Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 20 Campo di applicazione

1. L'ammissibilità delle trasformazioni ammesse dal R.U., è subordinata all'osservanza delle seguenti disposizioni, valide su tutto il territorio comunale, volte ad un utilizzo efficiente delle risorse di natura ambientale ed al contenimento di alcuni fattori di pressione. Le prescrizioni di cui al presente articolo si integrano con gli indirizzi e le prescrizioni contenuti nel Rapporto Ambientale della VAS (Tav.16).

20.1 - Risorsa idrica, acquedotto e depurazione.

20.1.1 - Prescrizioni relative alle reti acquedottistiche e fognarie

1. Ogni nuovo insediamento deve essere fornito delle relative opere di urbanizzazione primaria, da allacciare alle reti principali esistenti e, per le acque nere, agli impianti di depurazione esistenti. In caso di inadeguatezza dei sistemi fognari esistenti, l'approvazione dei nuovi Piani Attuativi o Interventi Diretti Convenzionati deve essere subordinata alla verifica e all'adeguamento degli stessi al fine di sopperire ai nuovi carichi urbanistici, ovvero all’adeguamento a i nuovi tracciati in progetto programmati da parte dell’ente gestore. In caso di carenza di impianti di depurazione pubblici esistenti o in programma, è fatto obbligo di dotarsi di nuovi e autonomi impianti di depurazione, privilegiando soluzioni collettive. In generale non sono ammessi nuovi interventi edificatori privi dei necessari collegamenti alle reti fognarie pubbliche e ai sistemi di smaltimento e depurazione. Per quanto riguarda la rete acquedottistica, in attesa della realizzazione del sistema di Montedoglio, gli interventi di trasformazione dovranno avere il preventivo assenso dell’ente gestore per verificare la disponibilità della risorsa idrica.

2. Deve essere mantenuta in efficienza la rete fognaria sia bianca che nera e gli impianti di depurazione (pubblici e privati); negli interventi di nuova espansione urbana o di semplice ristrutturazione con aumento dei carichi urbanistici sulla rete idrica e fognaria esistente deve essere verificata l'efficienza dei tratti limitrofi e, ove necessario, devono essere apportati gli interventi necessari a ridurre le perdite fisiche eventualmente rinvenute ed alla realizzazione di tutti gli altri interventi necessari; sono ammesse, in particolare in campagna, soluzioni depurative naturali autonome quale la fitodepurazione, purché approvate dagli Enti competenti in materia ambientale.

3. Negli interventi di Nuova Edificazione, di Sostituzione Edilizia, di Ristrutturazione Urbanistica, e in quelli sul patrimonio edilizio esistente che comportino rifacimento degli impianti sanitari, devono essere realizzati quegli accorgimenti atti a ridurre il consumo idrico passivo quali scarichi con doppia pulsantiera, lavabi con frangi getto di nuova generazione ecc.; devono inoltre essere previsti impianti di fognatura separati per le acque pluviali e le acque reflue, con l'istallazione di cisterne di raccolta di acque meteoriche da utilizzare a scopo non potabile.

4. Nelle nuove edificazioni deve essere garantita la superficie minima permeabile delle superfici fondiarie pari al 25% delle stesse.

5. Per le attività industriali e artigianali, esistenti e di progetto, le acque di ricircolo devono essere riutilizzate all'interno dei cicli produttivi stessi, per operazioni compatibili con il tipo di lavorazione delle stesse.

6. In occasione della approvazione di nuovi Piani Attuativi, di interventi Diretti convenzionati o di progetti di opere pubbliche quali nuove strade, ecc. deve essere garantito il ripristino della regimazione idraulica all'esterno degli insediamenti o delle nuove infrastrutture anche con diversa articolazione purché opportunamente dimensionata in termini di sezioni idrauliche e portate.

7. Oltre alle prescrizioni di cui sopra devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di cui agli artt. 11.4.2 e 11.4.4 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

20.1.2 - Tutela dei corsi d’acqua

1. Nel rispetto della L.R. n.21 del 21 maggio 2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa del rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 il governo del territorio, come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI).

2. Non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua di cui al comma 1, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua diverso dalle opere di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto all'articolo 115, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. Sono autorizzati dall'autorità idraulica competente, a condizione che sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione dell'intervento, gli interventi di natura idraulica sui corsi d'acqua che comportano:

  1. a) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;
  2. b) impermeabilizzazione del fondo degli alvei;
  3. c) rimodellazione della sezione dell'alveo;
  4. d) nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo.

4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. a) non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
  2. b) non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempo di ritorno duecentennale;
  3. c) non sono in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);
  4. d) sono compatibili con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati arginali;
  5. e) non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde.

