Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 22 Disposizioni relative alle condizioni di pericolosità e fattibilità geologica, idraulica e sismica

1. Con l'approvazione del Piano Strutturale, avvenuta in data 16 Aprile 2009 con Del C.C. 58, diventava operativa la suddivisione del territorio comunale in quattro classi di pericolosità geomorfologica e in quattro classi di pericolosità idraulica. A questo si era giunti successivamente ai pareri finali della Regione Toscana che in data 18 luglio 2007 stabiliva la conformità delle indagini geologico-tecniche di supporto al PS alle direttive regionali in materia, vigenti al momento del deposito. In data 16 luglio 2007 il Comitato Tecnico del Bacino del Fiume Ombrone esprimeva parere favorevole in merito all'adeguamento del Piano Strutturale comunale al PAI Ombrone.

2. Il regolamento Urbanistico è stato adottato con Del. Consiglio Comunale nº 155 del 31 ottobre 2012 e pubblicato sul B.U.R.T. il 21 novembre 2012; alla fase di adozione si è arrivati a seguito dei pareri del Bacino del Fiume Ombrone e della Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto, Siena e Opere Marittime. In particolare:

  • Bacino del Fiume Ombrone - Comitato Tecnico, seduta del 13/09/2012 - Parere di adeguamento al PAI del Regolamento Urbanistico. Il parere riporta una valutazione di coerenza delle pericolosità geologiche ed idrauliche con le disposizioni del Pai ad eccezione di due problematiche presenti a pianella e cioè lo studio idraulico del versante tra Vitignano e Pianella e per quanto riguarda i battenti corretti dello Studio idraulico “Castellani” sull’asta del F. Arbia. Le suddette problematiche sono state affrontate e riportate nelle presenti NTA e nella Relazione Geologica di Integrzione e Modifiche. In merito all’atto di pianificazione il Comitato tecnico ritiene possa essere valutato complessivamente coerente con il PAI con le condizioni che:
    • Le norme del Pai costituiscono parte integrante del presente RU
    • All'art. 18.8 comma 4 è necessario specificare che non è ammissibile il trasferimento di esifici esistenti in aree PFME, PIME e PIE. In aree PFE tale trasferimento è ammissibile nel rispetto di quanto indicato all’art. 14 delle norme del PAI.
  • Regione Toscana- Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto, Siena e Opere Marittime - richiesta integrazioni con lettera aoo-grt Prot. N. 283396/N. 60.30 del 18/10/2012. A seguito dell'istruttoria dell'ufficio sono state richieste integrazioni e modifiche riportate nelle presenti NTA e nella relazione Relazione Geologica di Integrazione e Modifiche; in particolare:

    PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:

    • Si conferma che i soliflussi, per la particolare superficialità di queste forme geomorfologiche nel territorio comunale, sono stati inseriti in classe di pericolosità geologica 3 (G3) sia nella relazione geologica che nelle NTA in modo da allinearle con la cartografia.
    • Sono state corrette quelle aree a pericolosità geologica G4 e uniformate con la corrispondente area PFME del PAI Ombrone.

    Per quanto riguarda la pericolosità geologica dell'area "La Ripa", anche a seguito di osservazioni pervenute al RU adottato, è stata proposta una nuova classificazione della pericolosità geologica G4 e G3 dell'area in funzione dei lavori di consolidamento e monitoraggio che si sono succeduti dagli anni 80 del secolo scorso fino ad oggi. A supporto di questa nuova perimetrazione sono allegati alla relazione geologica i documenti che testimoniano l'iter dei lavori e i collaudi effettuati sulle opere realizzate ed in particolare: -Allegato 1: Relazione di Collaudo Iº lotto - gennaio 1997 -Allegato 2: Relazione di Collaudo IIº lotto - marzo 2002 -Allegato 3: Presa atto di compatibilità e parere favorevole dell' Autorità di Bacino Fiume Ombrone aprile 2002 -Allegato 4: "Bonifica e messa in sicurezza del dissesto in loc. la ripa" Relazione geologica a supporto del progetto di realizzazione di una paratia c.a. - maggio 2003. -Allegato 5: Deposito del progetto della paratia all'Ufficio del Genio Civile di Siena - maggio 2003 -Allegato 6: Relazione di Collaudo paratia - marzo 2011 -Allegato 7: Monitoraggio- nuova campagna - maggio 2012 -Allegato 8: Monitoraggio- nuova campagna - novembre 2012 -Allegato 9: Monitoraggio- nuova campagna - maggio 2013 -Allegato 10: Estratti carta pericolosità geologica e fattibilità del PRG di castelnuovo Berardenga Approvato in data 26/08/1996 Regione Toscana

    PERICOLOSITÀ IDRAULICA:

    • Per l'area di Pianella (Tav 13.3c) devono essere riportati i battenti corretti dello studio idraulico Castellani, come anche richiesto nel parere del Bacino Regionale Ombrone del 17/09/12: nell'analisi dello studio di cui sopra "Analisi della Pericolosità idraulica del T. Arbia dalla confluenza del T. Massellone a Buonconvento e del F. Ombrone nell'intorno della confluenza con il T. Arbia" del Maggio 2006 negli elaborati dal D01, D02, D03, D04, D05A, D05Abattenti, D05B, D05C, D06,D07,D08 e K01 sono state prelevate le tracce delle sezioni idrauliche di interesse e i relativi profili (37393.7, 37311.9, 37117.1, 36903.6, 36816.9, 36764.5) ma non sono riportati i tabulati dei battenti. Sono quindi allegate alla relazione geologica di integrazione i profili dai quali si deducono i livelli di massima piena riferiti a tempi di ritorno 30 e 20 anni (con il decimale cautelativamente in eccesso) e qui di seguito una tabella con i dati di cui sopra.
    • PROFILOTR 30TR 200
      37393.7215.5216.5
      37311.9214.4215.4
      37117.1213.0214.2
      36903.6211.8213.1
      36816.9211.5212.9
      36764.5211.2212.4
    • Area compresa tra Vitignano e Pianella: relativamente a quest'area deve essere verificato che le acque provenienti dal versante di Vitignano riescano a defluire all'interno del sottopasso stradale e conseguentemente nel Fiume Arbia. E' stato utilizzato per la verifica lo "Studio idrologico-idraulico del Torrente della Querciaiola" prodotta dall'Ing. Stefano Rossi e depositata al Bacino Del Fiume Ombrone e al Vs. Ufficio per la fase di adozione del presente RU.

