Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Variante Semplificata loc. Casino - San Piero in Barca- approvazione del 09.11.16
Art. 5 Statuto del Territorio del Piano Strutturale
1. Il Piano Strutturale del Comune di Castelnuovo Berardenga ha definito uno Statuto del Territorio costituito dalle Invarianti Strutturali e dalle Prescrizioni urbanistiche e ambientali da rispettare nella gestione del territorio e negli interventi di trasformazione: il R.U. recepisce nella propria struttura normativa relativa al Territorio aperto e agli Insediamenti le prescrizioni contenute nello Statuto del Territorio del Piano Strutturale. I vincoli di cui all'art.6 rientrano in buona parte, pur non esaurendole, all'interno delle Invarianti Strutturali; pertanto il rispetto delle prescrizioni scaturenti dalla presenza di vincoli sovraordinati, in particolare quelli di carattere ambientale e paesaggistico, costituisce attuazione dello Statuto del Territorio, così come il rispetto delle prescrizioni di carattere urbanistico e ambientale per il territorio aperto, per gli insediamenti e per il patrimonio storico-architettonico contenute nelle presenti norme.
2. Le Invarianti Strutturali definite dal Piano Strutturale vigente sono illustrate nelle Tavv. 03 del R.U. e definite normativamente nella Tav.15 (N.T.A.) con la seguente articolazione:
- 1a - Siti archeologici ed aree di interesse archeologico: art. 19.9;
- 2a - Edifici e Beni storico-architettonici: art.19.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- 3a - Patrimonio edilizio presente al 1954: art.19.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- 4a - Tracciati viari fondativi: art.17.2.5
- 5a - Viabilità vicinale: art.17.2.4
- 6a - Spazi pubblici centrali: art.19.8
- 7a - Tracciato e opere ferroviarie: art. 17.1.3
- 1b - Sito di Interesse Regionale "Crete di Camposodo e Crete di Leonina": art.20.8
- 2b - Sito di Interesse Regionale "Monti del Chianti": art.20.8
- 3b - Infrastrutturazione ecologica: art. 20.8.7.
- 4b - Aree con sistemazioni agrarie storiche (musi a secco): art. 20.5.2
- 5b - Ambiti per l'istituzione di Anpil, Riserve e Parchi: art.20.8.6.
- 6b - Boschi dei rilevanza vegetazionale e ambientale: art. 30.19
- 7b - Parchi storico - culturali, giardini e formazioni arboree decorative: art.19.10
- 8b - Formazioni calanchive e biancane: art.20.5.3
- 9b - Aree di pertinenza dei centri, degli aggregati e dei beni storico - architettonici:art.20.5.4
- 10b - Patriarchi vegetali: art. 20.8.4
- 11b - Fonti, sorgenti e pozzi: art. 20.1.5
- 12b - Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale: art.20.5.5
- 13b - Acquiferi strategici: art.20.1.4
- 14b - Sorgenti e pozzi termali: art. 20.1.6
- 15b - Siti di interesse mineralogico: art.20.4.5
- 16b - Aree tartufigene: art. 20.8.5;
- 1c-Chianti Classico: art.20.5 e 24.5;
- 4c-Siti della Memoria: art.19.11.
Le Invarianti 2c. "Città del vino" e 3c. "Sagre, feste, mercati e fiere" hanno rilevanza urbanistica solo indirettamente e pertanto non trovano specifica normativa nel R.U.; il rispetto di tali Invarianti trova attuazione prevalentemente attraverso altri strumenti della azione amministrativa, che il R.U. nella sua unitarietà dovrà favorire.