Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 24 Disciplina generale delle zone agricole

1. Nelle Aree ad esclusiva funzione agricola nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni relativi ai Sistemi e Sub-sistemi territoriali di cui al successivo art. 24.13 ed alle Invarianti Strutturali elencate all'art.5.2 sono ammesse le seguenti attività:

  • - coltivazione dei terreni;
  • - pascolo;
  • - zootecnia ed allevamenti minori;
  • - selvicoltura e raccolta prodotti del bosco;
  • - attività faunistico venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - pesca e itticoltura non intensiva esercitata in forme tradizionali;
  • - conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse;
  • - nuova residenza agricola;
  • - residenza agricola in edifici esistenti;
  • - annessi agricoli;
  • - residenza in edifici esistenti;
  • - agriturismo in edifici esistenti;
  • - motorietà e tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed alimentari esistenti;
  • - ospitalità extralberghiera in edifici esistenti;
  • - ospitalità alberghiera in edifici esistenti idonei a norma di legge e con apposite garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso;
  • - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico-ambientale;
  • - attività in edifici esistenti che siano compatibili con l'assetto di area agricola;
  • - bonifiche;
  • - attività pubbliche o di interesse pubblico;
  • - gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica come meglio definiti nei paragrafi successivi.

2. Nelle Aree a prevalente funzione agricola nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni relativi ai Sistemi e Sub-sistemi territoriali di cui al successivo art. 24.13 ed alle Invarianti Strutturali elencate all'art.5.2, sono ammessi tutti gli interventi di cui al punto 1

3. Nel territorio rurale non è consentita la recinzione dei terreni agricoli o forestali e dei terreni utilizzati per finalità produttive, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.30.5.

4. Sono consentite le recinzioni ad uso di aziende faunistico-venatorie e in generale l'istituzione di "fondo chiuso" nei termini della vigente legislazione mediante l'installazione di elementi di recinzione che lascino almeno 20 cm di spazio libero tra la parte inferiore della rete ed il profilo naturale del suolo. La recinzione del "fondo chiuso" dovrà essere schermata da una cortina arbustiva mista realizzata con specie vegetali capace di fornire fruttificazioni per l'alimentazione dell'avifauna selvatica e deve essere composta da specie vegetali autoctone.

5. All'interno delle aree identificate all'art.23.2, oltre alle prescrizioni di carattere specifico, devono essere rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 5, 6, 20, 21 e 22.

6. Le recinzioni nel territorio agricolo dovranno rispettare le seguenti prescrizioni e caratteristiche:

  • * Utilizzo di fili elettrici da rimuovere stagionalmente, ovvero rete a maglia sciolta ampia zincata al fine di favorire il passaggio degli animali selvatici;
  • * H. Max. pari a 1,80 ml. con il mantenimento di varchi per l'accessibilità pedonale posti a distanza non superiore a 150 ml. provvisti di cancelli pedonali o doppia scaletta;
  • * Il fissaggio della recinzione a terra deve avvenire su pali di legno evitando l'utilizzo del cemento.

24.1 - Programma Aziendale Pluriennale Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.).

1. Gli interventi di nuova edificazione degli imprenditori agricoli (I.A.) sono soggetti ai P.A.P.M.A.A. nei termini delle vigenti normative regionali e provinciali, in particolare l'art.14.4 del P.T.C.P. di Siena, e dell'art.10, comma 4 delle presenti norme.

2. Le aziende potranno presentare P.A.P.M.A.A. se caratterizzate da superfici minime fondiarie superiori a:

  • - 0,8 ha per colture orto-floro-vivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
  • - 3 ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 4 ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • - 6 ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
  • - 30 ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutta;
  • - 50 ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

3. Saranno considerati interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione paesaggistico-ambientale quelli tesi a:

  • - eliminare ogni forma di degrado architettonico, paesaggistico ed ambientale;
  • - ripristinare o adeguare le infrastrutture esistenti;
  • - introdurre opere di difesa idrogeologica (dissesti, falde, sorgenti etc.), dal fuoco e da altri fattori di rischi;
  • - ottenere una corretta regimazione idraulica e un efficace smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
  • - introdurre schermature arboree e arbustive a integrazione degli interventi edilizi costituite da specie autoctone e naturalizzate caratteristiche, non esotiche oltreché salvaguardare le strutture vegetazionali più rilevanti anche con specifici interventi di recupero (castagneti, leccete, biotopi etc.);
  • - limitare l'espansione di specie indesiderate ed invadenti quali pino marittimo, pini americani, ailanto, acacia, eucaliptus;
  • - salvaguardare e ripristinare strutture storiche e architettoniche significative del paesaggio agrario (antichi tracciati viari, fonti, seccatoi, muri a retta, alberature e vegetazione di interesse storico e paesaggistico e delle vecchie piantate residue nei seminativi;
  • - ottimizzare l'inserimento dei manufatti in riferimento alla morfologia del suolo e alla viabilità rurale esistente;
  • - realizzare sistemazioni agrarie congruenti con quelle caratteristiche dell'intorno; in particolare saranno evidenziati gli interventi di ripristino e manutenzione di sistemazioni agrarie tendenti a mantenere e/o migliorare la stabilità dei versanti e più in generale la regimazione idraulica, nonché alcune sistemazioni tipiche (lunettamenti, gradonamenti, terrazzamenti od altro);
  • - migliorare le condizioni ambientali per la fauna selvatica, anche in relazione ad interventi entro le aziende faunistiche oppure concertati con gli Ambiti Territoriali di Caccia (di seguito denominati A.T.C.) o con gli organismi di gestione delle zone a divieto di caccia (parchi, riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento e cattura) e la realizzazione di elementi della Infrastrutturazione ambientale utili all'incremento della biodiversità quali il mantenimento di aree incolte.

