Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 31 Le UTOE: disciplina generale

1. Il Piano Strutturale ha individuato le seguenti U.T.O.E.:

  1. U.T.O.E. 1 - Castelnuovo Berardenga
  2. U.T.O.E. 2 - San Gusmè - Villa a Sesta
  3. U.T.O.E. 3 - Casetta - Stazione Colonna - Colonna del Grillo
  4. U.T.O.E. 4 - Pianella - San Giovanni a Cerreto - Ponte a Bozzone
  5. U.T.O.E. 5 - Quercegrossa - La Ripa
  6. U.T.O.E. 6 - Pievasciata - Vagliagli
  7. U.T.O.E. 7 - Monteaperti

All'interno delle stesse U.T.O.E., coerentemente con il P.S., il R.U. definisce gli "ambiti urbani e/o di influenza urbana", ovvero le parti di territorio in cui la continuità e la densità dell'edificazione, insieme alla presenza di spazi pubblici ed attrezzature collettive ed al riconoscimento collettivo, configurano una modalità insediativa accentrata di tipo morfologico e qualitativo urbano. Tali aree sono perimetrate in cartografia nelle Tavv 05-11.

All'interno delle suddette aree il R.U. prevede:

  • * la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;
  • * la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;
  • * la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue;
  • * la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza.

2. All'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana, gli insediamenti appartenenti alle U.T.O.E. sopra elencate, sono articolati attraverso la zonizzazione di cui al D.M. 1444/68:

  1. A - Insediamenti storici di particolare interesse architettonico e urbanistico;
  2. B1 - Insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale muniti delle opere di urbanizzazione primaria;
  3. B2 - Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette ad intervento diretto convenzionato;
  4. C1 - Aree destinate a insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi convenzionati in corso di esecuzione;
  5. C2 - Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi convenzionati;
  6. D1c - Insediamenti a carattere commerciale muniti delle opere di urbanizzazione primaria;
  7. D1m - Insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo muniti delle opere di urbanizzazione primaria;
  8. D1p - Insediamenti a carattere produttivo muniti delle opere di urbanizzazione primaria;
  9. D2c - Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale soggette a piani attuativi convenzionati;
  10. D2m - Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo soggette a piani attuativi convenzionati.
  11. D2p - Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere produttivo soggette a piani attuativi convenzionati;
  12. E3 - Aree agricole integrative degli insediamenti;
  13. E4 - Aree agricole periurbane;
  14. F1 - Aree destinate a verde pubblico;
  15. F2 - Aree destinate ad attrezzature pubbliche;
  16. F3 - Aree destinate a verde privato;
  17. F4 - Aree destinate a servizi privati di interesse generale;
  18. T - Aree destinate a servizi turistico-ricettivi interne agli ambiti urbani;
  19. P - Aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico;
  20. R - Aree e/o immobili soggetti a recupero urbanistico interni agli ambiti urbani.

3. All'interno delle aree identificate come sopra, oltre alle prescrizioni di carattere specifico, devono essere rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 5, 6, 20, 21 e 22.

31.1 - Zone A: Insediamenti storici di particolare interesse architettonico e urbanistico.

1. Le zone A comprendono le parti più antiche degli ambiti urbani e/o di influenza urbana. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: residenziale, artigianale di servizio, commerciale di vicinato, esercizi pubblici, turistico-ricettiva, direzionale, di servizio pubbliche e private.

2. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

3. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare gli interventi di cui all'art. 18 ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica e della Addizione Volumetrica. Nel caso di Sostituzione edilizia, a parità di S.U.L., deve essere mantenuta l'altezza massima esistente o l'allineamento con i fabbricati adiacenti.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9, 10 e 11 gli interventi di cui all'art.18 dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto storico ed in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui all'art.18 previo parere della Commissione comunale per il paesaggio e della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

4. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

5. Per tutti gli spazi pubblici e gli elementi di arredo urbano presenti o da realizzare all'interno delle zone A devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di cui all'art.19.8.

6. Per i locali destinati ad attività artigianali esistenti, non definibili come artigianato di servizio, permanendo la stessa destinazione d'uso, sono consentiti gli interventi di cui all'art.18 ad esclusione della Addizione Volumetrica, Sostituzione Edilizia e Ristrutturazione Urbanistica.

7. La realizzazione di impianti radiotelevisivi satellitari non deve interessare i prospetti degli edifici, antenne e parabole di ricezione devono essere poste sulla copertura degli edifici e colorate di marrone. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di un edificio si devono adottare e predisporre impianti di ricezione centralizzati.

8. È consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e pannelli solari per autoconsumo purché generalmente occultati alla vista dai normali percorsi di uso pubblico. Nel caso di installazione su falde di tetti le suddette pannellature devono essere complanari alle falde stesse; la superficie occupata da pannelli non deve superare comunque il 50% della falda senza occupare le parti esterne delle stessa; i pannelli solari devono avere i serbatoi di accumulo all'interno dell'edificio oggetto di intervento.

9. L'apposizione di insegne, cartelloni pubblicitari, vetrine e bacheche non deve alterare o coprire in alcun modo gli elementi architettonici degli edifici; i manufatti si devono inserire in modo corretto con l'ambiente circostante sia per materiali, per caratteristiche dimensionali, grafiche e coloristiche.

10. In tutti gli interventi che comportano l'aumento delle unità immobiliari, la dimensione minima di quest'ultime, non può essere inferiore a 60 mq di S.U.L..

11. Gli interventi di realizzazione di terrazzi a tasca sono configurabili quale ristrutturazione edilizia e consentiti sugli edifici non di pregio storico e architettonico di cui alla schedatura del patrimonio edilizio presente nel SIT comunale, purché non alterino le caratteristiche della falda interessata, non interessino oltre il 30% della falda e non modifichino il profilo della linea di gronda.

31.2 - Zone B1: Insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale muniti delle opere di urbanizzazione primaria.

