Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 20 Campo di applicazione

1. L'ammissibilità delle trasformazioni ammesse dal R.U., è subordinata all'osservanza delle seguenti disposizioni, valide su tutto il territorio comunale, volte ad un utilizzo efficiente delle risorse di natura ambientale ed al contenimento di alcuni fattori di pressione. Le prescrizioni di cui al presente articolo si integrano con gli indirizzi e le prescrizioni contenuti nel Rapporto Ambientale della VAS (Tav.16).

20.1 - Risorsa idrica, acquedotto e depurazione.

20.1.1 - Prescrizioni relative alle reti acquedottistiche e fognarie

1. Ogni nuovo insediamento deve essere fornito delle relative opere di urbanizzazione primaria, da allacciare alle reti principali esistenti e, per le acque nere, agli impianti di depurazione esistenti. In caso di inadeguatezza dei sistemi fognari esistenti, l'approvazione dei nuovi Piani Attuativi o Interventi Diretti Convenzionati deve essere subordinata alla verifica e all'adeguamento degli stessi al fine di sopperire ai nuovi carichi urbanistici, ovvero all’adeguamento a i nuovi tracciati in progetto programmati da parte dell’ente gestore. In caso di carenza di impianti di depurazione pubblici esistenti o in programma, è fatto obbligo di dotarsi di nuovi e autonomi impianti di depurazione, privilegiando soluzioni collettive. In generale non sono ammessi nuovi interventi edificatori privi dei necessari collegamenti alle reti fognarie pubbliche e ai sistemi di smaltimento e depurazione. Per quanto riguarda la rete acquedottistica, in attesa della realizzazione del sistema di Montedoglio, gli interventi di trasformazione dovranno avere il preventivo assenso dell’ente gestore per verificare la disponibilità della risorsa idrica.

2. Deve essere mantenuta in efficienza la rete fognaria sia bianca che nera e gli impianti di depurazione (pubblici e privati); negli interventi di nuova espansione urbana o di semplice ristrutturazione con aumento dei carichi urbanistici sulla rete idrica e fognaria esistente deve essere verificata l'efficienza dei tratti limitrofi e, ove necessario, devono essere apportati gli interventi necessari a ridurre le perdite fisiche eventualmente rinvenute ed alla realizzazione di tutti gli altri interventi necessari; sono ammesse, in particolare in campagna, soluzioni depurative naturali autonome quale la fitodepurazione, purché approvate dagli Enti competenti in materia ambientale.

3. Negli interventi di Nuova Edificazione, di Sostituzione Edilizia, di Ristrutturazione Urbanistica, e in quelli sul patrimonio edilizio esistente che comportino rifacimento degli impianti sanitari, devono essere realizzati quegli accorgimenti atti a ridurre il consumo idrico passivo quali scarichi con doppia pulsantiera, lavabi con frangi getto di nuova generazione ecc.; devono inoltre essere previsti impianti di fognatura separati per le acque pluviali e le acque reflue, con l'istallazione di cisterne di raccolta di acque meteoriche da utilizzare a scopo non potabile.

4. Nelle nuove edificazioni deve essere garantita la superficie minima permeabile delle superfici fondiarie pari al 25% delle stesse.

5. Per le attività industriali e artigianali, esistenti e di progetto, le acque di ricircolo devono essere riutilizzate all'interno dei cicli produttivi stessi, per operazioni compatibili con il tipo di lavorazione delle stesse.

6. In occasione della approvazione di nuovi Piani Attuativi, di interventi Diretti convenzionati o di progetti di opere pubbliche quali nuove strade, ecc. deve essere garantito il ripristino della regimazione idraulica all'esterno degli insediamenti o delle nuove infrastrutture anche con diversa articolazione purché opportunamente dimensionata in termini di sezioni idrauliche e portate.

7. Oltre alle prescrizioni di cui sopra devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di cui agli artt. 11.4.2 e 11.4.4 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

20.1.2 - Tutela dei corsi d’acqua

1. Nel rispetto della L.R. n.21 del 21 maggio 2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa del rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 il governo del territorio, come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI).

2. Non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua di cui al comma 1, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua diverso dalle opere di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto all'articolo 115, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. Sono autorizzati dall'autorità idraulica competente, a condizione che sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione dell'intervento, gli interventi di natura idraulica sui corsi d'acqua che comportano:

  1. a) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;
  2. b) impermeabilizzazione del fondo degli alvei;
  3. c) rimodellazione della sezione dell'alveo;
  4. d) nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo.

4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. a) non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
  2. b) non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempo di ritorno duecentennale;
  3. c) non sono in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);
  4. d) sono compatibili con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati arginali;
  5. e) non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde.

5. Ferma restando l'autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica altresì:

  1. a) alle opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi;
  2. b) alle opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
  3. c) agli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica all'interno delle fasce di cui al comma 1, purché non compromettano l'efficacia e l'efficienza dell'opera idraulica e non alterino il buon regime delle acque;
  4. d) alle opere di adduzione e restituzione idrica;
  5. e) ai manufatti e alla manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti già in regola con le disposizioni vigenti.

6. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, lettere b), c), d), e) e 5, lettera c), è dichiarato dai progettisti."

20.1.3 - Disciplina delle aree sensibili

1. Il nuovo "P.T.C.P. 2010" è stato approvato dalla Provincia di Siena con il D.C.P. nº124 del 14.12.2011 ed è diventato operativo con la sua pubblicazione sul B.U.R.T. nº11 parte II del 14.03.2012. Con il Regolamento Urbanistico viene adeguato il quadro conoscitivo comunale al P.T.C.P. 2010 recependone la normativa e riportandola nella Tavola nº. 13.4 a e b "Carta della tutela delle risorse idriche" allegate al RU.

2. L'Amministrazione provinciale con l'Art. 10 delle Norme persegue tre obbiettivi principali per la protezione dei corpi idrici sotterranei:

  • * tutelare gli acquiferi strategici di risorse idropotabili (Amiata, zona Monte maggio/Montagnola Senese) e quelli della Dorsale Rapolano-Monte Cetona come aree di ricarica dei sistemi idrotermali;
  • * tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline differenziate in funzione del loro grado di vulnerabilità;
  • * tutelare le aree di alimentazione delle opere di captazione per uso idropotabile e termale.

3. Il P.T.C.P. 2010 stabilisce di ridurre i prelievi idrici di falda e da acque superficiali entro la capacità di ricarica delle risorse, attraverso innovazione nei cicli tecnologici e riciclo delle acque reflue.

Nelle aree di ricarica della falda:

  • * sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra, produzioni agricole intensive, che possano produrre inquinamenti;
  • * gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione dell'eventuale rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili;
  • * devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di inquinamento delle falde;
  • * nelle aree urbanizzate ed in relazione alle infrastrutture esistenti sono da ritenersi fattibili: tutti gli interventi di ordinaria manutenzione degli edifici e delle reti; tutti gli interventi straordinari che inducono un miglioramento delle condizioni di salvaguardia e quindi una riduzione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; tutto ciò anche se tali interventi richiedono profondità di scavo maggiori rispetto a quanto consentito dalle norme P.T.C.P. estrinsecate nei successivi articoli;
  • * nelle aree destinate a servizio cimiteriale e in quello di loro espansione, se contigue, si applica la disciplina di cui al DPR 285/90 dalla quale all'art. 57, punto 7;
  • * le nuove aree cimiteriali dovranno essere scelte in modo da rispettare le norme del P.T.C.P. 2010.

Disciplina delle aree sensibili di classe 1 (Art. 10.1.2 - P.T.C.P. 2010)

4. Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella tav. ST IG 1, i Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei commi successivi.

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 sono annoverati:

  • la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche, di centri di raccolta di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni finalizzati al supporto ed all’incremento della raccolta differenziata di RSU e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione esercitati all’interno delle aree di cava, per la cui disciplina si rimanda al PAERP;
  • la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
  • la realizzazione di oleodotti.

Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.

Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall’ARSIA.

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4) la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti.

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto; mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m.

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

  • Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
  • Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 10 % della reale soggiacenza locale;
  • Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 15 % della reale soggiacenza locale;
  • Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
  • Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale.

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina di tutela degli acquiferi di classe 1.

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt. 10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.

Disciplina delle aree sensibili di classe 2 (Art. 10.1.3 P.T.C.P. 2010)

5. Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

  • impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
  • impianti di raccolta, recupero, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
  • centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
  • tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall’ARSIA.

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento, che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.

Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma del punto 10.1.2.

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrà sempre essere accompagnata da specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m.

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo annuo della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

  • incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
  • compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale;
  • compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
  • compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale.

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt. 10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

6. Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche "strategiche".

7. Non rientra nel caso precedente il semplice scavo necessario alla posa delle fondazioni superficiali.

20.1.4 - Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi

1. Gli acquiferi strategici rappresentano la potenziale fonte di affrancamento per far fronte al bisogno di acqua, tutelando le risorse idriche alternative a quelle attualmente in uso, da utilizzare nel caso in cui rapidi cambiamenti climatici possano far diminuire la disponibilità d'acqua.

2. Ai sensi dell'art. 30-13b delle N.T.A. del P.S. e dell'art. 5.2. delle presenti norme gli acquiferi strategici costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

3. Nelle aree di pertinenza degli acquiferi strategici devono essere inibite tutte quelle attività che possano generare in maniera significativa infiltrazione di sostanze inquinanti nelle falde acquifere; in caso di insediamenti od attività già esistenti suscettibili di infiltrare nelle falde sostanze inquinanti, è necessario assumere iniziative atte a eliminare o circoscrivere tali fenomeni.

4. Sul territorio è necessario regolare le attività in grado di favorire una significativa diminuzione del tempo di transito tra la superficie dei suoli e la falda sottostante e garantire che i prelievi di acque sotterranee siano compatibili con la naturale rinnovabilità della risorsa.

5. Oltre alle prescrizioni di cui sopra devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di cui all'art. 10.1.1. della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

20.1.5 - Disposizioni per la salvaguardia delle fonti, sorgenti e pozzi

1. Sono i punti di emungimento delle acque assunti come risorsa suscettibile di uso idropotabile che deve essere tutelata nelle sue caratteristiche fisico-chimiche e preservata da alterazioni dell'ambiente prossimo e da usi impropri.

2. Ai sensi dell'art. 28-11b delle N.T.A. del P.S. e dell'art. 5.2 delle presenti norme, le fonti, le sorgenti ed i pozzi costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

3. Deve essere salvaguardato il carattere pubblico della risorsa acqua e compatibilmente con le necessarie opere di captazione, devono essere salvaguardate le aree di pertinenza e lo stato fisico dei luoghi, pertanto devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di cui all'art.10.1.5. della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

4. Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione dei pozzi anche privati al fine di proteggere le acque di falda.

20.1.6 - Disposizioni per la salvaguardia delle sorgenti e pozzi termali

1. Nel territorio comunale sono individuati le seguenti sorgenti e pozzi con presenza di acque termali:

  • - Acqua Borra;
  • - Ambra;
  • - Campo pozzi Ambra 5;
  • - Reggine;
  • - Bagnaccio;
  • - Bagnaccio del Colombaio;
  • - Dievole;
  • - Guistrigona - fonte solforosa;

2. Ai sensi dell'art. 31-14b delle N.T.A. del P.S. e dell'art. 5.2. delle presenti norme le sorgenti e i pozzi termali costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga;.