5. Ferma restando l'autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica altresì:

  1. a) alle opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi;
  2. b) alle opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
  3. c) agli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica all'interno delle fasce di cui al comma 1, purché non compromettano l'efficacia e l'efficienza dell'opera idraulica e non alterino il buon regime delle acque;
  4. d) alle opere di adduzione e restituzione idrica;
  5. e) ai manufatti e alla manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti già in regola con le disposizioni vigenti.

6. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, lettere b), c), d), e) e 5, lettera c), è dichiarato dai progettisti."

20.1.3 - Disciplina delle aree sensibili

1. Il nuovo "P.T.C.P. 2010" è stato approvato dalla Provincia di Siena con il D.C.P. nº124 del 14.12.2011 ed è diventato operativo con la sua pubblicazione sul B.U.R.T. nº11 parte II del 14.03.2012. Con il Regolamento Urbanistico viene adeguato il quadro conoscitivo comunale al P.T.C.P. 2010 recependone la normativa e riportandola nella Tavola nº. 13.4 a e b "Carta della tutela delle risorse idriche" allegate al RU.

2. L'Amministrazione provinciale con l'Art. 10 delle Norme persegue tre obbiettivi principali per la protezione dei corpi idrici sotterranei:

  • * tutelare gli acquiferi strategici di risorse idropotabili (Amiata, zona Monte maggio/Montagnola Senese) e quelli della Dorsale Rapolano-Monte Cetona come aree di ricarica dei sistemi idrotermali;
  • * tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline differenziate in funzione del loro grado di vulnerabilità;
  • * tutelare le aree di alimentazione delle opere di captazione per uso idropotabile e termale.

3. Il P.T.C.P. 2010 stabilisce di ridurre i prelievi idrici di falda e da acque superficiali entro la capacità di ricarica delle risorse, attraverso innovazione nei cicli tecnologici e riciclo delle acque reflue.

Nelle aree di ricarica della falda:

  • * sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra, produzioni agricole intensive, che possano produrre inquinamenti;
  • * gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione dell'eventuale rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili;
  • * devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di inquinamento delle falde;
  • * nelle aree urbanizzate ed in relazione alle infrastrutture esistenti sono da ritenersi fattibili: tutti gli interventi di ordinaria manutenzione degli edifici e delle reti; tutti gli interventi straordinari che inducono un miglioramento delle condizioni di salvaguardia e quindi una riduzione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; tutto ciò anche se tali interventi richiedono profondità di scavo maggiori rispetto a quanto consentito dalle norme P.T.C.P. estrinsecate nei successivi articoli;
  • * nelle aree destinate a servizio cimiteriale e in quello di loro espansione, se contigue, si applica la disciplina di cui al DPR 285/90 dalla quale all'art. 57, punto 7;
  • * le nuove aree cimiteriali dovranno essere scelte in modo da rispettare le norme del P.T.C.P. 2010.

Disciplina delle aree sensibili di classe 1 (Art. 10.1.2 - P.T.C.P. 2010)

4. Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella tav. ST IG 1, i Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei commi successivi.

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 sono annoverati:

  • la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche, di centri di raccolta di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni finalizzati al supporto ed all’incremento della raccolta differenziata di RSU e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione esercitati all’interno delle aree di cava, per la cui disciplina si rimanda al PAERP;
  • la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
  • la realizzazione di oleodotti.

Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.

Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall’ARSIA.

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4) la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti.

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto; mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m.

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

  • Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
  • Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 10 % della reale soggiacenza locale;
  • Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 15 % della reale soggiacenza locale;
  • Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
  • Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale.

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina di tutela degli acquiferi di classe 1.

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt. 10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.

Disciplina delle aree sensibili di classe 2 (Art. 10.1.3 P.T.C.P. 2010)

5. Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

  • impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
  • impianti di raccolta, recupero, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
  • centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
  • tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall’ARSIA.

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento, che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.

Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma del punto 10.1.2.

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrà sempre essere accompagnata da specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m.

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo annuo della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

  • incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
  • compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale;
  • compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
  • compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale.

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt. 10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

6. Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche "strategiche".

7. Non rientra nel caso precedente il semplice scavo necessario alla posa delle fondazioni superficiali.

20.1.4 - Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi

1. Gli acquiferi strategici rappresentano la potenziale fonte di affrancamento per far fronte al bisogno di acqua, tutelando le risorse idriche alternative a quelle attualmente in uso, da utilizzare nel caso in cui rapidi cambiamenti climatici possano far diminuire la disponibilità d'acqua.