1. Corrispondono alle parti più recenti degli insediamenti a carattere residenziale frutto degli strumenti urbanistici precedenti, pressoché complete e munite delle opere di urbanizzazione primaria: essi sono in massima parte da considerare saturi, salvo alcuni casi per i quali le tabelle parametriche di cui all'art. 32 definiscono i parametri urbanistici, che sono dedotti dal precedente PRG.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: residenziale, artigianale di servizio, commerciale di vicinato, medie strutture di vendita fino a 500 mq di S.U.L., pubblici esercizi, turistico-ricettiva, direzionale, di servizio pubbliche e private.

3. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

4. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica che può essere attuata solo tramite Piano di Recupero, previa individuazione di una Zona R ai sensi dell'art. 31.20 e contestuale variante al RU da effettuare con una nuova scheda R da aggiungere all'allegato 15 b redatta secondo lo schema delle Schede norma R.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

5. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

6. Per le attività produttive esistenti, non definibili come artigianato di servizio, e permanendo la stessa destinazione d'uso, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art.18 ad esclusione della Addizione Volumetrica, Sostituzione Edilizia e Ristrutturazione Urbanistica, interventi possibili solo con l'adeguamento alle destinazioni di Zona come definite al comma 2; in caso di Ristrutturazione Urbanistica vale quanto già delineato al comma 4.

7. Per comparti B1 che contengono ancora una edificabilità inutilizzata identificata attraverso i parametri di cui alle tabelle parametriche di cui all'art.32. è possibile ampliare quegli edifici i cui lotti di pertinenza non siano ancora saturi; in ogni caso la superficie minima di un lotto per una nuova costruzione non può essere inferiore a mq. 500; sia in caso di ampliamenti che di nuova costruzione gli indici si applicano su aree non ancora utilizzate come superficie fondiaria per edifici realizzati con precedenti strumenti urbanistici.

8. Dove non sia consentito alcun tipo di ampliamento in quanto comparti saturi, è permessa l'Addizione Volumetrica "una tantum" per ciascuna unità immobiliare come definita all'art.18.5, nel rispetto delle distanze e salvo allineamenti preesistenti e compreso l'adeguamento in altezza non superiore a quella del fabbricato adiacente più alto, pari al 20 % della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21.

31.3 - Zone B2: Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente residenziale soggette ad intervento diretto convenzionato.

1. Corrispondono ad aree libere poste in prossimità o all'interno degli insediamenti a carattere residenziale (B1) precedentemente descritte e rappresentano il completamento degli insediamenti stessi: tali aree sono identificate con un perimetro di comparto che ricomprende al proprio interno parti fondiarie e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. Gli interventi su tali aree sono soggetti a Permesso di Costruire convenzionato come definito all'art. 13, al fine di realizzare le opere di urbanizzazione previste con la cessione gratuita al Comune. Le stesse aree rappresentano, così come le zone C2 , le aree di sviluppo urbano del R.U.; la scelta dell'Intervento Diretto Convenzionato anziché del Piano Attuativo Convenzionato è determinata dalla esigenza di snellire le procedure di trasformazione data la limitatezza dei comparti.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: residenziale, artigianale di servizio, commerciale di vicinato, medie strutture di vendita fino a 500 mq di S.U.L., pubblici esercizi, di servizio pubbliche e private.

3. I comparti sono identificati graficamente con numero a cui nelle tabelle parametriche di cui all'art.32 corrispondono i dati e i parametri urbanistici necessari per la realizzazione dell'intervento di nuova edificazione. Gli indici di edificabilità sono valutati in ragione della S.T. secondo quanto definito all'art.13. La superficie minima di un lotto per una nuova costruzione non può essere inferiore a mq. 500. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo non possono essere inferiori a mq. 80 di S.U.L.. Sono consentiti tagli di alloggio inferiori a mq. 80 di S.U.L. a condizione che tale quota venga considerata come S.U.L. media e comunque non inferiori a mq.60 di S.U.L.

4. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 15.12 e l'incentivo energetico previsto all'art. 21.

5. Qualora nella stesura dei progetti si preveda, anche nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento sino ad un massimo del 10 % della S.U.L. consentita , così come previsto all'art.21.

31.4 - Zone C1: Aree destinate a insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi in corso di esecuzione.

1. Corrispondono alle parti degli insediamenti sulle quali è in corso di attuazione una trasformazione urbanistica definita da piani attuativi convenzionati ancora in corso. Per tali aree valgono i parametri urbanistici già definiti dagli strumenti attuativi precedenti.

2. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle già assentite nei piani attuativi approvati, tuttavia sono possibili cambi di destinazione d'uso come per le Zone C2.

3. Le Zone C1, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone B1.

31.5 - Zone C2: Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi convenzionati.

1. Corrispondono ad aree libere poste in prossimità o all'interno degli insediamenti a carattere residenziale (B1) e rappresentano il completamento degli insediamenti stessi: tali aree sono identificate con un perimetro di comparto che ricomprende al proprio interno parti fondiarie e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. Sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite dalle carte di R.U. per quanto riguarda la parte urbanistica superficiale, e delle opere tecnologiche del sottosuolo così come stabilito dalle direttive ambientali di cui all'art. 20 e prescritto dagli enti gestori dei servizi che in fase di approvazione dovranno dare il proprio assenso per la realizzazione degli interventi.

2. Gli interventi su tali aree sono subordinate alla presentazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata convenzionato, come definito all'art. 12.2. Rappresentano assieme alle zone B2 le aree di sviluppo urbano del R.U.. Su tali aree è sempre possibile intervenire con Piani Attuativi di iniziativa pubblica secondo le procedure di cui all'art.12.1.

3. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: residenziale, artigianale di servizio, commerciale di vicinato, medie strutture di vendita fino a 500 mq di S.U.L., pubblici esercizi, di servizio pubbliche e private..

4. I comparti sono identificati con numero nelle Tavv. 05-11 a cui corrispondono nelle tabelle parametriche di cui all'art.32 i dati e i parametri urbanistici necessari per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione. All'interno dei comparti sono comprese superfici fondiarie, strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune.