3. Per aree interessate da tali risorse devono essere intraprese tutte quelle iniziative atte a preservare le caratteristiche fisico-chimiche delle acque, salvaguardando lo stato fisico dei luoghi e gli accessi pubblici esistenti o da istituire, pertanto devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di cui agli artt. 10.1.5. e 10.1.6. della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

4. In presenza di autorizzazioni al prelievo e all'utilizzo di acque termali, è possibile realizzare strutture di servizio per attività termali: in tal caso si dovrà approvare una Variante al RU attraverso la redazione di una scheda Et sulla falsariga di quelle già contenute nell'allegato Tav.15c.. Secondo quanto previsto all'art. 16 le funzioni consentite sono quelle legate all'utilizzo della risorsa termale, piscine, centri benessere, palestre, servizi di ristoro, e servizi accessori necessari, quali spogliatoi, servizi igienici, etc.; posti letto potranno essere consentiti solo attraverso il recupero di fabbricati esistenti.

20.2 - Aria e clima acustico.

1. Tutte le aziende devono dotarsi dei rispettivi sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle emissioni climalteranti.

2. Per le conseguenze sulla qualità dell'aria derivanti dagli impianti di riscaldamento il R.U. definisce degli incentivi in termini di parametri edilizi finalizzati all'impiego di materiali e tecniche costruttive che aiutano il risparmio energetico, così come meglio definito all'art. 21; tuttavia ogni nuovo intervento di trasformazione urbana dovrà indipendentemente dagli incentivi energetici, rispettare tutte le norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico.

3. Per l'inquinamento luminoso devono essere adottate misure tese alla riduzione di tale fonte di inquinamento attraverso l’utilizzo per l’illuminazione esterna di lampade a risparmio energetico, il divieto di diffusione nell’emisfero superiore della sorgente luminosa, l’impiego di sistemi automatici del controllo della durata e dell’intensità del flusso luminoso ecc.. Inoltre l’illuminazione all’aperto dovrà essere rivolta esclusivamente verso il basso, non verso le aree boscate o gli alberi isolati e non si dovrà superare l’intensità di 1.500 Lumen; sono vietati fasci luminosi fissi e rotanti diretti verso il cielo o verso superfici che riflettono verso il cielo.

4. Al fine della sostenibilità delle scelte insediative dal punto di vista della tutela della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico, devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di cui agli artt. 11.4.5. e 11.4.6. della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

5. Successivamente all'approvazione del R.U. l'attuale Piano di Classificazione Acustica comunale dovrà essere aggiornato in funzione delle nuove previsioni urbanistiche; tale aggiornamento dovrà altresì tenere di conto degli altri Atti di Governo del territorio che possano avere rilevanza sul clima acustico comunale. Negli interventi di trasformazione urbana dovranno essere utilizzate tutte le misure atte a ridurre l’inquinamento acustico attraverso il rispetto delle norme vigenti in materia.

20.3 - Energia.

1. Per quanto riguarda la risorsa energia il R.U. oltre ad imporre il rispetto delle vigenti norme di legge in fatto di risparmio energetico, in particolare il D.Lgs 28/2011 art.11, definisce anche incentivi in termini di parametri edilizi e urbanistici finalizzati all'impiego di materiali che favoriscano il risparmio energetico sia nelle nuove costruzioni che negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, così come meglio definito all'art. 21, lo stesso regolamento edilizio comunale dovrà articolare l'attribuzione di detti incentivi in funzione della classe energetica da attribuire ai singoli edifici: in ogni caso si dovranno utilizzare accorgimenti progettuali tesi alla salvaguardia dei caratteri architettonici dei fabbricati sia in ambito urbano che agricolo.

2. È possibile realizzare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, impianti eolici, biomasse) oltre l'autoconsumo secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali e dal PTC della Provincia di Siena, in particolare l'art.13.22 della Disciplina del P.T.C.P.. L'installazione di tali tipi di impianti dovrà tuttavia preservare la qualità paesaggistica del territorio e dei centri urbani in particolare quelli di valore storico architettonico. Dovranno essere preservate le visuali paesaggistiche e i corridoi ecologici; la loro ubicazione deve essere preventivamente concordata con gli uffici tecnici comunali, che potranno avvalersi della Commissione comunale per il Paesaggio. In linea generale gli impianti fotovoltaici devono essere ubicati in maniera da non essere visibili dalle visuali di pregio paesaggistico e devono essere schermati da piante da quei lati che non necessitano di esposizione solare; prima dell'installazione di impianti eolici, comunque con altezza al rotore non superiore a 25 mt., deve essere verificato l'impatto acustico sulle aree limitrofe e sui corridoi ecologici; in ogni caso per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere supportata da un progetto di inserimento paesaggistico, al fine di consentire una valutazione sugli eventuali impatti prodotti al fine di preservare le visuali paesaggistiche di pregio.

3. Lungo le strade pubbliche e nei parcheggi deve essere preferibilmente utilizzata illuminazione alimentata da energia prodotta da fonti rinnovabili (pannelli solari) e/o a basso consumo energetico (led).

4. Per l'installazione di pannelli fotovoltaici dovranno essere privilegiate le coperture dei manufatti produttivi, commerciali e di servizio, compreso quelli per il ricovero dei mezzi agricoli nel territorio aperto. Si precisa che le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra sono individuate dall'allegato A alla l.r. 11/2011, come modificata dalla l.r. 56/2011.

5. Per quanto concerne l’istallazione di impianti per la produzione di energia alimenti da biomasse, deve essere valutata in ordine alla possibilità di individuare il sito per la centrale di produzione in ambito dove sia al contempo facilmente reperibile la materia prima necessaria all’alimentazione, tenuto conto della sua capacità rigenerativa e delle condizioni riferibili alla cosiddetta filiera corta, nonché alle ripercussioni sulle infrastrutture e sul traffico.

20.4 - Suolo e Sottosuolo.

1. La realizzazione di sbancamenti o consistenti riporti (per es. rilevati stradali, piazzali) o ogni azione che comporti modifica all'assetto planoaltimetrico del suolo, dovrà essere effettuato tramite la presentazione di un apposito progetto di sistemazione dell'area supportato da uno specifico studio geologico-tecnico in cui sia valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto; in ogni caso i movimenti di terra e di sbancamenti determinati anche da esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli, oltre a salvaguardate la stabilità dei terreni e il corretto drenaggio degli stessi, dovranno perseguire l’obiettivo della ricostituzione di un paesaggio agrario coerente con il contesto paesaggistico dei luoghi, anche con interventi di carattere vegetazionale.

2. Il materiale di risulta di scavi dovrà essere di norma sistemato in loco; il materiale di rinterro e quello da utilizzare per sistemazioni funzionali o ambientali dovrà essere di qualità idonea alla natura del suolo, al tipo di intervento e agli effetti prevedibili. Le destinazioni di eventuali materiali di risulta eccedenti e le provenienze di materiali per rilevati o rinterri dovranno essere preventivamente concordati con gli uffici tecnici comunali.

3. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno o in prossimità di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti.

4. È fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

5. Ai sensi dell'art. 32-15b delle N.T.A. del P.S. e dell'art. 5.2 delle presenti norme i "Siti di interesse mineralogico" costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardeng.

6. Per tali aree è possibile intervenire attraverso progetti di valorizzazione didattica e/o sfruttamento economico/turistico supportati da specifici studi e analisi di carattere geologico-ambientale, comunque condivisi da parte della Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'art.10.6.5. della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

7. Per quanto riguarda aree già individuate dal P.A.E.R.P. come aree soggette a bonifica ambientale ed altre che dovessero essere individuate sul territorio, non ancora censite, dovranno essere intraprese tutte le iniziative atte a imporre ai soggetti interessati il risanamento dei siti secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.

8. In caso di interventi di nuova edificazione e/o di ristrutturazioni significative, qualora si rilevino livelli di gas randon superiori a 200 Bq/mc, è necessario adottare soluzioni progettuali idonee per ridurre il rischio di inquinamento per gli abitanti tramite la progettazione di vespai areati e scannafossi areati dei locali destinati a residenza posti ai piani terra e la messa in opera di barriere impermeabili.

20.5 - Paesaggio.

1. Il paesaggio è inteso nella sua accezione più ampia come paesaggio naturale, agrario e urbano. Al fine di salvaguardare la percezione e la fruizione del paesaggio naturale, storico ed architettonico nel suo complesso, all'interno del concetto di "paesaggio" vengono ricompresi nel presente R.U., in un "unicum" inscindibile, le "emergenze ambientali del paesaggio agrario" individuate dal P.T.C. della Provincia di Siena e riportate nelle Tavv. 03-11 di R.U., nonché i centri, gli aggregati ed i beni storico-architettonici (con le relative aree di pertinenza paesaggistica).

2. Il RU fa propri gli obiettivi di qualità e le azioni prioritarie individuate nelle schede di paesaggio del P.I.T. regionale, Ambito 32 Chianti, Ambito 33a Area senese: Sub-ambito Crete Senesi, Ambito 33c Area senese: Sub-ambito Siena e masse di Siena e Berardenga, nonché gli indirizzi e le prescrizioni desunti dal P.T.C. della provincia di Siena, relativi al Comune di Castelnuovo Berardenga ricompreso nella Unità di Paesaggio 3 Chianti Senese, Unità di Paesaggio 5 Siena, Masse di Siena e della Berardenga e Unità di Paesaggio 8 Crete d'Arbia. In particolare il R.U. fa proprie le azioni prioritarie relativamente alle caratteristiche del suolo, dei corsi d'acqua e della vegetazione, ai caratteri del paesaggio agrario e boschivo, agli insediamenti storici e alle infrastrutture. Il R.U. contiene precisi indirizzi e prescrizioni affinché il paesaggio, così come indicato nelle schede del P.I.T., conservi, pur nell'ambito di legittime esigenze di trasformazione, i caratteri del paesaggio tipico di queste aree.

In particolare dovranno essere adottati i seguenti criteri e indirizzi:

  • Tutelare il sistema insediativo rurale e il patrimonio edilizio storicizzato con particolare riguardo alla sistemazione delle pertinenze esterne e alla realizzazione delle piscine, vietando delimitazioni fisiche degli spazi a comune e favorendo essenzialità e armonia delle sistemazioni esterne con il contesto;
  • Valutare in sede di progetto l’inserimento delle volumetrie interrate o fuori terra nel contesto paesaggistico, limitare l’apertura di nuovi fronti di costruito, gli eccessivi sbancamenti del terreno e favorire il riutilizzo della viabilità esistente;
  • Privilegiare linguaggi architettonici contemporanei anche per la realizzazione di edilizia eco-sostenibile evitando soluzioni progettuali di tipo vernacolare, impostate su modellistiche progettuali predefinite e decontestualizzate, privilegiando la semplicità di impianto plani volumetrico;
  • Garantire una essenzialità delle sistemazioni di arredo e delle pertinenze e delle recinzioni anche al fine di non riproporre “immagini stereotipate della toscana rurale”;
  • Realizzare una illuminazione pubblica che non alteri i caratteri cromatici dei beni storici, disciplinando anche l’utilizzo dell’illuminazione nel territorio aperto, anche al fine del contenimento energetico e dell’inquinamento luminoso;
  • Rispettare nell’inserimento di nuovi edifici rurali criteri insediativi coerenti con il contesto poderale, ricorrendo a tipologie riferibili a modelli locali;
  • Sottoporre gli interventi che determinano un mutamento di destinazione d’uso agricola degli annessi alla preventiva valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica rispetto al contesto; dove sia valutata l’incompatibilità della riconversione è ammessa la collocazione delle quantità di recupero in altra area all’interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana;
  • Disincentivare anche tramite prescrizioni in ordine alle destinazioni d’uso, i frazionamenti che portino la separazione dei fondi dagli immobili e dagli annessi rurali;
  • Assicurare la percezione visiva dei paesaggi dai tracciati ad alta panoramicità, limitando la realizzazione di nuovi fronti di costruito lungo le stesse viabilità prive di insediamenti;
  • Garantire la qualità estetica, funzionale e percettiva delle nuove infrastrutture per la mobilità.

