Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 34 Norme transitorie e di salvaguardia

1. Dopo l'adozione del R.U. gli interventi edilizi richiesti o effettuati sulla base del vigente P.R.G. dovranno essere conformi anche al nuovo Regolamento Urbanistico adottato.

2. Ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2005, dopo l'adozione del R.U. e sino all'approvazione delle stesso atto di governo del territorio e per un periodo non superiore a tre anni dalla adozione, è sospesa qualunque determinazione da parte del Comune sulle richieste di permesso di costruire che siano in contrasto con il R.U. adottato.

3. Sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati, limitatamente al periodo della loro validità. Possono essere ammesse le varianti che non costituiscono variazioni essenziali così come individuate all'art. 133 della L.R. n.1/2005, il tutto limitatamente al periodo della loro validità.

4. Mantengono la loro validità, per il periodo della loro vigenza i Piani attuativi approvati e per i quali siano state sottoscritte le relative convenzioni; sono ammesse varianti a condizione che siano conformi con il R.U..

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55