5. La superficie minima di un lotto per le nuove costruzioni non può essere inferiore a mq. 500. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo non possono essere inferiori a mq. 80 di S.U.L.. Sono consentiti tagli di alloggio inferiori a mq. 80 di S.U.L. a condizione che tale quota venga considerata come S.U.L. media e comunque non inferiore a mq.60 di S.U.L.

6. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 15.12 e l'incentivo energetico previsto all'art. 21.

7. Qualora nella stesura dei piani e dei progetti si preveda, anche nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento sino ad un massimo del 10 % della S.U.L. consentita , così come previsto all'art.21.

8. Le Zone C2, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone B1..

9. In attuazione di quanto previsto dal Piano Strutturale art. 82.10 delle N.T.A. negli interventi di trasformazione urbanistica previsti nelle zone C2 per lotti con S.U.L. consentita uguale o maggiore a 1.200 mq si dovranno riservare quote di edilizia sociale pari al 5% da destinare alla cessione convenzionata. Soluzioni diverse da tale ipotesi, quali la locazione convenzionata, l'edilizia sovvenzionata, la cessione di aree per edilizia pubblica, dovranno essere definite da un apposito regolamento comunale prendendo come base di riferimento la cessione convenzionata.

31.6 - Zone D1c: Insediamenti a carattere commerciale muniti delle opere di urbanizzazione primaria.

1. Corrispondono alle parti degli insediamenti a carattere commerciale, frutto degli strumenti urbanistici precedenti, pressoché complete e munite delle opere di urbanizzazione primaria.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: attività di spedizione e trasporto, artigianato di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi e medie strutture di vendita, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. È possibile per ogni unitè commerciale esistente nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

3. I comparti identificati con numero all'interno delle Tavv. 05-11 di RU e nelle tabelle parametriche di cui all'art.32 contengono una potenzialità edificatoria la cui dimensione è definita attraverso gli indici contenuti nelle tabelle stesse; utilizzando tali indici e parametri è possibile ampliare quegli edifici i cui lotti di pertinenza non siano ancora saturi. Sia in caso di ampliamenti che di nuova costruzione gli indici si applicano su aree non ancora utilizzate come superficie fondiaria per edifici realizzati con precedenti strumenti urbanistici.

4. In caso di lotti saturi è permessa, per esigenze funzionali e di adeguamento a normative di sicurezza e tecnologiche, l'Addizione Volumetrica "una tantum", per ciascun manufatto, nel rispetto delle distanze e degli altri parametri urbanistici pari al 10% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 20% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, anche in deroga al RC, ma fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini previste.

5. In caso di ampliamenti è necessario l'adeguamento ai parametri di parcheggio ad uso privato e privato di uso pubblico ai sensi dell'art.17.4.

6. Per gli edifici esistenti è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18: la Ristrutturazione Urbanistica, presupponendo interventi organici anche sulle opere di urbanizzazione, deve essere eseguita con un Piano di Recupero come definito all'art. 12.3. e previa redazione di una scheda R così come definita all'art.31.20.

7. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti commerciali sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.7 - Zone D1m: Insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo muniti delle opere di urbanizzazione primaria.

1. Corrispondono alle parti degli insediamenti a carattere misto, commerciale e/o produttivo frutto degli strumenti urbanistici precedenti, pressoché complete e munite delle opere di urbanizzazione primaria.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: industriale e artigianale, commerciale di vicinato, pubblici esercizi e medie strutture di vendita, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. La destinazione commerciale, relativamente alle medie strutture di vendita non deve superare il 50% della SUL massima consentita: tali quote dovranno comunque essere verificate e ricomprese nel dimensionamento commerciale complessivo del P.S.. È possibile per ogni unitè commerciale e/o produttiva esistente, nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

3. I comparti identificati con numero all'interno delle Tavv. 05-11.di RU e nelle tabelle parametriche di cui all'art.32 contengono una potenzialità edificatoria la cui dimensione è definita attraverso gli indici contenuti nelle tabelle stesse; utilizzando tali indici e parametri è possibile ampliare quegli edifici i cui lotti di pertinenza non siano ancora saturi. Sia in caso di ampliamenti che di nuova costruzione gli indici si applicano su aree non ancora utilizzate come superficie fondiaria per edifici realizzati con precedenti strumenti urbanistici.

4. In caso di lotti saturi è permessa per esigenze funzionali e di adeguamento a normative di sicurezza e tecnologiche l'Addizione Volumetrica "una tantum", per ciascun manufatto, nel rispetto delle distanze e degli altri parametri urbanistici pari al 10 % della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 20 % in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, anche in deroga al RC, ma fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini previste.

5. In caso di ampliamenti è necessario l'adeguamento ai parametri di parcheggio ad uso privato e privato di uso pubblico ai sensi dell'art.17.4.

6. Per gli edifici esistenti è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18: la Ristrutturazione Urbanistica, presupponendo interventi organici anche sulle opere di urbanizzazione, deve essere eseguita con un Piano di Recupero come definito all'art. 12.3 e previa redazione di una scheda R così come definita all'art.31.20.

7. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti produttivi e commerciali sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.8 - Zone D1p: Insediamenti a carattere produttivo muniti delle opere di urbanizzazione primaria.

1. Corrispondono alle parti degli insediamenti a carattere produttivo, frutto degli strumenti urbanistici precedenti, pressoché complete e munite delle opere di urbanizzazione primaria.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: industriale e artigianale, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. È possibile per ogni unità produttiva esistente, nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

3. I comparti identificati con numero all'interno delle Tavv. 05-11 di R.U. e nelle tabelle parametriche di cui all'art. 32 contengono una potenzialità edificatoria la cui dimensione è definita attraverso gli indici contenuti nelle tabelle stesse; utilizzando tali indici e parametri è possibile ampliare quegli edifici i cui lotti di pertinenza non siano ancora saturi. Sia in caso di ampliamenti che di nuova costruzione gli indici si applicano su aree non ancora utilizzate come superficie fondiaria per edifici realizzati con precedenti strumenti urbanistici.