    CARTE MOPS, CARTA DELLE FREQUENZE FONDAMENTALI, PERICOLOSITA' SISMICA

    • Sono stati modificati i colori delle carte MOPS per renderli distinguibili.
    • Il limite di pendenza utilizzato per distinguere le zone stabili è quello di 15º, nelle cartografie per errore di battitura è stato segnato 15% - cartografia corretta
    • E' stato modificato lo spessore dei terreni di copertura eliminando quelli con spessore minore di 5 metri.
    • Sono state ridefinite completamente le scarpate nelle carte MOPS.
    • Sono state corrette le colonne stratifìgrafiche della carta di Pianella.
    • Sono state rielaborate le sezioni di Casetta, con aggiunta di una nuova, anche a seguito di una modifica della carta Mops.
    • Misure HV: in base alle indicazioni del Servizio Sismico Regionale sono state rielaborate quelle misure che sono state ritenute comunque utilizzabili e sono state effettuate nuove misure dove le precedenti non erano recuperabili; di seguito riportiamo una tabella esemplificativa di quanto effettuato:
    • 052006P1Nuova misura
      052006P2Eliminata
      052006P3Eliminata
      052006P4Eliminata
      052006P5Nuova misura
      052006P6Eliminata
      052006P7Eliminata
      052006P8Nuova elaborazione
      052006P9Eliminata
      052006P10Nuova misura
      052006P11Eliminata
      052006P12Nuova elaborazione
      052006P13Nuova elaborazione
      052006P14Nuova elaborazione
      052006P15Nuova elaborazione
      052006P16Eliminata
      052006P17Eliminata
      052006P18Nuova elaborazione
      052006P19Nuova elaborazione
      052006P20Nuova elaborazione
      052006P21Nuova elaborazione
      052006P22Nuova elaborazione
      052006P23Eliminata
      052006P24Nuova misura
      052006P25Nuova misura
      052006P26Nuova misura
      052006P27Nuova misura
      052006P28Nuova elaborazione
      052006P29Nuova elaborazione
      052006P30Nuova elaborazione
      052006P31Eliminata
      052006P32Eliminata
      052006P33Nuova misura
      052006P100Eliminata
      052006P103Nuova misura
      052006P104Nuova elaborazione
      052006P105Nuova elaborazione
      052006P106Nuova elaborazione
      052006P107Nuova elaborazione
      052006P108Eliminata
      052006P109Nuova elaborazione
      052006P110Nuova elaborazione
      052006P124Nuova elaborazione
      052006P125Nuova misura
      052006P126Eliminata
      052006P127Nuova misura
      052006P128Nuova elaborazione
      052006P129Nuova misura
      052006P130Eliminata
      052006P131Nuova misura
      052006P132Nuova misura
      052006P133Eliminata
      052006P137Nuova elaborazione
      052006P138Nuova elaborazione
      052006P139Nuova elaborazione
      052006P140Nuova elaborazione
      052006P145Eliminata
      052006P146Eliminata
      052006P200Nuova misura
    • È stata aggiornata la tavola 13.6 "Carta delle frequenze fondamentali dei depositi" alle nuove misure e a quelle rielaborate.
    • È stata aggiornata la tavola 13.7 "carta della pericolosità sismica"

    RECEPIMENTO DEI PIANI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI:

    • Nelle NTA sono state recepite integralmente le prescrizioni illustrate nel parere del Bacino del Fiume Ombrone del 17/09/2012 prot. 251105.
    • È stato recepito integralmente nelle NTA l'art. 36 del PIT (DCR n.72 del 24/07/2007)
    • Sono state portate modifiche all'art. 20.1.2 delle NTA in riferimento alla LR 21/12

    FATTIBILITÀ

    • È stata aggironata la Carta della Fattibilità (Tav. 13.8) in funzioni delle modifiche precedentemente esposte e in funzione delle Osservazioni al RU adottato.
    • Sono state corrette le Schede di fattibilità riportate nelle NTA e nella relazione geologica.
    • È stata modificata la distribuzione del Comparto F4 di Casetta in funzione della pericolosità idraulica del Piano Strutturale di Asciano (approvato con Del. 27 del 21/04/2009) riportando la pericolosità idraulica 3i del Torrente Biena nella Carta di Fattibilità 13.8; è stata anche inserita una prescrizione delle NTA prevedendo solo interventi di realizzazione di verde, parcheggi a raso e strade nelle aree a confine con la 3i.
    • È stata verificata la fattibilità della previsione C2 a Pianella in funzione delle verifiche idraulica sopra illustrata.
    • È stato predisposto un atlante di fattibilità delle "Schede norma" e delle "Aree F4" (Tav 13.9) in accordo con quanto stabilito nella riunione del 16/102013 presso l'Ufficio URTAT di Siena presenti il Dott. Geol. Roberto Cerri e l'amministrazione Comunale.

