Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 6 Vincoli imposti da normative sovraordinate e vincoli urbanistici

1. I vincoli imposti sul territorio da normative sovraordinate sono di diversa natura e finalità. In molti casi essi si sovrappongono; ciò dipende dal fatto che i singoli vincoli trattano tematiche diverse, che fanno riferimento a indirizzi e prescrizioni derivate da leggi e normative specifiche, che il R.U. recepisce e fa proprie. Essi sono individuati cartograficamente nelle Tavv. 02.

2. Essi si distinguono in: Vincoli monumentali, paesaggistici e ambientali; Vincoli idrogeologici; Vincoli delle risorse idriche; Fasce di rispetto degli elettrodotti; Vincoli urbanistici.

6.1 - Vincoli monumentali, paesaggistici e ambientali.

1. Sono ricompresi all'interno di tale categoria di vincoli i seguenti beni o aree:

  1. a) I "Fiumi, Torrenti, Corsi d'acqua" tutelati ai sensi del D.L.gs. n.42/2004 art. 142 comma 1 lettera c. ex L. 431/1985; Gli indirizzi e le prescrizioni relativi a questi beni immobili devono fare riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti che regolano detta materia, compreso le direttive di cui agli artt. 20.1.2. e 20.1.3. delle presenti norme.
  2. b) I "Territori coperti da foreste e boschi" tutelati ai sensi del D.L.gs 42/2004 art. 142 comma 1 lettera g. ex L.431/1985. Gli indirizzi e le prescrizioni relativi a questi beni immobili devono fare riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti che regolano detta materia, compreso le direttive di cui agli artt 6.2 e 30 delle presenti norme.
  3. c) Le "Aree di notevole interesse pubblico" sottoposte a vincolo paesaggistico tutelate ai sensi del D.L.gs 42/2004 art. 136 ex L. 1497/1939. Gli indirizzi e le prescrizioni relativi a questi beni immobili devono fare riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti che regolano detta materia, compreso le direttive di cui all'art. 19 delle presenti norme.
  4. d) Gli "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" sottoposti a vincolo monumentale tutelati ai sensi del D.L.gs 42/2004 art. 136 ex L. 1497/1939. Gli indirizzi e le prescrizioni relativi a questi beni immobili devono fare riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti che regolano detta materia, compreso le direttive di cui agli art.19 delle presenti norme.
  5. e) Il Sito di interesse Regionale n. 90 "Crete di Camposodo e Crete di Leonina" e il Sito di Interesse Regionale n.88 "Monti del Chianti" definiti dalla L.R. 56/2000 e normati dal D.G.R n.644/2004. Gli indirizzi e le prescrizioni relativi alle aree interessate dal SIR devono fare riferimento alle suddette leggi istitutive.

Sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale gli interventi di trasformazione sono soggetti alla preventiva autorizzazione paesaggistica in base al tipo di intervento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6.2 - Vincolo idrogeologico.

1. Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone individuate ai sensi del R.D. del 30 dicembre 1923 n. 3267, nonché i terreni ricoperti da boschi ai sensi dell'art. 37 della L.R. del 21 Maggio 2000 n. 39 (Legge forestale della Regione Toscana) e s.m.e i.. Sulle aree sottoposte a vincolo idrogeologico gli interventi di trasformazione sono soggetti alla preventiva autorizzazione/dichiarazione in base al tipo di intervento secondo quanto previsto dalla L.R. 39/2000 e dal Regolamento forestale di attuazione nonché dai regolamenti provinciali e comunali vigenti.

2. Nel territorio comunale di Castelnuovo Berardenga sono ricomprese aree ricadenti in vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e aree ricoperte da boschi ai sensi della L.R. 39/2000, così come evidenziato nelle Tavv. 02.

6.3 - Vincolo idrico.

Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, stabilite in via preliminare dall'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.e.i. nel R.U. sono individuate le "zone di tutela assoluta" e le "zone di rispetto".

1. La Zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno 10 ml di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

2. Nella Zona di rispetto, di raggio di 200 ml e cartografate nelle Tavv. 02 sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

  1. a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  2. b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  3. c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  4. d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
  5. e) aree cimiteriali;
  6. f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  7. b) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  8. h) gestione di rifiuti;
  9. i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  10. l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  11. m) pozzi perdenti;
  12. n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella Zona di rispetto ristretta.

6.4 - Vincoli derivanti dalla presenza di elettrodotti.

1. Per i vincoli derivanti dalla presenza di elettrodotti e le relative fasce di rispetto si fa riferimento alla normativa vigente in materia, costituita dalla L. 36/2001, dal D.P.C.M. dell'8 luglio 2003, dal D.M. del 29 maggio 2008 ed alle s.m. e i..

2. Nelle Tavv.02 vengono riportate le linee degli elettrodotti classificate per potenza riconosciuta al momento della redazione del R.U.; modifiche alla rete degli elettrodotti, alla potenza delle linee ed alla normativa vigente in merito alla salute umana devono essere verificate rispetto alle previsioni del R.U.

6.5 - Aree soggette a Vincolo Cimiteriale.

1. Ai sensi del R.D. del 27 Luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche e integrazioni sono comprese nel vincolo cimiteriale le aree occupate dai cimiteri esistenti, quelle destinate al loro ampliamento e le relative fasce di rispetto regolate dalla normativa vigente (art. 338 del R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265 e succ. modifiche e integrazioni) ed aventi un'ampiezza di 100 ml ad esclusione del cimitero posto nel Capoluogo per il quale tale ampiezza è ridotta a 50 ml.. Il vincolo cimiteriale è riportato con apposita simbologia nelle Tavole del presente R.U..

2. I pozzi di captazione delle riserve idriche di uso potabile dovranno comunque rispettare una distanza dalle aree recintate non inferiore al ml. 200.

3. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse le trasformazioni volte a realizzare strade, parchi pubblici, parcheggi scoperti, reti tecnologiche, ed a svolgere giardinaggio, attività agricole, commercio ambulante e tutte le altre destinazioni pubbliche all'aperto compatibili con il carattere dei luoghi. Per quanto riguarda gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Architettonico, Risanamento Conservativo e Ristrutturazione Edilizia, Sostituzione Edilizia e Demolizione così come definiti all'art.18. Nel caso di Ristrutturazione Edilizia l'ampliamento funzionale consentito è pari al 10% della SUL esistente ai sensi dell'art. 28 L. 166 del 01-08-2002. La Sostituzione Edilizia è consentita a condizione che vi sia il trasferimento delle volumetrie fuori dalla fascia di rispetto cimiteriale; non sono comunque consentite le pertinenze di cui all'art. 15.12 delle presenti Norme.

6.6 - Vincoli urbanistici.

1. Le Tavv. 05-11 individuano le aree destinate a standard pubblici ed alla realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche.

2. Tali previsioni decadono dopo 5 anni dall'approvazione del R.U. e possono essere reiterate motivatamente, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 327 dell' 8 giugno 2001 e s.m. e i.).

3. Possono costituire vincoli preordinati all'esproprio le previsioni delle infrastrutture (viabilità, verde e parcheggi) nei singoli comparti soggetti a Piani Attuativi di iniziativa privata convenzionata e Interventi Diretti Convenzionati di cui agli artt. 12.2 e 13 nei casi previsti dall'art. 14.

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55