4. In caso di lotti saturi è permessa per esigenze funzionali e per adeguamento a normative di sicurezza e tecnologiche l'Addizione Volumetrica "una tantum", per ciascun manufatto, nel rispetto delle distanze e degli altri parametri urbanistici, al 10% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 20% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, anche in deroga al RC, ma fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini previste.

5. In caso di ampliamenti è necessario l'adeguamento ai parametri di parcheggio ad uso privato ai sensi dell'art.17.4.

6. Per gli edifici esistenti è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18: la Ristrutturazione Urbanistica, presupponendo interventi organici anche sulle opere di urbanizzazione, deve essere eseguita con un Piano di Recupero come definito all'art. 12.3 e previa redazione di una scheda R così come definita all'art.31.20.

7. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti produttivi sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.9 - Zone D2c: Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale soggette a piani attuativi convenzionati.

1. Corrispondono ad aree libere destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale, poste all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana: tali aree sono identificate con un perimetro di comparto che ricomprende al proprio interno parti fondiarie e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. Sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite nelle carte di R.U. per quanto riguarda la parte urbanistica superficiale, e delle opere tecnologiche del sottosuolo così come prescritto all'art. 20 da verificare con gli i enti gestori dei servizi che in fase di approvazione dei piani dovranno dare il proprio assenso per la realizzazione degli interventi.

2. Gli interventi su tali aree sono subordinate alla presentazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata convenzionato, come definito all'art. 12.2. Esse rappresentano le aree di sviluppo produttivo del R.U.. Su tali aree è sempre possibile intervenire con Piani Attuativi di iniziativa pubblica secondo le procedure di cui all'art.12.1.

3. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: artigianale di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, commerciale di medie strutture di vendita, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. È possibile per ogni unità commerciale, nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

4. I comparti sono identificati con numero nelle Tavv 05-11 di R.U.; le tabelle parametriche di cui all'art. 32 contengono i dati e i parametri urbanistici necessari per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione. All'interno dei comparti sono comprese superfici fondiarie e superfici non fondiarie, strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune.

5. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 15.12 e l'incentivo energetico previsto all'art. 21.

6. Qualora nella stesura dei piani e dei progetti si preveda, anche nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento sino ad un massimo del 10 % della S.U.L. consentita, così come previsto all'art.21.

7. Le Zone D2c, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone D1c.

8. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti commerciali sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.10 - Zone D2m: Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale e/o produttivo soggette a piani attuativi convenzionati.

1. Corrispondono ad aree libere destinate a nuovi insediamenti a carattere misto, commerciale e/o produttivo poste all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana: tali aree sono identificate con un perimetro di comparto che ricomprende al proprio interno parti fondiarie e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. Sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite dalle carte di R.U. per quanto riguarda la parte urbanistica superficiale, e delle opere tecnologiche del sottosuolo così come prescritto all'art. 20 da verificare con gli i enti gestori dei servizi che in fase di approvazione dei piani dovranno dare il proprio assenso per la realizzazione degli interventi.

2. Gli interventi su tali aree sono subordinate alla presentazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata convenzionato, come definito all'art. 12.2. Esse rappresentano le aree di sviluppo produttivo del R.U.. Su tali aree è sempre possibile intervenire con Piani Attuativi di iniziativa pubblica secondo le procedure di cui all'art.12.1.

3. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: industriale e artigianale, commerciale di vicinato, pubblici esercizi e medie strutture di vendita, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. La destinazione commerciale, relativamente alle medie strutture di vendita non deve superare il 50% della SUL massima consentita. È possibile per ogni unità commerciale e/o produttiva, nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

4. I comparti sono identificati con numero nelle Tavv. 05-11 di R.U.; le tabelle parametriche di cui all'art.32 contengono i dati e i parametri urbanistici necessari per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione. All'interno dei comparti sono comprese superfici fondiarie, strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune.

5. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 15.12 e l'incentivo energetico previsto all'art. 21.

6. Qualora nella stesura dei piani e dei progetti si preveda, anche nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento sino ad un massimo del 10% della S.U.L. consentita, così come previsto all'art.21.

7. Le Zone D2m, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone D1m.

8. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti produttivi e commerciali sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.11 - Zone D2p: Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere produttivo soggette a piani attuativi convenzionati.

1. Corrispondono ad aree libere destinate a nuovi insediamenti a carattere produttivo poste all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana: tali aree sono identificate con un perimetro di comparto che ricomprende al proprio interno parti fondiarie e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. Sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite dalle carte di R.U. per quanto riguarda la parte urbanistica superficiale, e delle opere tecnologiche del sottosuolo così come prescritto all'art. 20 da verificare con gli i enti gestori dei servizi che in fase di approvazione dei piani dovranno dare il proprio assenso per la realizzazione degli interventi.

2. Gli interventi su tali aree sono subordinate alla presentazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata convenzionato, come definito all'art. 12.2. Esse rappresentano le aree di sviluppo produttivo del R.U.. Su tali aree è sempre possibile intervenire con Piani Attuativi di iniziativa pubblica secondo le procedure di cui all'art.12.1.

3. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: industriale e artigianale, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio pubbliche e private. È possibile per ogni unità produttiva, nell'ambito della S.U.L. massima consentita, realizzare un alloggio per il custode di S.U.L. non superiore a 80 mq..

4. I comparti sono identificati con numero nelle Tavv. 05-11 di R.U; le tabelle parametriche di cui all'art.32 contengono i dati e i parametri urbanistici necessari per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione. All'interno dei comparti sono comprese superfici fondiarie, strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune.

5. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art. 15.12 e l'incentivo energetico previsto all'art. 21.

6. Qualora nella stesura dei piani e dei progetti si preveda, anche nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento sino ad un massimo del 10% della S.U.L. prevista, così come previsto all'art.21.

