Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 28 Zone Et: Attività turistico-ricettive nel territorio aperto

1. Le Zone Et rappresentano gli immobili e le aree presenti nel territorio aperto dove insistono attività di turismo rurale e dove si prevedono interventi di ampliamento o trasformazione o dove si prevedono nuove attività di turismo rurale diverso dall'agriturismo, anche se in taluni casi essa può essere ad essa complementare. Le Zone Et sono identificate nella Tav. 04 di RU con la sigla Et ed il numero di riferimento progressivo della Scheda di cui all'Allegato 15c alle presenti norme.

2. Il R.U. ha identificato nel territorio aperto all'interno del territorio comunale le seguenti realtà di turismo rurale, per le quali si prevedono interventi di ampliamento e/o di trasformazione o nuove attività:

  1. Scheda Et1- Complesso Immobiliare Villa Curina
  2. Scheda Et2- Ex cava San Carlo
  3. Scheda Et3- Complesso immobiliare "Scuderia Andy Capp" in località San Piero in Barca
  4. Scheda Et4- Complesso immobiliare in località "Maciallina"
  5. Scheda Et5- Complesso immobiliare "Molino di Canonica"
  6. Scheda Et6- Complesso immobiliare "Podere di Monteropoli"
  7. Scheda Et7- Complesso immobiliare in località San Piero in Barca
  8. Scheda Et8 - Complesso immobiliare "Podere Le Fontanelle";
  9. Scheda Et9 - Ex-fornace in località Scheggiolla;
  10. Scheda Et10 - Complesso immobiliare "Podere Valdipicciola";
  11. Scheda Et11 - Complesso turistico-ricettivo in località Colonna del Grillo;
  12. Scheda Et12 - Area campeggio in località Lodoline;
  13. Scheda Et13 - Parco d'Arte in località Pievasciata.
  14. Scheda Et14 - Complesso turistico-ricreativo in località Mulino di Quercegrossa.
  15. Scheda Et15 - Complesso alberghiero in località Monastero D'Ombrone
  16. Scheda Et16 - Complesso immobiliare di Dievole

3. Le destinazioni d'uso ammesse ai sensi dell'art. 16, salvo le precisazioni definite nelle singole schede, sono le seguenti: turistico-ricettiva, artigianato di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, di servizio pubbliche e private, agricola ed altre attività ad essa connesse. La destinazione residenziale è consentita, se già in essere, ovvero per lo svolgimento delle funzioni principali salvo quella a carattere agricolo.

4. Nel corso della gestione del RU è sempre possibile definire una nuova scheda Et con contestuale variante al RU, al fine di ampliare e/o trasformare attività di turismo rurale o inserire nuove attività turistiche nel territorio aperto utilizzando il patrimonio edilizio esistente; tale procedura consente di programmare tali attività in modo puntuale, definirne gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e gli Indirizzi progettuali. Per la compilazione delle Schede Et si fa riferimento a quelle già definite con le presenti norme e contenute nell'allegato 15c. In ogni caso le nuove Schede devono rispettare il dimensionamento previsto dal P.S. vigente; la variante parziale al RU deve essere supportata da Valutazione ambientale, se necessaria, secondo le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS previste dalle disposizioni regionali vigenti, relativamente alle risorse interessate ai sensi del regolamento regionale 4/R così come definito nel Rapporto Ambientale VAS Tav. 16 del RU.

5. Le attività di turismo nel territorio rurale sono identificate nelle tabelle del dimensionamento in numero di posti letto (PL). Esse devono essenzialmente riutilizzare e recuperare il patrimonio edilizio esistente non più utilizzato a finalità agricole; tuttavia è possibile consentire le pertinenze così come definite all'art. 15.12 della NTA e una S.U.L. aggiuntiva come incentivo energetico ai sensi dell'art.21..

6. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale, individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio presente nel SIT comunale, con la classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19..

7. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

8. Sul patrimonio edilizio esistente, privo di valore storico, architettonico e/o ambientale, presente nel contesto dell'area di cui alle schede norma non interessato dagli interventi di cui alla presente tipologia sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 18 ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica, per la quale è necessario approntare un Piano di Recupero ai sensi dell'art. 12.3 e secondo la procedura di cui all'art. 31.20. Gli interventi di trasformazione finalizzati allo sviluppo di attività di turismo rurale dovranno essere realizzati secondo criteri di recupero ambientale e architettonico del patrimonio edilizio, anche se non facente parte del patrimonio storicizzato riconducibile alle classi di valore da 1 a 6 di cui all'art.19, trattandosi comunque di fabbricati inseriti nell'ambito del territorio agricolo dove sono prevalenti i caratteri architettonici tipici toscani; ciò vale per le parti edificate e per le parti esterne.

9. Per le Zone Et devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e successivi delle presenti norme.

10. La SUL esistente dei fabbricati da recuperare indicata nelle Schede Norma di cui alla Tav. 15c à da ritenersi indicativa e suscettibile di variazione in occasione della redazione del progetto architettonico definitivo a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e precisione.

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55