3. Le modalità di realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di trasformazione urbanistico-edilizia che abbiano rilevanza sotto il profilo geologico e idraulico sono subordinate alla classificazione e alle prescrizioni delle classi di fattibilità. Le fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di trasformazione edilizia previsti dal R.U., deriva dalla classificazione della pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica riportate rispettivamente nelle Tavv. 13 del R.U.

4. La fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica dei singoli interventi previsti dal R.U. è riportata nella Tav. 13.8 del R.U. e nel quadro sinottico che segue e si riferisce a tutte le aree di trasformazione, agli interventi patrimonio edilizio esistente e a tutti gli interventi strategici di recupero e/o trasformazione.

5. Con l'entrata in vigore del DPGR 25 ottobre 2011 nº 53/R si è reso necessario adeguare il quadro conoscitivo con le nuove disposizioni normative relativamente alle tre pericolosità; in particolare la classificazione delle pericolosità è stata fatta ai sensi delle seguenti norme:

Pericolosità geologica ed idraulica:

  • * DPGR 53R/2011;
  • * Piano di Assetto Idrogeologica Bacino Fiume Ombrone (L. 183/89 - L.R. 91/98 - L.365/2000);
  • * Piano Assetto Idrogeologico Fiume Arno - Comitato Istituzionale 11 novembre 2004;
  • * L.R. 21 maggio 2012 nº 21.

Per quanto attiene agli aspetti sismici la classificazione del territorio è stata effettuata a sensi:

  • * OPCM 20 marzo 2003 nº 3274;
  • * DM 14 gennaio 2008;
  • * DGR 19 giugno 2006 nº 431;
  • * OPCM 3907/2010;
  • * I.C.M.S. "indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica" 2008 Presidenza Consiglio dei Ministri;
  • * Programma VEL - L.R. 30 luglio 1997 nº 56.

6. Di seguito vengono riportate le definizioni delle pericolosità geologica, idraulica e sismica così come definite nel DPGR 53/R-2011:

22.1 - Aree a pericolosità geologica (geomorfologica)

Pericolosità geologica molto elevata (G.4):

  • * aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza,

Pericolosità geologica elevata (G.3):

  • * aree potenzialmente instabili per franosità diffusa superficiale non cartografabili puntualmente, descritte nella cartografia geomorfolocica allegata al PS come "soliflussi" ma con caratteristiche fisiche e dinamiche non riconducibili a tali processi.
  • * aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti;
  • * aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico;
  • * aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza;
  • * aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche;
  • * corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%.

Pericolosità geologica media (G.2):

  • * aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente);
  • * aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto;
  • * corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.

Pericolosità geologica bassa (G.1):

  • * aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi.

22.2 - Aree a pericolosità idraulica

Pericolosità idraulica molto elevata (I.4):

  • * aree interessate da allagamenti per eventi con Tr ≤ 30 anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

  1. a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  2. b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Pericolosità idraulica elevata (I.3):

  • * aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<TR≤200 anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  2. b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Pericolosità idraulica media (I.2):

  • * aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<TR≤500 anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:

  1. a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
  2. b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Pericolosità idraulica bassa (I.1):

  • * aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
    1. a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
    2. b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Per quanto riguarda il Torrente Arbia nelle aree dove è presente lo studio idraulico "Castellani" deve essere tenuto conto, per la definizione della pericolosità idraulica, del criterio più cautelativo tra la perimetrazione T30 - T200 di quest'ultimo e le perimetrazioni effettuate con criteri morfologici e/o storici.

22.3 - Aree a pericolosità sismica locale

Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4):

  • * zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;

Pericolosità sismica locale elevata (S.3):

  • * aree potenzialmente instabili per franosità diffusa superficiale non cartografabili puntualmente, descritte nella cartografia geomorfolocica allegata al PS come "soliflussi2 ma con caratteristiche fisiche e dinamiche non riconducibili a tali processi.;
  • * zone suscettibili di instabilità di versante quiesciente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;
  • * zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi;
  • * terreni suscettibili di liquefazione dinamica;
  • * zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse;
  • * aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie);
  • * zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri (picchi con frequenza maggiore di 1.5 Hz e ampiezza maggiore di 2)

Pericolosità sismica locale media (S.2):

  • * zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;
  • * zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3);

Pericolosità sismica locale bassa (S.1):

zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

22.4 - Cartografia di adeguamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale

1. Con l'entrata in vigore del DPGR 53/R 2011 si è reso necessario aggiornare e realizzare nuove cartografie per l'adeguamento del quadro conoscitivo comunale:

  1. 13.2a. Carta della pericolosità geologica nord (scala 10.000)
  2. 13.2b. Carta della pericolosità geologica sud (scala 10.000)
  3. 13.3a Carta della pericolosità idraulica nord (scala 10.000)
  4. 13.3b Carta della pericolosità idraulica sud (scala 10.000)
  5. 13.3c Carta della pericolosità idraulica ponte a bozzone, pianella, casetta (scala 1:2.000)
  6. 13.4a Carta della tutela delle risorse idriche nord (scala 10.000)
  7. 13.4b Carta della tutela delle risorse idriche sud (scala 10.000)
  8. 13.5a Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Vagliagli (scala 1:2.000)
  9. 13.5b Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Quercegrossa (scala 1:2.000)
  10. 13.5c Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Pianella (scala 1:2.000)
  11. 13.5d Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Monteaperti (scala 1:2.000)
  12. 13.5e Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - San Giovanni a Cerreto (scala 1:2.000)
  13. 13.5f Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Castelnuovo Berardenga (scala 1:2.000)
  14. 13.5f - Allegato - sezioni
  15. 13.5g Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Casetta (scala 1:2.000)
  16. 13.5g - Allegato - sezioni
  17. 13.5h Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Ponte a Bozzone (scala 1:2.000)
  18. 13.6 Microzonazione sismica di livello 1 - carta delle frequenze fondamentali dei depositi (scala 1:2.000)
  19. 13.7a Carta pericolosità sismica (scala 1:2.000)
  20. 13.7b Carta pericolosità sismica (scala 1:2.000)

