UcP/Uc;
  2. b) la realizzazione di "Laboratori per la trasformazione dei prodotti" diversi dagli annessi, con le caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e i seguenti paramenti dimensionali: 12 mq per ogni UcP o Uc.

4. Gli annessi per gli I.A. e per gli O.A.A. dovranno essere supportati da un atto unilaterale d'obbligo in cui il soggetto si impegna alla conduzione del fondo e al mantenimento e tutela ambientale dello stesso, nonché a non modificare la destinazione d'uso dei manufatti e l'impegno a rimuovere l'annesso in caso di cessazione dell'attività o per il trasferimento anche parziale della proprietà dell'area. A tale scopo l'atto d'obbligo dovrà essere garantito da idonea fideiussione rispondente al valore della rimozione dell'annesso e del ripristino dello stato dei luoghi. Per quanto concerne i manufatti ad uso delle associazioni venatorie di caccia al cinghiale, la rimozione deve avvenire al venir meno dell'utilizzo dei manufatti stessi per la funzione originaria.

24.7 - Annessi per il ricovero di animali non connessi alle esigenze di aziende agricole.

1. Gli annessi per il ricovero di animali non connessi alle esigenze di aziende agricole, sono assimilati a strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati aventi titolo e sono ammesse su tutto il territorio comunale a destinazione agricola.

2. I manufatti possono essere realizzati in legno o in muratura purché sul fondo interessato non siano presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo.

24.7.1 Animali da cortile, ovini, caprini, suini e cani.

1. È ammessa la custodia di animali a condizione che tale attività rimanga per caratteristiche e dimensioni nell'ambito del consumo familiare.

2. Tali manufatti possono essere realizzati:

  1. a) nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti;
  2. b) in fondi al di fuori dell'area pertinenziale dei fabbricati purchè sia documentato mediante un titolo abilitativo la disponibilità dell'area.

3. Caratteristiche tipologiche e dimensionali:

  1. a) copertura a due falde, pendenza 30%;
  2. b) piano di calpestio in terra battuta;
  3. c) H max = 2,20 ml in gronda;
  4. d) Superficie coperta = 10 mq

4. Potrà essere realizzato un recinto in pali di legno semplicemente infissi nel terreno e rete metallica per una superficie strettamente necessaria in cui includere il manufatto.

5. Gli annessi per la custodia dei cani e dei gatti devono rispettare le seguenti caratteristiche nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPGR 38/R/2011, ovvero per ciascun cane e fino a un massimo di 3 cani deve essere assicurato lo spazio minimo di 8,00 mq; per ciascun cane oltre 3 cani e fino a 5 cani deve essere assicurato lo spazio minimo di 4,00 mq. Inoltre i nuovi box devono essere pavimentati con materiale lavabile e dotato di idonee griglie di scarico per il loro lavaggio. Per quanto non specificato si rimanda al rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato regolamento.

6. I suddetti parametri e prescrizioni devono essere rispettati anche nel caso di operatori che svolgono attività cinotecnica.

24.7.2 Bovini ed equini.

1. È ammessa la custodia fino a 3 capi di bovini e 5 di equini.

2. Tali manufatti possono essere realizzati a condizione che siano a disposizione almeno 5.000 mq di superficie coltivata o boscata, indipendentemente dal numero dei capi.

3. Caratteristiche tipologiche e dimensionali:

  1. a) copertura a due falde;
  2. b) il manufatto dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura (equini). La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
  3. c) piano di calpestio in terra battuta (tettoia) e/o cemento (vano chiuso);
  4. d) H max = 3,00 ml;
  5. e) Superficie coperta = 30 mq.

4. L'area potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata in legno di altezza massima 1,80 m nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada.

5. La superficie degli annessi di cui sopra è da considerarsi indicativa, essa dovrà essere verificata in funzione della quantità e delle reali esigenze di benessere degli animali da dimostrare con uno schema delle strutture da realizzare.

24.8 - Manufatti precari.

1. I manufatti precari, comprese le serre ad uso privato, sono strutture leggere necessarie per utilizzazioni di breve durata strettamente legate all'attività agricola o alla stagione venatoria, ne é tassativamente vietato l'uso abitativo, ricreativo e/o artigianale seppure temporaneo o saltuario.

2. Nella comunicazione al comune devono essere contenute:

  1. a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni dei manufatti;
  2. b) l'indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista l'installazione;
  3. c) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e di quella di rimozione, comunque non superiore a due anni dalla data indicata per l'installazione;
  4. d) l'impegno a realizzare il manufatto in legno, o con altri materiali leggeri, salvo diversa esigenza da motivare;
  5. e) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;
  6. f) la conformità dell'intervento alla L.R. 1/2005, al regolamento 7/R e successive modifiche.

24.9 - Serre.

1. Le serre consentite in aree non boscate, sono manufatti finalizzati alla produzione agricola o florovivaistica, costituiti da componenti in tutto o in parte trasparenti, atte a consentire il passaggio della luce ed a garantire la protezione delle colture dagli agenti atmosferici, attraverso una separazione, totale o parziale, dall'ambiente esterno.

2. L'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività agricola aventi le stesse caratteristiche costruttive dei manufatti precari di cui all'art. 24.8, è consentita solo alle aziende agricole, previa comunicazione al Comune presentata dal titolare. Detta comunicazione deve contenere:

  1. a) le motivate esigenze produttive con particolare riferimento al ciclo produttivo agricolo;
  2. b) l'ubicazione, il materiale, le dimensioni e le caratteristiche di ciascuna serra conformemente a quanto definito al successivo comma 3.

3. Dette serre devono avere le seguenti caratteristiche:

  1. a) Il materiale utilizzato deve consentire il passaggio della luce;
  2. b) L'altezza massima non può essere superiore a 4 ml in gronda e a 7 ml al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
  3. c) Le distanze minime non possono essere inferiori a:
    • - ml 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
    • - ml 10 da tutte le altre abitazioni;
    • - ml 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è inferiore a 7 ml e superiore a 5 ml; ml 1,5 se questa altezza è inferiore o uguale a 5 ml;
    • - distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal R.U..
  4. d) Nel limite delle esigenze determinate dalle caratteristiche strutturali e funzionali delle serre, queste devono essere ubicate nel rispetto dei valori paesaggistici e delle visuali di pregio, la scelta della ubicazione deve essere motivata all'interno della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. La superficie interessata dall'installazione di serre, non può essere superiore al 5% della S.A.U. aziendale e comunque fino ad un massimo di 2.400 mq.

5. Per le serre con copertura stagionale, l'impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura.

6. Le serre temporanee e quelle con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi, previa comunicazione al Comune.

7. All'installazione di serre con requisiti diversi da quelli indicati al comma 3 si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.

24.10 - Edifici esistenti.

A) Edifici di pregio storico, architettonico e/o ambientale.

1. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale, appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

B) Edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale.

1. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, con le seguenti precisazioni:

1.1 Edifici a servizio di aziende agricole

  1. a) In assenza di P.A.P.M.A.A. è consentito:
    • - per le residenze ampliamenti "una tantum" per ogni abitazione fino ad un massimo di 30 mq di S.U.L. e comunque sino a raggiungere mq 150 di S.U.L.;
    • - per gli annessi ampliamenti "una tantum" del 10% del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc;
    • - la realizzazione di pertinenze così come definite all'art. 15.12.
  2. b) Attraverso la presentazione di P.A.P.M.A.A. è consentito:
    • - interventi di Sostituzione Edilizia;
    • - interventi di Ristrutturazione Urbanistica;
    • - ampliamenti volumetrici oltre quelli sopra definiti;
    • - cambiamento della destinazione d'uso.

1.2. Edifici non rurali

  1. a) Con intervento edilizio diretto sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art.18 ad esclusione della ristrutturazione urbanistica, con le seguenti precisazioni:
    • - per le unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale esistenti, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, sono ammessi ampliamenti "una tantum" fino ad un massimo di mq.150 totali di S.U.L., così ripartiti:
      S.U.L. attuale per U.I. Ampliamento max. ammissibile
      fino a 80 mq40% di S.U.L.
      oltre 80 mq. fino a 100 mq30% di S.U.L.
      oltre 100 mq. fino a 125 mq20% di S.U.L.
      oltre 12510% di S.U.L.
      I suddetti ampliamenti sono incrementabili ai sensi dell'art.21. Le U.I. così ampliate non possono essere frazionate per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori relativi all'ampliamento.
    • - gli interventi di sostituzione edilizia non usufruiscono di ampliamenti "una tantum", e devono essere subordinati ad una verifica della loro compatibilità con il contesto esistente e con le opere di urbanizzazione presenti, a parità di S.U.L. e con altezza massima pari a 2 piani o a quella esistente.
    • - è ammessa la realizzazione di pertinenze così come definite all'art. 15.12. del R.U..
    • - per le unità a destinazione d'uso non residenziale esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, sono ammessi adeguamenti igienico funzionali fino ad un massimo del 10% della S.U.L. esistente; a seguito dell'ampliamento non si potrà procedere nei termini del comma b).
  2. b) È consentito il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti da uso non abitativo per la creazione di una unità immobiliare purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    • - l'edificio o manufatto abbia una superficie utile lorda non inferiore a 45 mq in un unico corpo di fabbrica;
    • - per la creazione di unità abitative attraverso il frazionamento di immobili non residenziali, la superficie minima, quand'anche media, per unità abitativa non potrà essere inferiore a 80 mq e comunque non inferiori a mq.60 di S.U.L.;
    • - siano necessari soltanto adeguamenti alle opere di urbanizzazione esistenti.
    • - sono comunque ammesse le pertinenze così come definite all'art. 15.12. del R.U. e gli incentivi energetici di S.U.L. ai sensi dell'art.21.
    • - è ammesso il successivo frazionamento dell'Unità Immobiliare recuperata, purchè sia garantita la dimensione minima per unità abitativa pari a 80 mq, quand'anche considerata come S.U.L. media e comunque non inferiori a mq.60 di S.U.L..
  3. c) Attraverso la presentazione di Piano di Recupero come definito all'art.12.3 sono consentiti:
    • - interventi di Ristrutturazione Urbanistica con la definizione planivolumetrica di tutto il contesto all'interno del quale verrà eseguito l'intervento, delle opere di urbanizzazione necessarie e delle modalità attuative da regolamentare attraverso la stipula di una convenzione con la Pubblica Amministrazione garantita da apposite polizze fidejussorie.
  4. d) Per quanto concerne il recupero dei manufatti agricoli nel territorio rurale con cambio di destinazione d'uso dalla funzione non agricola a quella residenziale, la S.U.L. è interamente recuperabile per i primi 250 mq. di S.U.L. esistente, e per la parte eccedente à recuperabile nella misura massima del 30% della S.U.L. esistente, fino ad una trasformazione massima di mq. 1.250 di S.U.L..

2. Le destinazioni d'uso ammesse ai sensi dell'art.16 sono le seguenti: agricola ed altre attività ad essa connesse,residenziale, artigianato di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, turistico-ricettiva,di servizio pubbliche e private. I cambi di destinazione d'uso sono subordinati alla verifica del dimensionamento complessivo del P.S. e del R.U..

3. Tutti gli interventi devono comunque essere realizzati con materiali e caratteristiche tradizionali in cotto quali coppi e tegole toscane per le coperture, cotto e intonaci a calce per le finiture esterne, ferro e legno per gli infissi, tinteggiature con colori di terra; elementi accessori e pertinenziali eseguiti con analoghe caratteristiche; si dovrà avere particolare cura per il rispetto del paesaggio agrario, della trama viaria poderale, delle emergenze naturali, paesaggistiche e storiche presenti, dell'assetto idraulico e colturale, dell'accrescimento delle piantumazioni di alto fusto e di quelle arbustive tipiche della Zona.

4. Le recinzioni devono essere realizzate esclusivamente con siepi e reti metalliche su pali infissi a terra senza cordolature continue ed emergenti dal suolo, ad eccezione dei fronti prospicienti su vie pubbliche o di uso pubblico, con muretti con altezza non superiore a ml. 0,50 e soprastante rete o ringhiera con altezza non superiore a ml. 1,30.

5. Per quanto riguarda eventuali ruderi esistenti, essi possono essere recuperati a condizione che esista ancora una quota del fabbricato pari o superiore al 50% dell'involucro e che sia documentabile lo stato di consistenza originario del fabbricato: in tal caso per le caratteristiche storiche e i tipi di intervento valgono le prescrizioni di cui agli artt.18 e 19.

1.3 Edifici rurali soggetti al mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Per gli edifici rurali soggetti a cambio di destinazione d'uso agricola verso la funzione residenziale sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art.18 ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica da eseguire solo con Piano di Recupero e alle condizioni di cui al punto 1.2 lettera d) del presente articolo. Su edifici con S.U.L. non inferiori a 45 mq. è possibile il mutamento di destinazione d'uso con S.U.L. minima pari a 45 mq. Valgono anche per questi edifici le dimensioni minime degli alloggi di cui al punto 1.2 lettera b) del presente articolo.

2. Per gli edifici rurali soggetti a mutamento di destinazione d'uso agricola verso funzioni diverse da quella residenziale sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art.18 ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica da eseguire solo con Piano di Recupero ai sensi dell'art.12.3.

24.11 - Attività integrative

1. Si intendono per attività integrative ai sensi dell'art. 39 comma 1 e 2 della L.R. 1/2005 le attività commerciali, artigianali, ricettive e di servizio esercitate all'interno di fabbricati rurali preesistenti, salvo il caso di strutture precarie per attività integrative di servizio che per le modalità di esercizio non alterano la connotazione rurale del territorio.

Si considerano tali:

  • - le attività integrative commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali della cosiddetta filiera corta, e più in generale all'attività agricola; per tali attività si potrà adibire una S.U.L. max. di 110 mq;
  • - le attività integrative artigianali: quelle di modeste dimensioni che svolgano funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore e di visibilità rispetto all'ambiente circostante; per tali attività si potrà adibire una S.U.L. max. di 80 mq;
  • - le attività integrative di ospitalità rurale: ricettività sino a 50 posti letto, realizzate in particolare mediante recupero di fabbricati rurali caratteristici ed in stato di degrado. Tali strutture potranno espletare anche attività di ristorazione sino a 50 posti a sedere;
  • - attività integrative di servizio: sono quelle svolte da un soggetto (persona fisica, associazione o società) che svolge attività di allevamento a scopo commerciale, addestramento e pensione per animali o servizi per attività didattico culturali e ricreative.

2. Le attività di cui al comma precedente, con esclusione di quelle di servizio, potranno essere realizzate nelle proprietà che costituiscono aziende agrarie, ad opera di Imprenditori Agricoli (di seguito denominati I.A.).

3. Si considerano idonei a supportare la richiesta di autorizzazione per attività integrative tutti quegli interventi di miglioramento fondiario che abbiano per scopo la regimazione idraulico agraria, la manutenzione di segni di valenza storica o architettonica come vecchie sedi stradali, muretti, fontanili ecc..., il mantenimento di vecchi oliveti la cui coltivazione non è più conveniente, la realizzazione ed il mantenimento di fonti trofiche per la fauna selvatica quali colture a perdere ed impianto di frutti eduli e la realizzazione ed il mantenimento di punti d'acqua, la realizzazione di siepi e filari alberati, il recupero di frane, aree degradate e la manutenzione straordinaria di viabilità vicinale di interesse pubblico.

24.12 - Strutture per le pratiche sportive e per il tempo libero

1. Le strutture per le pratiche sportive ed il tempo libero (piscine, campi da tennis, campetti per pallavolo, calcetto, golf, ecc.) sono quelle realizzate da privati per consentire esercizio di pratiche sportive e ludiche sia private che per attività agrituristiche ed integrative, compresi gli eventuali volumi tecnici indispensabili per garantire il funzionamento delle strutture medesime.

2. Per garantire un corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico dovranno essere osservati i seguenti criteri:

  • - potranno essere effettuati movimenti di terra molto limitati, da evidenziare dettagliatamente nel progetto;
  • - le recinzioni delle strutture saranno schermate con siepi composte da specie caratteristiche che dovranno essere precisate nella relazione progettuale;
  • - i materiali costruttivi dovranno essere puntualmente descritti ed identificati sia nella relazione che negli elaborati grafici di progetto;
  • - a supporto delle strutture è consentita la costruzione dei soli volumi tecnici nella misura necessaria allo scopo, che, quando possibile, dovranno essere interrati;
  • - i materiali con i quali verranno realizzate le pavimentazioni esterne dovranno integrarsi con il contesto circostante e le pavimentazioni stesse dovranno essere limitate allo stretto necessario;
  • - dovranno essere ubicate nelle vicinanze di fabbricati;
  • - l'acqua da utilizzare per le piscine non dovrà essere captata né dall'acquedotto né da falde idropotabili e dovrà essere documentato l'autonomo approvvigionamento idrico;
  • - l'ubicazione, nonché la forma delle vasche dovranno essere scelti con l'obiettivo di arrecare il minore impatto visivo possibile.