4. Per i fabbricati rurali che dovessero mutare la destinazione d'uso si dovrà garantire, il mantenimento di un'area di pertinenza che non determini una evidente discontinuità con il territorio circostante e con il contesto paesaggistico in cui il fabbricato è inserito. A tal fine l'area da deruralizzare sarà individuata evitando il frazionamento di porzioni di terreno lungo linee che comportino la modifica della maglia agraria (interruzione di linee di confine marcate con alberature, muri a secco, strade, oppure di siepi e filari alberati preesistenti, nonché della rete idrografica minore), evitando il movimento terra che crei una discontinuità rispetto all'andamento orografico del territorio circostante, realizzare eventuali sistemazioni a verde solo con specie arbustive ed arboree caratteristiche della Zona. Mediante sovrapposizione di carta dell'uso attuale del suolo con le carte catastali recenti e passate (Catasto Leopoldino) si dovrà verificare che sia rispettato - se del caso ricostruendolo - il disegno consolidato dell'area circostante l'episodio edificato.

24.2 - Agriturismo.

1. Negli edifici e complessi a servizio di aziende agricole, è possibile lo svolgimento di attività legate all'agriturismo, secondo quanto stabilito dalla L.R.30/2003 e relativo Regolamento di attuazione 46/R del 2004 e s.m.e i.; a tale scopo è possibile dotare gli edifici a ciò destinati di strutture pertinenziali per lo sport e il tempo libero, quali piscine, campi da tennis ecc., il tutto commisurato alle oggettive esigenze dell'azienda ed al numero dei posti letto assentito.

2. È consentita la realizzazione di servizi igienici funzionali all'attività di agricampeggio in ampliamento a fabbricati esistenti, in misura commisurata alle esigenze e alla quantità dei Posti Letto.

3. È consentita la realizzazione di strutture per attività del tempo libero a condizione che gli interventi:

  1. a) non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni (certificate dal rilievo quotato da allegare al progetto);
  2. b) non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  3. c) garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con le caratteristiche dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura agraria (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, filari di vite maritata agli alberi e filari di fruttiferi di confine); garantiscano il mantenimento delle alberature e delle siepi lungo le strade, compatibilmente con la sicurezza della circolazione, introducano, ove possibile, delle specie arboree ed arbustive autoctone finalizzate alla tutela della fauna (siepi per il rifugio dei piccoli animali, fruttiferi selvatici, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  4. d) possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo senza gravare sull'acquedotto pubblico, ad eccezione degli impianti di trasformazione e preparazione di prodotti per l'alimentazione umana;
  5. e) prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.
  6. f) la recinzione di campi da tennis o da calcetto ad uso privato, ove necessaria, deve essere realizzata in rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 6.00 ml.
  7. g) i progetti delle opere di cui al presente comma devono essere corredati da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto), dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra e da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

4. Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2003 il limite massimo dei Posti Letto per azienda è di 40, mentre dal 31º al 40º posto letto sono realizzabili esclusivamente mediante l'utilizzo di unità abitative indipendenti. Al fine di valorizzare il patrimonio di valore storico architettonico, ai sensi dell'art. 50 delle norme del P.S è possibile elevare tale valore fino a 50 Posti Letto senza distinzione tipologica negli edifici identificati nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di R.U. con la classe di valore 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

5. È consentito per le aziende agricole ospitare non più di quattro posti camper, purchè ospitati nella resede di appartenenza dei fabbricati aziendali e a condizione che siano forniti i servizi necessari; al fine di mitigare l'impatto paesaggistico, l'area che accoglierà le piazzole dovrà essere dotata di idonei strumenti di occultamento, quali perimetrazioni verdi realizzate con specie vegetali autoctone, da definire alla luce della morfologia del luogo con l'obiettivo di rendere non visibile dall'esterno gli automezzi ospiti.

24.3 - Interventi di sistemazione ambientale.

1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti finalizzati al mutamento della destinazione d'uso agricola, come di seguito specificato. Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali e delle risorse naturali e/o essenziali esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti paesaggistici e ambientali, così come previsto all'art.20.

2. I progetti relativi agli interventi di sistemazione ambientale, devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, appositamente individuate nel progetto edilizio correlato. Tali interventi consistono:

  • nel mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione arborea e arbustiva;
  • - nella manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali e della viabilità minore in genere;
  • - nella tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storico-culturale o testimoniale;
  • - nella tutela delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
  • - nell'impianto di specie vegetali tipiche del paesaggio rurale toscano di cui all'art. 20.5.1. la messa a dimora degli alberi è prevista nell'ambito della superficie libera dell'area interessata dall'intervento (la superficie libera è intesa al netto della superficie coperta dei fabbricati, delle accessori pertinenziali, della viabilità interna e dell'incidenza degli alberi ed arbusti già presenti);
  • - la regimazione del deflusso di acque superficiali, la regolamentazione di movimenti naturali franosi; gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza di percorsi pedonali e carrabili, la messa a dimora di coltivazioni compatibili con i caratteri del territorio rurale comunale, gli interventi volti al ripristino di elementi territoriali storicizzati.

