Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 30 Aree boscate

1. Le Tavv. 02 e 03 del R.U. individuano con apposite campiture, da considerarsi prevalenti sulle zone sottostanti, le aree boscate presenti sul territorio comunale, quali aree di interesse paesaggistico e naturalistico, caratterizzate dalla presenza di varie tipologie di piante tipiche come definite all'art.20.5, boschi misti latifoglie e superfici alberate lungo i corsi d'acqua. Dette aree sono classificate dal P.S. come Invarianti strutturali, ed hanno valenza di corridoi ecologici ai fini della tutela della diversità biologica e della naturalità del paesaggio.

2. Per le aree boscate che fanno parte del Sito di interesse Regionale n. 90 "Crete di Camposodo e Crete di Leonina" e del Sito di interesse Regionale n.88 "Monti del Chianti", RU fa propria la disciplina contenuta nel Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Siena e delle altre normative di settore e ad essa si fa riferimento per gli interventi.

3. Nelle aree boscate, sono consentite le attività forestali e gli interventi di cui alla legge forestale della Regione Toscana n. 39/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione.

4. Dovranno essere mantenute le vegetazioni ripariali presenti nelle aree adiacenti ai corsi d'acqua ancorché ad andamento discontinuo ed eventualmente ripristinate e incrementate. Per il taglio della vegetazione di ripa o golene si rimanda alle disposizioni contenute nella legge forestale della Regione Toscana n. 39/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonchè nel relativo regolamento di attuazione e l'osservanza di un calendario di esecuzione degli interventi che salvaguardi i periodi di nidificazione degli uccelli.

5. È ammessa la recinzione dei terreni boscati che non comporti una modificazione permanente dello stato dei luoghi, chiudende in legno, pali in legno infisso nel terreno e paramento in rete metallica, compreso la previsione di varchi per il passaggio di persone da un fondo all'altro.

6. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954, appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, presenti nell'ambito delle Aree boscate devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

7. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

8. Sul patrimonio edilizio esistente, privo di valore storico, architettonico e/o ambientale, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 18 ad fino alla Ristrutturazione Edilizia; la Sostituzione Edilizia è ammessa se finalizzata ad allontanare l'edificio esistente dai boschi quand'anche all'interno delle aree boscate; l'Addizione Volumetrica è possibile solo se abbinata alla Sostituzione Edilizia anche come incentivo per le ragioni sopra esposte: in questo caso l'Addizione Volumetrica "una tantum" potrà essere pari al 20% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 30% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21.

9. È ammessa, per motivi di ordine ambientale, idrogeologico ed economico produttivo, la trasformazione e compensazione del bosco, finalizzata all'ampliamento di edifici esistenti in prossimità o adiacenza dell'area boscata.

10. È vietata la piantumazione di specie alloctone e invasive anche negli interventi di trasformazione e compensazione del bosco; in relazione alle specie da impiantare è necessario fare riferimento all'Allegato A della LR 39/2000.

11. Devono essere tutelati gli alberi di valore monumentale, storico e paesaggistico già individuati dal P.S. e recepiti dal R.U. come Invarianti Strutturali e quelli che dovessero essere in seguito segnalati; la loro tutela è disciplinata ai sensi dell'art.55 della LR 39/2000 e degli artt.55, 56 del Regolamento Forestale.

12. Devono essere mantenute nella loro efficienza tutte le viabilità minori sia storicizzate e non per la tutela dei boschi, per la fruizione delle aree naturali da parte dei cittadini e dei turisti.

13. Le aree boscate che si trovano in prossimità degli insediamenti devono essere tutelate da fonti improprie di illuminazione artificiale: eventuali fonti di luce per illuminare percorsi devono essere rivolte verso il basso e non verso la vegetazione.

14. Nelle aree boscate il R.U., coerentemente con il P.S., ammette gli interventi connessi con le seguenti attività:

  1. a) residenza agricola in edifici esistenti;
  2. b) residenza non agricola in edifici esistenti;
  3. c) governo del bosco e del sottobosco a fini produttivi;
  4. d) raccolta dei prodotti del sottobosco nei limiti delle vigenti norme;
  5. e) agricoltura e pascolo nelle radure;
  6. f) prevenzione dagli incendi;
  7. g) prevenzione e riassetto idrogeologico e idraulico;
  8. h) rimboschimenti e pratiche fitosanitarie;
  9. i) motorietà ed esercizio del tempo libero;
  10. j) attività faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  11. k) manutenzione della viabilità minore e dei sentieri.

15. All'interno di tali aree sono vietati i seguenti interventi:

  1. a) apertura di strade eccetto quelle di servizio alla silvicoltura ed alla tutela ambientale;
  2. b) realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
  3. c) installazione di nuova segnaletica, ad esclusione di cartelli per la sentieristica di tipo turistico-culturale, di nuove linee di distribuzione di energia e di telecomunicazione che comportino modifiche significative della dotazione boschiva mediante il taglio di individui arborei adulti.

16. Per le specie arboree forestali presenti nei campi (piante camporili) e in particolare per le specie quercine, qualora si volesse intervenire al fine di ridurne la presenza per operazioni di sistemazione dei terreni, oltre a quanto previsto dalla normativa provinciale ai fini del vincolo idrogeologico e forestale, dovrà essere presentata al Comune la documentazione richiesta ai sensi della LR 39/2000 e del Regolamento Forestale.

17. Sono favorite tutte le operazioni colturali e di sistemazione idraulico agraria che comportano il recupero dei castagneti da frutto.

18. Nei piani di taglio e nelle pratiche autorizzative relative ai boschi di conifere è da privilegiare l'affermazione delle latifoglie spontanee favorendo la loro rinnovazione, nelle formazioni ove si riscontrano le caratteristiche idonee a tale operazione di miglioramento e rinaturalizzazione.

19. Ai sensi dell'art. 23-6b delle N.T.A. del P.S. e dell'art. 5.2 delle presenti norme i boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga. Per tali aree è possibile intervenire purché nel rispetto:

  1. a) della destinazione forestale del suolo;
  2. b) della composizione floristica del soprassuolo;
  3. c) dell'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  4. d) della rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alle suddette aree.

20. Per le aree boscate devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e successivi delle presenti norme.

21. Per quanto riguarda le aree percorse dal fuoco è fatto obbligo il rispetto della Legge quadro in materia di incendi boschivi n.353 del 21.11.2000 e della normativa regionale vigente; il Comune provvederà a censire le suddette aree tramite una mappatura catastale dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55