3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo non sono consentiti nei seguenti casi: Aree di interesse archeologico (art. 19.9), SIR Crete di Camposodo e Crete di Leonina (art.20.8), SIR Monti del Chianti (art. 20.8), aree con sistemazioni agrarie storiche (art.20.5.2), Boschi di invariante (art. 29.18), parchi storici (art.19.10), formazioni calanchive e biancane (art.20.5.3), pertinenze paesaggistiche del PTC (art.20.5.4), siti e percorsi di eccezionale apertura visuale (art.20.5.5), siti di interesse mineralogico (art. 20.4.5), aree tartufigene (art.20.8.5).

4. Oltre alle prescrizioni di cui sopra devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art. 13.28 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

24.13 - Sistemi e sub-sistemi territoriali

Per i singoli Sistemi e sub-sistemi il R.U. individua i seguenti indirizzi e prescrizioni:

Sistema della Infrastrutturazione Ambientale:

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola in forme compatibili con l'assetto di parco territoriale/fluviale relativo ai principali corsi d'acqua Ombrone, Ambra, Arbia, Malena, Bozzone e bossi affluenti;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, e didattici;
  • * incentivazione di idonee pratiche di difesa del suolo con particolare riferimento alla funzionalità del reticolo idrografico artificiale;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • * tutela e conservazione dei sistemi fluviali e delle zone umide ed in particolare tutte le fasce di vegetazione natanti, riparie, erbacee, arbustive e arboree;
  • * mantenimento della presenza dei punti d'acqua.

Non sono consentiti:

  • * gli annessi per gli I.A. e per gli O.A.A.;
  • * le bonifiche agrarie di cui all'art. 24.3;
  • * la edificazione degli annessi agricoli di cui all'art 24.5;
  • * le serre di cui all'art 24.9;
  • * la realizzazione di nuove residenze agricole di cui all'art 24.4.

Sub-sistema Chianti delle Fattorie (Sistema del Chianti):

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • * edificazione di nuove residenze rurali di cui all'art 24.4.;
  • * mantenimento del mosaico paesaggistico;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • * riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio territoriale dei centri aziendali;
  • * tutela e recupero degli insediamenti storici;
  • * nell'ambito dei P.A.P.M.A.A. è prioritario il recupero degli oliveti abbandonati, degli impianti arborei tradizionali, della vegetazione al limite di strade, resedi e campi, nonché dei muri a secco; non possono essere realizzati vigneti su aree che abbiano pendenza superiore al 20%;
  • * per la realizzazione dei nuovi vigneti si dovrà tenere conto della "Carta della agricoltura sostenibile del Chianti".

Sub-sistema delle Alte Colline del Chianti (Sistema del Chianti):

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • * edificazione di nuove residenze rurali di cui all'art 24.4.;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • * riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio territoriale dei centri aziendali.
  • * recupero degli insediamenti storici e loro rifunzionalizzazione;
  • * miglioramento dei castagneti e reinsediamento delle latifoglie spontanee nei boschi di conifere.

Sub-sistema delle Masse di Siena (Sistema delle Masse di Siena e della Berardenga):

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • * mantenimento del mosaico paesaggistico;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;

Non sono consentiti:

  • * le bonifiche agrarie di cui all'art. 24.3;
  • * la realizzazione di nuove residenze agricole di cui all'art 24.4..

Sub-sistema delle Masse della Berardenga (Sistema delle Masse di Siena e della Berardenga):

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • * edificazione di nuove residenze rurali di cui all'art 24.4.;
  • * mantenimento del mosaico paesaggistico;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • * riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio territoriale dei centri aziendali;

Sub-sistema delle Colline Boscose (Sistema delle masse di Siena e della Berardenga):

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • * riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio territoriale dei centri aziendali.
  • * recupero dei centri storici e loro rifunzionalizzazione;

Non sono consentiti:

  • * le bonifiche agrarie di cui all'art. 24.3;
  • * la realizzazione di nuove residenze agricole di cui all'art 24.4..

Sub-sistema della Bassa Collina dell'Arbia (Sistema delle Crete dell'Arbia):

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;

Non sono consentiti:

  • * le bonifiche agrarie di cui all'art. 24.3;
  • * la realizzazione di nuove residenze agricole di cui all'art 24.4..

Sub-sistema delle Crete dell'Arbia (Sistema delle Crete dell'Arbia):

  • * salvaguardia e dell'attività agricola;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * tutela dei caratteri paesaggistici delle crete con idonea normativa sulle pratiche agricole;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • * previsione di nuova viabilità nella valle a nord di Stazione per collegamento veicolare pesante Fornace Arbia Scalo - svincolo S.S. Siena - Bettolle.

Non sono consentiti:

  • * le bonifiche agrarie di cui all'art. 24.3;
  • * la realizzazione di nuove residenze agricole di cui all'art 24.4.;
  • * movimento di terra su calanchi e biancane.

Sistema del Pian del Sentino:

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore.
  • * miglioramento dei castagneti e reinsediamento delle latifoglie spontanee nei boschi di conifere.

Non sono consentiti:

  • * le bonifiche agrarie di cui all'art. 24.3;
  • * la realizzazione di nuove residenze agricole di cui all'art 24.4.

24.1 Programma Aziendale Pluriennale Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.)

24.2 Agriturismo

24.3 Interventi di sistemazione ambientale

24.4 Nuovi edifici rurali ad uso abitativo

24.5 Nuovi annessi rurali

24.6 Nuovi annessi destinati all'agricoltura esercitata da imprenditori agricoli e operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero

24.7 Annessi per il ricovero di animali non connessi alle esigenze di aziende agricole

24.7.1 Animali da cortile, ovini, caprini, suini e cani

24.7.2 Bovini ed equini

24.8 Manufatti precari

24.9 Serre

24.10 Edifici esistenti

24.11 Attività integrative

24.12 Strutture per le pratiche sportive e per il tempo libero

24.13 Sistemi e sub-sistemi territoriali

Art. 25 Zone E1: Aree agricole extraurbane

1. Le Zone E1 rappresentano la maggior parte del territorio agricolo in quanto coincidono con le aree agricole esterne agli ambiti urbani e/o di influenza urbana. Valgono per tali zone le norme di carattere generale di cui all'art. 24.

2. Per le Zone E1, oltre alle norme di carattere generale di cui all'art. 24, devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art 24.13 delle presenti norme, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02, alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e alle disposizioni di cui all'art.20 delle presenti norme.

3. Per i manufatti a carattere produttivo esistenti all'interno delle Zone E1 con destinazione impropria rispetto al territorio aperto è possibile, permanendo la stessa destinazione, realizzare gli interventi di cui all'art. 18 fino alla Ristrutturazione Edilizia. In caso di esigenze di ampliamenti o trasformazioni oltre la Ristrutturazione Edilizia è fatto obbligo il trasferimento di tali attività all'interno degli insediamenti con destinazione produttiva. In questo caso i manufatti eventualmente da dismettere potranno essere riconvertiti ad usi agricoli oppure con destinazioni compatibili con il territorio aperto attraverso la definizione di una Scheda Er come definita all'art. 29 delle presenti norme con contestuale Variante al RU che ne definisca gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e Destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e Indirizzi progettuali..

4. Per i manufatti a carattere produttivo esistenti all'interno delle Zone E1 destinati alla trasformazione di prodotti agricoli o ad attività artigianali tipiche dei luoghi sono possibili tutti gli interventi di cui all'art. 18, compreso l'addizione volumetrica sino ad una S.U.L. max. pari 10% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 20% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini previste. Per gli interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e ampliamenti oltre il 20% di SUL o comunque per particolari richieste di trasformazione, è necessario redigere una scheda Ed come definita all'art. 27, e contestuale variante al RU al fine di definire puntualmente gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e gli Indirizzi progettuali.

5. Le nuove cantine saranno di norma interrate almeno su tre lati. Le parti destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione possono essere fuori terra nella misura massima di mq. 1.500 di SUL.

6. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio presente nel SIT comunale con la classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

7. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

Art. 26 Zone E2: Aree agricole extraurbane di tutela degli insediamenti

1. Le Zone E2 corrispondono alle aree definite all'art.85 delle Norme del P.S. come "aree prevalentemente non edificate di tutela degli insediamenti" di norma caratterizzate da formazioni paesistiche o ambientali di pregio destinate alla tutela dei rapporti tra insediamenti e paesaggio, coerenti con le aree di cui agli artt. 13.12, 13.13 e 13.14 della Disciplina del PTC di Siena, di cui vengono recepite le direttive e le prescrizioni ambientali e paesaggistiche.

2. All'interno di tali zone sono consentite tutte le attività previste all'art. 2. ad eccezione delle attività zootecniche di tipo intensivo e aziendale, delle attività faunistiche, centri di trasformazione dei prodotti agricoli.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di parti di tali aree per attività diverse da quelle agricole compatibili con le norme di P.S. (tempo libero all'aperto e relativi servizi, verde privato di tipo urbano) si dovrà procedere con apposita Variante al RU..

4. Per le Zone E2 devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e alle disposizioni di cui all'art.20 delle presenti norme. delle presenti norme.

5. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio presente nel SIT comunale con la classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

6. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

Art. 27 Zone Ed: Attività produttive e/o estrattive nel territorio aperto

1. Le Zone Ed rappresentano piccole parti di territorio destinate transitoriamente a cave di prestito previste dal PAERP o dove sono presenti attività produttive, compreso quelle di trasformazione di prodotti agricoli, che necessitano di interventi di trasformazione.

2. Le aree produttive individuate nella Tav. 04 e nell'elaborato 15 a allegato alle presenti NTA sono:

  1. Scheda Ed1 - Complesso immobiliare in località Arginano;
  2. Scheda Ed2 - Area addestramento cavalli "Molino di canonica";
  3. Scheda Ed3 - Orto sociale di San Felice;
  4. Scheda Ed4 - Cava Pancole;
  5. Scheda Ed5 - Cava Castelnuovo Scalo.
  6. Scheda Ed6 - Area antenne in località Cignano.

3. Le destinazioni d'uso ammesse ai sensi dell'art. 16 sono le seguenti: attività estrattive, artigianato di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, di servizio pubbliche e private, agricola ed altre attività connesse.

4. La progettazione delle cave, pur dipendendo strettamente dalle caratteristiche fisico-meccaniche della formazione oggetto di coltivazione, dovrà essere congruente con i caratteri morfologici esterni al perimetro di cava e non dovrà mai prescindere dall'obbiettivo finale del recupero ambientale secondo le caratteristiche della formazione ecologica (ecosistemi naturali o agroecosistemi) prevalente nell' intorno di 1Km misurato dal perimetro di cava. Per questo il progetto di recupero dovrà essere studiato contemporaneamente a quello di coltivazione ed i due dovranno essere reciprocamente congruenti. Dovrà essere sempre garantita la stabilità delle scarpate, sia provvisorie che finali. In ogni fase della coltivazione dovrà essere garantita la corretta regimazione delle acque superficiali, mediante fossi di guardia sul ciglio superiore di coltivazione ed una rete di drenaggio, estesa all'intera area estrattiva, capace di raccogliere le acque dall'intero fronte di cava e dal piazzale e di convogliarle nei ricettori naturali esistenti.

5. Una volta dismessa l'attività estrattiva, le aree verranno recuperate nell'ambito delle attività rurali, con eventuale trasferimento del settore produttivo ad esso collegate in aree più idonee ad esso destinate dal R.U.. Le sistemazioni ambientali delle aree di pertinenza dovranno essere realizzate in modo da superare il degrado geomorfologico, il rischio idraulico e idrogeologico, attraverso la conservazione e il ripristino dei sistemi vegetazionali, la valorizzazione di ambiti paesaggistici di pregio, il recupero degli assetti viari poderali e interpoderali e il corretto mantenimento degli alvei dei corsi d'acqua.

6. Le strade di servizio alla cava dovranno essere costantemente mantenute in buono stato di conservazione e di stabilità dal titolare dell'autorizzazione ed essere provviste di accessi controllati; gli eventuali accessi alle strade pubbliche devono essere dotati di opportuna segnaletica.

7. Qualora i mezzi di trasporto del materiale scavato percorrano strade pubbliche, sarà cura del titolare dell'autorizzazione evitare spargimento di materiale su queste ultime, fonte di pericolo per l'utenza ordinaria della viabilità.

8. L'attività estrattiva dovrà avvenire nel rispetto della L.R. 3.11.1998 n.78 e successive modifiche ed integrazioni, e la redazione e l'esecuzione dei progetti di cava e del successivo ripristino.

9. Per la redazione dei progetti di coltivazione e ripristino, ai fini del controllo in sede di inizio lavori, stati di avanzamento della coltivazione, chiusura e collaudo dei ripristini, cubatura dei materiali scavati e riportati, le aree estrattive o a ripristino devono essere dotate di una rete di termini topografici permanenti dotati di monografia e edotipo.

10. Fatte salve le norme di polizia mineraria ( D.P.R. 128/59, D. Lgs. 624/96 e 152/06), intorno al perimetro dell'area di cava, va apposta idonea segnalazione dell'attività svolta costituita da cartelli di pericolo, posti ad intervalli regolari.

11. Nell'attività di escavazione dovranno essere rispettate le distanze minime stabilite dalle norme e regolamenti vigenti.

12. In attuazione a quanto previsto nel PAERP di Siena in tali aree "preventivamente alla fase di coltivazione dovranno essere istallati appositi piezometri di monitoraggio del livello di falda al fine di evitare interferenze tra scavi e acque sotterranee e monitorare gli effetti quali-quantitativi dell'attività di coltivazione sulla eventuale risorsa idrica sotterranea"; per la durata del monitoraggio saranno comunicate all'ufficio tecnico comunale le date della effettuazione delle misure. Le norme del PAERP recitano "al fine di garantire l'assenza di trasformazioni irreversibili dell'assetto idrogeologico e delle falde idriche ed il mantenimento dei livelli quantitativi delle acque di falda preesistenti agli interventi di escavazione, non dovrà essere modificata la geometria degli spessori di depositi inerti naturali che ospitino una falda acquifera permanente o comunque rilevante per l'ambiente e gli habitat, per tutto lo spessore dell'escursione freatica. A tutela della potenzialità di accumulo idrico e della qualità chimico-fisica della risorsa sotterranea, il franco tra la superficie di massima escavazione ed il livello freatico medio calcolato sulla base di misurazioni mensili eseguite per almeno un anno solare della falda, ove presente, dovrà essere di almeno mezzo metro".

13. La realizzazione di impianti di prima e seconda lavorazione è soggetta a concessione ed è vietata nelle aree soggette a rischio idraulico. Non è ammesso in nessun caso il recupero definitivo di volumi tecnici esistenti e/o realizzati in queste fasi.

14. L'area di cava è suddivisa in lotti per ogni lotto il piano di coltivazione deve essere suddiviso in fasi biennali. In ogni caso la progettazione dei lotti terrà conto della coltivazione dei lotti limitrofi per evitare situazioni morfologiche fra loro non compatibili, nelle zone di passaggio fra un lotto ed il successivo.

15. Per passare alla coltivazione del lotto successivo il comune verificherà l'avvenuto ripristino di quello precedente, che dovrà risultare eseguito almeno all'80% prima della presentazione della domanda. Dal suddetto ripristino può essere esclusa l'area ad impianti, ivi comprese le vasche di decantazione, necessaria all'attività estrattiva nel caso sia utilizzata per la lavorazione dei materiali del lotto successivo.

16. Il terreno vegetale ed il cappellaccio del lotto in coltivazione devono essere accantonati in aree definite all'interno della cava ed opportunamente indicate nel progetto di ripristino per essere successivamente utilizzate per il ripristino ambientale.

17. L'autorizzazione alla coltivazione delle cave è rilasciata ai sensi dell'art. 14 della L.R. nº78/98 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della documentazione prevista dall'art. 12 della suddetta legge regionale, dopo l'espletamento della pratica di VIA, ai sensi della L.R. 79/98 e del preventivo parere di coerenza del Comitato Tecnico del PAI competente, al fine di consentire la verifica relativamente alle dinamiche delle pianure sondabili e possibili effetti ambientali per le risorse acqua e suolo.

18. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 78/98 gli impianti di lavorazione, nonché i servizi e le strade di cantiere dovranno essere smantellate entro la validità dell'autorizzazione. L'area degli impianti può essere mantenuta nel caso sia utilizzata per la coltivazione dei lotti successivi. Nella fattispecie il ripristino del lotto in fase di ultimazione deve essere completato al 100% per le parti destinate alla coltivazione.

19. Prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva dovrà essere prestata una garanzia fidejussoria commisurata all'ammontare complessivo della perizia di stima definita al punto f) del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 78/98.

20. Le modalità di redazione del progetto di coltivazione della cava, la documentazione e le cartografie da presentare al Comune sono indicate dall'art. 12 e seguenti della L.R. 78/98 e successive modifiche e integrazioni, ed eventualmente integrate dall'Amministrazione Comunale, ai fini della salvaguardia ambientale.

21. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998 n. 78 e successive modifiche e integrazioni, della Deliberazione del Consiglio Regionale 7 marzo 1995 n. 2000, della Deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 1995 nº 3886 e delle norme dello Stato, della Regione Toscana e della Provincia di Siena per la disciplina delle Attività Estrattive.

22. Per l'estrazione di materiali per usi industriali e per opere civili, di cui al comma 1 lettera a dell'art.2 della L.R. n.78/98, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale il contributo previsto dall'art. 15 comma 3 della legge regionale citata e dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 627 del 31 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, ove sono definiti gli importi unitari per l'applicazione del contributo sulle attività estrattive.

