Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 27 Zone Ed: Attività produttive e/o estrattive nel territorio aperto

1. Le Zone Ed rappresentano piccole parti di territorio destinate transitoriamente a cave di prestito previste dal PAERP o dove sono presenti attività produttive, compreso quelle di trasformazione di prodotti agricoli, che necessitano di interventi di trasformazione.

2. Le aree produttive individuate nella Tav. 04 e nell'elaborato 15 a allegato alle presenti NTA sono:

  1. Scheda Ed1 - Complesso immobiliare in località Arginano;
  2. Scheda Ed2 - Area addestramento cavalli "Molino di canonica";
  3. Scheda Ed3 - Orto sociale di San Felice;
  4. Scheda Ed4 - Cava Pancole;
  5. Scheda Ed5 - Cava Castelnuovo Scalo.
  6. Scheda Ed6 - Area antenne in località Cignano.

3. Le destinazioni d'uso ammesse ai sensi dell'art. 16 sono le seguenti: attività estrattive, artigianato di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, di servizio pubbliche e private, agricola ed altre attività connesse.

4. La progettazione delle cave, pur dipendendo strettamente dalle caratteristiche fisico-meccaniche della formazione oggetto di coltivazione, dovrà essere congruente con i caratteri morfologici esterni al perimetro di cava e non dovrà mai prescindere dall'obbiettivo finale del recupero ambientale secondo le caratteristiche della formazione ecologica (ecosistemi naturali o agroecosistemi) prevalente nell' intorno di 1Km misurato dal perimetro di cava. Per questo il progetto di recupero dovrà essere studiato contemporaneamente a quello di coltivazione ed i due dovranno essere reciprocamente congruenti. Dovrà essere sempre garantita la stabilità delle scarpate, sia provvisorie che finali. In ogni fase della coltivazione dovrà essere garantita la corretta regimazione delle acque superficiali, mediante fossi di guardia sul ciglio superiore di coltivazione ed una rete di drenaggio, estesa all'intera area estrattiva, capace di raccogliere le acque dall'intero fronte di cava e dal piazzale e di convogliarle nei ricettori naturali esistenti.

5. Una volta dismessa l'attività estrattiva, le aree verranno recuperate nell'ambito delle attività rurali, con eventuale trasferimento del settore produttivo ad esso collegate in aree più idonee ad esso destinate dal R.U.. Le sistemazioni ambientali delle aree di pertinenza dovranno essere realizzate in modo da superare il degrado geomorfologico, il rischio idraulico e idrogeologico, attraverso la conservazione e il ripristino dei sistemi vegetazionali, la valorizzazione di ambiti paesaggistici di pregio, il recupero degli assetti viari poderali e interpoderali e il corretto mantenimento degli alvei dei corsi d'acqua.

6. Le strade di servizio alla cava dovranno essere costantemente mantenute in buono stato di conservazione e di stabilità dal titolare dell'autorizzazione ed essere provviste di accessi controllati; gli eventuali accessi alle strade pubbliche devono essere dotati di opportuna segnaletica.

7. Qualora i mezzi di trasporto del materiale scavato percorrano strade pubbliche, sarà cura del titolare dell'autorizzazione evitare spargimento di materiale su queste ultime, fonte di pericolo per l'utenza ordinaria della viabilità.

8. L'attività estrattiva dovrà avvenire nel rispetto della L.R. 3.11.1998 n.78 e successive modifiche ed integrazioni, e la redazione e l'esecuzione dei progetti di cava e del successivo ripristino.

9. Per la redazione dei progetti di coltivazione e ripristino, ai fini del controllo in sede di inizio lavori, stati di avanzamento della coltivazione, chiusura e collaudo dei ripristini, cubatura dei materiali scavati e riportati, le aree estrattive o a ripristino devono essere dotate di una rete di termini topografici permanenti dotati di monografia e edotipo.

10. Fatte salve le norme di polizia mineraria ( D.P.R. 128/59, D. Lgs. 624/96 e 152/06), intorno al perimetro dell'area di cava, va apposta idonea segnalazione dell'attività svolta costituita da cartelli di pericolo, posti ad intervalli regolari.

11. Nell'attività di escavazione dovranno essere rispettate le distanze minime stabilite dalle norme e regolamenti vigenti.

12. In attuazione a quanto previsto nel PAERP di Siena in tali aree "preventivamente alla fase di coltivazione dovranno essere istallati appositi piezometri di monitoraggio del livello di falda al fine di evitare interferenze tra scavi e acque sotterranee e monitorare gli effetti quali-quantitativi dell'attività di coltivazione sulla eventuale risorsa idrica sotterranea"; per la durata del monitoraggio saranno comunicate all'ufficio tecnico comunale le date della effettuazione delle misure. Le norme del PAERP recitano "al fine di garantire l'assenza di trasformazioni irreversibili dell'assetto idrogeologico e delle falde idriche ed il mantenimento dei livelli quantitativi delle acque di falda preesistenti agli interventi di escavazione, non dovrà essere modificata la geometria degli spessori di depositi inerti naturali che ospitino una falda acquifera permanente o comunque rilevante per l'ambiente e gli habitat, per tutto lo spessore dell'escursione freatica. A tutela della potenzialità di accumulo idrico e della qualità chimico-fisica della risorsa sotterranea, il franco tra la superficie di massima escavazione ed il livello freatico medio calcolato sulla base di misurazioni mensili eseguite per almeno un anno solare della falda, ove presente, dovrà essere di almeno mezzo metro".