7. Le Zone D2 p, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone D1p.

8. Oltre alle prescrizioni di cui sopra, al fine di attenuare l'impatto degli insediamenti produttivi sul paesaggio, devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art.13.29 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

31.12 - Zone E3: Aree agricole integrative degli insediamenti.

1. Le Zone E3 sono le parti di territorio corrispondenti alle aree definite dalle Norme del P.S. all'art.84, come "Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti", non pianificate urbanisticamente nel presente RU, a differenza di altre che sono state ricomprese nell'ambito della pianificazione urbanistica del R.U. assumendo la definizione e le destinazioni di Zone omogenee compatibili con le destinazioni previste dal P.S.

2. Le Zone E3 assumono pertanto nell'ambito del presente R.U. dalle destinazioni previste dal P.S. solo quella agricola ed attività ad essa connesse. Le altre destinazioni diverse da quella agricola (tempo libero all'aperto e relativi servizi; pubbliche e/o di interesse pubblico; parcheggi; verde privato), potranno trovare una successiva pianificazione nel secondo R.U. ovvero nel presente con una Variante al R.U..

3. Esse, come le parti già pianificate urbanisticamente, risultano coerenti con le aree di cui agli artt. 13.12, 13.13 e 13.14 delle Norme del P.T.C.P..

4. All'interno di tali zone sono consentite tutte le attività previste all'art. 2. ad eccezione della zootecnia aziendale, attività faunistica, nuove costruzioni siano esse residenze agricole che annessi, quand'anche amatoriali.

5. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

6. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Sostituzione Edilizia e della Ristrutturazione Urbanistica. L'Addizione Volumetrica "una tantum" potrà essere pari al 20% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, nel rispetto delle distanze e delle altezze esistenti.

Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9, 10 gli interventi di cui all'art.18 dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale ed in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

7. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

8. Le aree boscate presenti all'interno delle E3 devono essere tutelate da fonti improprie di illuminazione artificiale eventuali fonti di luce per illuminare percorsi devono essere rivolte verso il basso e non verso la vegetazione..

9. Per le Zone E3 devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art. 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e successivi delle presenti norme.

31.13 - Zone E4: Aree agricole periurbane.

1. Le Zone E4 corrispondono alle aree agricole interne "alle aree urbane e/o di influenza urbana" di cui all'art.82 delle norme del P.S. vigente, ma esterne ai centri abitati definiti nella Tav.12 in quanto non interessate dalla pianificazione urbanistica del presente R.U..

2. Esse costituiscono una sorta di filtro fra gli ambiti urbani veri e propri e i Sistemi territoriali agricoli e di paesaggio e rivestono una importante funzione paesaggistica rispetto agli insediamenti, connotandosi come aree agricole di contorno agli stessi.

3. Per queste zone valgono le norme generali di cui all'art.24, con le seguenti limitazioni: sono escluse le attività zootecniche di carattere aziendale, in termini di strutture, che devono essere eventualmente ubicate nel territorio aperto; per quanto riguarda l'eventuale costruzione di annessi, sono da escludere per queste zone quelli aziendali di una certa consistenza, da ubicare nel territorio aperto, mentre sono consentiti quelli minori gestiti da IA e da OAA , di cui all'art.24.6, purché siano realizzati con materiali e tipologie tipiche così come definito all'art.24 e posizionati in modo da mantenere intatte le visuali paesaggistiche verso i centri e i nuclei storici. Sono consentiti i piccoli annessi per il ricovero di animali non connessi alle esigenze di aziende agricole così come definiti all'art. 24.7. Sono consentiti i manufatti precari come definiti all'art. 24.8 e le serre stagionali come definite all'art. 24.9.

4. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

5. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18; l'Addizione Volumetrica "una tantum" potrà essere pari al 20% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, nel rispetto delle distanze e delle altezze esistenti; la Ristrutturazione Urbanistica può essere attuata solo tramite Piano di Recupero, previa individuazione di una Zona R ai sensi dell'art. 31.20 e contestuale variante al RU da effettuare con una nuova scheda R da aggiungere all'allegato 15 b redatta secondo lo schema delle Schede R. Tale procedura consente di programmare l'intervento di ristrutturazione in modo puntuale, definirne gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e gli Indirizzi progettuali e le eventuali convenzioni con la Amministrazione Pubblica ai fini di una gestione corretta del recupero da effettuare, che ben si inserisca nel contesto agricolo periurbano evitando di compromettere eventuali future pianificazioni di tipo urbano.. In ogni caso le nuove Schede devono rispettare il dimensionamento previsto dal P.S. vigente relativamente alle funzioni che abbiano un riscontro dimensionale; la variante parziale al RU deve essere supportata da Valutazione ambientale, se necessaria, secondo le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS previste dalle disposizioni regionali vigenti.

Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9, 10 gli interventi di cui all'art.18 dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale ed in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

6. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

7. Per i manufatti a carattere produttivo, anche se connessi con le attività agricole, esistenti all'interno delle Zone E4 è possibile, permanendo la stessa destinazione, realizzare gli interventi di cui all'art. 18 fino alla addizione volumetrica stabilita in una S.U.L. max pari al 10% della S.U.L. esistente, incrementabile fino al 20% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, nel rispetto delle distanze e delle altezze esistenti. Ampliamenti superiori per tali manufatti in senso produttivo possono avvenire nelle UTOE a ciò deputate o nel territorio aperto se legati alla trasformazione di prodotti agricoli; sui fabbricati eventualmente dismessi possono essere effettuati anche gli altri interventi di cui all'art. 18, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica per le destinazioni d'uso compatibili con la Zona; per interventi di ristrutturazione urbanistica con si dovrà seguire l'iter sopra citato del Piano di Recupero previa redazione di scheda Er secondo quanto definito all'art. 29..

8. Le aree boscate presenti all'interno delle E4 devono essere tutelate da fonti improprie di illuminazione artificiale eventuali fonti di luce per illuminare percorsi devono essere rivolte verso il basso e non verso la vegetazione..