23. Nel corso della gestione del RU è sempre possibile definire una nuova scheda Ed, con contestuale variante al RU, per nuove attività produttive di trasformazione di prodotti agricoli compatibili con il territorio aperto; tale procedura consente di programmare tali attività in modo puntuale, definirne gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e gli Indirizzi progettuali, e le eventuali convenzioni con la Amministrazione Pubblica ai fini di una gestione corretta dell'attività e degli eventuali ripristini in caso di cessazione. Per la compilazione delle Schede Ed si fa riferimento a quelle già definite con le presenti norme.

24. Per le Zone Ed devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e successivi delle presenti norme.

25. Oltre alle prescrizioni di cui sopra devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di cui all'art.10.6.4 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

26. Si recepiscono le seguenti indicazioni a carattere generale come da prescrizione della Regione Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena:

  • sia evitato ogni possibile accumulo di materiale, anche provvisorio, nelle aree interessate dalle perimetrazioni PIME e PIE e non dovranno essere realizzati argini protettivi a difesa delle opere di scavo. Ciò al fine di evitare ogni possibile aumento di rischio idraulico nei territori limitrofi;
  • nelle zone a pericolosità geomorfologica dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare di pregiudicare le condizioni di stabilità dell'area;
  • l'ubicazione degli impianti di lavorazione no potrà essere fatta in aree a pericolosità geomorfologica e/o idraulica se sono previsti consistenti volumi di materiale in lavorazione e stoccaggio, a meno di specifiche considerazioni ed interventi di mitigazione del rischio secondo le indicazioni del PAI. Dovranno inoltre essere adottate tutte le possibili precauzioni al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
  • siano adottati particolari accorgimenti atti ad impedire la dispersione di materiali inquinanti nel caso si verifichi un episodio alluvionale;
  • il metodo di escavazione adottato dovrà salvaguardare la risorsa idrica evitando interferenze con la superficie piezometrica. A riguardo dovrà essere attuato un monitoraggio della falda idrica nelle varie fasi di escavazione.

27. La SUL esistente dei fabbricati da recuperare indicata nelle Schede Norma di cui alla Tav. 15a à da ritenersi indicativa e suscettibile di variazione in occasione della redazione del progetto architettonico definitivo a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e precisione.

Art. 28 Zone Et: Attività turistico-ricettive nel territorio aperto

1. Le Zone Et rappresentano gli immobili e le aree presenti nel territorio aperto dove insistono attività di turismo rurale e dove si prevedono interventi di ampliamento o trasformazione o dove si prevedono nuove attività di turismo rurale diverso dall'agriturismo, anche se in taluni casi essa può essere ad essa complementare. Le Zone Et sono identificate nella Tav. 04 di RU con la sigla Et ed il numero di riferimento progressivo della Scheda di cui all'Allegato 15c alle presenti norme.

2. Il R.U. ha identificato nel territorio aperto all'interno del territorio comunale le seguenti realtà di turismo rurale, per le quali si prevedono interventi di ampliamento e/o di trasformazione o nuove attività:

  1. Scheda Et1- Complesso Immobiliare Villa Curina
  2. Scheda Et2- Ex cava San Carlo
  3. Scheda Et3- Complesso immobiliare "Scuderia Andy Capp" in località San Piero in Barca
  4. Scheda Et4- Complesso immobiliare in località "Maciallina"
  5. Scheda Et5- Complesso immobiliare "Molino di Canonica"
  6. Scheda Et6- Complesso immobiliare "Podere di Monteropoli"
  7. Scheda Et7- Complesso immobiliare in località San Piero in Barca
  8. Scheda Et8 - Complesso immobiliare "Podere Le Fontanelle";
  9. Scheda Et9 - Ex-fornace in località Scheggiolla;
  10. Scheda Et10 - Complesso immobiliare "Podere Valdipicciola";
  11. Scheda Et11 - Complesso turistico-ricettivo in località Colonna del Grillo;
  12. Scheda Et12 - Area campeggio in località Lodoline;
  13. Scheda Et13 - Parco d'Arte in località Pievasciata.
  14. Scheda Et14 - Complesso turistico-ricreativo in località Mulino di Quercegrossa.
  15. Scheda Et15 - Complesso alberghiero in località Monastero D'Ombrone
  16. Scheda Et16 - Complesso immobiliare di Dievole

3. Le destinazioni d'uso ammesse ai sensi dell'art. 16, salvo le precisazioni definite nelle singole schede, sono le seguenti: turistico-ricettiva, artigianato di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, di servizio pubbliche e private, agricola ed altre attività ad essa connesse. La destinazione residenziale è consentita, se già in essere, ovvero per lo svolgimento delle funzioni principali salvo quella a carattere agricolo.

4. Nel corso della gestione del RU è sempre possibile definire una nuova scheda Et con contestuale variante al RU, al fine di ampliare e/o trasformare attività di turismo rurale o inserire nuove attività turistiche nel territorio aperto utilizzando il patrimonio edilizio esistente; tale procedura consente di programmare tali attività in modo puntuale, definirne gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e gli Indirizzi progettuali. Per la compilazione delle Schede Et si fa riferimento a quelle già definite con le presenti norme e contenute nell'allegato 15c. In ogni caso le nuove Schede devono rispettare il dimensionamento previsto dal P.S. vigente; la variante parziale al RU deve essere supportata da Valutazione ambientale, se necessaria, secondo le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS previste dalle disposizioni regionali vigenti, relativamente alle risorse interessate ai sensi del regolamento regionale 4/R così come definito nel Rapporto Ambientale VAS Tav. 16 del RU.

5. Le attività di turismo nel territorio rurale sono identificate nelle tabelle del dimensionamento in numero di posti letto (PL). Esse devono essenzialmente riutilizzare e recuperare il patrimonio edilizio esistente non più utilizzato a finalità agricole; tuttavia è possibile consentire le pertinenze così come definite all'art. 15.12 della NTA e una S.U.L. aggiuntiva come incentivo energetico ai sensi dell'art.21..

6. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale, individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio presente nel SIT comunale, con la classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19..

7. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

8. Sul patrimonio edilizio esistente, privo di valore storico, architettonico e/o ambientale, presente nel contesto dell'area di cui alle schede norma non interessato dagli interventi di cui alla presente tipologia sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 18 ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica, per la quale è necessario approntare un Piano di Recupero ai sensi dell'art. 12.3 e secondo la procedura di cui all'art. 31.20. Gli interventi di trasformazione finalizzati allo sviluppo di attività di turismo rurale dovranno essere realizzati secondo criteri di recupero ambientale e architettonico del patrimonio edilizio, anche se non facente parte del patrimonio storicizzato riconducibile alle classi di valore da 1 a 6 di cui all'art.19, trattandosi comunque di fabbricati inseriti nell'ambito del territorio agricolo dove sono prevalenti i caratteri architettonici tipici toscani; ciò vale per le parti edificate e per le parti esterne.

9. Per le Zone Et devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e successivi delle presenti norme.

10. La SUL esistente dei fabbricati da recuperare indicata nelle Schede Norma di cui alla Tav. 15c à da ritenersi indicativa e suscettibile di variazione in occasione della redazione del progetto architettonico definitivo a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e precisione.

Art. 29 Zone Er: Aree e/o immobili soggetti a recupero ambientale e/o urbanistico nel territorio aperto

1. Le Zone Er rappresentano gli immobili e le aree presenti nel territorio aperto dove si prevedono interventi di recupero ambientale e/o urbanistico in quanto in stato di degrado o dismissione della precedente attività. Le Zone Er sono identificate nella Tav. 04 di RU con la sigla Er ed il numero di riferimento della Scheda norma di cui all'Allegato 15b alle NTA.

2. R.U. ha identificato nel territorio aperto all'interno del territorio comunale le seguenti realtà di degrado da recuperare:

  1. Scheda Er1 - Complesso immobiliare "Molino di Capraia"
  2. Scheda Er2 - Complesso immobiliare "Podere Ambra I"
  3. Scheda Er3 - Complesso immobiliare "Podere Il Burrone"
  4. Scheda Er4 - Complesso immobiliare "Podere Ambra II"
  5. Scheda Er5 - Complesso immobiliare "Villa Arceno"
  6. Scheda Er6 - Complesso immobiliare "Sant'Ansano a Dofana"
  7. Scheda Er7 - Complesso Immobiliare "Podere Bagnaccio"
  8. Scheda Er8 - Ex Cava Pianella
  9. Scheda Er9 - Complesso immobiliare "Podere Carnano"-"Podere Santa Cecilia"
  10. Scheda Er10 - Complesso immobiliare "Podere Scandelaia"
  11. Scheda Er11 - Complesso immobiliare "Podere Arceno di Sopra"

3. Le destinazioni d'uso ammesse ai sensi dell'art. 16, salvo le precisazioni definite nelle singole schede, sono le seguenti: residenziale, artigianato di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, di servizio pubbliche e private, agricola ed altre attività ad essa connesse.

4. Nel corso della gestione del RU è sempre possibile definire una nuova scheda Er, con contestuale variante al RU, al fine di recuperare situazioni di degrado che si verificassero nel corso del tempo anche in seguito a cessazione di attività attualmente presenti. Tale procedura consente di programmare tali recuperi in modo puntuale, definirne gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e gli Indirizzi progettuali e le eventuali convenzioni con la Amministrazione Pubblica ai fini di una gestione corretta del recupero da effettuare. Per la compilazione delle Schede Er si fa riferimento a quelle già definite con le presenti norme e contenute nell'allegato 15b. In ogni caso le nuove Schede devono rispettare il dimensionamento previsto dal P.S. vigente relativamente alle funzioni che abbiano un riscontro dimensionale; la variante parziale al RU deve essere supportata da Valutazione ambientale, se necessaria, secondo le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS previste dalle disposizioni regionali vigenti.

5. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954, individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio presente nel SIT comunale, con la classe di valore da 1 a 6, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

6. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

7. Gli interventi di trasformazione dovranno essere realizzati secondo criteri di recupero ambientale e architettonico del patrimonio edilizio, anche se non facente parte del patrimonio storicizzato riconducibile alle classi di valore da 1 a 6 di cui all'art.19, trattandosi comunque di fabbricati inseriti nell'ambito del territorio agricolo dove sono prevalenti i caratteri architettonici tipici toscani; ciò vale per le parti edificate e per le parti esterne.

8. Per le Zone Er devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e successivi delle presenti norme.

9. La SUL esistente dei fabbricati da recuperare indicata nelle Schede Norma di cui alla Tav. 15b à da ritenersi indicativa e suscettibile di variazione in occasione della redazione del progetto architettonico definitivo a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e precisione.

Art. 30 Aree boscate

1. Le Tavv. 02 e 03 del R.U. individuano con apposite campiture, da considerarsi prevalenti sulle zone sottostanti, le aree boscate presenti sul territorio comunale, quali aree di interesse paesaggistico e naturalistico, caratterizzate dalla presenza di varie tipologie di piante tipiche come definite all'art.20.5, boschi misti latifoglie e superfici alberate lungo i corsi d'acqua. Dette aree sono classificate dal P.S. come Invarianti strutturali, ed hanno valenza di corridoi ecologici ai fini della tutela della diversità biologica e della naturalità del paesaggio.

2. Per le aree boscate che fanno parte del Sito di interesse Regionale n. 90 "Crete di Camposodo e Crete di Leonina" e del Sito di interesse Regionale n.88 "Monti del Chianti", RU fa propria la disciplina contenuta nel Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Siena e delle altre normative di settore e ad essa si fa riferimento per gli interventi.

3. Nelle aree boscate, sono consentite le attività forestali e gli interventi di cui alla legge forestale della Regione Toscana n. 39/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione.

4. Dovranno essere mantenute le vegetazioni ripariali presenti nelle aree adiacenti ai corsi d'acqua ancorché ad andamento discontinuo ed eventualmente ripristinate e incrementate. Per il taglio della vegetazione di ripa o golene si rimanda alle disposizioni contenute nella legge forestale della Regione Toscana n. 39/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonchè nel relativo regolamento di attuazione e l'osservanza di un calendario di esecuzione degli interventi che salvaguardi i periodi di nidificazione degli uccelli.

5. È ammessa la recinzione dei terreni boscati che non comporti una modificazione permanente dello stato dei luoghi, chiudende in legno, pali in legno infisso nel terreno e paramento in rete metallica, compreso la previsione di varchi per il passaggio di persone da un fondo all'altro.

6. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954, appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, presenti nell'ambito delle Aree boscate devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

7. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

8. Sul patrimonio edilizio esistente, privo di valore storico, architettonico e/o ambientale, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 18 ad fino alla Ristrutturazione Edilizia; la Sostituzione Edilizia è ammessa se finalizzata ad allontanare l'edificio esistente dai boschi quand'anche all'interno delle aree boscate; l'Addizione Volumetrica è possibile solo se abbinata alla Sostituzione Edilizia anche come incentivo per le ragioni sopra esposte: in questo caso l'Addizione Volumetrica "una tantum" potrà essere pari al 20% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21.

9. È ammessa, per motivi di ordine ambientale, idrogeologico ed economico produttivo, la trasformazione e compensazione del bosco, finalizzata all'ampliamento di edifici esistenti in prossimità o adiacenza dell'area boscata.

10. È vietata la piantumazione di specie alloctone e invasive anche negli interventi di trasformazione e compensazione del bosco; in relazione alle specie da impiantare è necessario fare riferimento all'Allegato A della LR 39/2000.

11. Devono essere tutelati gli alberi di valore monumentale, storico e paesaggistico già individuati dal P.S. e recepiti dal R.U. come Invarianti Strutturali e quelli che dovessero essere in seguito segnalati; la loro tutela è disciplinata ai sensi dell'art.55 della LR 39/2000 e degli artt.55, 56 del Regolamento Forestale.

12. Devono essere mantenute nella loro efficienza tutte le viabilità minori sia storicizzate e non per la tutela dei boschi, per la fruizione delle aree naturali da parte dei cittadini e dei turisti.

13. Le aree boscate che si trovano in prossimità degli insediamenti devono essere tutelate da fonti improprie di illuminazione artificiale: eventuali fonti di luce per illuminare percorsi devono essere rivolte verso il basso e non verso la vegetazione.

14. Nelle aree boscate il R.U., coerentemente con il P.S., ammette gli interventi connessi con le seguenti attività:

  1. a) residenza agricola in edifici esistenti;
  2. b) residenza non agricola in edifici esistenti;
  3. c) governo del bosco e del sottobosco a fini produttivi;
  4. d) raccolta dei prodotti del sottobosco nei limiti delle vigenti norme;
  5. e) agricoltura e pascolo nelle radure;
  6. f) prevenzione dagli incendi;
  7. g) prevenzione e riassetto idrogeologico e idraulico;
  8. h) rimboschimenti e pratiche fitosanitarie;
  9. i) motorietà ed esercizio del tempo libero;
  10. j) attività faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  11. k) manutenzione della viabilità minore e dei sentieri.

15. All'interno di tali aree sono vietati i seguenti interventi:

  1. a) apertura di strade eccetto quelle di servizio alla silvicoltura ed alla tutela ambientale;
  2. b) realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
  3. c) installazione di nuova segnaletica, ad esclusione di cartelli per la sentieristica di tipo turistico-culturale, di nuove linee di distribuzione di energia e di telecomunicazione che comportino modifiche significative della dotazione boschiva mediante il taglio di individui arborei adulti.

16. Per le specie arboree forestali presenti nei campi (piante camporili) e in particolare per le specie quercine, qualora si volesse intervenire al fine di ridurne la presenza per operazioni di sistemazione dei terreni, oltre a quanto previsto dalla normativa provinciale ai fini del vincolo idrogeologico e forestale, dovrà essere presentata al Comune la documentazione richiesta ai sensi della LR 39/2000 e del Regolamento Forestale.

17. Sono favorite tutte le operazioni colturali e di sistemazione idraulico agraria che comportano il recupero dei castagneti da frutto.

18. Nei piani di taglio e nelle pratiche autorizzative relative ai boschi di conifere è da privilegiare l'affermazione delle latifoglie spontanee favorendo la loro rinnovazione, nelle formazioni ove si riscontrano le caratteristiche idonee a tale operazione di miglioramento e rinaturalizzazione.

19. Ai sensi dell'art. 23-6b delle N.T.A. del P.S. e dell'art. 5.2 delle presenti norme i boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga. Per tali aree è possibile intervenire purché nel rispetto:

  1. a) della destinazione forestale del suolo;
  2. b) della composizione floristica del soprassuolo;
  3. c) dell'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  4. d) della rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alle suddette aree.