2. Rimangono invariate rispetto le seguenti cartografie del quadro conoscitivo del Piano Strutturale approvato in data 16 aprile 2009 con del. c. c. nº 58:

  1. fi 01 - Carta geologica
  2. fi 02 - Carta geomorfologica
  3. fi 03 - Carta litotecnica
  4. fi 04 - Carta delle pendenze
  5. fi 05 - Carta idrogeologica

In riferimento alle aree ricadenti nel Bacino di interesse nazionale del Fiume Arno si recepisce la perimetrazione e le Norme di Piano senza modifiche rispetto a quelle già approvate con il P.S..

22.5 - Classificazione della fattibilità

1. La fattibilità geologica, idraulica e sismica dei singoli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico è riportata nella Tav. 13.8 del R.U. (scala 1:2.000) e si riferisce a tutte le aree di trasformazione, agli interventi patrimonio edilizio esistente e a tutti gli interventi strategici di recupero e/o trasformazione. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali sono differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità:

CONDIZIONI GENERALI DI FATTIBILITÀ

22.5.1- Classe di Fattibilità F.4
1. Fattibilità limitata. si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.
22.5.2- Classe di Fattibilità F.3
1. Fattibilità condizionata. si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
22.5.3- Classe di Fattibilità F.2
1. Fattibilità con normali vincoli. si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
22.5.4- Classe di Fattibilità F.1
1. Fattibilità senza particolari limitazioni. si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Così come previsto dal DPGR 53R/2011 è stata distinta la fattibilità in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate per i diversi fattori: geologici (geologici s.s., e geomorfologici), idraulici e sismici, ai fini di una più agevole e precisa definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni.

22.6 - Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità geologica.

1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata (G4) - PFME:

  1. a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
  2. b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare;
  5. e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:
    • - previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;
    • - installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.
  6. f) I progetti preliminari degli interventi di messa in sicurezza e bonifica sono sottoposti al parere della competente Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi PAI o e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica elevata (G3) - PFME:

  1. a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
  2. b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati;
  5. e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

22.6.1 - CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA.

1. FATTIBILITÀ LIMITATA (F4): non sono presenti previsioni che in relazione alla specifica tipologia di intervento ricadano in Classe di fattibilità 4

2. FATTIBILITÀ CONDIZIONATA (F3): Riguarda aree che sono state ritenute in condizioni al limite dell'equilibrio con un livello di rischio elevato anche per interventi di modesta incidenza al suolo. Sono state inserite in questa classe anche previsioni di edifici &quot;strategici&quot; quali scuole, assistenza sanitaria, edifici sportivi a destinazione ricettiva ecc., cioè edifici in Classe d'Uso IV come definiti dal DM 14/01/2008 NTC al punto 2.4.2. ricadenti in classe di pericolosità 2.

L'attuazione delle previsioni ricadenti in questa classe sono subordinate alla realizzazione di approfonditi studi di carattere geologico, idrogeoologico e geotecnico estesi a livello di area complessiva che permettano di verificare l'effettiva condizione di stabilità dell'area e la necessità di eventuali interventi di messa in sicurezza.

Per quanto riguarda le modalità di modellazione geologica e geotecnica e in base alla volumetria dell'intervento previsto si rinvia al D.M. 14 gennaio 2008 &quot;Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni&quot; e la Circolare 2 febbraio 2009 nº617/C.S.LL.PP

Per ciò che attiene ai criteri ed alle modalità di esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche si rinvia a quanto prescritto nel DPGR 9 luglio 2009 nº36/R ed al relativo &quot;documento esplicativo ed applicativo degli art. 6 e 7 del DPGR 9 luglio 2009 nº36/R redatto dal Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica&quot;

Gli studi geologici, idrogeologici e geotecnici una volta approvati dalla competente Autorità di Bacino, come gli studi geologici, idrogeologici, e geotecnici inerenti il progetto edilizio definitivo/esecutivo, costituiscono parte integrante degli atti da sottoporre all'Amministrazione Comunale per il rilascio del titolo edilizio.

3. FATTIBILITÀ CON NORMALI VINCOLI (F2): Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche, infrastrutturali e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadenti in questa classe sono attuabili sulla base dei risultati di specifiche indagini da eseguirsi a livello di progetto definitivo/esecutivo, al fine di non modificare negativamente le condizioni idrogeologiche, geotecniche ed i processi morfologici presenti nell'area.

4. FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI (F1): Rientrano in questa classe di fattibilità interventi in pericolosità geologica bassa (G1) e interventi a bassa vulnerabilità ricadenti in classi di pericolosità maggiore. Le previsioni urbanistiche ed infrastrutturali e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadenti in questa classe, per le condizioni geomorfologiche stabili, la loro scarsa incidenza sul suolo e il basso grado di vulnerabilità, non sono soggette a prescrizioni specifiche e possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico, idrogeologico e geotecnico.

Per gli interventi ricadenti in Classi di fattibilità F2 e F1 per le tipologie di indagine da eseguirsi a livello edificatorio devono comunque rispettare le indicazioni/prescrizioni previste nei:

  • D.M. 14 gennaio 2008 &quot;Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni&quot;
  • Circolare 2 febbraio 2009 nº617/C.S.LL.PP;
  • DPGR 9 luglio 2009 nº36/R ed al relativo &quot;documento esplicativo ed applicativo degli art. 6 e 7 del DPGR 9 luglio 2009 nº36/R redatto dal Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica&quot;.