20.5.1- Emergenze ambientali del paesaggio agrario

1. Per le "emergenze ambientali del paesaggio agrario" (Tavv. 03 di R.U.) valgono le definizioni contenute nella Disciplina del P.T.C.P. di Siena, artt.8 e 13.24:

  • - a maglia fitta quelle caratterizzate dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali - vite/ulivo/seminativi - della forma e dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini, in genere coincidenti con la rete scolante principale;
  • - a maglia media quelle caratterizzate dalla eliminazione delle colture arboree, orientamenti a seminativi o prato-pascolo, accorpamento e semplificazione dei campi, mantenendo tuttavia elementi della viabilità poderale e la forma dei confini più ampi con permanenza di siepi e di presenze arboree;
  • - a maglia larga quelle caratterizzate dalla ristrutturazione totale della maglia dei campi, della rete scolante e della viabilità poderale, con accorpamenti su grandi dimensioni dei campi, in genere superiori all'ettaro, nonché eliminazione totale delle colture arboree tradizionali e di ogni forma di vegetazione arborea e arbustiva.

2. In tutti i paesaggi caratterizzati dalla attività agricola deve essere salvaguardata e tutelata la tessitura agraria presente in quanto emergenza paesaggistica per i suoi molteplici ruoli paesaggistici (ecologico-ambientali, storico-culturali, estetico-percettivi e dell'aspetto sensibile).

3. Per quanto riguarda il paesaggio urbano all'interno delle UTOE a prevalente carattere residenziale e produttivo esso dovrà arricchirsi delle componenti vegetazionali tipiche della zona.

4. Qualora la tessitura abbia subito gravi processi di semplificazione rispetto ai tre predetti tipi di maglia, ogni nuovo intervento previsto deve prevedere la conservazione, la valorizzazione e/o il ripristino della tessitura agraria in modo da ricucire le relazioni paesaggistiche interrotte, comportare una maggior diversificazione al paesaggio tramite un migliore equilibrio del drenaggio e/o della gestione delle acque superficiali (processi di erosione, dilavamento, stabilità dei versanti), arricchimento biologico (creazione di habitat, aumento della biodiversità), ricchezza visiva e percettiva, e riconoscibilità.

5. Per quanto concerne gli specifici interventi finalizzati alla tutela e alla conservazione del paesaggio agrario si deve fare riferimento all'art.13.24 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

6. Le componenti vegetazionali tipiche della Zona sono le seguenti: Leccio, Roverella, Querce, Acero campestre, Carpini, Salice, Pioppo, Bosso, Castagno, Carpino bianco, Nocciolo, Corniolo, Olmo, Orniello, Corbezzolo, Viburno.

7. Sia le aree a verde pubblico che le aree a verde privato e le aree al contorno degli abitati dovranno fare riferimento a tali tipologie di specie arboree, articolandole nelle fasi di progettazione urbanistica.

20.5.2- Aree con sistemazioni agrarie storiche

1. Sono le parti del territorio in cui sono visibili e sufficientemente ben conservate sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.

2. Ai sensi dell'art. 21-4b delle N.T.A. del P.S. e dell'art.5.2 delle presenti norme le Aree con sistemazioni agrarie storiche costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

3. Gli interventi in tali aree devono esse effettuati nel rispetto:

  • - delle caratteristiche planoaltimentriche delle sistemazioni;
  • - delle opere di contenimento (muri a secco, ciglioni,lunette, etc.) nel loro stato di consistenza funzionale e formale;
  • - delle caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • - delle alberature segnaletiche, del micro reticolo idrografico e delle opere e sistemazioni idraulico-agrarie.

20.5.3- Formazioni calanchive e biancane

1. Rappresentano le forme dinamiche dell'erosione operata dalle acque meteoriche sulle argille e costituiscono una componente rilevante del paesaggio del territorio di Castelnuovo Berardenga. Esse si riconoscono nei seguenti luoghi:

  • - Monteapertaccio;
  • - Fosso dell'Amo;
  • - Banditone;
  • - Casa Coppi.

2. Ai sensi dell'art. 25-8b delle N.T.A. del P.S. e dell'art.5.2 delle presenti norme le formazioni calanchive e le biancane costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

4. Gli interventi in tali aree devono esse effettuati nel rispetto:

  • - della naturalità della evoluzione morfologica;
  • - della naturalità del deflusso delle acque al piede dei calanchi;
  • - del congruo distacco delle pratiche agricole dalla corona del calanco o dall'affioramento argilloso;
  • - della vegetazione pioniera, ripariale, vegetazione isolata e linguine di bosco;
  • - delle attuali forme di coltivazione agraria di tipo estensivo.

20.5.4- Aree di pertinenza dei Centri, degli Aggregati e dei Beni storico-architettonici

1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti i Centri urbani, gli Aggregati e gli edifici e complessi di pregio storico e architettonico, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio.

2. Ai sensi dell'art. 26-9b delle N.T.A. del P.S. e dell'art.5.2. le pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

3. Gli interventi in tali aree devono esse effettuati nel rispetto:

  • - della trama fondiaria e delle articolazioni colturali;
  • - delle opere di sistemazione del terreno;
  • - delle opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  • - delle sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  • - degli accessi e delle recinzioni;
  • - degli arredi fissi in genere;
  • - delle visuali panoramiche.

4. All'interno delle aree di cui al primo comma, quando determinate da aggregati vigono le prescrizioni di cui all'artt. 13.12, 13.13 e 13.14 della disciplina del P.T.C.P. di Siena.

5. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione previsti sia in ambito urbano che nel territorio aperto, ricompresi nelle aree di pertinenza degli aggregati del PTCP (art.13.13 della Disciplina del PTCP) la cui procedura autorizzativa è di competenza comunale, compreso i PAPMAA, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • Ogni progetto di trasformazione deve essere corredato da idonee analisi paesaggistiche adeguate alle dimensioni dell’intervento, al fine di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio di tipo ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive-percettive, tramite studi planivolumetrici di inserimento nel contesto di aggregato del nuovo edificato e delle sistemazioni degli spazi esterni. In tali interventi sono da salvaguardare le visuali, privilegiare la prossimità a manufatti esistenti, e utilizzare la viabilità esistente, dando priorità, ove possibile, al recupero e all’eventuale ampliamento dei manufatti sottoutilizzati.
  • La nuova edificazione di completamento all’aggregato deve essere coerente con la morfologia di impianto dell’aggregato stesso, rispettare il rapporto tra costruito e non costruito, anche articolandosi in più manufatti, e privilegiare la loro collocazione in prossimità degli edifici esistenti.
  • Le sistemazioni ambientali degli spazi aperti devono essere contenute in un idoneo progetto di architettura del paesaggio, privilegiando l’utilizzo di specie vegetali coerenti con il contesto paesaggistico e la valorizzazione di eventuali tracce di sistemazioni colturali presenti. Non è consentito, o comunque è da limitare, l’introduzione di recinzioni al fine di evitare l’inserimento di caratteri urbani nel paesaggio rurale.

6. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione previsti sia in ambito urbano che nel territorio aperto che ricadono nelle aree di pertinenza dei BSA del PTCP (art.13.14 della Disciplina del PTCP) la cui procedura autorizzativa è di competenza comunale, compreso i PAPMAA, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • Ogni progetto di trasformazione nelle suddette aree deve essere corredato da idonee analisi paesaggistiche redatte in adeguata scala di lettura, al fine di salvaguardare e valorizzare le relazioni che il BSA ha istaurato con il contesto paesaggistico, di carattere ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visivo-percettive; tali analisi devono essere corredate di studi planivolumetrici e sezioni paesaggistiche che dimostrino il corretto inserimento del nuovo edificato e delle sistemazioni degli spazi esterni nel contesto di tutela paesaggistica, sia nello stato attuale che di progetto;
  • Devono essere adottate soluzioni progettuali che utilizzino e razionalizzino la viabilità esistente e gli spazi aperti/aie già in uso;
  • In caso di aree a seminativo esistenti adiacenti l’area di nuovo intervento, deve essere prevista una fascia arborea tra l’edificato ed il terreno seminativo;
  • I nuovi volumi devono essere collocati in maniera integrata e coerente con i processi storici di formazione del nucleo soggetto a tutela, quand’anche si usino forme e materiali diversi da quelli consolidati storicamente; i nuovi corpi di fabbrica devono presentare forme compatibili con quelle esistenti, anche articolati in più manufatti;
  • In via prioritaria dovrà essere privilegiato il recupero e la rifunzionalizzazione dei manufatti inutilizzati tramite l’approccio concettuale e progettuale del restauro; è ammessa l’utilizzazione di un organismo edilizio a usi diversi da quello originario purchè gli effetti dell’intervento previsto non siano in contrasto con la permanenza degli elementi che caratterizzano il BSA ed il suo rapporto con il contesto.

20.5.5- Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale

1. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità.

2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi.

3. Ai sensi dell'art. 29-12b delle N.T.A. del P.S. e dell'art.5.2. i siti e i percorsi di eccezionale apertura visuale e panoramica costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

4. Gli interventi in tali aree devono esse effettuati nel rispetto:

  • - della libera accessibilità dei luoghi;
  • - dell'assenza di ostacoli alla visione;
  • - della tutela dall'inquinamento luminoso.

5. Oltre alle prescrizioni di cui sopra devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art. 13.11 del P.T.C.P. di Siena.

20.5.6 - Persistenze di paesaggio agrario storico

1. Sono le parti del territorio di particolare valore storico testimoniale e paesaggistico dovuto ai forti caratteri di persistenza della trama fondiaria, delle utilizzazioni agricole del suolo, delle forme di appoderamento e di insediamento individuate nelle Tavv.04 a,b.

All’interno di tali aree è vietata:

  • ogni nuova costruzione stabile;
  • l’installazione di serre stagionali o fisse;
  • l’installazione di manufatti precari;
  • la realizzazione di strutture ricreative e di piscine;
  • l’installazione di impianti per il trasporto di energia, ripetitori o antenne;
  • l’utilizzazione dei terreni a scopo di deposito.

20.6 - Rifiuti.