20. Per le aree boscate devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e successivi delle presenti norme.

21. Per quanto riguarda le aree percorse dal fuoco è fatto obbligo il rispetto della Legge quadro in materia di incendi boschivi n.353 del 21.11.2000 e della normativa regionale vigente; il Comune provvederà a censire le suddette aree tramite una mappatura catastale dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

Capo 2 Insediamenti

Art. 31 Le UTOE: disciplina generale

1. Il Piano Strutturale ha individuato le seguenti U.T.O.E.:

  1. U.T.O.E. 1 - Castelnuovo Berardenga
  2. U.T.O.E. 2 - San Gusmè - Villa a Sesta
  3. U.T.O.E. 3 - Casetta - Stazione Colonna - Colonna del Grillo
  4. U.T.O.E. 4 - Pianella - San Giovanni a Cerreto - Ponte a Bozzone
  5. U.T.O.E. 5 - Quercegrossa - La Ripa
  6. U.T.O.E. 6 - Pievasciata - Vagliagli
  7. U.T.O.E. 7 - Monteaperti

All'interno delle stesse U.T.O.E., coerentemente con il P.S., il R.U. definisce gli "ambiti urbani e/o di influenza urbana", ovvero le parti di territorio in cui la continuità e la densità dell'edificazione, insieme alla presenza di spazi pubblici ed attrezzature collettive ed al riconoscimento collettivo, configurano una modalità insediativa accentrata di tipo morfologico e qualitativo urbano. Tali aree sono perimetrate in cartografia nelle Tavv 05-11.

All'interno delle suddette aree il R.U. prevede:

  • * la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;
  • * la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;
  • * la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue;
  • * la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza.

2. All'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana, gli insediamenti appartenenti alle U.T.O.E. sopra elencate, sono articolati attraverso la zonizzazione di cui al D.M. 1444/68:

  1. A - Insediamenti storici di particolare interesse architettonico e urbanistico;
  2. B1 - Insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale muniti delle opere di urbanizzazione primaria;
  3. B2 - Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette ad intervento diretto convenzionato;
  4. C1 - Aree destinate a insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi convenzionati in corso di esecuzione;
  5. C2 - Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi convenzionati;
  6. D1c - Insediamenti a carattere commerciale muniti delle opere di urbanizzazione primaria;
  7. D1m - Insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo muniti delle opere di urbanizzazione primaria;
  8. D1p - Insediamenti a carattere produttivo muniti delle opere di urbanizzazione primaria;
  9. D2c - Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale soggette a piani attuativi convenzionati;
  10. D2m - Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo soggette a piani attuativi convenzionati.
  11. D2p - Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere produttivo soggette a piani attuativi convenzionati;
  12. E3 - Aree agricole integrative degli insediamenti;
  13. E4 - Aree agricole periurbane;
  14. F1 - Aree destinate a verde pubblico;
  15. F2 - Aree destinate ad attrezzature pubbliche;
  16. F3 - Aree destinate a verde privato;
  17. F4 - Aree destinate a servizi privati di interesse generale;
  18. T - Aree destinate a servizi turistico-ricettivi interne agli ambiti urbani;
  19. P - Aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico;
  20. R - Aree e/o immobili soggetti a recupero urbanistico interni agli ambiti urbani.

3. All'interno delle aree identificate come sopra, oltre alle prescrizioni di carattere specifico, devono essere rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 5, 6, 20, 21 e 22.

31.1 - Zone A: Insediamenti storici di particolare interesse architettonico e urbanistico.

1. Le zone A comprendono le parti più antiche degli ambiti urbani e/o di influenza urbana. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: residenziale, artigianale di servizio, commerciale di vicinato, esercizi pubblici, turistico-ricettiva, direzionale, di servizio pubbliche e private.

2. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

3. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare gli interventi di cui all'art. 18 ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica e della Addizione Volumetrica. Nel caso di Sostituzione edilizia, a parità di S.U.L., deve essere mantenuta l'altezza massima esistente o l'allineamento con i fabbricati adiacenti.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9, 10 e 11 gli interventi di cui all'art.18 dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto storico ed in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui all'art.18 previo parere della Commissione comunale per il paesaggio e della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

4. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

5. Per tutti gli spazi pubblici e gli elementi di arredo urbano presenti o da realizzare all'interno delle zone A devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di cui all'art.19.8.

6. Per i locali destinati ad attività artigianali esistenti, non definibili come artigianato di servizio, permanendo la stessa destinazione d'uso, sono consentiti gli interventi di cui all'art.18 ad esclusione della Addizione Volumetrica, Sostituzione Edilizia e Ristrutturazione Urbanistica.

7. La realizzazione di impianti radiotelevisivi satellitari non deve interessare i prospetti degli edifici, antenne e parabole di ricezione devono essere poste sulla copertura degli edifici e colorate di marrone. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di un edificio si devono adottare e predisporre impianti di ricezione centralizzati.

8. È consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e pannelli solari per autoconsumo purché generalmente occultati alla vista dai normali percorsi di uso pubblico. Nel caso di installazione su falde di tetti le suddette pannellature devono essere complanari alle falde stesse; la superficie occupata da pannelli non deve superare comunque il 50% della falda senza occupare le parti esterne delle stessa; i pannelli solari devono avere i serbatoi di accumulo all'interno dell'edificio oggetto di intervento.

9. L'apposizione di insegne, cartelloni pubblicitari, vetrine e bacheche non deve alterare o coprire in alcun modo gli elementi architettonici degli edifici; i manufatti si devono inserire in modo corretto con l'ambiente circostante sia per materiali, per caratteristiche dimensionali, grafiche e coloristiche.

10. In tutti gli interventi che comportano l'aumento delle unità immobiliari, la dimensione minima di quest'ultime, non può essere inferiore a 60 mq di S.U.L..

11. Gli interventi di realizzazione di terrazzi a tasca sono configurabili quale ristrutturazione edilizia e consentiti sugli edifici non di pregio storico e architettonico di cui alla schedatura del patrimonio edilizio presente nel SIT comunale, purché non alterino le caratteristiche della falda interessata, non interessino oltre il 30% della falda e non modifichino il profilo della linea di gronda.

31.2 - Zone B1: Insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale muniti delle opere di urbanizzazione primaria.

1. Corrispondono alle parti più recenti degli insediamenti a carattere residenziale frutto degli strumenti urbanistici precedenti, pressoché complete e munite delle opere di urbanizzazione primaria: essi sono in massima parte da considerare saturi, salvo alcuni casi per i quali le tabelle parametriche di cui all'art. 32 definiscono i parametri urbanistici, che sono dedotti dal precedente PRG.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: residenziale, artigianale di servizio, commerciale di vicinato, medie strutture di vendita fino a 500 mq di S.U.L., pubblici esercizi, turistico-ricettiva, direzionale, di servizio pubbliche e private.

3. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

4. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica che può essere attuata solo tramite Piano di Recupero, previa individuazione di una Zona R ai sensi dell'art. 31.20 e contestuale variante al RU da effettuare con una nuova scheda R da aggiungere all'allegato 15 b redatta secondo lo schema delle Schede norma R.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

5. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

6. Per le attività produttive esistenti, non definibili come artigianato di servizio, e permanendo la stessa destinazione d'uso, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art.18 ad esclusione della Addizione Volumetrica, Sostituzione Edilizia e Ristrutturazione Urbanistica, interventi possibili solo con l'adeguamento alle destinazioni di Zona come definite al comma 2; in caso di Ristrutturazione Urbanistica vale quanto già delineato al comma 4.

7. Per comparti B1 che contengono ancora una edificabilità inutilizzata identificata attraverso i parametri di cui alle tabelle parametriche di cui all'art.32. è possibile ampliare quegli edifici i cui lotti di pertinenza non siano ancora saturi; in ogni caso la superficie minima di un lotto per una nuova costruzione non può essere inferiore a mq. 500; sia in caso di ampliamenti che di nuova costruzione gli indici si applicano su aree non ancora utilizzate come superficie fondiaria per edifici realizzati con precedenti strumenti urbanistici.

8. Dove non sia consentito alcun tipo di ampliamento in quanto comparti saturi, è permessa l'Addizione Volumetrica "una tantum" per ciascuna unità immobiliare come definita all'art.18.5, nel rispetto delle distanze e salvo allineamenti preesistenti e compreso l'adeguamento in altezza non superiore a quella del fabbricato adiacente più alto, pari al 20 % della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21.

31.3 - Zone B2: Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente residenziale soggette ad intervento diretto convenzionato.

1. Corrispondono ad aree libere poste in prossimità o all'interno degli insediamenti a carattere residenziale (B1) precedentemente descritte e rappresentano il completamento degli insediamenti stessi: tali aree sono identificate con un perimetro di comparto che ricomprende al proprio interno parti fondiarie e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. Gli interventi su tali aree sono soggetti a Permesso di Costruire convenzionato come definito all'art. 13, al fine di realizzare le opere di urbanizzazione previste con la cessione gratuita al Comune. Le stesse aree rappresentano, così come le zone C2 , le aree di sviluppo urbano del R.U.; la scelta dell'Intervento Diretto Convenzionato anziché del Piano Attuativo Convenzionato è determinata dalla esigenza di snellire le procedure di trasformazione data la limitatezza dei comparti.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: residenziale, artigianale di servizio, commerciale di vicinato, medie strutture di vendita fino a 500 mq di S.U.L., pubblici esercizi, di servizio pubbliche e private.

3. I comparti sono identificati graficamente con numero a cui nelle tabelle parametriche di cui all'art.32 corrispondono i dati e i parametri urbanistici necessari per la realizzazione dell'intervento di nuova edificazione. Gli indici di edificabilità sono valutati in ragione della S.T. secondo quanto definito all'art.13. La superficie minima di un lotto per una nuova costruzione non può essere inferiore a mq. 500. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo non possono essere inferiori a mq. 80 di S.U.L.. Sono consentiti tagli di alloggio inferiori a mq. 80 di S.U.L. a condizione che tale quota venga considerata come S.U.L. media e comunque non inferiori a mq.60 di S.U.L.

4. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 15.12 e l'incentivo energetico previsto all'art. 21.

5. Qualora nella stesura dei progetti si preveda, anche nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento sino ad un massimo del 10 % della S.U.L. consentita , così come previsto all'art.21.

31.4 - Zone C1: Aree destinate a insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi in corso di esecuzione.

1. Corrispondono alle parti degli insediamenti sulle quali è in corso di attuazione una trasformazione urbanistica definita da piani attuativi convenzionati ancora in corso. Per tali aree valgono i parametri urbanistici già definiti dagli strumenti attuativi precedenti.

2. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle già assentite nei piani attuativi approvati, tuttavia sono possibili cambi di destinazione d'uso come per le Zone C2.

3. Le Zone C1, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone B1.

31.5 - Zone C2: Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi convenzionati.

1. Corrispondono ad aree libere poste in prossimità o all'interno degli insediamenti a carattere residenziale (B1) e rappresentano il completamento degli insediamenti stessi: tali aree sono identificate con un perimetro di comparto che ricomprende al proprio interno parti fondiarie e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. Sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite dalle carte di R.U. per quanto riguarda la parte urbanistica superficiale, e delle opere tecnologiche del sottosuolo così come stabilito dalle direttive ambientali di cui all'art. 20 e prescritto dagli enti gestori dei servizi che in fase di approvazione dovranno dare il proprio assenso per la realizzazione degli interventi.

2. Gli interventi su tali aree sono subordinate alla presentazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata convenzionato, come definito all'art. 12.2. Rappresentano assieme alle zone B2 le aree di sviluppo urbano del R.U.. Su tali aree è sempre possibile intervenire con Piani Attuativi di iniziativa pubblica secondo le procedure di cui all'art.12.1.

3. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: residenziale, artigianale di servizio, commerciale di vicinato, medie strutture di vendita fino a 500 mq di S.U.L., pubblici esercizi, di servizio pubbliche e private..

4. I comparti sono identificati con numero nelle Tavv. 05-11 a cui corrispondono nelle tabelle parametriche di cui all'art.32 i dati e i parametri urbanistici necessari per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione. All'interno dei comparti sono comprese superfici fondiarie, strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune.

5. La superficie minima di un lotto per le nuove costruzioni non può essere inferiore a mq. 500. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo non possono essere inferiori a mq. 80 di S.U.L.. Sono consentiti tagli di alloggio inferiori a mq. 80 di S.U.L. a condizione che tale quota venga considerata come S.U.L. media e comunque non inferiore a mq.60 di S.U.L.

6. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 15.12 e l'incentivo energetico previsto all'art. 21.

7. Qualora nella stesura dei piani e dei progetti si preveda, anche nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento sino ad un massimo del 10 % della S.U.L. consentita , così come previsto all'art.21.

8. Le Zone C2, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone B1..

9. In attuazione di quanto previsto dal Piano Strutturale art. 82.10 delle N.T.A. negli interventi di trasformazione urbanistica previsti nelle zone C2 per lotti con S.U.L. consentita uguale o maggiore a 1.200 mq si dovranno riservare quote di edilizia sociale pari al 5% da destinare alla cessione convenzionata. Soluzioni diverse da tale ipotesi, quali la locazione convenzionata, l'edilizia sovvenzionata, la cessione di aree per edilizia pubblica, dovranno essere definite da un apposito regolamento comunale prendendo come base di riferimento la cessione convenzionata.

31.6 - Zone D1c: Insediamenti a carattere commerciale muniti delle opere di urbanizzazione primaria.

1. Corrispondono alle parti degli insediamenti a carattere commerciale, frutto degli strumenti urbanistici precedenti, pressoché complete e munite delle opere di urbanizzazione primaria.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: attività di spedizione e trasporto, artigianato di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi e medie strutture di vendita, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. È possibile per ogni unitè commerciale esistente nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

3. I comparti identificati con numero all'interno delle Tavv. 05-11 di RU e nelle tabelle parametriche di cui all'art.32 contengono una potenzialità edificatoria la cui dimensione è definita attraverso gli indici contenuti nelle tabelle stesse; utilizzando tali indici e parametri è possibile ampliare quegli edifici i cui lotti di pertinenza non siano ancora saturi. Sia in caso di ampliamenti che di nuova costruzione gli indici si applicano su aree non ancora utilizzate come superficie fondiaria per edifici realizzati con precedenti strumenti urbanistici.

4. In caso di lotti saturi è permessa, per esigenze funzionali e di adeguamento a normative di sicurezza e tecnologiche, l'Addizione Volumetrica "una tantum", per ciascun manufatto, nel rispetto delle distanze e degli altri parametri urbanistici pari al 10% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 20% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, anche in deroga al RC, ma fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini previste.

5. In caso di ampliamenti è necessario l'adeguamento ai parametri di parcheggio ad uso privato e privato di uso pubblico ai sensi dell'art.17.4.

6. Per gli edifici esistenti è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18: la Ristrutturazione Urbanistica, presupponendo interventi organici anche sulle opere di urbanizzazione, deve essere eseguita con un Piano di Recupero come definito all'art. 12.3. e previa redazione di una scheda R così come definita all'art.31.20.

7. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti commerciali sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.7 - Zone D1m: Insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo muniti delle opere di urbanizzazione primaria.

1. Corrispondono alle parti degli insediamenti a carattere misto, commerciale e/o produttivo frutto degli strumenti urbanistici precedenti, pressoché complete e munite delle opere di urbanizzazione primaria.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: industriale e artigianale, commerciale di vicinato, pubblici esercizi e medie strutture di vendita, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. La destinazione commerciale, relativamente alle medie strutture di vendita non deve superare il 50% della SUL massima consentita: tali quote dovranno comunque essere verificate e ricomprese nel dimensionamento commerciale complessivo del P.S.. È possibile per ogni unitè commerciale e/o produttiva esistente, nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

3. I comparti identificati con numero all'interno delle Tavv. 05-11.di RU e nelle tabelle parametriche di cui all'art.32 contengono una potenzialità edificatoria la cui dimensione è definita attraverso gli indici contenuti nelle tabelle stesse; utilizzando tali indici e parametri è possibile ampliare quegli edifici i cui lotti di pertinenza non siano ancora saturi. Sia in caso di ampliamenti che di nuova costruzione gli indici si applicano su aree non ancora utilizzate come superficie fondiaria per edifici realizzati con precedenti strumenti urbanistici.

4. In caso di lotti saturi è permessa per esigenze funzionali e di adeguamento a normative di sicurezza e tecnologiche l'Addizione Volumetrica "una tantum", per ciascun manufatto, nel rispetto delle distanze e degli altri parametri urbanistici pari al 10 % della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 20 % in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, anche in deroga al RC, ma fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini previste.

5. In caso di ampliamenti è necessario l'adeguamento ai parametri di parcheggio ad uso privato e privato di uso pubblico ai sensi dell'art.17.4.

6. Per gli edifici esistenti è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18: la Ristrutturazione Urbanistica, presupponendo interventi organici anche sulle opere di urbanizzazione, deve essere eseguita con un Piano di Recupero come definito all'art. 12.3 e previa redazione di una scheda R così come definita all'art.31.20.

7. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti produttivi e commerciali sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.8 - Zone D1p: Insediamenti a carattere produttivo muniti delle opere di urbanizzazione primaria.

1. Corrispondono alle parti degli insediamenti a carattere produttivo, frutto degli strumenti urbanistici precedenti, pressoché complete e munite delle opere di urbanizzazione primaria.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: industriale e artigianale, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. È possibile per ogni unità produttiva esistente, nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

3. I comparti identificati con numero all'interno delle Tavv. 05-11 di R.U. e nelle tabelle parametriche di cui all'art. 32 contengono una potenzialità edificatoria la cui dimensione è definita attraverso gli indici contenuti nelle tabelle stesse; utilizzando tali indici e parametri è possibile ampliare quegli edifici i cui lotti di pertinenza non siano ancora saturi. Sia in caso di ampliamenti che di nuova costruzione gli indici si applicano su aree non ancora utilizzate come superficie fondiaria per edifici realizzati con precedenti strumenti urbanistici.

