Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 21 Contenimento dei consumi energetici

1. Negli interventi di nuova costruzione, sia che essa avvenga tramite Piani Attuativi o Interventi Diretti Convenzionati, sia che avvenga in zone di completamento tramite intervento diretto, ovvero negli interventi di Ristrutturazione Urbanistica e Sostituzione Edilizia, compreso gli interventi edilizi eseguiti tramite P.A.P.M.A.A., gli indici di edificabilità previsti possono essere incrementati di una percentuale fino al 10 % massimo e comunque con le articolazioni che vengono definite al successivo comma 5, qualora si utilizzino materiali e tecnologie proprie della bioarchitettura o finalizzati al risparmio energetico anche con l'uso di fonti rinnovabili di energia.

2. Per quanto concerne l'utilizzo di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, esse sono sempre consentite a condizione che le stesse sia correttamente inserite nel paesaggio urbano o del territorio aperto in base alla qualità e ai valori paesaggistici delle singole zone.

3. Anche per interventi sul patrimonio edilizio nelle zone urbane, ovvero negli edifici rurali e di civile abitazione nelle zone agricole è possibile incrementare sino al 10% gli ampliamenti ammessi in funzione dell'uso di tecniche di bioarchitettura o dell'uso di energie rinnovabili.

4. Le tecnologie alternative finalizzate al risparmio energetico o all'uso di energia da fonti rinnovabili devono essere armonizzate con i valori architettonici, paesaggistici e ambientali del contesto urbano o agricolo in cui si interviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13.22 della Disciplina del P.T.C.P..

5. Nel rispetto del nuovo REI sono consentiti gli incentivi di S.U.L. in base della classe energetica attribuita agli edifici ristrutturati o nuovi come di seguito indicato:

  • 10% SUL per gli edifici in classe energetica A+
  • 8% SUL per gli edifici in classe energetica A
  • 6% SUL per gli edifici in classe energetica B.
Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55