Gli studi geologici, idrogeologici e geotecnici inerenti il progetto edilizio definitivo/esecutivo, costituiscono parte integrante degli atti da sottoporre all'Amministrazione Comunale per il rilascio del titolo edilizio.

22.7 - Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità idraulica.

1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata I.4 - PIME (Tav. 13.3 a, b, c) nelle quali non sono stati effettuati studi idraulici o per le quali non esistono attualmente progetti di messa in sicurezza, non sono ammissibili interventi di nuova edificazioni, trasformazioni di edifici esistenti che comportino ampliamenti o variazione di sagoma e modifiche morfologiche, come meglio specificato nella tabella seguente al cap. 22.9, fino all'esecuzione di specifici studi idrologici ed idraulici che definiscano la messa in sicurezza con tempo di ritorno duecentennale; tali studi dovranno costituire elemento di base per la progettazione e il dimensionamento degli interventi di messa in sicurezza delle aree in trasformazione e per l'attribuzione della classe di fattibilità degli interventi. In particolare in queste aree sono consentiti:

  1. a) interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l'attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto dei Piano di Assetto Idrogeologico.
    I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi dei PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.
    Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali.
  2. b) Tali aree possono essere oggetto di atti di pianificazione territoriali per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili ed infrastrutturale, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento dei P.A.I., non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle.
  3. c) Le aree che risulteranno interessate da fenomeni di inondazioni per eventi con tempi di ritorno non superiori a 20 anni, non potranno essere oggetto di previsioni edificatorie, salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni,
  4. d) Gli studi idrologici e idraulici devono attenersi ai criteri definiti dalle Autorità di Bacino, che si esprimono sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del PAI.
  5. e) In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativo all'attività edilizia contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità dell'intervento.
  6. f) Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza idraulica, è tenuto a trasmettere al Comune e all' Autorità di Bacino dichiarazione a firma di tecnico abilitato, degli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi, ivi compresa la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del PAI
  7. g) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla lettera l);
    • - sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
  8. h) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;
  9. i) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;
  10. j) È consentito nelle zone del territorio destinate ad usi agricoli, le opere e gli impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purchè siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione planimetrica massima di 50 mq.;
  11. k) In queste aree è consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.
  12. l) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, consentendo interventi che non comportino aumenti di superficie coperta né di nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali.
  13. m) Sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti nei seguenti casi:
  14. n) interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricatoo) interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavori, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico.interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricatop) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente;interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricatoq) sono da consentire i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d'acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata I.3 - PIE (Tav. 13.3 a, b, c) nelle quali non sono stati effettuati studi idraulici o per le quali non esistono attualmente progetti di messa in sicurezza, non sono ammissibili interventi di nuova edificazioni, trasformazioni di edifici esistenti che comportino ampliamenti o variazione di sagoma e modifiche morfologiche, come meglio specificato nella tabella seguente al cap. 22.9, fino all'esecuzione di specifici studi idrologici ed idraulici che definiscano la messa in sicurezza con tempo di ritorno duecentennale.

Nelle aree a pericolosità idraulica I.3 e PIE sono da rispettare i criteri di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), l), m) e p) del paragrafo precedente sono inoltre da rispettare i seguenti criteri:

  1. a) all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  2. b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;
  3. c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq;
  4. d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1 del DPGR 53/R 2011, sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;
  5. e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.

22.7.1 - CLASSI DI FATTIBILITÀ IDRAULICA.

1. FATTIBILITÀ LIMITATA (F4): Si riferisce a previsioni edificatorie ed infrastrutturali condizionate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza definiti all'interno del R.U.. È presente una previsione in Classe di fattibilità limitata F4 nel centro urbano di Ponte a Bozzone per la cui descrizione si rimanda alla scheda di seguito riportata.

2. FATTIBILITÀ CONDIZIONATA (F3): Le previsioni non determinano un pericolo per persone e beni, non creano un aumento di pericolosità in aree limitrofe, ne sottrazione di volume all'area sondabile. Per l'attuazione degli interventi dovranno essere prese idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità e dovranno essere rispettate le prescrizioni previste nei punti 3.2.2.1 e 3.2.2.2 dell'Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 5 e dall'art. 6 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

3. FATTIBILITÀ CON NORMALI VINCOLI (F2): Per interventi di nuova edificazione e nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

4. FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI (F1): Per gli interventi ricadenti in questa classe di fattibilità idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni e prescrizioni dovute a limitazioni di carattere idraulico.

22.8 - Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità sismica.

1. Di seguito si riportano i criteri generali da rispettare e le condizioni di attuazione di fattibilità per le previsioni edificatorie ed infrastrutturali limitatamente alle aree urbane del Comune di Castelnuovo Berardenga classificabili in Zona 1 e 2 dal Programma VEL - L.R. 30 luglio 1997 nº56, per cui è stata redatta una cartografia di MS di livello 1 ed effettuata l'individuazione delle differenti situazioni di pericolosità sismica;

2. Si specifica che, limitatamente alle aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità connessi a problematiche geomorfologiche, si rimanda a quanto previsto dalle condizioni di fattibilità geologica e si sottolinea che le valutazioni relative alla stabilità dei versanti devono necessariamente prendere in considerazione gli aspetti dinamici relativi alla definizione dell'azione sismica.

