Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 10 Modalità di attuazione del R.U.

1. Le trasformazioni urbanistiche previste dal R.U. si attuano con Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati, Interventi diretti convenzionati, Interventi diretti, progetti di opere pubbliche e tutti gli strumenti e progetti di settore previsti da leggi e regolamenti che concorrono a determinare l'uso dei suoli e degli edifici.

2. Al di fuori delle aree ove è prescritto dal R.U. il Piano Attuativo, e per i comparti subordinati a questo strumento, dopo la sua approvazione e convenzionamento, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie si attuano con interventi diretti, quand'anche convenzionati, e sono subordinate ai provvedimenti abilitativi previsti dalle leggi vigenti, ed in particolare dal Tit. VI della L.R.1/2005 e s.m.e.i.:

  1. A) Permesso di Costruire
  2. B) SCIA
  3. C) Attività edilizia libera

3. I piani attuativi di iniziativa pubblica o privata comprendono:

  1. a) Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica (art. 13 L. del 17 Agosto 1942 n. 1150).
  2. b) Piani per l'Edilizia Economica e Popolare - PEEP (L. del 18 Aprile 1962 n. 167).
  3. c) Piani per gli Insediamenti Produttivi - PIP (art. 27 L. del 22 Ottobre 1971 n. 865).
  4. d) Piani Particolareggiati di iniziativa privata convenzionati (art. 28 L. 1150 /1942).
  5. e) Piani di Recupero P.d.R. (art. 28 L. del 5 Agosto 1978 n. 457).
  6. f) Programmi Complessi di riqualificazione Insediativa di cui agli artt. 74 e 74 bis della L.R.1/2005.

4. Il Regolamento Urbanistico si attua anche attraverso Programmi Aziendali Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) di cui alla L.R, 1/2005 ed al Regolamento Regionale 7/R del 9 febbraio 2010, e s.m.i., secondo le procedure di cui al successivo art. 24.1, che hanno valore di Piano Attuativo nel caso in cui prevedano la realizzazione di nuovi edifici rurali con SUL superiore a 500 mq.

5. In attuazione di quanto previsto dal Piano Strutturale art. 82.10 delle N.T.A. negli interventi di trasformazione urbanistica previsti nelle zone omogenee C2 per lotti con S.U.L. consentita uguale o maggiore a 1.200 mq si dovranno riservare quote di edilizia sociale pari al 5% da destinare alla cessione convenzionata. Soluzioni diverse da tale ipotesi, quali la locazione convenzionata, l’edilizia sovvenzionata, la cessione di aree per edilizia pubblica, potranno essere definite con appositi provvedimenti amministrativi da assumere nel corso della gestione del R.U. prendendo come base di riferimento la Cessione Convenzionata. Tale criterio sarà applicato anche nelle zone R a destinazione residenziale, soggette a Piani di Recupero, con gli stessi criteri di cui sopra.

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55