3. Non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione degli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora.

4. Le bonifiche agrarie sono un complesso di lavorazioni effettuate con idonei mezzi meccanici, progettate al fine di migliorare in maniera sostanziale e permanente le proprietà fondiarie, intervenendo per correggere fattori negativi quali eccessiva pendenza, presenza di scheletro affiorante, ristagno idrico, smottamenti ecc... Si differenziano dalle lavorazioni agrarie straordinarie, quali il livellamento e lo scasso, per essere caratterizzate da un complesso di operazioni meccaniche che hanno per conseguenza la modifica dell'orografia dei luoghi e/o dell'assetto idrogeologico e che comportano la valorizzazione economica del fondo.

5. Le bonifiche agrarie sono definite attraverso un progetto da presentare all'A.C. e da redigere ai sensi della L.R. n.78 del 1998: il progetto dovrà evidenziare la situazione precedente la bonifica e quella successiva, corredata da idonei computi metrici e valutazioni estimative che dimostrino il reale miglioramento dal punto di vista economico, il tutto supportato da idonei elaborati tecnici; la relazione progettuale dovrà evidenziare la eventuale destinazione dei terreni da asportare e quelli da introdurre nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti. Il progetto così compilato dovrà essere esaminato dalla commissione comunale per il paesaggio. Il rilascio del progetto di bonifica è subordinato alla presentazione di una fideiussione pari all'importo dei lavori da eseguire, di cui al computo metrico estimativo predetto, a garanzia del ripristino dei luoghi secondo il progetto approvato. Le bonifiche agrarie sono consentite solo all'interno delle aree ad esclusiva funzione agricola e non possono interessare le aree boscate.

24.4 - Nuovi edifici rurali ad uso abitativo.

1. Nuovi edifici rurali ad uso abitativo, in assenza o insufficienza di edifici esistenti quand'anche da recuperare, possono essere realizzati in funzione delle esigenze di conduzione di una azienda agricola e delle esigenze abitative degli addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, a condizione che siano rispettate le superfici fondiarie minime per caratteristiche pedologiche dei terreni, tipo di coltura e che le esigenze di conduzione dei fondi e le esigenze abitative degli addetti siano dimostrate con riferimento all'esistente o prevista capacità produttiva dei fondi medesimi da un Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.), da predisporsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge regionale e della pianificazione provinciale (P.T.C.P.), da un Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.).

2. Le nuove costruzioni rurali ad uso abitativo non possono superare 150 mq. di S.U.L.. La superficie massima di cui sopra deve ricomprendere anche incentivo per l'impiego di tecnologie di bioarchitettura e per il risparmio energetico e il risparmio idrico ai sensi dell'art.21. Sono possibili tagli di alloggi inferiori, e comunque non minori a mq. 80 di S.U.L., quand'anche considerata come S.U.L. media.

3. I nuovi edifici devono essere realizzati con materiali adeguati all'ambiente rurale e con tipologie riconducibili a quelle della casa colonica toscana quand'anche rivisitate in chiave contemporanea; devono pertanto essere privilegiati materiali tradizionali in cotto, quali coppi e tegole toscane per le coperture, cotto e intonaci a calce per le finiture esterne, ferro e legno per gli infissi, tinteggiature con colori di terra, tipologie semplici con coperture a falde con altezze non superiori a due piani fuori terra.

4. Nel caso che i nuovi edifici ricadano in ambiti caratterizzati da pregio paesaggistico, così come definiti all'art. 20.5.4., ubicazione e orientamento dei nuovi fabbricati devono essere definiti in maniera da valorizzare tali ambiti. Allo stesso modo, all'interno dei P.A.P.M.A.A., devono essere salvaguardati e valorizzati i rapporti tra nuovi edifici e viabilità agraria rurale ripercorrendo l'andamento e la giacitura dei percorsi storicizzati, seppur adeguandoli alle norme di sicurezza attuali, e mantenendo ove possibile elementi vegetazionali tipici lungo le strade e le recinzioni nel rispetto delle relative Invarianti Strutturali di cui all'art. 17.2.4 delle presenti norme.

24.5 - Nuovi annessi rurali.

1. L'edificazione di nuovi annessi agricoli è ammissibile nelle quantità commisurate alla dimostrata capacità produttiva di un fondo rustico o di più fondi e risultante necessaria, tenuto conto degli annessi agricoli esistenti nel fondo o nei fondi interessati, ed in base alle superfici fondiarie minime per tipo di coltura e per caratteristiche pedologiche dei terreni.

2. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è subordinata alla presentazione di un Programma Aziendale Poliennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) da predisporsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

3. I nuovi annessi rurali devono essere realizzati secondo le tipologie tipiche degli annessi agricoli, preferibilmente con pianta rettangolare, altezza massima non superiore a ml 7, tetto a capanna, coperture in tegole e coppi toscani, pareti esterne a mattoni facciavista e/o intonacate a calce, infissi in ferro o legno, docciature in rame; in caso di uso di prefabbricati, questi devono essere il più possibile ricondotti alle tipologie sopraindicate. Per quel che concerne i rapporti con la viabilità esistente, l'ubicazione e l'orientamento dei nuovi fabbricati deve essere posta particolare attenzione agli ambiti di pregio paesaggistico, così come definiti all'art. 20.5.4., ai rapporti con i percorsi rurali esistenti ed alla presenza di elementi vegetazionali tipici lungo le strade e le recinzioni.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime ai sensi della normativa vigente nel caso di aziende agricole che esercitano in via prevalente l'attività di allevamento intensivo di bestiame, trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento; acquacoltura; allevamento di fauna selvatica; cinotecnica; allevamenti zootecnici minori; con le seguenti caratteristiche dimensionali: S.U.L. pari a 0,01 mq/mq sul fondo agricolo di proprietà, o in affitto con relativo contratto di durata uguale o superiore a 20 anni, per un massimo di 80 mq.

5. Il riuso di volumi al fine di realizzare annessi agricoli è sempre consentito, anche in caso di ritorno all'uso agricolo di volumi in precedenza deruralizzati o utilizzati per attività complementari o connesse, quali l'agriturismo o altre.

6. Le cantine nel territorio aperto saranno di norma interrate almeno su tre lati. Le parti destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione possono essere fuori terra nella misura massima di mq. 1.500 di S.U.L.

24.6 - Nuovi annessi destinati all'agricoltura esercitata da Imprenditori Agricoli e Operatori dell'Agricoltura Amatoriale e/o del tempo libero.

1. Ai fini della coltivazione di orti familiari per autoconsumo, del sostegno all'agricoltura operata da aziende che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli e da tutti i soggetti diversi dagli Imprenditori Agricoli Professionali e della tutela ambientale dei territori agricoli nel loro complesso, nonché dai soggetti che praticano attività di caccia al cinghiale, è consentita la realizzazione di annessi agricoli, da non utilizzarsi per il ricovero di animali di qualsiasi taglia, con le seguenti caratteristiche:

  1. a) realizzati in muratura, pietra o legno, ad un solo piano fuori terra con H. max 2,50 ml. in gronda e copertura a falde inclinate (pendenza massima 30%).
  2. b)esclusiva presenza di "luci" con grata e porta carrabile;
  3. c) eventuale intonaco esterno civile nei colori delle terre;
  4. d) dimensioni compreso i volumi esistenti da mantenere così ripartiti:
    Imprenditore agricolo (IA) Operatori agricoltura amatoriale (OAA)
    Superficie agraria utilizzata S.U.L. max Superficie degli appezzamenti S.U.L. max
    Min. 15.000 mq di vigneto, frutteto, orto;
    Min. 25.000 di oliveto;
    Min. 50.000 di seminativo;
    50 mq 500 mq < S.U.L. < 2.000 mq 15 mq
    2.000 mq < S.U.L. < 5.000 mq 20 mq
    5.000 mq < S.U.L. < 15.000 mq 25 mq
    15.000 mq < S.U.L. < 30.000 mq 35 mq

Nel caso di associazioni venatorie di caccia al cinghiale, gli annessi di cui sopra possono raggiungere la S.U.L. di 100 mq., oltre a tettoie pertinenziali nella misura massima del 30% della S.U.L. realizzata, ed una H. max pari a 3,00 ml. in gronda. È fatto salvo il rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari.

2. I lotti costituenti superfici fondiarie minime per la realizzazione degli annessi agricoli di cui sopra non devono essere originati da frazionamenti catastali approvati successivamente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico. Sono comunque fatti salvi i frazionamenti derivati da:

  1. a) successioni ereditarie,
  2. b) aggiustamenti di confine,
  3. c) procedure espropriative.

Al di fuori dei termini sopra indicati qualsiasi tipo di suddivisione impedisce la realizzazione di manufatti sui nuovi appezzamenti.

Sono comunque vietati i volumi interrati.

3. Per gli imprenditori agricoli (IA) È consentito:

  1. a) la realizzazione di stalle per un numero di 3 capi ogni UcP/Uc;
  2. b) la realizzazione di "Laboratori per la trasformazione dei prodotti" diversi dagli annessi, con le caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e i seguenti paramenti dimensionali: 12 mq per ogni UcP o Uc.

4. Gli annessi per gli I.A. e per gli O.A.A. dovranno essere supportati da un atto unilaterale d'obbligo in cui il soggetto si impegna alla conduzione del fondo e al mantenimento e tutela ambientale dello stesso, nonché a non modificare la destinazione d'uso dei manufatti e l'impegno a rimuovere l'annesso in caso di cessazione dell'attività o per il trasferimento anche parziale della proprietà dell'area. A tale scopo l'atto d'obbligo dovrà essere garantito da idonea fideiussione rispondente al valore della rimozione dell'annesso e del ripristino dello stato dei luoghi. Per quanto concerne i manufatti ad uso delle associazioni venatorie di caccia al cinghiale, la rimozione deve avvenire al venir meno dell'utilizzo dei manufatti stessi per la funzione originaria.

24.7 - Annessi per il ricovero di animali non connessi alle esigenze di aziende agricole.

1. Gli annessi per il ricovero di animali non connessi alle esigenze di aziende agricole, sono assimilati a strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati aventi titolo e sono ammesse su tutto il territorio comunale a destinazione agricola.

2. I manufatti possono essere realizzati in legno o in muratura purché sul fondo interessato non siano presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo.