1. Nei nuovi insediamenti ed in quelli esistenti si dovranno prevedere idonee isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

2. Le "isole ecologiche" devono essere progettate con soluzioni ambientalmente ed architettonicamente compatibili con l'ambiente naturale e urbano circostante nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.

3. Nelle nuove costruzioni e nei limiti del possibile negli interventi di ristrutturazione è opportuno prevedere soluzioni esteticamente ed igienicamente sostenibili per la raccolta "porta a porta" laddove praticata.

4. Sono da favorire e sostenere la raccolta di rifiuti industriali, inerti da demolizione e rifiuti ingombranti in modo consortile all'interno nelle aree industriali-artigianali, così come la raccolta del verde e delle sostanze organiche attraverso la creazione di una o più aree di stoccaggio delle stesse, e attraverso la diffusione di "compost" di carattere familiare.

5. Gli interventi volti all'implementazione della raccolta differenziata e alla riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali hanno quale obbiettivo la riduzione dei costi relativi allo smaltimento a carico della cittadinanza. Gli interventi attuati perseguono il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata definito dalle normative e dai piani di settore vigent.

6. Non è ammesso lo stoccaggio anche temporaneo di qualunque tipo di rifiuti, compresi quelli classificati come "inerti" e "non pericolosi", se non nei termini dettati dalla normativa in materia.

7. Oltre alle prescrizioni di cui sopra devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art. 11.4.3 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

20.7 - Radiazioni non ionizzanti.

1. Per le reti elettriche ad alta tensione i limiti delle Distanze di Prima Approssimazione (D.P.A.) il R.U. definisce le seguenti prescrizioni ambientali:

  1. a) ove necessario, in accordo con gli enti competenti, spostamento di quelle parti di elettrodotti ad alta tensione che attraversano centri abitati o centri produttivi o zone di particolare valore paesaggistico in posizione più lontana dagli insediamenti e dalle aree vulnerabili;
  2. b) in caso di istituzione di nuove linee, verifica della possibilità di adozione di linee sotterranee a tutela della salute umana, delle visuali paesaggistiche e delle reti ecologiche funzionali;
  3. c) evitare nuovi insediamenti in prossimità di linee elettriche ad alta tensione.
  4. d) la Distanza di Prima Approssimazione di cui sopra è da ritenersi valida nei tratti lineari; in caso di interventi in prossimità di "nodi", così come comunicato dalla Regione Toscana e da T.E.R.N.A., devono essere effettuate specifiche rilevazioni al fine di valutare l'effettiva intensità dei campi elettromagnetici.
  5. e) attuazione, in accordo con gli enti competenti, degli interventi di messa in sicurezza delle linee elettriche AT e MT per ridurre i fenomeni di collisione e di elettrocuzione per la fauna selvatica.

2. Fino all'approvazione del Programma comunale degli impianti, l'istallazione di antenne, ripetitori radiotelevisivi e parabole è da effettuare nel rispetto dei criteri localizzativi di cui all'art.11 della L.R. 49/2011. Per quanto riguarda i ripetitori esistenti, in particolare quello ubicato a Vagliagli, dovranno essere effettuati controlli da parte dell'ARTAP al fine di verificare la compatibilità della presenza di tali impianti nei centri urbani. In attesa della redazione del programma di cui sopra, non è comunque consentita la realizzazione di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazioni all’interno delle seguenti aree:

  • nelle aree adiacenti a scuole, case di cura, strutture di accoglienza sociale e sanitaria ed edifici pubblici per un raggio di almeno 200 mt.;

Non è altresì consentita la realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione all’interno delle seguenti aree di invarianza paesaggistica-ambientale, così come perimetrate nelle Tavv. 3a, 3b del RU:

  • edifici e beni storico e architettonici censiti nel SIT comunale con attribuzione di classe di valore 1 e 2 in un raggio di ml. 100 misurati a partire dal perimetro dell’edificio;
  • infrastrutturazione ecologica;
  • in adiacenza o in prossimità di aree con sistemazioni agrarie storiche e di filari alberati individuati quali sistemi di invarianza paesaggistico ambientale.

In presenza di Schede Norma valgono le prescrizioni in esse contenute.

Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione presente negli insediamenti, la progettazione e l’istallazione di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazione è subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico, da monitorare periodicamente.

20.8 - Risorse naturali e biodiversità.

1. Per quanto concerne le connessioni ecologiche sono favoriti interventi di mantenimento, corretta gestione e implementazione del verde urbano e delle sistemazioni agrarie tradizionali, compresi filari di alberature, boschetti e siepi anche non lineari oltre ad azioni a tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee e del reticolo idraulico superficiale, anche minore e delle sue fasce ripariali e pertinenze idrauliche.

2. Sono oggetto di specifica tutela, oltre al Sito di Interesse Regionale "Crete di Camposodo e Crete di Leonina" e il Sito di Interesse Regionale "Monti del Chianti" definiti dalla L.R. 56/2000, i boschi e le sistemazioni agrarie tradizionali.

3. Sono favoriti tutti gli interventi gestionali volti a ridurre la problematica della diffusione di specie alloctone sia animali che vegetali, così da permettere la salvaguardia delle dinamiche ecosistemiche e la tutela di specie autoctone anche di pregio.

4. Fra le risorse naturali rientrano anche "i patriarchi vegetali", ovvero gli individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza dei caratteri biologici locali e del rapporto uomo/ambiente; essi, ai sensi dell'art. 27-10b delle N.T.A. del P.S. e dell'art.5.2. delle presenti norme, costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga. Per essi sono possibili interventi nel rispetto:

  • - della vita naturale dell'individuo vegetale;
  • - della visibilità prossima e remota;
  • - dell'accessibilità esistente;
  • - della tutela dall'inquinamento luminoso.

5. Fra le risorse naturali rientrano anche "le Aree tartufigene"; esse, ai sensi dell'art.33-16b e dell'art. 5.2. delle presenti norme, costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga, in quanto risorsa naturale da preservare, legata alla tradizione del territorio e alla sua economia. A tal fine occorre preservare le caratteristiche dell'ecosistema impedendo lo sconvolgimento del suo l'assetto. All'interno delle suddette aree sono esclusi i seguenti interventi:

  • - la nuova edificazione;
  • - i movimenti di terra, salvo opere di sistemazione idraulica e agraria;
  • - la realizzazione di nuove infrastrutture quali strade, linee elettriche interrate od acquedotti nonché impianti di depurazione a dispersione.

6. Fra le risorse naturali rientrano anche "le Aree atte alla istituzione di "Aree Naturali Protette di Interesse Locale" (A.N.P.I.L.) così definite : "Parco fluviale dell'Arbia", "Parco fluviale dell'Ambra" e "Parco fluviale dell'Ombrone", caratterizzate da qualità ambientali idonee ad una loro fruizione pubblica nell'ambito del tempo libero, delle attività sportivo-motorie, culturali e ricreative, termali, della osservazione e studio dei fenomeni naturali; esse ai sensi dell'art.. 22-5b delle N.T.A. del P.S. e dell'art.5.2. delle presenti norme costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga. Ai fini della loro tutela si deve fare riferimento agli indirizzi e alle prescrizioni contenuti nelle leggi regionali in materia.

7. Fra le risorse naturali rientra anche "l'infrastrutturazione ecologica" costituita dalle parti di territorio comprendenti e circostanti le aste fluviali ancorché non classificate, riconosciute di valore strategico sotto il profilo ecologico, idrologico, ambientale e naturale in genere; esse, ai sensi dell'art. 20-3b delle N.T.A. di P.S. e dell'art.5.2. delle presenti norme , costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga. Per tali risorse devono essere salvaguardate:

  • - la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci (acque salmonicole) di cui alla normativa vigente;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno;
  • - le formazioni arboree di ripa e golena;
  • - le superfici libere golenali.

8. Il R.U., nell'ottica auspicata dal P.T.C.P., assume come propri gli obiettivi della Convenzione sulla Biodiversità biologica della Convenzione di Rio de Janeiro del 1992. A tale scopo devono essere salvaguardate le risorse naturali della flora e della fauna tipiche della zona nel territorio aperto, nelle aree boscate, tutelando altresì quegli elementi di biodiversità ancora presenti negli ambiti urbani. I corridoi ecologici di cui all'art. 15.32 delle presenti norme devono rappresentare una infrastrutturazione necessaria al fine di garantire il mantenimento della biodiversità e delle dinamiche che la caratterizzano, pertanto devono essere rispettati gli indirizzi di cui agli artt. 10.5 e 10.5.3. della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

20.1 Risorsa idrica, acquedotto e depurazione

20.1.1 Prescrizioni relative alle reti acquedottistiche e fognarie

20.1.2 Tutela dei corsi d'acqua

20.1.3 Disciplina delle aree sensibili

20.1.4 Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi

20.1.5 Disposizioni per la salvaguardia delle fonti, sorgenti e pozzi

20.1.6 Disposizioni per la salvaguardia delle sorgenti e pozzi termali

20.2 Aria e clima acustico

20.3 Energia

20.4 Suolo e sottosuolo

20.5 Paesaggio

20.5.1 Emergenze ambientali del paesaggio agrario

20.5.2 Aree con sistemazioni agrarie storiche

20.5.3 Formazioni calanchive e biancane

20.5.4 Aree di pertinenza dei Centri, degli Aggregati e dei Beni storico-architettonici

20.5.5 Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale

20.6 Rifiuti

20.7 Radiazioni non ionizzanti

20.8 Risorse naturali e biodiversità

Art. 21 Contenimento dei consumi energetici

1. Negli interventi di nuova costruzione, sia che essa avvenga tramite Piani Attuativi o Interventi Diretti Convenzionati, sia che avvenga in zone di completamento tramite intervento diretto, ovvero negli interventi di Ristrutturazione Urbanistica e Sostituzione Edilizia, compreso gli interventi edilizi eseguiti tramite P.A.P.M.A.A., gli indici di edificabilità previsti possono essere incrementati di una percentuale fino al 10 % massimo e comunque con le articolazioni che vengono definite al successivo comma 5, qualora si utilizzino materiali e tecnologie proprie della bioarchitettura o finalizzati al risparmio energetico anche con l'uso di fonti rinnovabili di energia.

2. Per quanto concerne l'utilizzo di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, esse sono sempre consentite a condizione che le stesse sia correttamente inserite nel paesaggio urbano o del territorio aperto in base alla qualità e ai valori paesaggistici delle singole zone.

3. Anche per interventi sul patrimonio edilizio nelle zone urbane, ovvero negli edifici rurali e di civile abitazione nelle zone agricole è possibile incrementare sino al 10% gli ampliamenti ammessi in funzione dell'uso di tecniche di bioarchitettura o dell'uso di energie rinnovabili.

4. Le tecnologie alternative finalizzate al risparmio energetico o all'uso di energia da fonti rinnovabili devono essere armonizzate con i valori architettonici, paesaggistici e ambientali del contesto urbano o agricolo in cui si interviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13.22 della Disciplina del P.T.C.P..

5. Nel rispetto del nuovo REI sono consentiti gli incentivi di S.U.L. in base della classe energetica attribuita agli edifici ristrutturati o nuovi come di seguito indicato:

  • 10% SUL per gli edifici in classe energetica A+
  • 8% SUL per gli edifici in classe energetica A
  • 6% SUL per gli edifici in classe energetica B.