4. In caso di lotti saturi è permessa per esigenze funzionali e per adeguamento a normative di sicurezza e tecnologiche l'Addizione Volumetrica "una tantum", per ciascun manufatto, nel rispetto delle distanze e degli altri parametri urbanistici, al 10% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 20% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, anche in deroga al RC, ma fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini previste.

5. In caso di ampliamenti è necessario l'adeguamento ai parametri di parcheggio ad uso privato ai sensi dell'art.17.4.

6. Per gli edifici esistenti è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18: la Ristrutturazione Urbanistica, presupponendo interventi organici anche sulle opere di urbanizzazione, deve essere eseguita con un Piano di Recupero come definito all'art. 12.3 e previa redazione di una scheda R così come definita all'art.31.20.

7. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti produttivi sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.9 - Zone D2c: Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale soggette a piani attuativi convenzionati.

1. Corrispondono ad aree libere destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale, poste all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana: tali aree sono identificate con un perimetro di comparto che ricomprende al proprio interno parti fondiarie e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. Sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite nelle carte di R.U. per quanto riguarda la parte urbanistica superficiale, e delle opere tecnologiche del sottosuolo così come prescritto all'art. 20 da verificare con gli i enti gestori dei servizi che in fase di approvazione dei piani dovranno dare il proprio assenso per la realizzazione degli interventi.

2. Gli interventi su tali aree sono subordinate alla presentazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata convenzionato, come definito all'art. 12.2. Esse rappresentano le aree di sviluppo produttivo del R.U.. Su tali aree è sempre possibile intervenire con Piani Attuativi di iniziativa pubblica secondo le procedure di cui all'art.12.1.

3. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: artigianale di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, commerciale di medie strutture di vendita, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. È possibile per ogni unità commerciale, nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

4. I comparti sono identificati con numero nelle Tavv 05-11 di R.U.; le tabelle parametriche di cui all'art. 32 contengono i dati e i parametri urbanistici necessari per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione. All'interno dei comparti sono comprese superfici fondiarie e superfici non fondiarie, strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune.

5. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 15.12 e l'incentivo energetico previsto all'art. 21.

6. Qualora nella stesura dei piani e dei progetti si preveda, anche nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento sino ad un massimo del 10 % della S.U.L. consentita, così come previsto all'art.21.

7. Le Zone D2c, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone D1c.

8. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti commerciali sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.10 - Zone D2m: Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo soggette a piani attuativi convenzionati.

1. Corrispondono ad aree libere destinate a nuovi insediamenti a carattere misto, commerciale e/o produttivo poste all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana: tali aree sono identificate con un perimetro di comparto che ricomprende al proprio interno parti fondiarie e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. Sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite dalle carte di R.U. per quanto riguarda la parte urbanistica superficiale, e delle opere tecnologiche del sottosuolo così come prescritto all'art. 20 da verificare con gli i enti gestori dei servizi che in fase di approvazione dei piani dovranno dare il proprio assenso per la realizzazione degli interventi.

2. Gli interventi su tali aree sono subordinate alla presentazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata convenzionato, come definito all'art. 12.2. Esse rappresentano le aree di sviluppo produttivo del R.U.. Su tali aree è sempre possibile intervenire con Piani Attuativi di iniziativa pubblica secondo le procedure di cui all'art.12.1.

3. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: industriale e artigianale, commerciale di vicinato, pubblici esercizi e medie strutture di vendita, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. La destinazione commerciale, relativamente alle medie strutture di vendita non deve superare il 50% della SUL massima consentita. È possibile per ogni unità commerciale e/o produttiva, nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

4. I comparti sono identificati con numero nelle Tavv. 05-11 di R.U.; le tabelle parametriche di cui all'art.32 contengono i dati e i parametri urbanistici necessari per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione. All'interno dei comparti sono comprese superfici fondiarie, strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune.

5. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 15.12 e l'incentivo energetico previsto all'art. 21.

6. Qualora nella stesura dei piani e dei progetti si preveda, anche nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento sino ad un massimo del 10% della S.U.L. consentita, così come previsto all'art.21.

7. Le Zone D2m, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone D1m.

8. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti produttivi e commerciali sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.11 - Zone D2p: Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere produttivo soggette a piani attuativi convenzionati.

1. Corrispondono ad aree libere destinate a nuovi insediamenti a carattere produttivo poste all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana: tali aree sono identificate con un perimetro di comparto che ricomprende al proprio interno parti fondiarie e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. Sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite dalle carte di R.U. per quanto riguarda la parte urbanistica superficiale, e delle opere tecnologiche del sottosuolo così come prescritto all'art. 20 da verificare con gli i enti gestori dei servizi che in fase di approvazione dei piani dovranno dare il proprio assenso per la realizzazione degli interventi.

2. Gli interventi su tali aree sono subordinate alla presentazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata convenzionato, come definito all'art. 12.2. Esse rappresentano le aree di sviluppo produttivo del R.U.. Su tali aree è sempre possibile intervenire con Piani Attuativi di iniziativa pubblica secondo le procedure di cui all'art.12.1.

3. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: industriale e artigianale, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. È possibile per ogni unità produttiva, nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

4. I comparti sono identificati con numero nelle Tavv. 05-11 di R.U; le tabelle parametriche di cui all'art.32 contengono i dati e i parametri urbanistici necessari per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione. All'interno dei comparti sono comprese superfici fondiarie, strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune.

5. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 15.12 e l'incentivo energetico previsto all'art. 21.

6. Qualora nella stesura dei piani e dei progetti si preveda, anche nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento sino ad un massimo del 10% della S.U.L. prevista, così come previsto all'art.21.

7. Le Zone D2 p, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone D1p.

8. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti produttivi sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.12 - Zone E3: Aree agricole integrative degli insediamenti.

1. Le Zone E3 sono le parti di territorio corrispondenti alle aree definite dalle Norme del P.S. all'art.84, come "Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti", non pianificate urbanisticamente nel presente RU, a differenza di altre che sono state ricomprese nell'ambito della pianificazione urbanistica del R.U. assumendo la definizione e le destinazioni di Zone omogenee compatibili con le destinazioni previste dal P.S.

2. Le Zone E3 assumono pertanto nell'ambito del presente R.U. dalle destinazioni previste dal P.S. solo quella agricola ed attività ad essa connesse. Le altre destinazioni diverse da quella agricola (tempo libero all'aperto e relativi servizi; pubbliche e/o di interesse pubblico; parcheggi; verde privato), potranno trovare una successiva pianificazione nel secondo R.U. ovvero nel presente con una Variante al R.U..

3. Esse, come le parti già pianificate urbanisticamente, risultano coerenti con le aree di cui agli artt. 13.12, 13.13 e 13.14 delle Norme del P.T.C.P..

4. All'interno di tali zone sono consentite tutte le attività previste all'art. 2. ad eccezione della zootecnia aziendale, attività faunistica, nuove costruzioni siano esse residenze agricole che annessi, quand'anche amatoriali.

5. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

6. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Sostituzione Edilizia e della Ristrutturazione Urbanistica. L'Addizione Volumetrica "una tantum" potrà essere pari al 20% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, nel rispetto delle distanze e delle altezze esistenti.

Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9, 10 gli interventi di cui all'art.18 dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale ed in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

7. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

8. Le aree boscate presenti all'interno delle E3 devono essere tutelate da fonti improprie di illuminazione artificiale eventuali fonti di luce per illuminare percorsi devono essere rivolte verso il basso e non verso la vegetazione..

9. Per le Zone E3 devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art. 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e successivi delle presenti norme.

31.13 - Zone E4: Aree agricole periurbane.

1. Le Zone E4 corrispondono alle aree agricole interne "alle aree urbane e/o di influenza urbana" di cui all'art.82 delle norme del P.S. vigente, ma esterne ai centri abitati definiti nella Tav.12 in quanto non interessate dalla pianificazione urbanistica del presente R.U..

2. Esse costituiscono una sorta di filtro fra gli ambiti urbani veri e propri e i Sistemi territoriali agricoli e di paesaggio e rivestono una importante funzione paesaggistica rispetto agli insediamenti, connotandosi come aree agricole di contorno agli stessi.

3. Per queste zone valgono le norme generali di cui all'art.24, con le seguenti limitazioni: sono escluse le attività zootecniche di carattere aziendale, in termini di strutture, che devono essere eventualmente ubicate nel territorio aperto; per quanto riguarda l'eventuale costruzione di annessi, sono da escludere per queste zone quelli aziendali di una certa consistenza, da ubicare nel territorio aperto, mentre sono consentiti quelli minori gestiti da IA e da OAA , di cui all'art.24.6, purché siano realizzati con materiali e tipologie tipiche così come definito all'art.24 e posizionati in modo da mantenere intatte le visuali paesaggistiche verso i centri e i nuclei storici. Sono consentiti i piccoli annessi per il ricovero di animali non connessi alle esigenze di aziende agricole così come definiti all'art. 24.7. Sono consentiti i manufatti precari come definiti all'art. 24.8 e le serre stagionali come definite all'art. 24.9.

4. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

5. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18; l'Addizione Volumetrica "una tantum" potrà essere pari al 20% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, nel rispetto delle distanze e delle altezze esistenti; la Ristrutturazione Urbanistica può essere attuata solo tramite Piano di Recupero, previa individuazione di una Zona R ai sensi dell'art. 31.20 e contestuale variante al RU da effettuare con una nuova scheda R da aggiungere all'allegato 15 b redatta secondo lo schema delle Schede R. Tale procedura consente di programmare l'intervento di ristrutturazione in modo puntuale, definirne gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e gli Indirizzi progettuali e le eventuali convenzioni con la Amministrazione Pubblica ai fini di una gestione corretta del recupero da effettuare, che ben si inserisca nel contesto agricolo periurbano evitando di compromettere eventuali future pianificazioni di tipo urbano.. In ogni caso le nuove Schede devono rispettare il dimensionamento previsto dal P.S. vigente relativamente alle funzioni che abbiano un riscontro dimensionale; la variante parziale al RU deve essere supportata da Valutazione ambientale, se necessaria, secondo le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS previste dalle disposizioni regionali vigenti.

Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9, 10 gli interventi di cui all'art.18 dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale ed in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

6. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

7. Per i manufatti a carattere produttivo, anche se connessi con le attività agricole, esistenti all'interno delle Zone E4 è possibile, permanendo la stessa destinazione, realizzare gli interventi di cui all'art. 18 fino alla addizione volumetrica stabilita in una S.U.L. max pari al 10% della S.U.L. esistente, incrementabile fino al 20% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, nel rispetto delle distanze e delle altezze esistenti. Ampliamenti superiori per tali manufatti in senso produttivo possono avvenire nelle UTOE a ciò deputate o nel territorio aperto se legati alla trasformazione di prodotti agricoli; sui fabbricati eventualmente dismessi possono essere effettuati anche gli altri interventi di cui all'art. 18, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica per le destinazioni d'uso compatibili con la Zona; per interventi di ristrutturazione urbanistica con si dovrà seguire l'iter sopra citato del Piano di Recupero previa redazione di scheda Er secondo quanto definito all'art. 29..

8. Le aree boscate presenti all'interno delle E4 devono essere tutelate da fonti improprie di illuminazione artificiale eventuali fonti di luce per illuminare percorsi devono essere rivolte verso il basso e non verso la vegetazione..

9. Per le Zone E4 devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e successivi delle presenti norme.

31.14 - Zone F1: Aree destinate a verde pubblico.

1. Rappresentano le aree destinate a verde pubblico, compresi gli standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art.3, gli spazi a verde pubblico attrezzato, le nuove piazze urbane, i giardini pubblici, i parchi urbani, sia esistenti che di progetto, individuati nelle Tavv. 05-11 di R.U..

2. I nuovi spazi a verde pubblico in progetto sono in buona parte inseriti nell'ambito di comparti soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati; in questi casi tali opere devono essere realizzate dai privati in quanto soggette ad indici perequativi e cedute con le relative aree gratuitamente al Comune. Qualora un Piano Attuativo proponga modifiche all'assetto del R.U., gli spazi destinati a verde pubblico dovranno rimanere nella stessa quantità e ubicati in modo funzionale nel contesto urbano. Nel caso in cui il Comune debba realizzare un'area a verde pubblico anche prima della acquisizione di un'area F1 prevista all'interno di un comparto soggetto a piano attuativo convenzionato può attivare la procedura prevista all'art.14.

3. Gli interventi in area F1, una volta le aree siano di proprietà pubblica, possono anche essere realizzati e gestiti da soggetti privati diversi dalla Pubblica Amministrazione, attraverso la stipula di una convenzione con il Comune che ne determini le modalità di attuazione e di gestione e ne garantisca l'uso pubblico.

4. Possono essere realizzate coperture stagionali all'interno degli spazi di cui sopra a condizione che siano realizzate con materiali leggeri, che non modifichino in modo permanente lo stato dei luoghi, compreso piccole strutture di ristoro e servizio in legno.

5. La progettazione di tali spazi deve tenere in considerazione degli assetti vegetazionali da realizzare con piantumazioni tipiche della Zona e secondo gli indirizzi contenuti nell'art. 20.5 e dei materiali di pavimentazione e di arredo in conformità con i materiali tipici della Zona quand'anche composti secondo forme progettuali contemporanee.

6. Interventi parziali devono essere eseguiti previo studio preliminare di tutto il comparto F1 o di un' area abbastanza ampia di esso in modo da evidenziarne le connessioni con il tessuto urbano esistente al fine di non compromettere e/o contraddire la futura utilizzazione delle aree non oggetto dell'intervento.

7. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

8. Nell'ambito delle zone F1 in attesa del loro utilizzo per finalità pubbliche, ovvero anche in concomitanza con destinazioni pubbliche in aree residuali di minore pregio, è consentita la realizzazione di orti urbani da destinare a finalità sociali.

31.15 - Zone F2: Aree destinate ad attrezzature pubbliche.

1. Rappresentano le aree da destinare ad attrezzature e servizi pubblici comprese quelle destinate a standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art. 3 individuate nelle Tavv. 05-11 di RU con simbologia specifica riferita ai vari servizi pubblici, nonché quelli destinati al culto.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: direzionale, di servizio pubbliche.

I simboli riportati in cartografia connotano la tipologia delle attrezzature pubbliche esistenti e di progetto: questi ultimi in particolare sono di indirizzo urbanistico. Nel corso della gestione del RU è sempre possibile modificare il tipo di attrezzatura prevista, purché di tipo pubblico, senza preventiva variante al RU purché l'area sia idonea sotto il profilo urbanistico e ambientale. Per le nuove strutture e attrezzature i parametri dimensionali e urbanistici saranno definiti in sede di progettazione dell'opera pubblica in base ai criteri e alle norme di legge vigenti, nonché alle caratteristiche paesaggistiche e ambientali dell'area.

3. All'interno o all'esterno delle attrezzature pubbliche possono trovare ubicazione attività commerciali di vicinato e pubblici esercizi, quand'anche a gestione privata convenzionata, come funzioni complementari a quelle svolte dalle attrezzature principali.

4. Le aree F2 in progetto collocate all'interno di comparti soggetti a Piani Attuativi di iniziativa privata o Interventi Diretti Convenzionati devono essere cedute gratuitamente al Comune, che le utilizzerà per la realizzazione delle attrezzature pubbliche. Nel caso in cui il Comune debba realizzare un'opera pubblica anche prima della acquisizione di un'area F2 prevista all'interno di un comparto soggetto a piano attuativo convenzionato può attivare la procedura prevista all'art.14.

5. Gli interventi in area F2 possono essere realizzati e gestiti da soggetti privati diversi dalla Pubblica Amministrazione, attraverso la stipula di una convenzione con il Comune che ne determini il dimensionamento, le modalità di attuazione e di gestione e ne garantisca l'uso pubblico.

6. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

7. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale è possibile effettuare gli interventi di cui all'art. 18. Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9, 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto urbano ed in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui all'art.18 previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

8. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

9. Nell'ambito delle zone F2 è possibile prevedere spazi destinati a parcheggi pubblici o a parcheggi privati di uso pubblico; questi ultimi sono da regolamentare attraverso apposita convenzione che ne garantisca l'uso in modo permanente e la cessione al pubblico demanio alla conclusione del servizio per cui sono sorti.

31.16 - Zone F3: Aree destinate a verde privato.

1. Sono aree poste all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana che non contengono potenzialità edificatoria e, tuttavia, possono costituire un complemento di spazi verdi a servizio degli insediamenti.

2. Possono essere destinate a giardini privati, orti domestici e spazi di sosta privati scoperti nonché a tutte quelle attività agricole che non contrastino con la loro collocazione nel contesto urbano. Se in adiacenza con Zone A, B, C, D, R, T possono ospitare le pertinenze di cui all'art. 15.12: queste dovranno comunque rispettare le distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade, ed essere realizzate con materiali e tipologie tipiche della zona.

3. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, presenti nelle Zone F3 devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

4. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica che può essere attuata solo tramite Piano di Recupero, previa individuazione di una Zona R ai sensi dell'art. 31.20 e contestuale variante al RU da effettuare con una nuova scheda R da aggiungere all'allegato 15 b redatta secondo lo schema delle Schede R.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale e in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Commissione comunale per il paesaggio e della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

5. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

6. Le zone F3, se in adiacenza alle zone produttive, commerciali e miste, possono ospitare anche manufatti a carattere tecnologico e locali tecnici pertinenziali dei fabbricati produttivi e commerciali esistenti; questi locali dovranno comunque rispettare le distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade, ed essere realizzati con materiali e tipologie tipiche della zona.

7. Nell'ambito delle zone F3 è possibile prevedere spazi destinati a parcheggi pubblici o a parcheggi privati di uso pubblico; gli stessi sono da regolamentare attraverso apposita convenzione che ne garantisca l'uso in modo permanente e la cessione al pubblico demanio alla conclusione del servizio per cui sono sorti.

31.17 - Zone F4: Aree destinate a servizi privati di interesse generale

1. Sono aree private destinate a servizi a prevalente carattere generale.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: residenza specialistica, residenza collettiva, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, turistico-ricettiva alberghiera, attività finalizzate allo svago, attività ricettive a carattere prevalente non edilizio, direzionale, di servizio a carattere privato.

3. La destinazione turistico-.ricettiva non può essere esclusiva ma correlata alle altre attività; è consentita anche la destinazione residenziale nel limite strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni principali; in ogni caso le funzioni residenziali dovranno essere integrate anche tipologicamente nella struttura a destinazione principale.

4. In tali zone si opererà con Intervento diretto, soggetto ad eventuale convenzione nel caso di presenza di opere di urbanizzazione primaria da realizzare, ovvero di altri impegni legati alla tipologia del servizio da svolgere anche per finalità pubbliche, ovvero con piani attuativi convenzionati. I dimensionamenti massimi e i parametri urbanistici sono definiti nelle tabelle relative di cui all'art.32.

5. Si dovrà prevedere la sistemazione complessiva delle aree scoperte salvaguardando l'assetto vegetazionale esistente, la realizzazione dei manufatti necessari a svolgere le funzioni con tipologie e materiali adeguati al contesto ambientale nonché la predisposizione degli spazi di sosta e le infrastrutture necessarie in base al tipo di attività da insediare.

6. Per quanto riguarda la dotazione di parcheggi privati e privati di uso pubblico si fa riferimento a quanto previsto all'art. 17.4.

7. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale, presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

8. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Sostituzione Edilizia e della Ristrutturazione Urbanistica, interventi possibili nell'ambito di una rifunzionalizzazione dell'area secondo le nuove destinazioni di Zona e attraverso i relativi piani attuativi.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale e in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Commissione comunale per il paesaggio e della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

È permessa l'Addizione Volumetrica "una tantum" per ciascuna unità immobiliare, nel rispetto delle distanze e salvo allineamenti preesistenti e compreso l'adeguamento in altezza non superiore a quella del fabbricato adiacente più alto, pari al 20 % della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21.

9. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

10. Potranno essere realizzate coperture stagionali a condizione che siano realizzate con materiali leggeri, che non modifichino lo stato dei luoghi, non producano aggravio dell'assetto idraulico al contorno e che nel titolo abilitativo necessario alla realizzazione sia individuato il periodo nel quale la struttura verrà istallata e successivamente rimossa.

31.18 - Zone T: Aree destinate a servizi turistico-ricettivi interne agli ambiti urbani.

1. Sono aree destinate in maniera pressoché esclusiva ad attività turistico ricettiva.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: turistico-ricettiva, artigianale di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, di servizio a carattere privato; è consentita anche la destinazione residenziale ordinaria per lo svolgimento delle funzioni principali nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni principali; in ogni caso le funzioni residenziali dovranno essere integrate anche tipologicamente nella struttura a destinazione principale.

3. In tali zone si opererà con Piani Attuativi di iniziativa privata convenzionata, la cui estensione massima è delimitata dai limiti del comparto individuati cartograficamente nelle Tavole di R.U.. I dimensionamenti massimi e i parametri urbanistici sono definiti nelle tabelle parametriche di cui all'art. 32 e nelle Schede T inserite nell'Allegato 15c.

4. Si dovrà prevedere la sistemazione complessiva delle aree scoperte salvaguardando l'assetto vegetazionale esistente, la realizzazione dei manufatti necessari a svolgere le funzioni con tipologie e materiali adeguati al contesto ambientale nonché la predisposizione degli spazi di sosta e le infrastrutture necessarie già previste in sede di R.U. e ulteriormente precisate in base al tipo di attività da insediare.

5. Per quanto riguarda la dotazione di parcheggi privati e privati di uso pubblico si fa riferimento a quanto previsto all'art. 17.4. mentre per quanto riguarda la dotazione di standard pubblici si fa riferimento a quanto già individuato nelle carte di R.U..

6. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale, presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

7. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Sostituzione Edilizia e della Ristrutturazione Urbanistica, interventi possibili nell'ambito di una rifunzionalizzazione dell'area secondo le nuove destinazioni di Zona e attraverso i relativi piani attuativi.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale e in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

È permessa l'Addizione Volumetrica "una tantum" per ciascuna unità immobiliare, nel rispetto delle distanze e salvo allineamenti preesistenti e compreso l'adeguamento in altezza non superiore a quella del fabbricato adiacente più alto, pari al 20% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21.

8. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

9. Potranno essere realizzate coperture stagionali a condizione che siano realizzate con materiali leggeri, che non modifichino lo stato dei luoghi, non producano aggravio dell'assetto idraulico al contorno e che nel titolo abilitativo necessario alla realizzazione sia individuato il periodo nel quale la struttura verrà istallata e successivamente rimossa.

10. La S.U.L. esistente dei fabbricati da recuperare indicata nelle Schede Norma di cui alla Tav. 15c è da ritenersi indicativa e suscettibile di variazione in occasione della redazione del progetto architettonico definitivo a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e precisione.

31.19 - Zone P: Aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico.

1. Costituiscono tutte le aree destinate o da destinare a parcheggi pubblici, così come definite all'art.17.3.

2. Nelle Tavv. 05-11 del R.U. sono riportate le aree già destinate a parcheggi pubblici e quelle di progetto.

3. La maggior parte di queste ultime è compresa nei comparti soggetti a Piani Attuativi convenzionati o Interventi Diretti Convenzionati e dovrà essere realizzata da parte dei privati in tale contesto. Qualora un Piano Attuativo proponga modifiche all'assetto del R.U., gli spazi destinati a parcheggi pubblici dovranno rimanere nella quantità e nel numero di posti auto prefissati e ubicati in modo funzionale nel contesto urbano. Nel caso in cui il Comune debba realizzare un parcheggio pubblico anche prima della acquisizione di un'area P prevista all'interno di un comparto soggetto a piano attuativo convenzionato può attivare la procedura prevista all'art.14.

4. Le aree da destinare a parcheggi pubblici devono essere corredate di idonee alberature di alto fusto di specie tipiche locali in modo tale comunque da non ridurre il numero di posti auto, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica ambientale e di pavimentazioni permeabili.

5. In taluni casi la realizzazione e la gestione parcheggi pubblici può avvenire anche ad opera di privati attraverso la stipula di apposita convenzione con il Comune che ne garantisca l'uso pubblico.

31.20 - Zone R: Aree e/o immobili soggette a recupero urbanistico interne agli ambiti urbani.

1. Corrispondono a comparti urbani all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana, caratterizzati da situazioni di degrado urbanistico, nei quali si deve intervenire con la predisposizione di un Piano di Recupero così come delineato all'art. 12.3.

2. Il R.U. individua nelle Tavole 05-11 Zone di Recupero (R) per ciascuna delle quali è definita una scheda nell'elaborato 15b allegato alle presenti Norme, nella quale si evidenziano le problematiche urbanistiche ivi presenti, gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e Destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e Indirizzi progettuali. Il Piano di Recupero dovrà essere conforme alla Scheda relativa.

3. Qualora nella stesura del Piano di Recupero si preveda, nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di energia da fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento del 10 % della S.U.L. consentita, così come previsto all'art.21 delle presenti norme.

4. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale, appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, presenti nell'ambito delle Zone R devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19; pertanto il Piano di Recupero dovrà salvaguardare tali manufatti nell'ambito del progetto di recupero.

5. In assenza di Piano di Recupero sono possibili gli interventi diretti di cui all'art. 18 fino al Restauro e Risanamento Conservativo.

6. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Sostituzione Edilizia e della Ristrutturazione Urbanistica, interventi possibili nell'ambito di una rifunzionalizzazione dell'area secondo le nuove destinazioni di Zona e attraverso i relativi piani attuativi.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale e in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

È permessa l'Addizione Volumetrica "una tantum" per ciascuna unità immobiliare, nel rispetto delle distanze e salvo allineamenti preesistenti e compreso l'adeguamento in altezza non superiore a quella del fabbricato adiacente più alto, pari al 20% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21.

7. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

8. Zone di Recupero possono essere individuate anche successivamente all'approvazione del R.U. su proposta del Comune o di privati cittadini. In tal caso la variante al R.U. comporterà l'individuazione di una apposita scheda da aggiungere all'elaborato 15b contenente tutto quanto è necessario anche per la predisposizione del Piano di Recupero. La nuova Scheda andrà ad implementare con numero progressivo l'Allegato 15b alle NTA e dovrà essere redatta in linea di massima come quelle esistenti secondo la seguente articolazione: Descrizione dell'area e/o degli immobili, Obbiettivi da perseguire, Funzioni e Destinazioni d'uso, Strumenti attuativi, Parametri urbanistici, Prescrizioni e Indirizzi progettuali. Il criterio base per i parametri di nuova edificabilità nelle Zone di recupero corrisponde al recupero della S.U.L. esistente, eventualmente incrementabile con incentivi di S.U.L. finalizzati al recupero e alla riqualificazione oltre che alla realizzazione di opere di urbanizzazione; sono sempre consentite le pertinenze di cui all'art.15.12, gli incentivi energetici di all'art.21 e le altre prescrizioni di carattere generale contenute nelle presenti norme.

9. Nuove previsioni frutto di interventi di recupero oggi non previsti che si dovessero effettuare nel corso di gestione del R.U. secondo quanto previsto al comma 8 dovranno comunque essere compatibili con il dimensionamento previsto dal P.S. non utilizzato nel R.U. e dovrà essere svolta la Valutazione ambientale, se necessaria, secondo le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS previste dalle disposizioni regionali vigenti.

10. In attuazione di quanto previsto dal Piano Strutturale art. 82.10 delle N.T.A. negli interventi di trasformazione urbanistica previsti nelle zone R per lotti con S.U.L. consentita uguale o maggiore a 1.200 mq si dovranno riservare quote di edilizia sociale pari al 5% da destinare alla cessione convenzionata. Soluzioni diverse da tale ipotesi, quali la locazione convenzionata, l'edilizia sovvenzionata, la cessione di aree per edilizia pubblica, dovranno essere definite da un apposito regolamento comunale prendendo come base di riferimento la cessione convenzionata.

11. La S.U.L. esistente dei fabbricati da recuperare indicata nelle Schede Norma di cui alla Tav. 15b è da ritenersi indicativa e suscettibile di variazione in occasione della redazione del progetto architettonico definitivo a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e precisione.

31.1 Zone A: insediamenti storici di particolare interesse architettonico e urbanistico

31.2 Zone B1: insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale muniti delle opere di urbanizzazione primaria

31.3 Zone B2: aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente residenziale soggette ad intervento diretto convenzionato

31.4 Zone C1: aree destinate a insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi in corso di esecuzione

31.5 Zone C2: aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi convenzionati

31.6 Zone D1C: insediamenti a carattere commerciale muniti delle opere di urbanizzazione primaria

31.7 Zone D1M: insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo muniti delle opere di urbanizzazione primaria

31.8 Zone A: insediamenti storici di particolare interesse architettonico e urbanistico

31.9 Zone D2C: aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale soggette a piani attuativi convenzionati

31.10 Zone D2M: aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo soggette a piani attuativi convenzionati

31.11 Zone D2P: aree destinate a nuovi insediamenti a carattere produttivo soggette a piani attuativi convenzionati

31.12 Zone E3: aree agricole integrative degli insediamenti

31.13 Zone E4: aree agricole periurbane

31.14 Zone F1: aree destinate a verde pubblico

31.15 Zone F2: aree destinate ad attrezzature pubbliche

31.16 Zone F3: aree destinate a verde privato

31.17 Zone F4: aree destinate a servizi privati di interesse generale

31.18 Zone T: aree destinate a servizi turistico-ricettivi interne agli ambiti urbani

31.19 Zone P: Aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico

31.20 Zone R: Aree e/o immobili soggette a recupero urbanistico interne agli ambiti urbani

Art. 32 Parametri urbanistici e indirizzi

1. Per quanto concerne gli indirizzi e le prescrizioni per le singole UTOE, essi sono sintetizzati all'interno delle norme relative alle singole Zone Omogenee in cui si articolano il Territorio aperto e gli Insediamenti nonché nelle norme di carattere generale contenute nelle presenti NTA.

32.1 - UTOE 1 - Castelnuovo Berardenga

1. Gli ambiti urbani e/o di influenza urbana dell'UTOE 1 individuati dal Piano Strutturale sono:

  • - Castelnuovo Berardenga, capoluogo del Comune, facente parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P.;
  • - Guistrigona, aggregato di Villa-Fattoria, inserito nell'elenco 2 della Disciplina del P.T.C.P. 2010 (ex art.L8, comma 6 del P.T.C.P. 2000);
  • - S. Piero, aggregato a forma aperta, inserito nell'elenco 2 della Disciplina del P.T.C.P. 2010 (ex art. L.8, comma 6 P.T.C.P. 2000).

2. Per quanto riguarda Castelnuovo Berardenga, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11.e 13.12 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme. In particolare l'intervento previsto nel comparto zona C2 n.1 del Capoluogo, data la particolare vicinanza al centro storico e anche alla villa fattoria di Felsina, dovrà essere realizzato nel rispetto dei caratteri tipologici e morfologici del contesto paesaggistico in cui è inserito secondo i criteri individuati all'art.20.5. comma 2. Per quanto riguarda il comparto 1 zona C2 oggetto di variante al RU a seguito della Conferenza Paritetica Interistituzionale del 26/09/2014 devono essere rispettate le prescrizioni paesaggistiche e ambientali di cui all'allegato delle NTA Tav.15e.

3. Per quanto riguarda Guistrigona e San Piero, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto all' art. 13.13 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

4. Per gli ambiti urbani e/o di influenza urbana delle UTOE sono di seguito riportate le tabelle con l'indicazione dei parametri urbanistici, come definiti all'art.15 delle presenti norme.

5. Per quanto riguarda la zona D1m n.1 del Capoluogo, la S.U.L. consentita è quella già prevista dall'ex- PIP anche in deroga ai parametri di cui alla tabella successiva;

UTOE 1 Castelnuovo Berardenga

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
14.380---
2812---
33.521---
41.310---
52.944---
62.561---
7520---
84.177---
92.866---
103.821---
114.184---
121.117---
1327.583---
147.546---
153.753---
16878---
17945---
183.555---
192.366---
207.594---
21670---
229.525---
231.646---
242.21826,0%30,0%2
255.955---
262.739---
274.623---
282.910---
291.756---
302.429---
312.155---
321.960---
334.348---
342.781---
353.20326,0%30,0%2
363.990---
374.691---
383.854---
3912.000---
408.066---
411.26026,0%30,0%2
422.87726,0%30,0%2
4315.085---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
1a3.6852.8241706910016,0%30,0%3
22.4021.1420037488614,0%30,0%3
Zone C1
S.F.
12.789

(Per i parametri urbanistici si fa riferimento a quelli dei piani attuativi già approvati)

Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
115.7905.7448242.3263.0893.80714%30,0%2
2a10.4824.0515411.1251.2053.56016,0%30,0%2
315.5358.7733.4526592.651018,0%30,0%
4'10.5502.6441322251.8902.53116,0%30,0%2
3.128

Nota ('): Si tratta di un comparto misto contenente sia la funzione residenziale (S.F. 2.644 mq) che quella turistico-ricettiva (S.F. 3.128 mq)
La SUL prevista per quanto riguarda la funzione turistico-ricettiva corrisponde a 16 PL oltre ai servizi necessari - Vedi scheda norma T1.