24.7.1 Animali da cortile, ovini, caprini, suini e cani.

1. È ammessa la custodia di animali a condizione che tale attività rimanga per caratteristiche e dimensioni nell'ambito del consumo familiare.

2. Tali manufatti possono essere realizzati:

  1. a) nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti;
  2. b) in fondi al di fuori dell'area pertinenziale dei fabbricati purchè sia documentato mediante un titolo abilitativo la disponibilità dell'area.

3. Caratteristiche tipologiche e dimensionali:

  1. a) copertura a due falde, pendenza 30%;
  2. b) piano di calpestio in terra battuta;
  3. c) H max = 2,20 ml in gronda;
  4. d) Superficie coperta = 10 mq

4. Potrà essere realizzato un recinto in pali di legno semplicemente infissi nel terreno e rete metallica per una superficie strettamente necessaria in cui includere il manufatto.

5. Gli annessi per la custodia dei cani e dei gatti devono rispettare le seguenti caratteristiche nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPGR 38/R/2011, ovvero per ciascun cane e fino a un massimo di 3 cani deve essere assicurato lo spazio minimo di 8,00 mq; per ciascun cane oltre 3 cani e fino a 5 cani deve essere assicurato lo spazio minimo di 4,00 mq. Inoltre i nuovi box devono essere pavimentati con materiale lavabile e dotato di idonee griglie di scarico per il loro lavaggio. Per quanto non specificato si rimanda al rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato regolamento.

6. I suddetti parametri e prescrizioni devono essere rispettati anche nel caso di operatori che svolgono attività cinotecnica.

24.7.2 Bovini ed equini.

1. È ammessa la custodia fino a 3 capi di bovini e 5 di equini.

2. Tali manufatti possono essere realizzati a condizione che siano a disposizione almeno 5.000 mq di superficie coltivata o boscata, indipendentemente dal numero dei capi.

3. Caratteristiche tipologiche e dimensionali:

  1. a) copertura a due falde;
  2. b) il manufatto dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura (equini). La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
  3. c) piano di calpestio in terra battuta (tettoia) e/o cemento (vano chiuso);
  4. d) H max = 3,00 ml;
  5. e) Superficie coperta = 30 mq.

4. L'area potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata in legno di altezza massima 1,80 m nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada.

5. La superficie degli annessi di cui sopra è da considerarsi indicativa, essa dovrà essere verificata in funzione della quantità e delle reali esigenze di benessere degli animali da dimostrare con uno schema delle strutture da realizzare.

24.8 - Manufatti precari.

1. I manufatti precari, comprese le serre ad uso privato, sono strutture leggere necessarie per utilizzazioni di breve durata strettamente legate all'attività agricola o alla stagione venatoria, ne é tassativamente vietato l'uso abitativo, ricreativo e/o artigianale seppure temporaneo o saltuario.

2. Nella comunicazione al comune devono essere contenute:

  1. a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni dei manufatti;
  2. b) l'indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista l'installazione;
  3. c) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e di quella di rimozione, comunque non superiore a due anni dalla data indicata per l'installazione;
  4. d) l'impegno a realizzare il manufatto in legno, o con altri materiali leggeri, salvo diversa esigenza da motivare;
  5. e) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;
  6. f) la conformità dell'intervento alla L.R. 1/2005, al regolamento 7/R e successive modifiche.

24.9 - Serre.

1. Le serre consentite in aree non boscate, sono manufatti finalizzati alla produzione agricola o florovivaistica, costituiti da componenti in tutto o in parte trasparenti, atte a consentire il passaggio della luce ed a garantire la protezione delle colture dagli agenti atmosferici, attraverso una separazione, totale o parziale, dall'ambiente esterno.

2. L'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività agricola aventi le stesse caratteristiche costruttive dei manufatti precari di cui all'art. 24.8, è consentita solo alle aziende agricole, previa comunicazione al Comune presentata dal titolare. Detta comunicazione deve contenere:

  1. a) le motivate esigenze produttive con particolare riferimento al ciclo produttivo agricolo;
  2. b) l'ubicazione, il materiale, le dimensioni e le caratteristiche di ciascuna serra conformemente a quanto definito al successivo comma 3.

3. Dette serre devono avere le seguenti caratteristiche:

  1. a) Il materiale utilizzato deve consentire il passaggio della luce;
  2. b) L'altezza massima non può essere superiore a 4 ml in gronda e a 7 ml al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
  3. c) Le distanze minime non possono essere inferiori a:
    • - ml 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
    • - ml 10 da tutte le altre abitazioni;
    • - ml 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è inferiore a 7 ml e superiore a 5 ml; ml 1,5 se questa altezza è inferiore o uguale a 5 ml;
    • - distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal R.U..
  4. d) Nel limite delle esigenze determinate dalle caratteristiche strutturali e funzionali delle serre, queste devono essere ubicate nel rispetto dei valori paesaggistici e delle visuali di pregio, la scelta della ubicazione deve essere motivata all'interno della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. La superficie interessata dall'installazione di serre, non può essere superiore al 5% della S.A.U. aziendale e comunque fino ad un massimo di 2.400 mq.

5. Per le serre con copertura stagionale, l'impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura.

6. Le serre temporanee e quelle con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi, previa comunicazione al Comune.

7. All'installazione di serre con requisiti diversi da quelli indicati al comma 3 si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.

24.10 - Edifici esistenti.

A) Edifici di pregio storico, architettonico e/o ambientale.

1. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale, appartenenti alla classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

B) Edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale.

1. Per gli edifici privi di pregio storico, architettonico e/o ambientale, in base alla schedatura disponibile sul SIT comunale, è possibile effettuare tutti gli interventi di cui all'art. 18, con le seguenti precisazioni:

1.1 Edifici a servizio di aziende agricole

  1. a) In assenza di P.A.P.M.A.A. è consentito:
    • - per le residenze ampliamenti "una tantum" per ogni abitazione fino ad un massimo di 30 mq di S.U.L. e comunque sino a raggiungere mq 150 di S.U.L.;
    • - per gli annessi ampliamenti "una tantum" del 10% del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc;
    • - la realizzazione di pertinenze così come definite all'art. 15.12.
  2. b) Attraverso la presentazione di P.A.P.M.A.A. è consentito:
    • - interventi di Sostituzione Edilizia;
    • - interventi di Ristrutturazione Urbanistica;
    • - ampliamenti volumetrici oltre quelli sopra definiti;
    • - cambiamento della destinazione d'uso.

1.2. Edifici non rurali

  1. a) Con intervento edilizio diretto sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art.18 ad esclusione della ristrutturazione urbanistica, con le seguenti precisazioni:
    • - per le unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale esistenti, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, sono ammessi ampliamenti "una tantum" fino ad un massimo di mq.150 totali di S.U.L., così ripartiti:
      S.U.L. attuale per U.I. Ampliamento max. ammissibile
      fino a 80 mq40% di S.U.L.
      oltre 80 mq. fino a 100 mq30% di S.U.L.
      oltre 100 mq. fino a 125 mq20% di S.U.L.
      oltre 12510% di S.U.L.
      I suddetti ampliamenti sono incrementabili ai sensi dell'art.21. Le U.I. così ampliate non possono essere frazionate per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori relativi all'ampliamento.
    • - gli interventi di sostituzione edilizia non usufruiscono di ampliamenti "una tantum", e devono essere subordinati ad una verifica della loro compatibilità con il contesto esistente e con le opere di urbanizzazione presenti, a parità di S.U.L. e con altezza massima pari a 2 piani o a quella esistente.
    • - è ammessa la realizzazione di pertinenze così come definite all'art. 15.12. del R.U..
    • - per le unità a destinazione d'uso non residenziale esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, sono ammessi adeguamenti igienico funzionali fino ad un massimo del 10% della S.U.L. esistente; a seguito dell'ampliamento non si potrà procedere nei termini del comma b).
  2. b) È consentito il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti da uso non abitativo per la creazione di una unità immobiliare purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    • - l'edificio o manufatto abbia una superficie utile lorda non inferiore a 45 mq in un unico corpo di fabbrica;
    • - per la creazione di unità abitative attraverso il frazionamento di immobili non residenziali, la superficie minima, quand'anche media, per unità abitativa non potrà essere inferiore a 80 mq e comunque non inferiori a mq.60 di S.U.L.;
    • - siano necessari soltanto adeguamenti alle opere di urbanizzazione esistenti.
    • - sono comunque ammesse le pertinenze così come definite all'art. 15.12. del R.U. e gli incentivi energetici di S.U.L. ai sensi dell'art.21.
    • - è ammesso il successivo frazionamento dell'Unità Immobiliare recuperata, purchè sia garantita la dimensione minima per unità abitativa pari a 80 mq, quand'anche considerata come S.U.L. media e comunque non inferiori a mq.60 di S.U.L..
  3. c) Attraverso la presentazione di Piano di Recupero come definito all'art.12.3 sono consentiti:
    • - interventi di Ristrutturazione Urbanistica con la definizione planivolumetrica di tutto il contesto all'interno del quale verrà eseguito l'intervento, delle opere di urbanizzazione necessarie e delle modalità attuative da regolamentare attraverso la stipula di una convenzione con la Pubblica Amministrazione garantita da apposite polizze fidejussorie.
  4. d) Per quanto concerne il recupero dei manufatti agricoli nel territorio rurale con cambio di destinazione d'uso dalla funzione non agricola a quella residenziale, la S.U.L. è interamente recuperabile per i primi 250 mq. di S.U.L. esistente, e per la parte eccedente à recuperabile nella misura massima del 30% della S.U.L. esistente, fino ad una trasformazione massima di mq. 1.250 di S.U.L..

2. Le destinazioni d'uso ammesse ai sensi dell'art.16 sono le seguenti: agricola ed altre attività ad essa connesse,residenziale, artigianato di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, turistico-ricettiva,di servizio pubbliche e private. I cambi di destinazione d'uso sono subordinati alla verifica del dimensionamento complessivo del P.S. e del R.U..

3. Tutti gli interventi devono comunque essere realizzati con materiali e caratteristiche tradizionali in cotto quali coppi e tegole toscane per le coperture, cotto e intonaci a calce per le finiture esterne, ferro e legno per gli infissi, tinteggiature con colori di terra; elementi accessori e pertinenziali eseguiti con analoghe caratteristiche; si dovrà avere particolare cura per il rispetto del paesaggio agrario, della trama viaria poderale, delle emergenze naturali, paesaggistiche e storiche presenti, dell'assetto idraulico e colturale, dell'accrescimento delle piantumazioni di alto fusto e di quelle arbustive tipiche della Zona.