Art. 22 Disposizioni relative alle condizioni di pericolosità e fattibilità geologica, idraulica e sismica

1. Con l'approvazione del Piano Strutturale, avvenuta in data 16 Aprile 2009 con Del C.C. 58, diventava operativa la suddivisione del territorio comunale in quattro classi di pericolosità geomorfologica e in quattro classi di pericolosità idraulica. A questo si era giunti successivamente ai pareri finali della Regione Toscana che in data 18 luglio 2007 stabiliva la conformità delle indagini geologico-tecniche di supporto al PS alle direttive regionali in materia, vigenti al momento del deposito. In data 16 luglio 2007 il Comitato Tecnico del Bacino del Fiume Ombrone esprimeva parere favorevole in merito all'adeguamento del Piano Strutturale comunale al PAI Ombrone.

2. Il regolamento Urbanistico è stato adottato con Del. Consiglio Comunale nº 155 del 31 ottobre 2012 e pubblicato sul B.U.R.T. il 21 novembre 2012; alla fase di adozione si è arrivati a seguito dei pareri del Bacino del Fiume Ombrone e della Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto, Siena e Opere Marittime. In particolare:

  • Bacino del Fiume Ombrone - Comitato Tecnico, seduta del 13/09/2012 - Parere di adeguamento al PAI del Regolamento Urbanistico. Il parere riporta una valutazione di coerenza delle pericolosità geologiche ed idrauliche con le disposizioni del Pai ad eccezione di due problematiche presenti a pianella e cioè lo studio idraulico del versante tra Vitignano e Pianella e per quanto riguarda i battenti corretti dello Studio idraulico “Castellani” sull’asta del F. Arbia. Le suddette problematiche sono state affrontate e riportate nelle presenti NTA e nella Relazione Geologica di Integrzione e Modifiche. In merito all’atto di pianificazione il Comitato tecnico ritiene possa essere valutato complessivamente coerente con il PAI con le condizioni che:
    • Le norme del Pai costituiscono parte integrante del presente RU
    • All'art. 18.8 comma 4 è necessario specificare che non è ammissibile il trasferimento di esifici esistenti in aree PFME, PIME e PIE. In aree PFE tale trasferimento è ammissibile nel rispetto di quanto indicato all’art. 14 delle norme del PAI.
  • Regione Toscana- Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto, Siena e Opere Marittime - richiesta integrazioni con lettera aoo-grt Prot. N. 283396/N. 60.30 del 18/10/2012. A seguito dell'istruttoria dell'ufficio sono state richieste integrazioni e modifiche riportate nelle presenti NTA e nella relazione Relazione Geologica di Integrazione e Modifiche; in particolare:

    PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:

    • Si conferma che i soliflussi, per la particolare superficialità di queste forme geomorfologiche nel territorio comunale, sono stati inseriti in classe di pericolosità geologica 3 (G3) sia nella relazione geologica che nelle NTA in modo da allinearle con la cartografia.
    • Sono state corrette quelle aree a pericolosità geologica G4 e uniformate con la corrispondente area PFME del PAI Ombrone.

    Per quanto riguarda la pericolosità geologica dell'area "La Ripa", anche a seguito di osservazioni pervenute al RU adottato, è stata proposta una nuova classificazione della pericolosità geologica G4 e G3 dell'area in funzione dei lavori di consolidamento e monitoraggio che si sono succeduti dagli anni 80 del secolo scorso fino ad oggi. A supporto di questa nuova perimetrazione sono allegati alla relazione geologica i documenti che testimoniano l'iter dei lavori e i collaudi effettuati sulle opere realizzate ed in particolare: -Allegato 1: Relazione di Collaudo Iº lotto - gennaio 1997 -Allegato 2: Relazione di Collaudo IIº lotto - marzo 2002 -Allegato 3: Presa atto di compatibilità e parere favorevole dell' Autorità di Bacino Fiume Ombrone aprile 2002 -Allegato 4: "Bonifica e messa in sicurezza del dissesto in loc. la ripa" Relazione geologica a supporto del progetto di realizzazione di una paratia c.a. - maggio 2003. -Allegato 5: Deposito del progetto della paratia all'Ufficio del Genio Civile di Siena - maggio 2003 -Allegato 6: Relazione di Collaudo paratia - marzo 2011 -Allegato 7: Monitoraggio- nuova campagna - maggio 2012 -Allegato 8: Monitoraggio- nuova campagna - novembre 2012 -Allegato 9: Monitoraggio- nuova campagna - maggio 2013 -Allegato 10: Estratti carta pericolosità geologica e fattibilità del PRG di castelnuovo Berardenga Approvato in data 26/08/1996 Regione Toscana

    PERICOLOSITÀ IDRAULICA:

    • Per l'area di Pianella (Tav 13.3c) devono essere riportati i battenti corretti dello studio idraulico Castellani, come anche richiesto nel parere del Bacino Regionale Ombrone del 17/09/12: nell'analisi dello studio di cui sopra "Analisi della Pericolosità idraulica del T. Arbia dalla confluenza del T. Massellone a Buonconvento e del F. Ombrone nell'intorno della confluenza con il T. Arbia" del Maggio 2006 negli elaborati dal D01, D02, D03, D04, D05A, D05Abattenti, D05B, D05C, D06,D07,D08 e K01 sono state prelevate le tracce delle sezioni idrauliche di interesse e i relativi profili (37393.7, 37311.9, 37117.1, 36903.6, 36816.9, 36764.5) ma non sono riportati i tabulati dei battenti. Sono quindi allegate alla relazione geologica di integrazione i profili dai quali si deducono i livelli di massima piena riferiti a tempi di ritorno 30 e 20 anni (con il decimale cautelativamente in eccesso) e qui di seguito una tabella con i dati di cui sopra.
    • PROFILOTR 30TR 200
      37393.7215.5216.5
      37311.9214.4215.4
      37117.1213.0214.2
      36903.6211.8213.1
      36816.9211.5212.9
      36764.5211.2212.4
    • Area compresa tra Vitignano e Pianella: relativamente a quest'area deve essere verificato che le acque provenienti dal versante di Vitignano riescano a defluire all'interno del sottopasso stradale e conseguentemente nel Fiume Arbia. E' stato utilizzato per la verifica lo "Studio idrologico-idraulico del Torrente della Querciaiola" prodotta dall'Ing. Stefano Rossi e depositata al Bacino Del Fiume Ombrone e al Vs. Ufficio per la fase di adozione del presente RU.

    CARTE MOPS, CARTA DELLE FREQUENZE FONDAMENTALI, PERICOLOSITA' SISMICA

    • Sono stati modificati i colori delle carte MOPS per renderli distinguibili.
    • Il limite di pendenza utilizzato per distinguere le zone stabili è quello di 15º, nelle cartografie per errore di battitura è stato segnato 15% - cartografia corretta
    • E' stato modificato lo spessore dei terreni di copertura eliminando quelli con spessore minore di 5 metri.
    • Sono state ridefinite completamente le scarpate nelle carte MOPS.
    • Sono state corrette le colonne stratifìgrafiche della carta di Pianella.
    • Sono state rielaborate le sezioni di Casetta, con aggiunta di una nuova, anche a seguito di una modifica della carta Mops.
    • Misure HV: in base alle indicazioni del Servizio Sismico Regionale sono state rielaborate quelle misure che sono state ritenute comunque utilizzabili e sono state effettuate nuove misure dove le precedenti non erano recuperabili; di seguito riportiamo una tabella esemplificativa di quanto effettuato:
    • 052006P1Nuova misura
      052006P2Eliminata
      052006P3Eliminata
      052006P4Eliminata
      052006P5Nuova misura
      052006P6Eliminata
      052006P7Eliminata
      052006P8Nuova elaborazione
      052006P9Eliminata
      052006P10Nuova misura
      052006P11Eliminata
      052006P12Nuova elaborazione
      052006P13Nuova elaborazione
      052006P14Nuova elaborazione
      052006P15Nuova elaborazione
      052006P16Eliminata
      052006P17Eliminata
      052006P18Nuova elaborazione
      052006P19Nuova elaborazione
      052006P20Nuova elaborazione
      052006P21Nuova elaborazione
      052006P22Nuova elaborazione
      052006P23Eliminata
      052006P24Nuova misura
      052006P25Nuova misura
      052006P26Nuova misura
      052006P27Nuova misura
      052006P28Nuova elaborazione
      052006P29Nuova elaborazione
      052006P30Nuova elaborazione
      052006P31Eliminata
      052006P32Eliminata
      052006P33Nuova misura
      052006P100Eliminata
      052006P103Nuova misura
      052006P104Nuova elaborazione
      052006P105Nuova elaborazione
      052006P106Nuova elaborazione
      052006P107Nuova elaborazione
      052006P108Eliminata
      052006P109Nuova elaborazione
      052006P110Nuova elaborazione
      052006P124Nuova elaborazione
      052006P125Nuova misura
      052006P126Eliminata
      052006P127Nuova misura
      052006P128Nuova elaborazione
      052006P129Nuova misura
      052006P130Eliminata
      052006P131Nuova misura
      052006P132Nuova misura
      052006P133Eliminata
      052006P137Nuova elaborazione
      052006P138Nuova elaborazione
      052006P139Nuova elaborazione
      052006P140Nuova elaborazione
      052006P145Eliminata
      052006P146Eliminata
      052006P200Nuova misura
    • È stata aggiornata la tavola 13.6 "Carta delle frequenze fondamentali dei depositi" alle nuove misure e a quelle rielaborate.
    • È stata aggiornata la tavola 13.7 "carta della pericolosità sismica"

    RECEPIMENTO DEI PIANI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI:

    • Nelle NTA sono state recepite integralmente le prescrizioni illustrate nel parere del Bacino del Fiume Ombrone del 17/09/2012 prot. 251105.
    • È stato recepito integralmente nelle NTA l'art. 36 del PIT (DCR n.72 del 24/07/2007)
    • Sono state portate modifiche all'art. 20.1.2 delle NTA in riferimento alla LR 21/12

    FATTIBILITÀ

    • È stata aggironata la Carta della Fattibilità (Tav. 13.8) in funzioni delle modifiche precedentemente esposte e in funzione delle Osservazioni al RU adottato.
    • Sono state corrette le Schede di fattibilità riportate nelle NTA e nella relazione geologica.
    • È stata modificata la distribuzione del Comparto F4 di Casetta in funzione della pericolosità idraulica del Piano Strutturale di Asciano (approvato con Del. 27 del 21/04/2009) riportando la pericolosità idraulica 3i del Torrente Biena nella Carta di Fattibilità 13.8; è stata anche inserita una prescrizione delle NTA prevedendo solo interventi di realizzazione di verde, parcheggi a raso e strade nelle aree a confine con la 3i.
    • È stata verificata la fattibilità della previsione C2 a Pianella in funzione delle verifiche idraulica sopra illustrata.
    • È stato predisposto un atlante di fattibilità delle "Schede norma" e delle "Aree F4" (Tav 13.9) in accordo con quanto stabilito nella riunione del 16/102013 presso l'Ufficio URTAT di Siena presenti il Dott. Geol. Roberto Cerri e l'amministrazione Comunale.