3. Per quanto riguarda le condizioni di fattibilità sismica sono individuati, sulla scorta delle informazioni ricavate dalla classificazione della pericolosità sismica locale ed in funzione delle destinazioni d'uso delle previsioni urbanistiche, le condizioni di attuazione delle opere anche attraverso una programmazione delle indagini da eseguire in fase di predisposizione dello strumento attuativo oppure dei progetti edilizi.

4. Per le aree a pericolosità sismica 4 per gli interventi che prevedano la predisposizione di strumenti attuativi oppure di progetti edilizi diretti dovrà essere realizzato uno studio di MS di livello 1 e 2 e dovranno essere valutati i seguenti aspetti: nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante attive, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. È opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono tuttavia da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso.

22.8.1 - CLASSI DI FATTIBILITÀ SISMICA.

1. FATTIBILITÀ LIMITATA (F4): In questa fase di predisposizione del regolamento urbanistico, nei centri urbani in cui è stato predisposto uno studio di MS di livello 1 secondo la classificazione sopra riportata, non sono state individuate aree a pericolosità sismica locale molto elevata.

2. FATTIBILITÀ CONDIZIONATA (F3): In sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, devono essere valutati i seguenti aspetti prescrittivi:

  1. a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. È opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;
  2. b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, devono essere realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;
  3. c) per i terreni soggetti a liquefazione dinamica, devono essere realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;
  4. d) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e capaci, deve essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette;
  5. e) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un contrasto di impedenza sismica > 2 collocato entro i 50 metri dalla superficie, individuate nella realizzazione dello studio di MS di livello 1 allegato al R.U. (Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica 13.5 e Carta delle frequenze fondamentali dei depositi 13.6) deve essere realizzata una campagna di indagini geofisica (ad esempio profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW, misure di rumore ambientale) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica individuato.

Nelle zone di bordo della valle, per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico.

Le indagini di cui sopra devono condurre alla realizzazione almeno di uno studio di MS di livello 2 e di uno studio MS di livello 3 in caso di realizzazione di edifici strategici o in quelle situazioni geologico e geomorfologico complesse quali:

  • - substrato rigido sepolto a geometria articolata.
  • - zona di raccordo tra rilievo e pianura (zona di unghia con substrato rigido sepolto in approfondimento sotto la pianura.
  • - successione litostratigrafica che preveda terreni rigidi su terreni soffici (inversione di velocità).
  • - substrato rigido entro i 50 metri dal p.c.
  • - presenza di contrasti di impedenza > 2.

I risultati della campagna di indagine di cui sopra, inseriti all'interno della relazione geologica, sono parte integrante del progetto definitivo/esecutivo allegato allo strumento attuativo ed alla pratica edilizia.

3. FATTIBILITÀ CON NORMALI VINCOLI (F2) e FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI (F1): Non è necessario indicare condizioni e prescrizioni specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

22.9 - Attribuzione della fattibilità per gli interventi.

1. Per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio extraurbano e nelle zone di completamento a carattere residenziale, produttivo, commerciale e direzionale all'interno degli ambiti urbani, l'assegnazione della fattibilità in relazione alla trasformazione in progetto e alle condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica riscontrate dovrà avvenire secondo i criteri riportati nella seguente tabella.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO CLASSI DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA CLASSI DI PERICOLOSITÀ SISMICA
I1 I2 I3 I4 G1 G2 G3 G4 S1 S2 S3 S4
PIE PIME   PFE PFME
FATTIBILITÀ IDRAULICA - FI FATTIBILITÀ GEOLOGICA - FG FATTIBILITÀ SISMICA - FS
Manutenzione Straordinaria (di cui all'art. 18.2 delle NTA)FI.1FI.2FI.2FI.2FG.1FG.2FG.2FG.2FS.1FS.2FS.2FS.2
Restauro e Risanamento conservativo (di cui all'art. 18.3 delle NTA), nel caso in cui sia previsto un consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell' edificio.FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.2FG.3ˆFS.1FS.2FS.2FS.3°
Ristrutturazione edilizia senza ampliamento planimetrico (di cui all'art. 18.4 delle NTA)FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.2FG.3ˆFS.1FS.2FS.2FS.3°
Ristrutturazione edilizia con ampliamento (di cui all'art. 18.4 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Demolizione con fedele ricostruzione (di cui all'art. 18.4 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Demolizione senza ricostruzione (di cui all'art. 18.7 delle NTA)FI.1FI.1FI.1FI.1FG.1FG.1FG.1FG.1FS.1FS.1FS.1FS.1
Sostituzione edilizia (di cui all'art. 18.6 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione di pannelli fotovoltaici o solari installati a terra e impianti eolici a terra (di cui all'art. 20.3 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Realizzazione laghetti ed invasi artificiali realizzati solo in scavoFI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione laghetti ed invasi artificiali con sbarramentoFI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione di volumi interrati realizzati utilizzando preesistenti salti di quota, ubicati in prossimità degli edifici ma non al di sotto di edifici esistenti (di cui all'art. 15.16 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Nuova edificazioneFI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Nuova edificazione di edifici &quot;strategici&quot; quali scuole, assistenza sanitaria, edifici sportivi a destinazione ricettiva ecc., (edifici in classe IV DM 14/01/2008 NTC )FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.3FG.3n.a. (3)FS.1FS.3FS.3n.a. (3)
Opere e gli impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione planimetrica massima di 50 mq (di cui agli artt. 24.6 e 24.7 delle NTA)FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Installazione di serre fisse con dimensioni < di 50 mq (di cui all'art. 24.9 delle NTA)FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Installazione di serre fisse con dimensioni > di 50 mq (di cui all'art. 24.9 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Movimenti terra, scavi e rilevati, anche connessi alle opere di cui al presente abaco.FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.1FS.2n.a. (3)
Realizzazione di garage fuori terra (di cui all'art. 15.12 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3FS.4
Realizzazione di logge e porticati fissi (di cui all'art. 15.12 delle NTA)FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Realizzazione di piscine (di cui all'art. 15.12 delle NTA) e relativi locali accessori (di cui all'art. 15.12delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione di box per attrezzi, forni ecc., solo se fissi e con fondazioni (di cui all'art. 15.12 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione di volumi tecnici (di cui all'art. 15.31 delle NTA)FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione di parcheggi pubblici, privati o privati di uso pubblico a raso con dimensioni < di 500 mqFI.1FI.2FI.3°n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Realizzazione di parcheggi pubblici, privati o privati di uso pubblico a raso con dimensioni > di 500 mqFI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Realizzazione di parcheggi interrati (di cui all'art. 17.4 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione di impianti di distribuzione carburanti e strutture di servizio (di cui all'art. 17.5 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Realizzazione di nuova viabilità,FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Ampliamento di viabilità esistente e opere di urbanizzazione primaria.FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.2n.a. (3)
Realizzazione di verde pubblico a parco (di cui all'art. 31.14 delle NTA)FI.1FI.1FI.1FI.1FG.1FG.1FG.1FG.1FS.1FS.1FS.1FS.1
Realizzazione di verde pubblico attrezzato (di cui all'art. 31.14 delle NTA)FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.1FG.2FG.2FS.1FS.1FS.1FS.2
Realizzazione di verde privato privo di strutture pertinenziali (di cui all'art. 31.16 delle NTA)FI.1FI.1FI.1FI.1FG.1FG.1FG.1FG.1FS.1FS.1FS.1FS.1
Realizzazione di aree destinate ad attrezzature pubbliche (di cui all'art. 31.15 delle NTA)FI.1FI.2n.a. (1)n.a. (2)FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Impianti sportivi all'aperto, piste ciclabili, campi di calcio ecc., senza locali accessori, tribune ecc.FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.1FG.2FG.3FS.1FS.1FS.1FS.1
Piccoli edifici ed impianti di servizio di strutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine di trasformazione ENEL, impianti di telefonia fissa e mobile).FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.3n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)
Depositi all'aperto, silos, tini.FI.1FI.2FI.3°FI.3°FG.1FG.2FG.2n.a. (3)FS.1FS.2FS.3n.a. (3)

