Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 29 Zone Er: Aree e/o immobili soggetti a recupero ambientale e/o urbanistico nel territorio aperto

1. Le Zone Er rappresentano gli immobili e le aree presenti nel territorio aperto dove si prevedono interventi di recupero ambientale e/o urbanistico in quanto in stato di degrado o dismissione della precedente attività. Le Zone Er sono identificate nella Tav. 04 di RU con la sigla Er ed il numero di riferimento della Scheda norma di cui all'Allegato 15b alle NTA.

2. R.U. ha identificato nel territorio aperto all'interno del territorio comunale le seguenti realtà di degrado da recuperare:

  1. Scheda Er1 - Complesso immobiliare "Molino di Capraia"
  2. Scheda Er2 - Complesso immobiliare "Podere Ambra I"
  3. Scheda Er3 - Complesso immobiliare "Podere Il Burrone"
  4. Scheda Er4 - Complesso immobiliare "Podere Ambra II"
  5. Scheda Er5 - Complesso immobiliare "Villa Arceno"
  6. Scheda Er6 - Complesso immobiliare "Sant'Ansano a Dofana"
  7. Scheda Er7 - Complesso Immobiliare "Podere Bagnaccio"
  8. Scheda Er8 - Ex Cava Pianella
  9. Scheda Er9 - Complesso immobiliare "Podere Carnano"-"Podere Santa Cecilia"
  10. Scheda Er10 - Complesso immobiliare "Podere Scandelaia"
  11. Scheda Er11 - Complesso immobiliare "Podere Arceno di Sopra"

3. Le destinazioni d'uso ammesse ai sensi dell'art. 16, salvo le precisazioni definite nelle singole schede, sono le seguenti: residenziale, artigianato di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, di servizio pubbliche e private, agricola ed altre attività ad essa connesse.

4. Nel corso della gestione del RU è sempre possibile definire una nuova scheda Er, con contestuale variante al RU, al fine di recuperare situazioni di degrado che si verificassero nel corso del tempo anche in seguito a cessazione di attività attualmente presenti. Tale procedura consente di programmare tali recuperi in modo puntuale, definirne gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e gli Indirizzi progettuali e le eventuali convenzioni con la Amministrazione Pubblica ai fini di una gestione corretta del recupero da effettuare. Per la compilazione delle Schede Er si fa riferimento a quelle già definite con le presenti norme e contenute nell'allegato 15b. In ogni caso le nuove Schede devono rispettare il dimensionamento previsto dal P.S. vigente relativamente alle funzioni che abbiano un riscontro dimensionale; la variante parziale al RU deve essere supportata da Valutazione ambientale, se necessaria, secondo le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS previste dalle disposizioni regionali vigenti.

5. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954, individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio presente nel SIT comunale, con la classe di valore da 1 a 6, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

6. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

7. Gli interventi di trasformazione dovranno essere realizzati secondo criteri di recupero ambientale e architettonico del patrimonio edilizio, anche se non facente parte del patrimonio storicizzato riconducibile alle classi di valore da 1 a 6 di cui all'art.19, trattandosi comunque di fabbricati inseriti nell'ambito del territorio agricolo dove sono prevalenti i caratteri architettonici tipici toscani; ciò vale per le parti edificate e per le parti esterne.

8. Per le Zone Er devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e successivi delle presenti norme.

9. La SUL esistente dei fabbricati da recuperare indicata nelle Schede Norma di cui alla Tav. 15b à da ritenersi indicativa e suscettibile di variazione in occasione della redazione del progetto architettonico definitivo a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e precisione.

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55