3. Le modalità di realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di trasformazione urbanistico-edilizia che abbiano rilevanza sotto il profilo geologico e idraulico sono subordinate alla classificazione e alle prescrizioni delle classi di fattibilità. Le fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di trasformazione edilizia previsti dal R.U., deriva dalla classificazione della pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica riportate rispettivamente nelle Tavv. 13 del R.U.

4. La fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica dei singoli interventi previsti dal R.U. è riportata nella Tav. 13.8 del R.U. e nel quadro sinottico che segue e si riferisce a tutte le aree di trasformazione, agli interventi patrimonio edilizio esistente e a tutti gli interventi strategici di recupero e/o trasformazione.

5. Con l'entrata in vigore del DPGR 25 ottobre 2011 nº 53/R si è reso necessario adeguare il quadro conoscitivo con le nuove disposizioni normative relativamente alle tre pericolosità; in particolare la classificazione delle pericolosità è stata fatta ai sensi delle seguenti norme:

Pericolosità geologica ed idraulica:

  • * DPGR 53R/2011;
  • * Piano di Assetto Idrogeologica Bacino Fiume Ombrone (L. 183/89 - L.R. 91/98 - L.365/2000);
  • * Piano Assetto Idrogeologico Fiume Arno - Comitato Istituzionale 11 novembre 2004;
  • * L.R. 21 maggio 2012 nº 21.

Per quanto attiene agli aspetti sismici la classificazione del territorio è stata effettuata a sensi:

  • * OPCM 20 marzo 2003 nº 3274;
  • * DM 14 gennaio 2008;
  • * DGR 19 giugno 2006 nº 431;
  • * OPCM 3907/2010;
  • * I.C.M.S. "indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica" 2008 Presidenza Consiglio dei Ministri;
  • * Programma VEL - L.R. 30 luglio 1997 nº 56.

6. Di seguito vengono riportate le definizioni delle pericolosità geologica, idraulica e sismica così come definite nel DPGR 53/R-2011:

22.1 - Aree a pericolosità geologica (geomorfologica)

Pericolosità geologica molto elevata (G.4):

  • * aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza,

Pericolosità geologica elevata (G.3):

  • * aree potenzialmente instabili per franosità diffusa superficiale non cartografabili puntualmente, descritte nella cartografia geomorfolocica allegata al PS come "soliflussi" ma con caratteristiche fisiche e dinamiche non riconducibili a tali processi.
  • * aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti;
  • * aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico;
  • * aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza;
  • * aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche;
  • * corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%.

Pericolosità geologica media (G.2):

  • * aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente);
  • * aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto;
  • * corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.

Pericolosità geologica bassa (G.1):

  • * aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi.

22.2 - Aree a pericolosità idraulica

Pericolosità idraulica molto elevata (I.4):

  • * aree interessate da allagamenti per eventi con Tr ≤ 30 anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

  1. a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  2. b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Pericolosità idraulica elevata (I.3):

  • * aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<TR≤200 anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  2. b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Pericolosità idraulica media (I.2):

  • * aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<TR≤500 anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:

  1. a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
  2. b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Pericolosità idraulica bassa (I.1):

  • * aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
    1. a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
    2. b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Per quanto riguarda il Torrente Arbia nelle aree dove è presente lo studio idraulico "Castellani" deve essere tenuto conto, per la definizione della pericolosità idraulica, del criterio più cautelativo tra la perimetrazione T30 - T200 di quest'ultimo e le perimetrazioni effettuate con criteri morfologici e/o storici.

22.3 - Aree a pericolosità sismica locale

Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4):

  • * zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;

Pericolosità sismica locale elevata (S.3):

  • * aree potenzialmente instabili per franosità diffusa superficiale non cartografabili puntualmente, descritte nella cartografia geomorfolocica allegata al PS come "soliflussi2 ma con caratteristiche fisiche e dinamiche non riconducibili a tali processi.;
  • * zone suscettibili di instabilità di versante quiesciente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;
  • * zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi;
  • * terreni suscettibili di liquefazione dinamica;
  • * zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse;
  • * aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie);
  • * zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri (picchi con frequenza maggiore di 1.5 Hz e ampiezza maggiore di 2)

Pericolosità sismica locale media (S.2):

  • * zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;
  • * zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3);

Pericolosità sismica locale bassa (S.1):

zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

22.4 - Cartografia di adeguamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale

1. Con l'entrata in vigore del DPGR 53/R 2011 si è reso necessario aggiornare e realizzare nuove cartografie per l'adeguamento del quadro conoscitivo comunale:

  1. 13.2a. Carta della pericolosità geologica nord (scala 10.000)
  2. 13.2b. Carta della pericolosità geologica sud (scala 10.000)
  3. 13.3a Carta della pericolosità idraulica nord (scala 10.000)
  4. 13.3b Carta della pericolosità idraulica sud (scala 10.000)
  5. 13.3c Carta della pericolosità idraulica ponte a bozzone, pianella, casetta (scala 1:2.000)
  6. 13.4a Carta della tutela delle risorse idriche nord (scala 10.000)
  7. 13.4b Carta della tutela delle risorse idriche sud (scala 10.000)
  8. 13.5a Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Vagliagli (scala 1:2.000)
  9. 13.5b Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Quercegrossa (scala 1:2.000)
  10. 13.5c Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Pianella (scala 1:2.000)
  11. 13.5d Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Monteaperti (scala 1:2.000)
  12. 13.5e Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - San Giovanni a Cerreto (scala 1:2.000)
  13. 13.5f Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Castelnuovo Berardenga (scala 1:2.000)
  14. 13.5f - Allegato - sezioni
  15. 13.5g Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Casetta (scala 1:2.000)
  16. 13.5g - Allegato - sezioni
  17. 13.5h Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Ponte a Bozzone (scala 1:2.000)
  18. 13.6 Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle frequenze fondamentali dei depositi (scala 1:2.000)
  19. 13.7a Carta pericolosità sismica (scala 1:2.000)
  20. 13.7b Carta pericolosità sismica (scala 1:2.000)

2. Rimangono invariate rispetto le seguenti cartografie del quadro conoscitivo del Piano Strutturale approvato in data 16 aprile 2009 con del. c. c. nº 58:

  1. fi 01 - Carta geologica
  2. fi 02 - Carta geomorfologica
  3. fi 03 - Carta litotecnica
  4. fi 04 - Carta delle pendenze
  5. fi 05 - Carta idrogeologica

In riferimento alle aree ricadenti nel Bacino di interesse nazionale del Fiume Arno si recepisce la perimetrazione e le Norme di Piano senza modifiche rispetto a quelle già approvate con il P.S..

22.5 - Classificazione della fattibilità

1. La fattibilità geologica, idraulica e sismica dei singoli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico è riportata nella Tav. 13.8 del R.U. (scala 1:2.000) e si riferisce a tutte le aree di trasformazione, agli interventi patrimonio edilizio esistente e a tutti gli interventi strategici di recupero e/o trasformazione. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali sono differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità:

CONDIZIONI GENERALI DI FATTIBILITÀ

22.5.1- Classe di Fattibilità F.4
1. Fattibilità limitata. si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.
22.5.2- Classe di Fattibilità F.3
1. Fattibilità condizionata. si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
22.5.3- Classe di Fattibilità F.2
1. Fattibilità con normali vincoli. si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
22.5.4- Classe di Fattibilità F.1
1. Fattibilità senza particolari limitazioni. si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Così come previsto dal DPGR 53R/2011 è stata distinta la fattibilità in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate per i diversi fattori: geologici (geologici s.s., e geomorfologici), idraulici e sismici, ai fini di una più agevole e precisa definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni.

22.6 - Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità geologica.

1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata (G4) - PFME:

  1. a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
  2. b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare;
  5. e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:
    • - previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;
    • - installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.
  6. f) I progetti preliminari degli interventi di messa in sicurezza e bonifica sono sottoposti al parere della competente Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi PAI o e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica elevata (G3) - PFME:

  1. a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
  2. b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati;
  5. e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

22.6.1 - CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA.

1. FATTIBILITÀ LIMITATA (F4): non sono presenti previsioni che in relazione alla specifica tipologia di intervento ricadano in Classe di fattibilità 4

2. FATTIBILITÀ CONDIZIONATA (F3): Riguarda aree che sono state ritenute in condizioni al limite dell'equilibrio con un livello di rischio elevato anche per interventi di modesta incidenza al suolo. Sono state inserite in questa classe anche previsioni di edifici &quot;strategici&quot; quali scuole, assistenza sanitaria, edifici sportivi a destinazione ricettiva ecc., cioè edifici in Classe d'Uso IV come definiti dal DM 14/01/2008 NTC al punto 2.4.2. ricadenti in classe di pericolosità 2.

L'attuazione delle previsioni ricadenti in questa classe sono subordinate alla realizzazione di approfonditi studi di carattere geologico, idrogeoologico e geotecnico estesi a livello di area complessiva che permettano di verificare l'effettiva condizione di stabilità dell'area e la necessità di eventuali interventi di messa in sicurezza.

Per quanto riguarda le modalità di modellazione geologica e geotecnica e in base alla volumetria dell'intervento previsto si rinvia al D.M. 14 gennaio 2008 &quot;Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni&quot; e la Circolare 2 febbraio 2009 nº617/C.S.LL.PP

Per ciò che attiene ai criteri ed alle modalità di esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche si rinvia a quanto prescritto nel DPGR 9 luglio 2009 nº36/R ed al relativo &quot;documento esplicativo ed applicativo degli art. 6 e 7 del DPGR 9 luglio 2009 nº36/R redatto dal Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica&quot;

Gli studi geologici, idrogeologici e geotecnici una volta approvati dalla competente Autorità di Bacino, come gli studi geologici, idrogeologici, e geotecnici inerenti il progetto edilizio definitivo/esecutivo, costituiscono parte integrante degli atti da sottoporre all'Amministrazione Comunale per il rilascio del titolo edilizio.

3. FATTIBILITÀ CON NORMALI VINCOLI (F2): Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche, infrastrutturali e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadenti in questa classe sono attuabili sulla base dei risultati di specifiche indagini da eseguirsi a livello di progetto definitivo/esecutivo, al fine di non modificare negativamente le condizioni idrogeologiche, geotecniche ed i processi morfologici presenti nell'area.

4. FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI (F1): Rientrano in questa classe di fattibilità interventi in pericolosità geologica bassa (G1) e interventi a bassa vulnerabilità ricadenti in classi di pericolosità maggiore. Le previsioni urbanistiche ed infrastrutturali e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadenti in questa classe, per le condizioni geomorfologiche stabili, la loro scarsa incidenza sul suolo e il basso grado di vulnerabilità, non sono soggette a prescrizioni specifiche e possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico, idrogeologico e geotecnico.

Per gli interventi ricadenti in Classi di fattibilità F2 e F1 per le tipologie di indagine da eseguirsi a livello edificatorio devono comunque rispettare le indicazioni/prescrizioni previste nei:

  • D.M. 14 gennaio 2008 &quot;Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni&quot;
  • Circolare 2 febbraio 2009 nº617/C.S.LL.PP;
  • DPGR 9 luglio 2009 nº36/R ed al relativo &quot;documento esplicativo ed applicativo degli art. 6 e 7 del DPGR 9 luglio 2009 nº36/R redatto dal Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica&quot;.

