Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 5 Statuto del Territorio del Piano Strutturale

1. Il Piano Strutturale del Comune di Castelnuovo Berardenga ha definito uno Statuto del Territorio costituito dalle Invarianti Strutturali e dalle Prescrizioni urbanistiche e ambientali da rispettare nella gestione del territorio e negli interventi di trasformazione: il R.U. recepisce nella propria struttura normativa relativa al Territorio aperto e agli Insediamenti le prescrizioni contenute nello Statuto del Territorio del Piano Strutturale. I vincoli di cui all'art.6 rientrano in buona parte, pur non esaurendole, all'interno delle Invarianti Strutturali; pertanto il rispetto delle prescrizioni scaturenti dalla presenza di vincoli sovraordinati, in particolare quelli di carattere ambientale e paesaggistico, costituisce attuazione dello Statuto del Territorio, così come il rispetto delle prescrizioni di carattere urbanistico e ambientale per il territorio aperto, per gli insediamenti e per il patrimonio storico-architettonico contenute nelle presenti norme.

2. Le Invarianti Strutturali definite dal Piano Strutturale vigente sono illustrate nelle Tavv. 03 del R.U. e definite normativamente nella Tav.15 (N.T.A.) con la seguente articolazione:

  1. 1a - Siti archeologici ed aree di interesse archeologico: art. 19.9;
  2. 2a - Edifici e Beni storico-architettonici: art.19.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
  3. 3a - Patrimonio edilizio presente al 1954: art.19.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  4. 4a - Tracciati viari fondativi: art.17.2.5
  5. 5a - Viabilità vicinale: art.17.2.4
  6. 6a - Spazi pubblici centrali: art.19.8
  7. 7a - Tracciato e opere ferroviarie: art. 17.1.3
  8. 1b - Sito di Interesse Regionale "Crete di Camposodo e Crete di Leonina": art.20.8
  9. 2b - Sito di Interesse Regionale "Monti del Chianti": art.20.8
  10. 3b - Infrastrutturazione ecologica: art. 20.8.7.
  11. 4b - Aree con sistemazioni agrarie storiche (musi a secco): art. 20.5.2
  12. 5b - Ambiti per l'istituzione di Anpil, Riserve e Parchi: art.20.8.6.
  13. 6b - Boschi dei rilevanza vegetazionale e ambientale: art. 30.19
  14. 7b - Parchi storico - culturali, giardini e formazioni arboree decorative: art.19.10
  15. 8b - Formazioni calanchive e biancane: art.20.5.3
  16. 9b - Aree di pertinenza dei centri, degli aggregati e dei beni storico - architettonici:art.20.5.4
  17. 10b - Patriarchi vegetali: art. 20.8.4
  18. 11b - Fonti, sorgenti e pozzi: art. 20.1.5
  19. 12b - Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale: art.20.5.5
  20. 13b - Acquiferi strategici: art.20.1.4
  21. 14b - Sorgenti e pozzi termali: art. 20.1.6
  22. 15b - Siti di interesse mineralogico: art.20.4.5
  23. 16b - Aree tartufigene: art. 20.8.5;
  24. 1c-Chianti Classico: art.20.5 e 24.5;
  25. 4c-Siti della Memoria: art.19.11.

Le Invarianti 2c. "Città del vino" e 3c. "Sagre, feste, mercati e fiere" hanno rilevanza urbanistica solo indirettamente e pertanto non trovano specifica normativa nel R.U.; il rispetto di tali Invarianti trova attuazione prevalentemente attraverso altri strumenti della azione amministrativa, che il R.U. nella sua unitarietà dovrà favorire.

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55