9. Per le Zone E4 devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e successivi delle presenti norme.

31.14 - Zone F1: Aree destinate a verde pubblico.

1. Rappresentano le aree destinate a verde pubblico, compresi gli standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art.3, gli spazi a verde pubblico attrezzato, le nuove piazze urbane, i giardini pubblici, i parchi urbani, sia esistenti che di progetto, individuati nelle Tavv. 05-11 di R.U..

2. I nuovi spazi a verde pubblico in progetto sono in buona parte inseriti nell'ambito di comparti soggetti a piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati; in questi casi tali opere devono essere realizzate dai privati in quanto soggette ad indici perequativi e cedute con le relative aree gratuitamente al Comune. Qualora un Piano Attuativo proponga modifiche all'assetto del R.U., gli spazi destinati a verde pubblico dovranno rimanere nella stessa quantità e ubicati in modo funzionale nel contesto urbano. Nel caso in cui il Comune debba realizzare un'area a verde pubblico anche prima della acquisizione di un'area F1 prevista all'interno di un comparto soggetto a piano attuativo convenzionato può attivare la procedura prevista all'art.14.

3. Gli interventi in area F1, una volta le aree siano di proprietà pubblica, possono anche essere realizzati e gestiti da soggetti privati diversi dalla Pubblica Amministrazione, attraverso la stipula di una convenzione con il Comune che ne determini le modalità di attuazione e di gestione e ne garantisca l'uso pubblico.

4. Possono essere realizzate coperture stagionali all'interno degli spazi di cui sopra a condizione che siano realizzate con materiali leggeri, che non modifichino in modo permanente lo stato dei luoghi, compreso piccole strutture di ristoro e servizio in legno.

5. La progettazione di tali spazi deve tenere in considerazione degli assetti vegetazionali da realizzare con piantumazioni tipiche della Zona e secondo gli indirizzi contenuti nell'art. 20.5 e dei materiali di pavimentazione e di arredo in conformità con i materiali tipici della Zona quand'anche composti secondo forme progettuali contemporanee.

6. Interventi parziali devono essere eseguiti previo studio preliminare di tutto il comparto F1 o di un' area abbastanza ampia di esso in modo da evidenziarne le connessioni con il tessuto urbano esistente al fine di non compromettere e/o contraddire la futura utilizzazione delle aree non oggetto dell'intervento.

7. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

8. Nell'ambito delle zone F1 in attesa del loro utilizzo per finalità pubbliche, ovvero anche in concomitanza con destinazioni pubbliche in aree residuali di minore pregio, è consentita la realizzazione di orti urbani da destinare a finalità sociali.

31.15 - Zone F2: Aree destinate ad attrezzature pubbliche.

1. Rappresentano le aree da destinare ad attrezzature e servizi pubblici comprese quelle destinate a standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art. 3 individuate nelle Tavv. 05-11 di RU con simbologia specifica riferita ai vari servizi pubblici, nonché quelli destinati al culto.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: direzionale, di servizio pubbliche.

I simboli riportati in cartografia connotano la tipologia delle attrezzature pubbliche esistenti e di progetto: questi ultimi in particolare sono di indirizzo urbanistico. Nel corso della gestione del RU è sempre possibile modificare il tipo di attrezzatura prevista, purché di tipo pubblico, senza preventiva variante al RU purché l'area sia idonea sotto il profilo urbanistico e ambientale. Per le nuove strutture e attrezzature i parametri dimensionali e urbanistici saranno definiti in sede di progettazione dell'opera pubblica in base ai criteri e alle norme di legge vigenti, nonché alle caratteristiche paesaggistiche e ambientali dell'area.

3. All'interno o all'esterno delle attrezzature pubbliche possono trovare ubicazione attività commerciali di vicinato e pubblici esercizi, quand'anche a gestione privata convenzionata, come funzioni complementari a quelle svolte dalle attrezzature principali.

4. Le aree F2 in progetto collocate all'interno di comparti soggetti a Piani Attuativi di iniziativa privata o Interventi Diretti Convenzionati devono essere cedute gratuitamente al Comune, che le utilizzerà per la realizzazione delle attrezzature pubbliche. Nel caso in cui il Comune debba realizzare un'opera pubblica anche prima della acquisizione di un'area F2 prevista all'interno di un comparto soggetto a piano attuativo convenzionato può attivare la procedura prevista all'art.14.

5. Gli interventi in area F2 possono essere realizzati e gestiti da soggetti privati diversi dalla Pubblica Amministrazione, attraverso la stipula di una convenzione con il Comune che ne determini il dimensionamento, le modalità di attuazione e di gestione e ne garantisca l'uso pubblico.

6. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

7. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale è possibile effettuare gli interventi di cui all'art. 18. Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9, 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto urbano ed in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui all'art.18 previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

8. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

9. Nell'ambito delle zone F2 è possibile prevedere spazi destinati a parcheggi pubblici o a parcheggi privati di uso pubblico; questi ultimi sono da regolamentare attraverso apposita convenzione che ne garantisca l'uso in modo permanente e la cessione al pubblico demanio alla conclusione del servizio per cui sono sorti.

31.16 - Zone F3: Aree destinate a verde privato.

1. Sono aree poste all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana che non contengono potenzialità edificatoria e, tuttavia, possono costituire un complemento di spazi verdi a servizio degli insediamenti.

2. Possono essere destinate a giardini privati, orti domestici e spazi di sosta privati scoperti nonché a tutte quelle attività agricole che non contrastino con la loro collocazione nel contesto urbano. Se in adiacenza con Zone A, B, C, D, R, T possono ospitare le pertinenze di cui all'art. 15.12: queste dovranno comunque rispettare le distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade, ed essere realizzate con materiali e tipologie tipiche della zona.

3. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, presenti nelle Zone F3 devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

4. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica che può essere attuata solo tramite Piano di Recupero, previa individuazione di una Zona R ai sensi dell'art. 31.20 e contestuale variante al RU da effettuare con una nuova scheda R da aggiungere all'allegato 15 b redatta secondo lo schema delle Schede R.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale e in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Commissione comunale per il paesaggio e della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

5. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

6. Le zone F3, se in adiacenza alle zone produttive, commerciali e miste, possono ospitare anche manufatti a carattere tecnologico e locali tecnici pertinenziali dei fabbricati produttivi e commerciali esistenti; questi locali dovranno comunque rispettare le distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade, ed essere realizzati con materiali e tipologie tipiche della zona.

7. Nell'ambito delle zone F3 è possibile prevedere spazi destinati a parcheggi pubblici o a parcheggi privati di uso pubblico; gli stessi sono da regolamentare attraverso apposita convenzione che ne garantisca l'uso in modo permanente e la cessione al pubblico demanio alla conclusione del servizio per cui sono sorti.

31.17 - Zone F4: Aree destinate a servizi privati di interesse generale

1. Sono aree private destinate a servizi a prevalente carattere generale.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: residenza specialistica, residenza collettiva, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, turistico-ricettiva alberghiera, attività finalizzate allo svago, attività ricettive a carattere prevalente non edilizio, direzionale, di servizio a carattere privato.

3. La destinazione turistico-.ricettiva non può essere esclusiva ma correlata alle altre attività; è consentita anche la destinazione residenziale nel limite strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni principali; in ogni caso le funzioni residenziali dovranno essere integrate anche tipologicamente nella struttura a destinazione principale.

4. In tali zone si opererà con Intervento diretto, soggetto ad eventuale convenzione nel caso di presenza di opere di urbanizzazione primaria da realizzare, ovvero di altri impegni legati alla tipologia del servizio da svolgere anche per finalità pubbliche, ovvero con piani attuativi convenzionati. I dimensionamenti massimi e i parametri urbanistici sono definiti nelle tabelle relative di cui all'art.32.

5. Si dovrà prevedere la sistemazione complessiva delle aree scoperte salvaguardando l'assetto vegetazionale esistente, la realizzazione dei manufatti necessari a svolgere le funzioni con tipologie e materiali adeguati al contesto ambientale nonché la predisposizione degli spazi di sosta e le infrastrutture necessarie in base al tipo di attività da insediare.

6. Per quanto riguarda la dotazione di parcheggi privati e privati di uso pubblico si fa riferimento a quanto previsto all'art. 17.4.

7. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale, presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

8. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Sostituzione Edilizia e della Ristrutturazione Urbanistica, interventi possibili nell'ambito di una rifunzionalizzazione dell'area secondo le nuove destinazioni di Zona e attraverso i relativi piani attuativi.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale e in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Commissione comunale per il paesaggio e della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

È permessa l'Addizione Volumetrica "una tantum" per ciascuna unità immobiliare, nel rispetto delle distanze e salvo allineamenti preesistenti e compreso l'adeguamento in altezza non superiore a quella del fabbricato adiacente più alto, pari al 20 % della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21.

9. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

10. Potranno essere realizzate coperture stagionali a condizione che siano realizzate con materiali leggeri, che non modifichino lo stato dei luoghi, non producano aggravio dell'assetto idraulico al contorno e che nel titolo abilitativo necessario alla realizzazione sia individuato il periodo nel quale la struttura verrà istallata e successivamente rimossa.

31.18 - Zone T: Aree destinate a servizi turistico-ricettivi interne agli ambiti urbani.

1. Sono aree destinate in maniera pressoché esclusiva ad attività turistico ricettiva.

2. Secondo quanto definito all'art.16 le destinazioni d'uso ammesse sono: turistico-ricettiva, artigianale di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, di servizio a carattere privato; è consentita anche la destinazione residenziale ordinaria per lo svolgimento delle funzioni principali nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni principali; in ogni caso le funzioni residenziali dovranno essere integrate anche tipologicamente nella struttura a destinazione principale.

3. In tali zone si opererà con Piani Attuativi di iniziativa privata convenzionata, la cui estensione massima è delimitata dai limiti del comparto individuati cartograficamente nelle Tavole di R.U.. I dimensionamenti massimi e i parametri urbanistici sono definiti nelle tabelle parametriche di cui all'art. 32 e nelle Schede T inserite nell'Allegato 15c.

4. Si dovrà prevedere la sistemazione complessiva delle aree scoperte salvaguardando l'assetto vegetazionale esistente, la realizzazione dei manufatti necessari a svolgere le funzioni con tipologie e materiali adeguati al contesto ambientale nonché la predisposizione degli spazi di sosta e le infrastrutture necessarie già previste in sede di R.U. e ulteriormente precisate in base al tipo di attività da insediare.

5. Per quanto riguarda la dotazione di parcheggi privati e privati di uso pubblico si fa riferimento a quanto previsto all'art. 17.4. mentre per quanto riguarda la dotazione di standard pubblici si fa riferimento a quanto già individuato nelle carte di R.U..

6. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale, presenti al 1954 e appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

7. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Sostituzione Edilizia e della Ristrutturazione Urbanistica, interventi possibili nell'ambito di una rifunzionalizzazione dell'area secondo le nuove destinazioni di Zona e attraverso i relativi piani attuativi.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale e in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

È permessa l'Addizione Volumetrica "una tantum" per ciascuna unità immobiliare, nel rispetto delle distanze e salvo allineamenti preesistenti e compreso l'adeguamento in altezza non superiore a quella del fabbricato adiacente più alto, pari al 20% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21.

8. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

9. Potranno essere realizzate coperture stagionali a condizione che siano realizzate con materiali leggeri, che non modifichino lo stato dei luoghi, non producano aggravio dell'assetto idraulico al contorno e che nel titolo abilitativo necessario alla realizzazione sia individuato il periodo nel quale la struttura verrà istallata e successivamente rimossa.