Zone D1m
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
13.56545,0%35,0%8,00 ml
221.15245,0%35,0%8,00 ml
Zone D2m
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max
1b5.4573.4140002.04340,0%40,0%4,00 ml
Zone R
S.F.
R13.245Vedi scheda norma R1
R210.571Vedi scheda norma R2
R73.594Vedi scheda norma R7

UTOE 1 Guistrigona

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
14.426---
28.156---
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
18.2123.49601.1641.7641.78816,0%30,0%2

UTOE 1 San Piero

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
16.646---
22.833---
35.496---
42.185---
55.644---
63.248---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
11.3941.23200162016,0%30,0%3
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
15.2093.3458411.0230015,0%30,0%2
22.3101.2525954630015,0%30,0%2
Zone F2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
11.4581.4580100*0030,0%30,0%**

* parcheggi privati di uso pubblico da realizzare all'interno della zona F2

** sarà definita in sede di progettazione dell'intervento in base hai criteri e alle norme di legge vigenti, nonchè alle cratteristiche paesaggistiche e ambientali dell'area

32.2 - UTOE 2 - San Gusmè - Villa a Sesta

1. Gli ambiti urbani e/o di influenza urbana dell'UTOE 2 individuati dal Piano Strutturale sono:

  • - San Gusmé, facente parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P.;
  • - Villa a Sesta, aggregato a forma chiusa, inserito nell'elenco 1 del P.T.C.P. 2010 (ex art.L8, comma 5 del P.T.C.P. 2000).
  • - S. Felice, aggregato di Villa-Fattoria, inserito nell'elenco 1 del P.T.C.P. 2010 (ex art. L.8, comma 5 P.T.C.P. 2000).
  • - Bossi, aggregato di Villa-Fattoria, inserito nell'elenco 1 del P.T.C.P. 2010 (ex art. L.8, comma 5 P.T.C.P. 2000).

2. Per quanto riguarda S.Gusmé, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11.e 13.12 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme. In particolare nell'intervento previsto nel comparto di zona C2 n.1 all'interno delle si dovranno utilizzare tipologie quand'anche di carattere contemporaneo, e materiali tipici (quali pietra locale, cotto, legno e intonaco a calce con coloriture di terra) paesaggisticamente coerenti con il centro storico di San Gusmè, evitando materiali e coloriture estranei al contesto.

3. Per quanto riguarda S. Felice , gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto all'art. 13.13 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme. Nell'ottica della valorizzazione turistica del borgo è possibile inserire una struttura pertinenziale a carattere temporaneo e stagionale nelle aree scoperte adiacenti ai fabbricati costituita da una piscina coperta (di superficie non superiore a 40 mq.) con una struttura in metallo e vetro (di superficie non superiore a 120 mq).

4. Per quanto riguarda Villa a Sesta e Bossi non sono previsti interventi di trasformazione, ma solo interventi sul patrimonio edilizio esistente, pertanto per essi sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

5. Per gli ambiti urbani e/o di influenza urbana delle UTOE sono di seguito riportate le tabelle con l'indicazione dei parametri urbanistici, come definiti all'art.15 delle presenti norme.

UTOE 2 San Gusmè

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
11.05226,0%30,0%2
2800---
33.253---
47.856---
5773---
61.658---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
11.6651.25304120019,0%30,0%2
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
13.2363.65436094397830120,0%30,0%2
Zone R
S.F.
R43.422Vedi scheda norma R4

UTOE 2 Villa a Sesta

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
17.10210%--
25.640---
34.141---

UTOE 2 San Felice

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
112.640---
28.291---
33.860---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
14.7803.90608740010,0%10,0%2

32.3 - UTOE 3 - Casetta - Stazione - Colonna del Grillo

1. Gli ambiti urbani e/o di influenza urbana dell'UTOE 3 individuati dal Piano Strutturale sono:

  • - Casetta, aggregato a forma aperta, inserito nell'elenco 2 della disciplina del P.T.C.P. (ex art. L.8, comma 6 del P.T.C.P. 2000), pur essendo inquadrato come aggregato, di fatto esso si configura già come parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P. e come tale esso è già inquadrato dal P.S. e dal presente RU. Il nucleo urbano di Casetta ricade in massima parte nel Comune di Castelnuovo Berardenga, tuttavia buona parte della zona produttiva definita dal P.T.C.P. di interesse comunale ricade nel Comune di Asciano con il quale il presente RU ha concordato scelte di pianificazione sia per quanto riguarda la zona produttiva che per questioni legate alla viabilità.
  • - Colonna del Grillo, insediamento produttivo di recente formazione inquadrato dal P.T.C.P. nell'ambito del polo produttivo di interesse sovracomunale di Colonna del Grillo/Ficaiole-Sentino ( art. 22 P.T.C.P. 2010).
  • - Castelnuovo Berardenga Scalo/Stazione, parte del borgo di tipo urbano situato prevalentemente nel Comune di Asciano strettamente legato alla presenza della vecchia stazione ferroviaria per Siena ed ad una importante fornace con annessa cava di cui alla scheda norma Ed5 dell'allegato Tav.15a.

2. Per quanto riguarda Casetta, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11., 13.12 e 13.13 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e gli indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme. Per tutti gli interventi di trasformazione che interessano anche il Comune di Asciano, la progettazione urbanistica attuativa dovrà essere concordata con il Comun confinante. Sono altresì da effettuare le valutazioni di incidenza, vista la presenza nelle vicinanze della ZSC/ZPS "Crete di Camposodo e Crete di Leonina" (cod. Natura 2000 IT5190004) della L.R. 30/2015, del Piano di gestione delle suddette zone adottato dalla Prov. di Siena con D.C.P. 25 del 23/06/2015, della D.G.R. 1223/2015, che contiene norme specifiche per le suddette ZSC/ZPS, la D.G.R. 1319/2016, nel rispetto della la Carta della rete ecologica contenuta nell’ Abaco delle Invarianti (II Invariante) del PIT/PPR.

3. Per quanto riguarda in particolare il comparto 1 zona C2 oggetto di variante al RU a seguito della Conferenza Paritetica Interistituzionale del 26/09/2014 e dei contributi pervenuti dopo l'adozione della Variante, dovranno essere rispettate, nella redazione e attuazione del piano attuativo del comparto 1, le prescrizioni paesaggistiche (A e B) e ambientali (C) così come definite nell'allegato delle NTA (ALL. 15f). Relativamente alla previsione del collegamento viario a sud del comparto 1 zona C2 con la Via Aretina, nel Comune di Asciano, il Piano attuativo relativo al comparto 1 dovrà avere, prima dell'adozione , l'assenso del Comune di Asciano, secondo la procedura della conformità urbanistica, nel rispetto di quanto comunicato dal Sindaco del Comune di Asciano in data 22.09.2014 prot.9702; in mancanza di ciò, il piano potrà essere adottato e approvato ugualmente per tutta la parte ricadente nel Comune di Castelnuovo Berardenga, rimandando ad una fase successiva l'approvazione del collegamento con la Via Aretina.

4. All'interno del comparto zona F4 n. 2 posto a Casetta nelle aree fondiarie soggette a rischi idraulico PI3 è consentita esclusivamente la realizzazione di piazzali, parcheggi privati a raso e verde privato, escludendo qualunque manufatto edilizio.

5. Per quanto riguarda Colonna del Grillo, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli art.21 e 22 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

Per quanto riguarda gli interventi di trasformazione in zone D2p di Colonna del Grillo previsti dal R.U. sono da favorire soluzioni urbanistiche-progettuali e tutte quelle attività produttive riconducibili alle aree Apea, indipendentemente dalla loro costituzione. Le aree Apea sono caratterizzate dai seguenti requisiti come definiti nelle Linee Guida regionali:

  1. a) aree ecologicamente attrezzate dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
  2. b) aree ecologicamente attrezzate caratterizzate da forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi;
  3. c) impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

6. Per quanto riguarda Stazione gli interventi di trasformazione previsti soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11., 13.12 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme. Per tutti gli interventi di trasformazione che interessano anche il Comune di Asciano, la progettazione urbanistica attuativa dovrà essere concordata con il Comune confinante. Sono altresì da effettuare le valutazioni di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997e L.R.56/2000.

7. Per gli ambiti urbani e/o di influenza urbana delle UTOE sono di seguito riportate le tabelle con l'indicazione dei parametri urbanistici, come definiti all'art.15 delle presenti norme.

UTOE 3 Casetta

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
11.21835,0%30,0%2
24.330---
32.517---
43.745---
57.479---
61.992---
76.188---
83.77526,0%30,0%3
91.261---
101.688---
111.878---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
11.8671.16207050016,0%30,0%3
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
173.45233.06520.1284.94215.317012,0%30,0%2
Zone D1m
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
16.37550,0%45,0%ml 8,00
Zone D1p
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
114.45445,0%45,0%ml 8,00
Zona F4
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
120.65323,0%30,0%ml 12,00
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
24.0253.2200805030,0%35,0%2
Zone T
S.T.  
184.986Vedi scheda norma T2

UTOE 3 Stazione

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
13.14626,0%30,0%2
295726,0%30,0%2
32.35626,0%30,0%2
41.003---
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
11.4549033472040016,0%30,0%2
26.6503.1775781.2411.654016,0%30,0%2
Zona F4
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
142.7098,0%8,0%2

UTOE 3 Colonna del grillo

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
13.557---
Zone D1m
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
118.786---
Zone D1p
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
18.22845,0%45,0%8,00 ml
29.15845,0%45,0%8,00 ml
315.27345,0%45,0%8,00 ml
Zone D2p
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max
134.95521.2495.2483.4804.97830,0%45,0%8,00 ml
Zone F4
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
15.5243.5224391.563025,0%25,0%2

Nota ('): Questo comparto, pur considerato di completamento, fa parte di un piano attuativo in corso di esecuzione a cui si deve fare riferimento per quanto concerne i parametri urbanistici, gli standard pubblici, le altezze e le distanze.

32.4 - UTOE 4 - Pianella - San Giovanni a Cerreto - Ponte a Bozzone

1. Gli ambiti urbani e/o di influenza urbana dell'UTOE 4 individuati dal Piano Strutturale sono:

  • - Pianella, facente parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P.;
  • - San Giovanni a Cerreto, aggregato a forma aperta, inserito nell'elenco 2 della Disciplina del P.T.C.P. 2010 (ex art.L8, comma 6 del P.T.C.P. 2000).
  • - Ponte a Bozzone, facente parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P..

2. Per quanto riguarda Pianella e Ponte a Bozzone, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11.e 13.12 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

3. Per quanto riguarda San Giovanni a Cerreto, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto all'art. 13.13 del P.T.C.P. 2010.

4. Per gli ambiti urbani e/o di influenza urbana delle UTOE sono di seguito riportate le tabelle con l'indicazione dei parametri urbanistici, come definiti all'art.15 delle presenti norme.

5. Per quanto riguarda la previsione di zona B2 n.1 posta a San Giovanni a Cerreto nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, l'edificazione deve salvaguardare l'area boscata ricompresa nel comparto.

6. Per quanto riguarda la previsione di zona F4 n.2 posta a Ponte a Bozzone, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, la nuova edificazione delle strutture sportive e ricreative deve essere posta nella parte inferiore del comparto più prossima al Circolo ricreativo esistente e alla viabilità pubblica.

UTOE 4 Pianella

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
19.572---
23.834---
31.984---
4876---
53.269---
61.107---
72.337---
85.677---
96.110---
1014.217---
111.064---
121.617---
131.554---
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
113.3825.35501.3032.2954.42914,0%30,0%2
27.2273.0331.6917661.737015,0%30,0%2
36.1013.1111231.3381.529016,0% 30,0%2
Zone D1m
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
121.42045,0%45,0%8,00 ml
2 9.58545,0%45,0%8,00 ml
Zone R
S.T.
R52.850Vedi scheda norma R5

UTOE 4 San Giovanni a Cerreto

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
113.078---
218.597---
31.738---
42.623---
5930---
65.367---
7 2.741---
81.650---
93.428---
102.083---
113.985---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
11.75085165521332016,0%30,0%2
21.3751.11300262016,0%30,0%2
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
1a4.5822.1701.0571.070285018,0%30,0%2

UTOE 4 Ponte a Bozzone

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
12.072---
23.248---
34.875---
42.595---
51.095---
62.302---
78.173---
89.577---
93.709---
102.251---
112.507---
12895---
13565---
141.068---
151.707---
165.731---
171.955---
185.376---
192.347---
2011.714---
211.150---
221.741---
2311.408---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
1a11.3353.0704.658640932.87420,0%40,0%3
22.4101.6960291255020,0%30,0%2
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
1a7.2931.960643932684.60812,0%30,0%3
Zone D1m
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
11.77945,0%45,0%8,00 ml
Zone D2m
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max
1'9.7243.8821.2191.018520016,0%30,0%8,00 ml
3.0852 piani

Nota ('): Si tratta di un comparto misto contenente sia la funzione produttiva (S.F. 3.882 mq) che quella residenziale (S.F. 3.085 mq).
La SUL massima per la funzione residenziale non potrà superare il 40% della SUL massima.

Zone F4
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
11.03740,0%30,0%2
241.3300,7%30,0%2

32.5 - UTOE 5 - Quercegrossa - La Ripa

1. Gli ambiti urbani e/o di influenza urbana dell'UTOE 5 individuati dal Piano Strutturale sono:

  • - Quercegrossa, facente parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P.;
  • - La Ripa, aggregato a forma aperta, inserito nell'elenco 2 della Disciplina del P.T.C.P. 2010 (ex art.L8, comma 6 del P.T.C.P. 2000).
  • - Colombaio, piccolo nucleo urbano sorto intorno ad un Bene Storico-Architettonico di cui all'art.11.3 (art. ex L.9 P.T.C.P. 2000).

2. Per quanto riguarda Quercegrossa, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11.e 13.12 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

3. Per quanto riguarda La Ripa e Colombaio non sono previsti interventi di trasformazione sostanziale, ma solo interventi sul patrimonio edilizio esistente, pertanto per essi sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

4. Per gli ambiti urbani e/o di influenza urbana delle UTOE sono di seguito riportate le tabelle con l'indicazione dei parametri urbanistici, come definiti all'art.15 delle presenti norme.

UTOE 5 Quercegrossa

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
13.359---
24.630---
31.839---
45.320---
56.023---
612.485---
73.538---
8956---
91.027---
1010.808---
114.629---
124.795---
134.557---
143.269---
152.203---
168.086---
171.839---
181.751---
193.252---
206.513---
213.700---
22800---
232.055---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
1a2.7961.834579050017,0%30,0%2
21.5441.544000016,0%30,0%2
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
13.8931.795430001.66816,0%30,0%2
Zone D1c
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max
11.26950,0%45,0%8,00 ml

UTOE 5 La Ripa

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
19.108---
22.471---
36.023---
47.431---
514.296---
67.126---
72.570---
81.935---
95.413---
101.354---

UTOE 5 Colombaio

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
19.844---

32.6 - UTOE 6 - Pievasciata - Vagliagli

1. Gli ambiti urbani e/o di influenza urbana dell'UTOE 6 individuati dal Piano Strutturale sono:

  • - Vagliagli, facente parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P.;
  • - Pievasciata, aggregato/pieve fortificata, inserito nell'elenco 1 della Disciplina del P.T.C.P. 2010 (ex art.L8, comma 5 del P.T.C.P. 2000).
  • - Corsignano, aggregato lineare lungo strada, inserito nell'elenco 2 del P.T.C.P. 2010 (ex art.L8, comma 6 del P.T.C.P. 2000).
  • - Scopeto, Ambito urbano individuato dal P.S. intorno ad un Bene Storico-Architettonico di cui all'art.11.3 (ex art. L.9 P.T.C.P. 2000).

2. Per quanto riguarda Vagliagli, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11.e 13.12 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

3. Per quanto riguarda Corsignano e Scopeto non sono previsti interventi di trasformazione, ma solo interventi sul patrimonio edilizio esistente, pertanto per essi sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme ed in particolare quanto previsto all'art. 19.

4. Per gli ambiti urbani e/o di influenza urbana delle UTOE sono di seguito riportate le tabelle con l'indicazione dei parametri urbanistici, come definiti all'art.15 delle presenti norme.

5. Per quanto riguarda la zona B2 n. 2 prevista a Vagliagli è fatto obbligo garantire un percorso di collegamento pedonale con una larghezza minima di 2,00 mt. tra il parcheggio esistente e la piazza del borgo soprastante progettato in modo da renderlo accessibile anche ai soggetti disabili e a condizione che l'accesso al garage seminterrato non riduca il numero di posti auto presenti nel parcheggio pubblico adiacente.

UTOE 6 Vagliagli

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
1652---
21.101---
31.126---
4785---
51.132---
65.35326,0%30,0%2
7704---
84.71826,0%30,0%2
93.268---
103.550---
112.166---
122.070---
134.521---
141.967---
15527---
16472---
173.223---
188.236---
191.067---
202.855---
211.351---
222.018---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
11.7841.3060108370010,4%30,0%2
23973971.36300026,0%30,0%2
31.4691.20102680012,0%30,0%2
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
19.5954.4333.730995437013,0%30,0%2

UTOE 6 Pievasciata

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
13.346---
21.223---
3784---
41.174---
52.712---
65.041---
72.106---
82.957---
92.483---
Zone B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
12.7771.9630324490010,0%30,0%2
Zone R
S.T.
R61.100Vedi scheda norma R6

UTOE 6 Corsignano

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
13.105---

32.7 - UTOE 7 - Monteaperti

1. Gli ambiti urbani e/o di influenza urbana dell'UTOE 7 individuati dal Piano Strutturale sono:

  • - Monteaperti, facente parte del sistema urbano provinciale di cui all'art.11.3. comma 8 del P.T.C.P.;

2. Per quanto riguarda Monteaperti, gli interventi di trasformazione previsti, soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati dovranno, nella fase della progettazione di dettaglio, oltre alle prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme, attenersi a quanto previsto agli artt. 13.10, 13.11.e 13.12 del P.T.C.P. 2010. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono da rispettare tutte le prescrizioni e indirizzi di carattere generale contenuti nelle presenti norme.