4. Le recinzioni devono essere realizzate esclusivamente con siepi e reti metalliche su pali infissi a terra senza cordolature continue ed emergenti dal suolo, ad eccezione dei fronti prospicienti su vie pubbliche o di uso pubblico, con muretti con altezza non superiore a ml. 0,50 e soprastante rete o ringhiera con altezza non superiore a ml. 1,30.

5. Per quanto riguarda eventuali ruderi esistenti, essi possono essere recuperati a condizione che esista ancora una quota del fabbricato pari o superiore al 50% dell'involucro e che sia documentabile lo stato di consistenza originario del fabbricato: in tal caso per le caratteristiche storiche e i tipi di intervento valgono le prescrizioni di cui agli artt.18 e 19.

1.3 Edifici rurali soggetti al mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Per gli edifici rurali soggetti a cambio di destinazione d'uso agricola verso la funzione residenziale sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art.18 ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica da eseguire solo con Piano di Recupero e alle condizioni di cui al punto 1.2 lettera d) del presente articolo. Su edifici con S.U.L. non inferiori a 45 mq. è possibile il mutamento di destinazione d'uso con S.U.L. minima pari a 45 mq. Valgono anche per questi edifici le dimensioni minime degli alloggi di cui al punto 1.2 lettera b) del presente articolo.

2. Per gli edifici rurali soggetti a mutamento di destinazione d'uso agricola verso funzioni diverse da quella residenziale sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art.18 ad esclusione della Ristrutturazione Urbanistica da eseguire solo con Piano di Recupero ai sensi dell'art.12.3.

24.11 - Attività integrative

1. Si intendono per attività integrative ai sensi dell'art. 39 comma 1 e 2 della L.R. 1/2005 le attività commerciali, artigianali, ricettive e di servizio esercitate all'interno di fabbricati rurali preesistenti, salvo il caso di strutture precarie per attività integrative di servizio che per le modalità di esercizio non alterano la connotazione rurale del territorio.

Si considerano tali:

  • - le attività integrative commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali della cosiddetta filiera corta, e più in generale all'attività agricola; per tali attività si potrà adibire una S.U.L. max. di 110 mq;
  • - le attività integrative artigianali: quelle di modeste dimensioni che svolgano funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore e di visibilità rispetto all'ambiente circostante; per tali attività si potrà adibire una S.U.L. max. di 80 mq;
  • - le attività integrative di ospitalità rurale: ricettività sino a 50 posti letto, realizzate in particolare mediante recupero di fabbricati rurali caratteristici ed in stato di degrado. Tali strutture potranno espletare anche attività di ristorazione sino a 50 posti a sedere;
  • - attività integrative di servizio: sono quelle svolte da un soggetto (persona fisica, associazione o società) che svolge attività di allevamento a scopo commerciale, addestramento e pensione per animali o servizi per attività didattico culturali e ricreative.

2. Le attività di cui al comma precedente, con esclusione di quelle di servizio, potranno essere realizzate nelle proprietà che costituiscono aziende agrarie, ad opera di Imprenditori Agricoli (di seguito denominati I.A.).

3. Si considerano idonei a supportare la richiesta di autorizzazione per attività integrative tutti quegli interventi di miglioramento fondiario che abbiano per scopo la regimazione idraulico agraria, la manutenzione di segni di valenza storica o architettonica come vecchie sedi stradali, muretti, fontanili ecc..., il mantenimento di vecchi oliveti la cui coltivazione non è più conveniente, la realizzazione ed il mantenimento di fonti trofiche per la fauna selvatica quali colture a perdere ed impianto di frutti eduli e la realizzazione ed il mantenimento di punti d'acqua, la realizzazione di siepi e filari alberati, il recupero di frane, aree degradate e la manutenzione straordinaria di viabilità vicinale di interesse pubblico.

24.12 - Strutture per le pratiche sportive e per il tempo libero

1. Le strutture per le pratiche sportive ed il tempo libero (piscine, campi da tennis, campetti per pallavolo, calcetto, golf, ecc.) sono quelle realizzate da privati per consentire esercizio di pratiche sportive e ludiche sia private che per attività agrituristiche ed integrative, compresi gli eventuali volumi tecnici indispensabili per garantire il funzionamento delle strutture medesime.

2. Per garantire un corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico dovranno essere osservati i seguenti criteri:

  • - potranno essere effettuati movimenti di terra molto limitati, da evidenziare dettagliatamente nel progetto;
  • - le recinzioni delle strutture saranno schermate con siepi composte da specie caratteristiche che dovranno essere precisate nella relazione progettuale;
  • - i materiali costruttivi dovranno essere puntualmente descritti ed identificati sia nella relazione che negli elaborati grafici di progetto;
  • - a supporto delle strutture è consentita la costruzione dei soli volumi tecnici nella misura necessaria allo scopo, che, quando possibile, dovranno essere interrati;
  • - i materiali con i quali verranno realizzate le pavimentazioni esterne dovranno integrarsi con il contesto circostante e le pavimentazioni stesse dovranno essere limitate allo stretto necessario;
  • - dovranno essere ubicate nelle vicinanze di fabbricati;
  • - l'acqua da utilizzare per le piscine non dovrà essere captata né dall'acquedotto né da falde idropotabili e dovrà essere documentato l'autonomo approvvigionamento idrico;
  • - l'ubicazione, nonché la forma delle vasche dovranno essere scelti con l'obiettivo di arrecare il minore impatto visivo possibile.