Gli studi geologici, idrogeologici e geotecnici inerenti il progetto edilizio definitivo/esecutivo, costituiscono parte integrante degli atti da sottoporre all'Amministrazione Comunale per il rilascio del titolo edilizio.

22.7 - Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità idraulica.

1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata I.4 - PIME (Tav. 13.3 a, b, c) nelle quali non sono stati effettuati studi idraulici o per le quali non esistono attualmente progetti di messa in sicurezza, non sono ammissibili interventi di nuova edificazioni, trasformazioni di edifici esistenti che comportino ampliamenti o variazione di sagoma e modifiche morfologiche, come meglio specificato nella tabella seguente al cap. 22.9, fino all'esecuzione di specifici studi idrologici ed idraulici che definiscano la messa in sicurezza con tempo di ritorno duecentennale; tali studi dovranno costituire elemento di base per la progettazione e il dimensionamento degli interventi di messa in sicurezza delle aree in trasformazione e per l'attribuzione della classe di fattibilità degli interventi. In particolare in queste aree sono consentiti:

  1. a) interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l'attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto dei Piano di Assetto Idrogeologico.
    I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi dei PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.
    Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali.
  2. b) Tali aree possono essere oggetto di atti di pianificazione territoriali per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili ed infrastrutturale, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento dei P.A.I., non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle.
  3. c) Le aree che risulteranno interessate da fenomeni di inondazioni per eventi con tempi di ritorno non superiori a 20 anni, non potranno essere oggetto di previsioni edificatorie, salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni,
  4. d) Gli studi idrologici e idraulici devono attenersi ai criteri definiti dalle Autorità di Bacino, che si esprimono sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del PAI.
  5. e) In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativo all'attività edilizia contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità dell'intervento.
  6. f) Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza idraulica, è tenuto a trasmettere al Comune e all' Autorità di Bacino dichiarazione a firma di tecnico abilitato, degli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi, ivi compresa la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del PAI
  7. g) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla lettera l);
    • - sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
  8. h) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;
  9. i) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;
  10. j) È consentito nelle zone del territorio destinate ad usi agricoli, le opere e gli impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purchè siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione planimetrica massima di 50 mq.;
  11. k) In queste aree è consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.
  12. l) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, consentendo interventi che non comportino aumenti di superficie coperta né di nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali.
  13. m) Sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti nei seguenti casi:
  14. n) interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricatoo) interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavori, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico.interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricatop) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente;interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricatoq) sono da consentire i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d'acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata I.3 - PIE (Tav. 13.3 a, b, c) nelle quali non sono stati effettuati studi idraulici o per le quali non esistono attualmente progetti di messa in sicurezza, non sono ammissibili interventi di nuova edificazioni, trasformazioni di edifici esistenti che comportino ampliamenti o variazione di sagoma e modifiche morfologiche, come meglio specificato nella tabella seguente al cap. 22.9, fino all'esecuzione di specifici studi idrologici ed idraulici che definiscano la messa in sicurezza con tempo di ritorno duecentennale.

Nelle aree a pericolosità idraulica I.3 e PIE sono da rispettare i criteri di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), l), m) e p) del paragrafo precedente sono inoltre da rispettare i seguenti criteri:

  1. a) all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  2. b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;
  3. c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq;
  4. d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1 del DPGR 53/R 2011, sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;
  5. e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.

22.7.1 - CLASSI DI FATTIBILITÀ IDRAULICA.

1. FATTIBILITÀ LIMITATA (F4): Si riferisce a previsioni edificatorie ed infrastrutturali condizionate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza definiti all'interno del R.U.. È presente una previsione in Classe di fattibilità limitata F4 nel centro urbano di Ponte a Bozzone per la cui descrizione si rimanda alla scheda di seguito riportata.

2. FATTIBILITÀ CONDIZIONATA (F3): Le previsioni non determinano un pericolo per persone e beni, non creano un aumento di pericolosità in aree limitrofe, ne sottrazione di volume all'area sondabile. Per l'attuazione degli interventi dovranno essere prese idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità e dovranno essere rispettate le prescrizioni previste nei punti 3.2.2.1 e 3.2.2.2 dell'Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 5 e dall'art. 6 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

3. FATTIBILITÀ CON NORMALI VINCOLI (F2): Per interventi di nuova edificazione e nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

4. FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI (F1): Per gli interventi ricadenti in questa classe di fattibilità idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni e prescrizioni dovute a limitazioni di carattere idraulico.

22.8 - Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità sismica.

1. Di seguito si riportano i criteri generali da rispettare e le condizioni di attuazione di fattibilità per le previsioni edificatorie ed infrastrutturali limitatamente alle aree urbane del Comune di Castelnuovo Berardenga classificabili in Zona 1 e 2 dal Programma VEL - L.R. 30 luglio 1997 nº56, per cui è stata redatta una cartografia di MS di livello 1 ed effettuata l'individuazione delle differenti situazioni di pericolosità sismica;

2. Si specifica che, limitatamente alle aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità connessi a problematiche geomorfologiche, si rimanda a quanto previsto dalle condizioni di fattibilità geologica e si sottolinea che le valutazioni relative alla stabilità dei versanti devono necessariamente prendere in considerazione gli aspetti dinamici relativi alla definizione dell'azione sismica.

3. Per quanto riguarda le condizioni di fattibilità sismica sono individuati, sulla scorta delle informazioni ricavate dalla classificazione della pericolosità sismica locale ed in funzione delle destinazioni d'uso delle previsioni urbanistiche, le condizioni di attuazione delle opere anche attraverso una programmazione delle indagini da eseguire in fase di predisposizione dello strumento attuativo oppure dei progetti edilizi.

4. Per le aree a pericolosità sismica 4 per gli interventi che prevedano la predisposizione di strumenti attuativi oppure di progetti edilizi diretti dovrà essere realizzato uno studio di MS di livello 1 e 2 e dovranno essere valutati i seguenti aspetti: nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante attive, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. È opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono tuttavia da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso.

22.8.1 - CLASSI DI FATTIBILITÀ SISMICA.

1. FATTIBILITÀ LIMITATA (F4): In questa fase di predisposizione del regolamento urbanistico, nei centri urbani in cui è stato predisposto uno studio di MS di livello 1 secondo la classificazione sopra riportata, non sono state individuate aree a pericolosità sismica locale molto elevata.

2. FATTIBILITÀ CONDIZIONATA (F3): In sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, devono essere valutati i seguenti aspetti prescrittivi:

  1. a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. È opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;
  2. b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, devono essere realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;
  3. c) per i terreni soggetti a liquefazione dinamica, devono essere realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;
  4. d) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e capaci, deve essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette;
  5. e) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un contrasto di impedenza sismica > 2 collocato entro i 50 metri dalla superficie, individuate nella realizzazione dello studio di MS di livello 1 allegato al R.U. (Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica 13.5 e Carta delle frequenze fondamentali dei depositi 13.6) deve essere realizzata una campagna di indagini geofisica (ad esempio profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW, misure di rumore ambientale) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica individuato.

Nelle zone di bordo della valle, per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico.

Le indagini di cui sopra devono condurre alla realizzazione almeno di uno studio di MS di livello 2 e di uno studio MS di livello 3 in caso di realizzazione di edifici strategici o in quelle situazioni geologico e geomorfologico complesse quali:

  • - substrato rigido sepolto a geometria articolata.
  • - zona di raccordo tra rilievo e pianura (zona di unghia con substrato rigido sepolto in approfondimento sotto la pianura.
  • - successione litostratigrafica che preveda terreni rigidi su terreni soffici (inversione di velocità).
  • - substrato rigido entro i 50 metri dal p.c.
  • - presenza di contrasti di impedenza > 2.

I risultati della campagna di indagine di cui sopra, inseriti all'interno della relazione geologica, sono parte integrante del progetto definitivo/esecutivo allegato allo strumento attuativo ed alla pratica edilizia.

3. FATTIBILITÀ CON NORMALI VINCOLI (F2) e FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI (F1): Non è necessario indicare condizioni e prescrizioni specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

22.9 - Attribuzione della fattibilità per gli interventi.

1. Per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio extraurbano e nelle zone di completamento a carattere residenziale, produttivo, commerciale e direzionale all'interno degli ambiti urbani, l'assegnazione della fattibilità in relazione alla trasformazione in progetto e alle condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica riscontrate dovrà avvenire secondo i criteri riportati nella seguente tabella.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO CLASSI DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA CLASSI DI PERICOLOSITÀ SISMICA
I1 I2 I3 I4 G1 G2 G3 G4 S1 S2 S3 S4
PIE PIME   PFE PFME
FATTIBILITÀ IDRAULICA - FI FATTIBILITÀ GEOLOGICA - FG FATTIBILITÀ SISMICA - FS
Manutenzione Straordinaria (di cui all'art. 18.2 delle NTA)FI.1FI.2FI.2FI.2FG.1FG.2FG.2FG.2FS.1FS.2FS.2FS.2
Restauro e Risanamento conservativo (di cui all'art. 18.3 delle NTA), nel caso in cui sia previsto un consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell' edificio.FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.2FG.3ˆFS.1FS.2FS.2FS.3°
Ristrutturazione edilizia senza ampliamento planimetrico (di cui all'art. 18.4 delle NTA)FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.2FG.3ˆFS.1FS.2FS.2FS.3°
Ristrutturazione edilizia con ampliamento (di cui all'art. 18.4 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Demolizione con fedele ricostruzione (di cui all'art. 18.4 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Demolizione senza ricostruzione (di cui all'art. 18.7 delle NTA)FI.1FI.1FI.1FI.1FG.1FG.1FG.1FG.1FS.1FS.1FS.1FS.1
Sostituzione edilizia (di cui all'art. 18.6 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione di pannelli fotovoltaici o solari installati a terra e impianti eolici a terra (di cui all'art. 20.3 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Realizzazione laghetti ed invasi artificiali realizzati solo in scavoFI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione laghetti ed invasi artificiali con sbarramentoFI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione di volumi interrati realizzati utilizzando preesistenti salti di quota, ubicati in prossimità degli edifici ma non al di sotto di edifici esistenti (di cui all'art. 15.16 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Nuova edificazioneFI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Nuova edificazione di edifici &quot;strategici&quot; quali scuole, assistenza sanitaria, edifici sportivi a destinazione ricettiva ecc., (edifici in classe IV DM 14/01/2008 NTC )FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.3FG.3n.a. (3)FS.1FS.3FS.3n.a. (3)
Opere e gli impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione planimetrica massima di 50 mq (di cui agli artt. 24.6 e 24.7 delle NTA)FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Installazione di serre fisse con dimensioni < di 50 mq (di cui all'art. 24.9 delle NTA)FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Installazione di serre fisse con dimensioni > di 50 mq (di cui all'art. 24.9 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Movimenti terra, scavi e rilevati, anche connessi alle opere di cui al presente abaco.FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.1FS.2n.a. (3)
Realizzazione di garage fuori terra (di cui all'art. 15.12 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3FS.4
Realizzazione di logge e porticati fissi (di cui all'art. 15.12 delle NTA)FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Realizzazione di piscine (di cui all'art. 15.12 delle NTA) e relativi locali accessori (di cui all'art. 15.12delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione di box per attrezzi, forni ecc., solo se fissi e con fondazioni (di cui all'art. 15.12 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione di volumi tecnici (di cui all'art. 15.31 delle NTA)FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione di parcheggi pubblici, privati o privati di uso pubblico a raso con dimensioni < di 500 mqFI.1FI.2FI.3°n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Realizzazione di parcheggi pubblici, privati o privati di uso pubblico a raso con dimensioni > di 500 mqFI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Realizzazione di parcheggi interrati (di cui all'art. 17.4 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione di impianti di distribuzione carburanti e strutture di servizio (di cui all'art. 17.5 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione di nuova viabilità,FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Ampliamento di viabilità esistente e opere di urbanizzazione primaria.FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Realizzazione di verde pubblico a parco (di cui all'art. 31.14 delle NTA)FI.1FI.1FI.1FI.1FG.1FG.1FG.1FG.1FS.1FS.1FS.1FS.1
Realizzazione di verde pubblico attrezzato (di cui all'art. 31.14 delle NTA)FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.1FG.2FG.2FS.1FS.1FS.1FS.2
Realizzazione di verde privato privo di strutture pertinenziali (di cui all'art. 31.16 delle NTA)FI.1FI.1FI.1FI.1FG.1FG.1FG.1FG.1FS.1FS.1FS.1FS.1
Realizzazione di aree destinate ad attrezzature pubbliche (di cui all'art. 31.15 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Impianti sportivi all'aperto, piste ciclabili, campi di calcio ecc., senza locali accessori, tribune ecc.FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.1FG.2FG.3FS.1FS.1FS.1FS.1
Piccoli edifici ed impianti di servizio di strutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine di trasformazione ENEL, impianti di telefonia fissa e mobile).FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Depositi all'aperto, silos, tini.FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.2n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)