3. Per gli ambiti urbani e/o di influenza urbana delle UTOE sono di seguito riportate le tabelle con l'indicazione dei parametri urbanistici, come definiti all'art.15 delle presenti norme.

UTOE 7 Monteaperti

Zone B1
S.F. S.U.L./S.F. S.C./S.F. H max piani
13.032---
23.325---
33.936---
41.911---
56.350---
62.75926,0%30,0%2
77.275---
85.701---
96.039---
Zone C1 (per i parametri urbanistici si fa riferimento a quelli dei piani attuativi già approvati)
S.T. S.F. S.C./S.F. H max piani
15.1543.482--
Zone C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max piani
14.9263.534208873311015,0%30,0%2
Zone R
S.T.
R33.707Vedi schema norma R3
Zone T
S.T.
T322.465Vedi scheda norma T3

32.1 UTOE 1 - Castelnuovo Berardenga

32.2 UTOE 2 - San Gusmè - Villa a Sesta

32.3 UTOE 3 - Casetta - Stazione - Colonna del Grillo

32.4 UTOE 4 - Pianella - San Giovanni a Cerreto - Ponte a Bozzone

32.5 UTOE 5 - Quercegrossa - La Ripa

32.6 UTOE 6 - Pievasciata - Vagliagli

32.7 UTOE 7 - Monteaperti

Art. 33 Dimensionamento del R.U.

1. Le seguenti tabelle sintetizzano il dimensionamento per le funzioni residenziale, industriale-artigianale, commerciale, turistico-ricettiva e direzionale secondo il criterio individuato nel Regolamento di attuazione 3/R della L.R. 1/2005. Il dimensionamento del Regolamento Urbanistico rispetta quanto previsto nel Piano Strutturale, utilizzando quote diversificate del dimensionamento complessivo del P.S. in relazione alle funzioni. Le tabelle successive confermano tale assunto.

2. Il dimensionamento per la funzione residenziale è stato previsto dal P.S. in mq. di S.U.L. (Superficie Utile Lorda) e in alloggi, attribuendo una SUL minima di mq 80 in ambito urbano e di mq 90 nel territorio aperto relativamente al recupero, mentre per la verifica degli abitanti insediabili si è attribuita una SUL di mq 40 per Ab, ricomprendendo all'interno anche funzioni quali negozi di vicinato e artigianato di servizio.

3. Per la funzione turistico-ricettiva si è utilizzato il parametro dei posti letto attribuendo una quota di mq. 40 di S.U.L. a Posto Letto compreso i servizi, sia per quanto riguarda il nuovo che il recupero. Si precisa che il calcolo del dimensionamento relativamente al recupero per fini residenziali è stato effettuato in numero di alloggi e non di SUL, in quanto l’indicazione della SUL riportata nelle schede norma può essere suscettibile di variazione in sede redazione del piano di recupero o del progetto definitivo in base a rilievi approfonditi e alle modalità di calcolo, per cui la S.U.L. suddetta può subire variazioni per le ragioni di cui sopra, a condizione che non si modifichi il numero degli alloggi riportato nelle tabelle successive. Rispetto al R.U. adottato vi sono delle leggere variazioni dovute all’accoglimento delle osservazioni di cittadini ed enti.

4. Per quanto concerne la funzione turistico-ricettiva vi è una riduzione di posti letto di nuova istituzione pari a 114 PL, inferiore a quanto consentito dal P.S. per il primo R.U. (20% di 749 Posti Letto), ed è dovuto al venir meno della previsione del Golf e del Chiantino nell’UTOE 3. Con la variante di cui alla scheda norma Et8 (Complesso immobiliare Podere Le Fontanelle) vengono incrementati 12 PL per un totale di 583 PL (12 PL+571 PL).

5. Per quanto concerne la funzione residenziale si ha un leggero incremento di abitanti e di alloggi di nuova realizzazione pari a 21 abitanti e 11 alloggi, ed un incremento più consistente in ambito di recupero pari a 67 abitanti e 27 alloggi, incremento comunque ricompreso nelle previsioni di P.S. anche considerando il recupero nel dimensionamento di nuova previsione.

6. Per quanto concerne la funzione industriale, artigianale e direzionale espressa in S.U.L., si ha un incremento della S.U.L. comunque anche in questo caso ricompreso all’interno delle previsioni di P.S..

7. Per quanto concerne la funzione commerciale (medie strutture di vendita) vi è solo una precisazione sulla destinazione della S.U.L. nelle tre UTOE già previste dal P.S., come richiesto con osservazione degli uffici regionali.

8. Gli standard di verde pubblico, parcheggi pubblici, ed aree per attrezzature pubbliche sono contenuti in buona parte all’interno delle zone soggette a perequazione urbanistica, piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati, e verranno attuati contestualmente alle edificazioni private evitando alla pubblica amministrazione gli espropri per pubblica utilità e garantendo la loro effettiva realizzazione attraverso la corresponsabilizzazione dei privati nella loro attuazione. La quantità prevista nelle tavole di R.U. è tale da garantire gli obbiettivi di incremento di standard/abitante previsto dal P.S., le tabelle successive testimoniano di tale assunto. Da un confronto tra le tabelle del R.U. adottato e del R.U. approvato a fronte di un incremento di abitanti complessivi pari a 88, vi è una sostanziale conferma del rapporto Standard/abitanti. La riduzione del rapporto Standard/abitanti nel R.U. approvato (54,68 mq/ab.) rispetto a quello del R.U. adottato (60,62 mq/ab) è infatti compensato da un aggiornamento del quadro conoscitivo sugli standard esistenti: il rapporto registrato al momento della redazione del R.U. (48,34 mq/ab) è in realtà minore (43,07 mq/ab) in quanto nello strumento adottato erano state inserite aree ritenute pubbliche ma in realtà private di uso pubblico e come tali oggi registrate (ad es. nell’UTOE 4), ovvero aree pubbliche considerate attuate ma in realtà previste e non ancora attuate, e le scuole di Pievasciata e di San Gusmè considerate inizialmente standard e oggi in fase di dismissione. Il R.U. approvato pertanto opera anche un aggiornamento del quadro conoscitivo che, come conferma quanto già affermato, il rapporto Standard/abitante rimane pressoché inalterato anche a fronte di un incremento degli abitanti previsti da R.U. e comunque superiore alle previsioni di P.S..

9. Il dimensionamento relativo alla funzione agricola e attività complementari è stato in parte contabilizzato nel dimensionamento della funzione residenziale e di quella turistico-ricettiva con riferimento alle reali esigenze di recupero. Ulteriori prelievi dal dimensionamento del PS saranno possibili, con gli stessi criteri già utilizzati, nel corso della gestione del RU in presenza di manifeste esigenze di recupero con cambi di destinazione.

10. Il dimensionamento previsto dal R.U. nell'ambito delle previsioni del P.S., deve essere analizzato in maniera organica come sommatoria di interventi edilizi e interventi di riqualificazione urbana: infatti tutti gli interventi di trasformazione urbana sono finalizzati a ricomporre i tessuti urbani e/o a dotare i centri esistenti di quelle infrastrutture, strade, parcheggi, verde pubblico, aree per attrezzature pubbliche, oltre che opere tecnologiche, di cui oggi gli stessi risultano carenti; in tale ottica pertanto il dimensionamento previsto attraverso le prescrizioni condizionanti risulta sostenibile per sé stesso e al tempo stesso contribuisce anche alla sostenibilità complessiva degli insediamenti. Esso va letto perciò non solo in termini quantitativi, visto che contributi e richieste tesi esclusivamente alla espansione, avulsi da una riqualificazione dei centri stessi sia in termini urbanistici che dimensionali, non sono stati presi in considerazione nel processo di partecipazione.

11. La suddetta considerazione vale per gli insediamenti urbani ed anche per gli insediamenti produttivi, commerciali e direzionali. Il dimensionamento produttivo, commerciale e direzionale infatti si affianca non solo alle previsioni edilizie ma contestualmente, a carico degli operatori privati, anche alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture al fine di riqualificare tutto il sistema produttivo comunale. In tale ottica l’area produttiva di Colonna del Grillo assume una funzione centrale a livello comunale e sovracomunale accogliendo anche trasferimenti da aree improprie degli insediamenti esistenti e dal territorio aperto. Mentre la funzione produttiva manifatturiera è concentrata a Colonna del Grillo e quella produttiva di trasformazione di prodotti agricoli è localizzata a Ponte a Bozzone, presso il capoluogo e nel territorio aperto (cantine), la funzione commerciale di media dimensione è utilizzata come possibile riqualificazione delle aree produttive esistenti (Pianella, capoluogo, Casetta ecc.).

Tabella 33.1 - Tabella riepilogativa del dimensionamento del R.U. per abitanti e posti letto.
UTOE Dimensionamento abitanti Dimensionamento PL
abitanti esistenti abitanti nuovi previsti dal R.U. abitanti nuovi da recupero previsti dal R.U. totale abitanti PL esistenti PL nuovi previsti dal R.U. PL di recupero previsti dal R.U. totale PL previsti dal R.U.
12.5613.951073.0631.3181670453
27475168866200
372828301.011048
41.838259202.11700
51.5143401.548090
61.14050341.224059
766718667510150
Totale9.1951.09029510.5801.31836417453

33.2 - Tabelle riepilogative del dimensionamento del R.U. per funzioni

(A) Residenziale PS RU PS RU
Nuova realizzazione Nuova realizzazione Recupero
SUL Alloggi SUL Alloggi Alloggi Alloggi
UTOE 116.00020015.7991974047
UTOE 22.400302.042261028
UTOE 316.00020011.33814200
UTOE 412.0001509.512119109
UTOE 53.200401.34517300
UTOE 63.150401.990251016
UTOE 71.11251573991029
TOTALE53.87567542.765535110129
(B) Industriale Artigianale PS RU RU
SUL SUL nuova realizzazione SUL nel territorio aperto
UTOE 1'02.1830
UTOE 20050
UTOE 311.36010.487300
UTOE 43.6109250
UTOE 5001.700
UTOE 600100
UTOE 75000300
TOTALE11.4122.450
15.47013.862

Nota ': La SUL prevista dal RU per l'UTEO 1 deriva dal trasferimento di SUL produttica agricola residua demolita nel Podere Carnano (scheda norma E r9) pertanto la stessa non viene contabilizzata nel presente dimensionamento.

(C) Commerciale PS RU
SUL SUL''
UTOE 1800800
UTOE 200
UTOE 3800800
UTOE 4800800
UTOE 500
UTOE 600
UTOE 700
TOTALE2.4002.400

Nota '': Il dimensionamento commerciale è assegnato dal RU alle singole UTOE come previsto dal PS ed è lasciato come potenzialità funzionale attribuita alle Zone D1m e D2m; esso verrà contabilizzato in occasione del suo utilizzo durante la gestione del RU.

(E) Turistico ricettiva PS RU PS RU
Nuova realizzazione Nuova realizzazione Recupero
SUL Posti letto SUL Posti letto SUL Posti letto
UTOE 17.4001856401610.200224
UTOE 22.880728002000
UTOE 3'8.600200002.40048
UTOE 42.080520000
UTOE 51.44036003.63090
UTOE 62.080521.495 '''182.81671
UTOE 76.0801523.17006.000150
TOTALE''30.5607496.1055425.046583

Nota ': Previsioni PS: (SUL 1600 mq; 50 PL) + residuo PRG (SUL 7.000 mq; PL 150)= 8.600 mq; 200PL).

Nota '': Previsione di PS: PL di nuova realizzazione massimi = 150 PL pari al 20% dei PL totali.

Nota ''': 700 mq Podere Monteropoli + 995 mq Complesso Immobiliare Dievole (sono escluse le SUL così come definite all'art.10 comma 3 del DPGR 64/R)

(F) Direzionale PS RU
SUL SUL
UTOE 11.6000
UTOE 200
UTOE 31.6004.016
UTOE 41.200704
UTOE 53200
UTOE 600
UTOE 700
TOTALE'4.7204.720

Nota ': Nelle previsioni di RU sono ricomprese, oltre alla funzione direzionale, anche le funzioni a servizio pubbliche e private.

33.3 - Tabella riepilogativa degli standards pubblici
Regolamento urbanistisco
UTOEStandards esistenti (Mq)rapporto esistente Standards/abitanti (Mq/Ab)Standards previsti (Mq)Standards totali (Mq)rapporto futuro Standards/abitanti (Mq/Ab)
1129.98150,7531.604161.58552,75
240.00353,5516.98956.99265,81
323.46132,2359.73883.19982,29
4102.77855,9247.049149.82770,77
556.99837,657.39564.39341,60
620.59118,0612.93433.52527,39
722.21633,311.55923.77531,66
TOTALE396.02843,07177.059573.08754,17

33.1 Tabella riepilogativa del dimensionamento del R.U. per abitanti e posti letto

33.2 Tabella riepilogativa del dimensionamento del R.U. per funzioni

33.3 Tabella riepilogativa degli standards pubblici

Art. 34 Norme transitorie e di salvaguardia

1. Dopo l'adozione del R.U. gli interventi edilizi richiesti o effettuati sulla base del vigente P.R.G. dovranno essere conformi anche al nuovo Regolamento Urbanistico adottato.

2. Ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2005, dopo l'adozione del R.U. e sino all'approvazione delle stesso atto di governo del territorio e per un periodo non superiore a tre anni dalla adozione, è sospesa qualunque determinazione da parte del Comune sulle richieste di permesso di costruire che siano in contrasto con il R.U. adottato.

3. Sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati, limitatamente al periodo della loro validità. Possono essere ammesse le varianti che non costituiscono variazioni essenziali così come individuate all'art. 133 della L.R. n.1/2005, il tutto limitatamente al periodo della loro validità.

4. Mantengono la loro validità, per il periodo della loro vigenza i Piani attuativi approvati e per i quali siano state sottoscritte le relative convenzioni; sono ammesse varianti a condizione che siano conformi con il R.U..

Acronimi, sigle ed abbreviazioni

Di seguito vengono definiti gli acronimi, le sigle e le abbreviazioni impiegati all'interno degli elaborati del R.U.:

A.C.
Amministrazione Comunale.
.R.P.A.T.
Agenzia Regionale di Protezione Ambientale Toscana.
art.; artt.
articolo; articoli.
B.U.R.T.
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
C.C.
Consiglio Comunale.
D.C.R.
Delibera di Consiglio Regionale.
Del.
Delibera.
D.G.R.
Delibera di Giunta Regionale.
Dir.CE.
Direttiva della Comunità Europea.
D. Lgs.
Decreto Legislativo.
D.M.
Decreto Ministeriale.
D.P.R.
Decreto del Presidente della Repubblica.
ecc.
eccetera
L.
Legge Nazionale.
L.R.
Legge Regionale.
e s.m.e i.
e successive modifiche ed integrazioni (relative a leggi, norme, regolamenti ecc.)
N.T.A.
Norme Tecniche di Attuazione.
P.A.
Piano/i attuativo/i
P.A.E.R.P.
Piano delle Attività Estrattive di Recupero Provinciale
P.A.I.
Piano di Assetto Idrogeologico
P.C.C.A.
Piano di Comunale di Classificazione Acustica.
P.E.E.
Patrimonio Edilizio Esistente
P.I.T.
Piano di Indirizzo Territoriale (Regionale).
P.R.A.E.
Piano Regionale delle Attività Estrattive (anni 1995 - 2000 - L.R. 36/1980, L.R. 5/1995)
P.R.A.E.R.
Piano Regionale delle Attività Estrattive di Recupero delle escavabili e di riutilizzo dei residui recuperabili (anno 2003 - L.R. 78/1998)
P.S.
Piano Strutturale (Comunale).
P.T.C.P.
Piano Territoriale di Coordinamento (Provinciale).
Pub.Amm.
Pubblica Amministrazione.
Q.C.
Quadro Conoscitivo.
R.D.
Regio Decreto.
R.E.
Regolamento Edilizio.
Reg.CE
Regolamento della Comunità Europea.
Reg.Reg.
Regolamento Regionale.
R.U.
Regolamento Urbanistico (Comunale).
S.A.U.
Superfici Agrarie Utilizzate, in ambito di aziende agricole.
S.C.
Strada Comunale.
S.E.L.
Sistema Economico Locale.
S.I.C.
Sito di Interesse Comunitario (direttiva Habitat Dir. 1992/43/CEE)
S.I.R.
Sito di Interesse Regionale (LR 56/2000)
S.I.R.A.
Sistema Informativo Regionale Ambientale.
S.I.T.
Sistema Informativo Territoriale.
S.P.
Strada Provinciale.
S.R.
Strada Regionale.
S.U.L.
Superficie Utile Lorda
Tav.; Tavv.
tavola; tavole.
U.T.C.
Ufficio/i Tecnico/i Comunale/i.
U.T.O.E.
Unità Territoriali Organiche Elementari.
vd.
vedere a ...
V.A.S.
Valutazione Ambientale Strategica
V.E.A.
Valutazione degli Effetti Ambientali (art. 32 della L.R. 5/1995).
Z.P.S.
Zona Protezione Speciale in materia di protezione ornitologica (direttiva Uccelli Dir. 2009/147/CEE)
Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55