3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo non sono consentiti nei seguenti casi: Aree di interesse archeologico (art. 19.9), SIR Crete di Camposodo e Crete di Leonina (art.20.8), SIR Monti del Chianti (art. 20.8), aree con sistemazioni agrarie storiche (art.20.5.2), Boschi di invariante (art. 29.18), parchi storici (art.19.10), formazioni calanchive e biancane (art.20.5.3), pertinenze paesaggistiche del PTC (art.20.5.4), siti e percorsi di eccezionale apertura visuale (art.20.5.5), siti di interesse mineralogico (art. 20.4.5), aree tartufigene (art.20.8.5).

4. Oltre alle prescrizioni di cui sopra devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art. 13.28 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

24.13 - Sistemi e sub-sistemi territoriali

Per i singoli Sistemi e sub-sistemi il R.U. individua i seguenti indirizzi e prescrizioni:

Sistema della Infrastrutturazione Ambientale:

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola in forme compatibili con l'assetto di parco territoriale/fluviale relativo ai principali corsi d'acqua Ombrone, Ambra, Arbia, Malena, Bozzone e bossi affluenti;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, e didattici;
  • * incentivazione di idonee pratiche di difesa del suolo con particolare riferimento alla funzionalità del reticolo idrografico artificiale;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • * tutela e conservazione dei sistemi fluviali e delle zone umide ed in particolare tutte le fasce di vegetazione natanti, riparie, erbacee, arbustive e arboree;
  • * mantenimento della presenza dei punti d'acqua.

Non sono consentiti:

  • * gli annessi per gli I.A. e per gli O.A.A.;
  • * le bonifiche agrarie di cui all'art. 24.3;
  • * la edificazione degli annessi agricoli di cui all'art 24.5;
  • * le serre di cui all'art 24.9;
  • * la realizzazione di nuove residenze agricole di cui all'art 24.4.

Sub-sistema Chianti delle Fattorie (Sistema del Chianti):

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • * edificazione di nuove residenze rurali di cui all'art 24.4.;
  • * mantenimento del mosaico paesaggistico;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • * riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio territoriale dei centri aziendali;
  • * tutela e recupero degli insediamenti storici;
  • * nell'ambito dei P.A.P.M.A.A. è prioritario il recupero degli oliveti abbandonati, degli impianti arborei tradizionali, della vegetazione al limite di strade, resedi e campi, nonché dei muri a secco; non possono essere realizzati vigneti su aree che abbiano pendenza superiore al 20%;
  • * per la realizzazione dei nuovi vigneti si dovrà tenere conto della "Carta della agricoltura sostenibile del Chianti".

Sub-sistema delle Alte Colline del Chianti (Sistema del Chianti):

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • * edificazione di nuove residenze rurali di cui all'art 24.4.;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • * riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio territoriale dei centri aziendali.
  • * recupero degli insediamenti storici e loro rifunzionalizzazione;
  • * miglioramento dei castagneti e reinsediamento delle latifoglie spontanee nei boschi di conifere.

Sub-sistema delle Masse di Siena (Sistema delle Masse di Siena e della Berardenga):

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • * mantenimento del mosaico paesaggistico;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;

Non sono consentiti:

  • * le bonifiche agrarie di cui all'art. 24.3;
  • * la realizzazione di nuove residenze agricole di cui all'art 24.4..

Sub-sistema delle Masse della Berardenga (Sistema delle Masse di Siena e della Berardenga):

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • * edificazione di nuove residenze rurali di cui all'art 24.4.;
  • * mantenimento del mosaico paesaggistico;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • * riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio territoriale dei centri aziendali;

Sub-sistema delle Colline Boscose (Sistema delle masse di Siena e della Berardenga):

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • * riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio territoriale dei centri aziendali.
  • * recupero dei centri storici e loro rifunzionalizzazione;

Non sono consentiti:

  • * le bonifiche agrarie di cui all'art. 24.3;
  • * la realizzazione di nuove residenze agricole di cui all'art 24.4..

Sub-sistema della Bassa Collina dell'Arbia (Sistema delle Crete dell'Arbia):

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;

Non sono consentiti:

  • * le bonifiche agrarie di cui all'art. 24.3;
  • * la realizzazione di nuove residenze agricole di cui all'art 24.4..

Sub-sistema delle Crete dell'Arbia (Sistema delle Crete dell'Arbia):

  • * salvaguardia e dell'attività agricola;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * tutela dei caratteri paesaggistici delle crete con idonea normativa sulle pratiche agricole;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • * previsione di nuova viabilità nella valle a nord di Stazione per collegamento veicolare pesante Fornace Arbia Scalo - svincolo S.S. Siena - Bettolle.

Non sono consentiti:

  • * le bonifiche agrarie di cui all'art. 24.3;
  • * la realizzazione di nuove residenze agricole di cui all'art 24.4.;
  • * movimento di terra su calanchi e biancane.

Sistema del Pian del Sentino:

  • * salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • * controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • * realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • * manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore.
  • * miglioramento dei castagneti e reinsediamento delle latifoglie spontanee nei boschi di conifere.

Non sono consentiti:

  • * le bonifiche agrarie di cui all'art. 24.3;
  • * la realizzazione di nuove residenze agricole di cui all'art 24.4.
Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55