13. La realizzazione di impianti di prima e seconda lavorazione è soggetta a concessione ed è vietata nelle aree soggette a rischio idraulico. Non è ammesso in nessun caso il recupero definitivo di volumi tecnici esistenti e/o realizzati in queste fasi.

14. L'area di cava è suddivisa in lotti per ogni lotto il piano di coltivazione deve essere suddiviso in fasi biennali. In ogni caso la progettazione dei lotti terrà conto della coltivazione dei lotti limitrofi per evitare situazioni morfologiche fra loro non compatibili, nelle zone di passaggio fra un lotto ed il successivo.

15. Per passare alla coltivazione del lotto successivo il comune verificherà l'avvenuto ripristino di quello precedente, che dovrà risultare eseguito almeno all'80% prima della presentazione della domanda. Dal suddetto ripristino può essere esclusa l'area ad impianti, ivi comprese le vasche di decantazione, necessaria all'attività estrattiva nel caso sia utilizzata per la lavorazione dei materiali del lotto successivo.

16. Il terreno vegetale ed il cappellaccio del lotto in coltivazione devono essere accantonati in aree definite all'interno della cava ed opportunamente indicate nel progetto di ripristino per essere successivamente utilizzate per il ripristino ambientale.

17. L'autorizzazione alla coltivazione delle cave è rilasciata ai sensi dell'art. 14 della L.R. nº78/98 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della documentazione prevista dall'art. 12 della suddetta legge regionale, dopo l'espletamento della pratica di VIA, ai sensi della L.R. 79/98 e del preventivo parere di coerenza del Comitato Tecnico del PAI competente, al fine di consentire la verifica relativamente alle dinamiche delle pianure sondabili e possibili effetti ambientali per le risorse acqua e suolo.

18. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 78/98 gli impianti di lavorazione, nonché i servizi e le strade di cantiere dovranno essere smantellate entro la validità dell'autorizzazione. L'area degli impianti può essere mantenuta nel caso sia utilizzata per la coltivazione dei lotti successivi. Nella fattispecie il ripristino del lotto in fase di ultimazione deve essere completato al 100% per le parti destinate alla coltivazione.

19. Prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva dovrà essere prestata una garanzia fidejussoria commisurata all'ammontare complessivo della perizia di stima definita al punto f) del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 78/98.

20. Le modalità di redazione del progetto di coltivazione della cava, la documentazione e le cartografie da presentare al Comune sono indicate dall'art. 12 e seguenti della L.R. 78/98 e successive modifiche e integrazioni, ed eventualmente integrate dall'Amministrazione Comunale, ai fini della salvaguardia ambientale.

21. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998 n. 78 e successive modifiche e integrazioni, della Deliberazione del Consiglio Regionale 7 marzo 1995 n. 2000, della Deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 1995 nº 3886 e delle norme dello Stato, della Regione Toscana e della Provincia di Siena per la disciplina delle Attività Estrattive.

22. Per l'estrazione di materiali per usi industriali e per opere civili, di cui al comma 1 lettera a dell'art.2 della L.R. n.78/98, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale il contributo previsto dall'art. 15 comma 3 della legge regionale citata e dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 627 del 31 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, ove sono definiti gli importi unitari per l'applicazione del contributo sulle attività estrattive.

23. Nel corso della gestione del RU è sempre possibile definire una nuova scheda Ed, con contestuale variante al RU, per nuove attività produttive di trasformazione di prodotti agricoli compatibili con il territorio aperto; tale procedura consente di programmare tali attività in modo puntuale, definirne gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e gli Indirizzi progettuali, e le eventuali convenzioni con la Amministrazione Pubblica ai fini di una gestione corretta dell'attività e degli eventuali ripristini in caso di cessazione. Per la compilazione delle Schede Ed si fa riferimento a quelle già definite con le presenti norme.

24. Per le Zone Ed devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e successivi delle presenti norme.

25. Oltre alle prescrizioni di cui sopra devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di cui all'art.10.6.4 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

26. Si recepiscono le seguenti indicazioni a carattere generale come da prescrizione della Regione Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena:

  • sia evitato ogni possibile accumulo di materiale, anche provvisorio, nelle aree interessate dalle perimetrazioni PIME e PIE e non dovranno essere realizzati argini protettivi a difesa delle opere di scavo. Ciò al fine di evitare ogni possibile aumento di rischio idraulico nei territori limitrofi;
  • nelle zone a pericolosità geomorfologica dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare di pregiudicare le condizioni di stabilità dell'area;
  • l'ubicazione degli impianti di lavorazione no potrà essere fatta in aree a pericolosità geomorfologica e/o idraulica se sono previsti consistenti volumi di materiale in lavorazione e stoccaggio, a meno di specifiche considerazioni ed interventi di mitigazione del rischio secondo le indicazioni del PAI. Dovranno inoltre essere adottate tutte le possibili precauzioni al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
  • siano adottati particolari accorgimenti atti ad impedire la dispersione di materiali inquinanti nel caso si verifichi un episodio alluvionale;
  • il metodo di escavazione adottato dovrà salvaguardare la risorsa idrica evitando interferenze con la superficie piezometrica. A riguardo dovrà essere attuato un monitoraggio della falda idrica nelle varie fasi di escavazione.

27. La SUL esistente dei fabbricati da recuperare indicata nelle Schede Norma di cui alla Tav. 15a à da ritenersi indicativa e suscettibile di variazione in occasione della redazione del progetto architettonico definitivo a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e precisione.

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55