Note:

° La previsione in oggetto non determina un pericolo per persone e beni, non crea un aumento di pericolosità in aree limitrofe, ne sottrazione di volume all'area sondabile. Per l'attuazione dell'intervento dovranno essere prese idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità e dovranno essere rispettate le prescrizioni previste nei punti 3.2.2.1 e 3.2.2.2 dell'Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 5 e dall'art. 6 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

ˆ La previsione in oggetto non determina un pericolo per persone e beni e non crea un aumento di pericolosità in aree limitrofe. Per l'attuazione dell'intervento dovranno essere prese idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità e dovranno essere rispettate le prescrizioni previste nel punto 3.2.1 dell'Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 13 e dall'art. 14 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

(1) - La previsione non è ammissibile e dovrà essere successivamente verificata mediante la stesura di una relazione geologico - tecnica di fattibilità, nel rispetto delle prescrizioni previste al punto 3.2.2.2 dell'Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 6 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

(2) - La previsione non è ammissibile e dovrà essere successivamente verificata mediante la stesura di una relazione geologico - tecnica di fattibilità, nel rispetto delle prescrizioni previste al punto 3.2.2.1 dell'Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 5 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

(3) - La previsione non è ammissibile e dovrà essere successivamente verificata mediante la stesura di una relazione geologico - tecnica di fattibilità, nel rispetto delle prescrizioni previste al punto 3.2.1 dell'Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 13 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

· Le previsioni ricadenti nell'area di &quot;Pertinenza fluviale&quot; del Torrente Arbia e del Fiume Ombrone non sono ammissibili e dovranno essere successivamente verificate in sede di variante urbanistica nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Art. 9 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

· Ai sensi del punto 2.1 B.4 delle Direttive per le indagini geologico-tecniche allegate al DPGR 53/R del 27/04/07, nelle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, le previsioni sono condizionate alla definizione degli ambiti interessati da allagamenti riferiti a Tr < 30 anni e a 30 < Tr < 200 anni.

· Nelle aree non perimetrate dal PAI Ombrone vengono definiti gli ambiti o Domini nei quali devono essere rispettate le prescrizioni e vincoli così come definiti dagli art. 17, 18 e 19 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

22.10 - Schede di fattibilità

1. Di seguito viene riportata la classificazione della fattibilità per due aree di trasformazione riportate dal R.U. che prevedono prescrizioni e vincoli specifici a cui attenersi sia nella redazione dello strumento attuativo sia in sede di predisposizione del progetto edilizio.

UTOE 4 - Ponte a Bozzone Zona - B2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max
1a11.3353.0704.658640932.87420%40%3 piani

1. Nella Carta della Fattibilità 13.8, in corrispondenza dell'abitato di Ponte a Bozzone, è presente un comparto (1a) delimitato, nella figura che segue, da un perimetro magenta e chiamato P_B_1 nel quale non è stata attribuita la fattibilità a causa della presenza di un'area a pericolosità idraulica elevata 3i per l'esondazione del Fosso della Scheggiolla.

Come prescritto dal DPGR 53/r 2011 nelle aree urbane oggetto di previsione deve essere realizzato uno studio idrologico-idraulico che definisca le aree esondabili con tempi di ritorno 30 e 200 anni; nello specifico è stato incaricato l'Ing. Stefano Rossi per la redazione dello studio i cui risultati sono stati utilizzati per la definizione delle classi di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata.