10. La S.U.L. esistente dei fabbricati da recuperare indicata nelle Schede Norma di cui alla Tav. 15c è da ritenersi indicativa e suscettibile di variazione in occasione della redazione del progetto architettonico definitivo a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e precisione.

31.19 - Zone P: Aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico.

1. Costituiscono tutte le aree destinate o da destinare a parcheggi pubblici, così come definite all'art.17.3.

2. Nelle Tavv. 05-11 del R.U. sono riportate le aree già destinate a parcheggi pubblici e quelle di progetto.

3. La maggior parte di queste ultime è compresa nei comparti soggetti a Piani Attuativi convenzionati o Interventi Diretti Convenzionati e dovrà essere realizzata da parte dei privati in tale contesto. Qualora un Piano Attuativo proponga modifiche all'assetto del R.U., gli spazi destinati a parcheggi pubblici dovranno rimanere nella quantità e nel numero di posti auto prefissati e ubicati in modo funzionale nel contesto urbano. Nel caso in cui il Comune debba realizzare un parcheggio pubblico anche prima della acquisizione di un'area P prevista all'interno di un comparto soggetto a piano attuativo convenzionato può attivare la procedura prevista all'art.14.

4. Le aree da destinare a parcheggi pubblici devono essere corredate di idonee alberature di alto fusto di specie tipiche locali in modo tale comunque da non ridurre il numero di posti auto, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica ambientale e di pavimentazioni permeabili.

5. In taluni casi la realizzazione e la gestione parcheggi pubblici può avvenire anche ad opera di privati attraverso la stipula di apposita convenzione con il Comune che ne garantisca l'uso pubblico.

31.20 - Zone R: Aree e/o immobili soggette a recupero urbanistico interne agli ambiti urbani.

1. Corrispondono a comparti urbani all'interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana, caratterizzati da situazioni di degrado urbanistico, nei quali si deve intervenire con la predisposizione di un Piano di Recupero così come delineato all'art. 12.3.

2. Il R.U. individua nelle Tavole 05-11 Zone di Recupero (R) per ciascuna delle quali è definita una scheda nell'elaborato 15b allegato alle presenti Norme, nella quale si evidenziano le problematiche urbanistiche ivi presenti, gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e Destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e Indirizzi progettuali. Il Piano di Recupero dovrà essere conforme alla Scheda relativa.

3. Qualora nella stesura del Piano di Recupero si preveda, nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oltre che nella costruzione degli edifici, l'uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi energetici e uso di energia da fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, può essere assentito un incremento del 10 % della S.U.L. consentita, così come previsto all'art.21 delle presenti norme.

4. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale, appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, presenti nell'ambito delle Zone R devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19; pertanto il Piano di Recupero dovrà salvaguardare tali manufatti nell'ambito del progetto di recupero.

5. In assenza di Piano di Recupero sono possibili gli interventi diretti di cui all'art. 18 fino al Restauro e Risanamento Conservativo.

6. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, ad esclusione della Sostituzione Edilizia e della Ristrutturazione Urbanistica, interventi possibili nell'ambito di una rifunzionalizzazione dell'area secondo le nuove destinazioni di Zona e attraverso i relativi piani attuativi.

Detti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e ambientale circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 7, 8, 9 e 10 gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in modo coerente con il contesto ambientale e in modo unitario sul complesso immobiliare;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui sopra previo parere della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

È permessa l'Addizione Volumetrica "una tantum" per ciascuna unità immobiliare, nel rispetto delle distanze e salvo allineamenti preesistenti e compreso l'adeguamento in altezza non superiore a quella del fabbricato adiacente più alto, pari al 20% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21.

7. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

8. Zone di Recupero possono essere individuate anche successivamente all'approvazione del R.U. su proposta del Comune o di privati cittadini. In tal caso la variante al R.U. comporterà l'individuazione di una apposita scheda da aggiungere all'elaborato 15b contenente tutto quanto è necessario anche per la predisposizione del Piano di Recupero. La nuova Scheda andrà ad implementare con numero progressivo l'Allegato 15b alle NTA e dovrà essere redatta in linea di massima come quelle esistenti secondo la seguente articolazione: Descrizione dell'area e/o degli immobili, Obbiettivi da perseguire, Funzioni e Destinazioni d'uso, Strumenti attuativi, Parametri urbanistici, Prescrizioni e Indirizzi progettuali. Il criterio base per i parametri di nuova edificabilità nelle Zone di recupero corrisponde al recupero della S.U.L. esistente, eventualmente incrementabile con incentivi di S.U.L. finalizzati al recupero e alla riqualificazione oltre che alla realizzazione di opere di urbanizzazione; sono sempre consentite le pertinenze di cui all'art.15.12, gli incentivi energetici di all'art.21 e le altre prescrizioni di carattere generale contenute nelle presenti norme.

9. Nuove previsioni frutto di interventi di recupero oggi non previsti che si dovessero effettuare nel corso di gestione del R.U. secondo quanto previsto al comma 8 dovranno comunque essere compatibili con il dimensionamento previsto dal P.S. non utilizzato nel R.U. e dovrà essere svolta la Valutazione ambientale, se necessaria, secondo le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS previste dalle disposizioni regionali vigenti.

10. In attuazione di quanto previsto dal Piano Strutturale art. 82.10 delle N.T.A. negli interventi di trasformazione urbanistica previsti nelle zone R per lotti con S.U.L. consentita uguale o maggiore a 1.200 mq si dovranno riservare quote di edilizia sociale pari al 5% da destinare alla cessione convenzionata. Soluzioni diverse da tale ipotesi, quali la locazione convenzionata, l'edilizia sovvenzionata, la cessione di aree per edilizia pubblica, dovranno essere definite da un apposito regolamento comunale prendendo come base di riferimento la cessione convenzionata.

11. La S.U.L. esistente dei fabbricati da recuperare indicata nelle Schede Norma di cui alla Tav. 15b è da ritenersi indicativa e suscettibile di variazione in occasione della redazione del progetto architettonico definitivo a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e precisione.

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55