Note:

° La previsione in oggetto non determina un pericolo per persone e beni, non crea un aumento di pericolosità in aree limitrofe, ne sottrazione di volume all'area sondabile. Per l'attuazione dell'intervento dovranno essere prese idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità e dovranno essere rispettate le prescrizioni previste nei punti 3.2.2.1 e 3.2.2.2 dell'Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 5 e dall'art. 6 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

ˆ La previsione in oggetto non determina un pericolo per persone e beni e non crea un aumento di pericolosità in aree limitrofe. Per l'attuazione dell'intervento dovranno essere prese idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità e dovranno essere rispettate le prescrizioni previste nel punto 3.2.1 dell'Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 13 e dall'art. 14 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

(1) - La previsione non è ammissibile e dovrà essere successivamente verificata mediante la stesura di una relazione geologico - tecnica di fattibilità, nel rispetto delle prescrizioni previste al punto 3.2.2.2 dell'Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 6 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

(2) - La previsione non è ammissibile e dovrà essere successivamente verificata mediante la stesura di una relazione geologico - tecnica di fattibilità, nel rispetto delle prescrizioni previste al punto 3.2.2.1 dell'Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 5 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

(3) - La previsione non è ammissibile e dovrà essere successivamente verificata mediante la stesura di una relazione geologico - tecnica di fattibilità, nel rispetto delle prescrizioni previste al punto 3.2.1 dell'Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 13 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

· Le previsioni ricadenti nell'area di &quot;Pertinenza fluviale&quot; del Torrente Arbia e del Fiume Ombrone non sono ammissibili e dovranno essere successivamente verificate in sede di variante urbanistica nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Art. 9 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

· Ai sensi del punto 2.1 B.4 delle Direttive per le indagini geologico-tecniche allegate al DPGR 53/R del 27/04/07, nelle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, le previsioni sono condizionate alla definizione degli ambiti interessati da allagamenti riferiti a Tr < 30 anni e a 30 < Tr < 200 anni.

· Nelle aree non perimetrate dal PAI Ombrone vengono definiti gli ambiti o Domini nei quali devono essere rispettate le prescrizioni e vincoli così come definiti dagli art. 17, 18 e 19 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

22.10 - Schede di fattibilità

1. Di seguito viene riportata la classificazione della fattibilità per due aree di trasformazione riportate dal R.U. che prevedono prescrizioni e vincoli specifici a cui attenersi sia nella redazione dello strumento attuativo sia in sede di predisposizione del progetto edilizio.

UTOE 4 - Ponte a Bozzone Zona - B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max
1a11.3353.0704.658640932.87420%40%3 piani

1. Nella Carta della Fattibilità 13.8, in corrispondenza dell'abitato di Ponte a Bozzone, è presente un comparto (1a) delimitato, nella figura che segue, da un perimetro magenta e chiamato P_B_1 nel quale non è stata attribuita la fattibilità a causa della presenza di un'area a pericolosità idraulica elevata 3i per l'esondazione del Fosso della Scheggiolla.

Come prescritto dal DPGR 53/r 2011 nelle aree urbane oggetto di previsione deve essere realizzato uno studio idrologico-idraulico che definisca le aree esondabili con tempi di ritorno 30 e 200 anni; nello specifico è stato incaricato l'Ing. Stefano Rossi per la redazione dello studio i cui risultati sono stati utilizzati per la definizione delle classi di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata.

In particolare l'area P_B_1 è attraversata in gran parte dalla Classe di pericolosità 3i (piena con tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni) e limitatamente nella parte bassa dalla Classe di pericolosità 4i (piena con tempi di ritorno minori di 30 anni) come evidenziato nella prossima figura.

CARTA AREE INONDABILI

Per la realizzazione dell'intervento previsto dal R.U. e per la messa in sicurezza di buona parte dell'area a valle edificata, è stato prevista la realizzazione di una area di compensazione della piena posizionata nella parta bassa del comparto; tale vasca, che nell'ipotesi occupa un'area di circa 1.200 mq e presenta una profondità massima di circa 1.5 metri, è stata progettata considerando di mantenere una distanza dal ciglio di sponda del corso d'acqua di 5 metri.

CARTA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA CARTA DI PERICOLOSITÀ SISMICA CARTA DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA Area di compensazione della piena

In quest'area è stato prevista la destinazione F1 "verde pubblico a parco" compatibile con le pericolosità idrauliche 3 e 4. Per una più esaustiva trattazione del progetto di messa in sicurezza idraulica si rimanda allo studio dell'Ing. Stefano Rossi "Studio idrologico-idraulico del torrente Bozzone e dei Fossi Rigo e Scheggiolla cap. 3" allegato al Regolamento Urbanistico.

In base alle considerazioni di cui sopra si attribuiscono le seguenti fattibilità:

ZONA B2 F1 S
Fattibilità geologica312
Fattibilità idraulica411
Fattibilità sismica312

La realizzazione dell'intervento edilizio di cui sopra è vincolato alla preventiva realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica descritte, da sottoporre al parere del Bacino del Fiume Ombrone che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obbiettivi del PAI (Art. 6 comma 5 - Norme di Piano PAI) e in particolare a quanto previsto nei punti a), b), d), e), f), g), h), l) e p) dell'art 22.7 comma 1 e nei punti c), d) dell'art. 22.7. comma 2.

UTOE 4 - Pianella Zona - C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max
27.2273.0331.6917661.737015%30.0%2
36.1013.1111231.3381.529016%30.0%2

La previsione in oggetto è riferita ad adeguamento infrastrutturale di estensione < di 200 ml di un tratto di strada che collega due comparti C2 (in tabella ed in carta il tratto di strada previsto riporta la sigla S) che di seguito verranno chiamati C2/2 e C/2/3. Oltre l'adeguamento del tratto di strada verranno realizzati parcheggi a raso in quota sia al comparto C2/2 che C2/3 (denominati nella tabella precedente e in cartografia con la sigla P).

Come prescritto dal DPGR 53/r 2011 nelle aree urbane oggetto di previsione deve essere realizzato uno studio idrologico-idraulico che definisca le aree esondabili con tempi di ritorno 30 e 200 anni; nello specifico è stato incaricato l'Ing. Stefano Rossi per la redazione dello studio i cui risultati sono stati utilizzati per la definizione delle classi di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata.

In base alla classificazione della pericolosità idraulica derivata dallo studio di cui sopra i tratti di strada ricadono in pericolosità 4I (PIME) e in parte in pericolosità idraulica 3I (PIE). Per quanto riguarda i parcheggi a raso quello del comparto settentrionale P2 risulta in pericolosità idraulica 2 mentre quello meridionale (P3) ricade in pericolosità idraulica 3I (PIE).

CARTA DI PERICOLOSITà GEOLOGICA Carta della pericolosità idraulica

In base alle norme riportate del DPGR 53R/2011 e del Piano di Bacino del Fiume Ombrone agli interventi in oggetto viene assegnata una fattibilità idraulica 3ºcosì come riportato anche nella tabella del cap 22.9 e per la realizzazione della previsione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

3º- La previsione in oggetto non determina un pericolo per persone e beni, non crea un aumento di pericolosità in aree limitrofe, ne sottrazione di volume all'area sondabile. Per l'attuazione dell'intervento dovranno essere prese idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità e dovranno essere rispettate le prescrizioni previste nei punti 3.2.2.1 e 3.2.2.2 dell'Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 5 comma 11 punto b delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

Il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento è soggetto al parere preventivo dell'autorità di Bacino del Fiume Ombrone.

Per quanto riguarda il parcheggio a raso ricadente in classe di pericolosità 3I (PIE) (parcheggi P3), a cui è stata assegnata una Fattibilità idraulica 3º, potrà essere realizzato con una superficie totale minore di 500 mq così come riportato anche nella tabella di fattibilità riportata al cap. 22.9

Per quanto riguarda la porzione di verde pubblico non attrezzato compreso tra i due parcheggi P3 sempre in base alla tabella di cui sopra viene assegnata una Fattibilità idraulica 1, geologica 1 e sismica 1.

In base alle considerazioni di cui sopra si attribuiscono le seguenti fattibilità:

ADEGUAMENTO STRADA
ZONAStrada comp. 2
Fattibilità geologica3
Fattibilità idraulica
Fattibilità sismica3
ZONAStrada com.3
Fattibilità geologica3
Fattibilità idraulica
Fattibilità sismica3
REALIZZAZIONE PARCHEGGI
ZONAParcheggio comp. 2
Fattibilità geologica3
Fattibilità idraulica2
Fattibilità sismica3
ZONAParcheggio comp. 3
Fattibilità geologica3
Fattibilità idraulica
Fattibilità sismica3

22.1 Aree a pericolosità geologica (geomorfologica)

22.2 Aree a pericolosità idraulica

22.3 Aree a pericolosità sismica locale

22.4 Cartografia di adeguamento del quadro conoscitivo del piano strutturale

22.5 Classificazione della fattibilità

22.5.1 Classe di Fattibilità f.4

22.5.2 Classe di Fattibilità f.3

22.5.3 Classe di Fattibilità f.2

22.5.4 Classe di Fattibilità f.1

22.6 Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità geologica

22.6.1 Classi di fattibilità geologica

22.7 Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità idraulica

22.7.1 Classi di fattibilità idraulica

22.8 Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità sismica

22.8.1 Classi di fattibilità sismica

22.9 Attribuzione della fattibilità per gli interventi

22.10 Schede di Fattibilità

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55