In particolare l'area P_B_1 è attraversata in gran parte dalla Classe di pericolosità 3i (piena con tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni) e limitatamente nella parte bassa dalla Classe di pericolosità 4i (piena con tempi di ritorno minori di 30 anni) come evidenziato nella prossima figura.

CARTA AREE INONDABILI

Per la realizzazione dell'intervento previsto dal R.U. e per la messa in sicurezza di buona parte dell'area a valle edificata, è stato prevista la realizzazione di una area di compensazione della piena posizionata nella parta bassa del comparto; tale vasca, che nell'ipotesi occupa un'area di circa 1.200 mq e presenta una profondità massima di circa 1.5 metri, è stata progettata considerando di mantenere una distanza dal ciglio di sponda del corso d'acqua di 5 metri.

CARTA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA CARTA DI PERICOLOSITÀ SISMICA CARTA DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA Area di compensazione della piena

In quest'area è stato prevista la destinazione F1 "verde pubblico a parco" compatibile con le pericolosità idrauliche 3 e 4. Per una più esaustiva trattazione del progetto di messa in sicurezza idraulica si rimanda allo studio dell'Ing. Stefano Rossi "Studio idrologico-idraulico del torrente Bozzone e dei Fossi Rigo e Scheggiolla cap. 3" allegato al Regolamento Urbanistico.

In base alle considerazioni di cui sopra si attribuiscono le seguenti fattibilità:

ZONA B2 F1 S
Fattibilità geologica312
Fattibilità idraulica411
Fattibilità sismica312

La realizzazione dell'intervento edilizio di cui sopra è vincolato alla preventiva realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica descritte, da sottoporre al parere del Bacino del Fiume Ombrone che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obbiettivi del PAI (Art. 6 comma 5 - Norme di Piano PAI) e in particolare a quanto previsto nei punti a), b), d), e), f), g), h), l) e p) dell'art 22.7 comma 1 e nei punti c), d) dell'art. 22.7. comma 2.

UTOE 4 - Pianella Zona - C2
S.T. S.F. Verde pubblico P Strade Aree da cedere S.U.L./S.T. S.C./S.F. H max
27.2273.0331.6917661.737015%30.0%2
36.1013.1111231.3381.529016%30.0%2

La previsione in oggetto è riferita ad adeguamento infrastrutturale di estensione < di 200 ml di un tratto di strada che collega due comparti C2 (in tabella ed in carta il tratto di strada previsto riporta la sigla S) che di seguito verranno chiamati C2/2 e C/2/3. Oltre l'adeguamento del tratto di strada verranno realizzati parcheggi a raso in quota sia al comparto C2/2 che C2/3 (denominati nella tabella precedente e in cartografia con la sigla P).

Come prescritto dal DPGR 53/r 2011 nelle aree urbane oggetto di previsione deve essere realizzato uno studio idrologico-idraulico che definisca le aree esondabili con tempi di ritorno 30 e 200 anni; nello specifico è stato incaricato l'Ing. Stefano Rossi per la redazione dello studio i cui risultati sono stati utilizzati per la definizione delle classi di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata.

In base alla classificazione della pericolosità idraulica derivata dallo studio di cui sopra i tratti di strada ricadono in pericolosità 4I (PIME) e in parte in pericolosità idraulica 3I (PIE). Per quanto riguarda i parcheggi a raso quello del comparto settentrionale P2 risulta in pericolosità idraulica 2 mentre quello meridionale (P3) ricade in pericolosità idraulica 3I (PIE).

CARTA DI PERICOLOSITà GEOLOGICA Carta della pericolosità idraulica

In base alle norme riportate del DPGR 53R/2011 e del Piano di Bacino del Fiume Ombrone agli interventi in oggetto viene assegnata una fattibilità idraulica 3ºcosì come riportato anche nella tabella del cap 22.9 e per la realizzazione della previsione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

3º- La previsione in oggetto non determina un pericolo per persone e beni, non crea un aumento di pericolosità in aree limitrofe, ne sottrazione di volume all'area sondabile. Per l'attuazione dell'intervento dovranno essere prese idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità e dovranno essere rispettate le prescrizioni previste nei punti 3.2.2.1 e 3.2.2.2 dell'Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall'art. 5 comma 11 punto b delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

Il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento è soggetto al parere preventivo dell'autorità di Bacino del Fiume Ombrone.

Per quanto riguarda il parcheggio a raso ricadente in classe di pericolosità 3I (PIE) (parcheggi P3), a cui è stata assegnata una Fattibilità idraulica 3º, potrà essere realizzato con una superficie totale minore di 500 mq così come riportato anche nella tabella di fattibilità riportata al cap. 22.9

Per quanto riguarda la porzione di verde pubblico non attrezzato compreso tra i due parcheggi P3 sempre in base alla tabella di cui sopra viene assegnata una Fattibilità idraulica 1, geologica 1 e sismica 1.

In base alle considerazioni di cui sopra si attribuiscono le seguenti fattibilità:

ADEGUAMENTO STRADA
ZONAStrada comp. 2
Fattibilità geologica3
Fattibilità idraulica
Fattibilità sismica3
ZONAStrada com.3
Fattibilità geologica3
Fattibilità idraulica
Fattibilità sismica3
REALIZZAZIONE PARCHEGGI
ZONAParcheggio comp. 2
Fattibilità geologica3
Fattibilità idraulica2
Fattibilità sismica3
ZONAParcheggio comp. 3
Fattibilità geologica3
Fattibilità idraulica
Fattibilità sismica3
Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55