2. Ai sensi dell'art. 30-13b delle N.T.A. del P.S. e dell'art. 5.2. delle presenti norme gli acquiferi strategici costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

3. Nelle aree di pertinenza degli acquiferi strategici devono essere inibite tutte quelle attività che possano generare in maniera significativa infiltrazione di sostanze inquinanti nelle falde acquifere; in caso di insediamenti od attività già esistenti suscettibili di infiltrare nelle falde sostanze inquinanti, è necessario assumere iniziative atte a eliminare o circoscrivere tali fenomeni.

4. Sul territorio è necessario regolare le attività in grado di favorire una significativa diminuzione del tempo di transito tra la superficie dei suoli e la falda sottostante e garantire che i prelievi di acque sotterranee siano compatibili con la naturale rinnovabilità della risorsa.

5. Oltre alle prescrizioni di cui sopra devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di cui all'art. 10.1.1. della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

20.1.5 - Disposizioni per la salvaguardia delle fonti, sorgenti e pozzi

1. Sono i punti di emungimento delle acque assunti come risorsa suscettibile di uso idropotabile che deve essere tutelata nelle sue caratteristiche fisico-chimiche e preservata da alterazioni dell'ambiente prossimo e da usi impropri.

2. Ai sensi dell'art. 28-11b delle N.T.A. del P.S. e dell'art. 5.2 delle presenti norme, le fonti, le sorgenti ed i pozzi costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

3. Deve essere salvaguardato il carattere pubblico della risorsa acqua e compatibilmente con le necessarie opere di captazione, devono essere salvaguardate le aree di pertinenza e lo stato fisico dei luoghi, pertanto devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di cui all'art.10.1.5. della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

4. Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione dei pozzi anche privati al fine di proteggere le acque di falda.

20.1.6 - Disposizioni per la salvaguardia delle sorgenti e pozzi termali

1. Nel territorio comunale sono individuati le seguenti sorgenti e pozzi con presenza di acque termali:

  • - Acqua Borra;
  • - Ambra;
  • - Campo pozzi Ambra 5;
  • - Reggine;
  • - Bagnaccio;
  • - Bagnaccio del Colombaio;
  • - Dievole;
  • - Guistrigona - fonte solforosa;

2. Ai sensi dell'art. 31-14b delle N.T.A. del P.S. e dell'art. 5.2. delle presenti norme le sorgenti e i pozzi termali costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga;.

3. Per aree interessate da tali risorse devono essere intraprese tutte quelle iniziative atte a preservare le caratteristiche fisico-chimiche delle acque, salvaguardando lo stato fisico dei luoghi e gli accessi pubblici esistenti o da istituire, pertanto devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di cui agli artt. 10.1.5. e 10.1.6. della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

4. In presenza di autorizzazioni al prelievo e all'utilizzo di acque termali, è possibile realizzare strutture di servizio per attività termali: in tal caso si dovrà approvare una Variante al RU attraverso la redazione di una scheda Et sulla falsariga di quelle già contenute nell'allegato Tav.15c.. Secondo quanto previsto all'art. 16 le funzioni consentite sono quelle legate all'utilizzo della risorsa termale, piscine, centri benessere, palestre, servizi di ristoro, e servizi accessori necessari, quali spogliatoi, servizi igienici, etc.; posti letto potranno essere consentiti solo attraverso il recupero di fabbricati esistenti.

20.2 - Aria e clima acustico.

1. Tutte le aziende devono dotarsi dei rispettivi sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle emissioni climalteranti.

2. Per le conseguenze sulla qualità dell'aria derivanti dagli impianti di riscaldamento il R.U. definisce degli incentivi in termini di parametri edilizi finalizzati all'impiego di materiali e tecniche costruttive che aiutano il risparmio energetico, così come meglio definito all'art. 21; tuttavia ogni nuovo intervento di trasformazione urbana dovrà indipendentemente dagli incentivi energetici, rispettare tutte le norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico.

3. Per l'inquinamento luminoso devono essere adottate misure tese alla riduzione di tale fonte di inquinamento attraverso l’utilizzo per l’illuminazione esterna di lampade a risparmio energetico, il divieto di diffusione nell’emisfero superiore della sorgente luminosa, l’impiego di sistemi automatici del controllo della durata e dell’intensità del flusso luminoso ecc.. Inoltre l’illuminazione all’aperto dovrà essere rivolta esclusivamente verso il basso, non verso le aree boscate o gli alberi isolati e non si dovrà superare l’intensità di 1.500 Lumen; sono vietati fasci luminosi fissi e rotanti diretti verso il cielo o verso superfici che riflettono verso il cielo.

4. Al fine della sostenibilità delle scelte insediative dal punto di vista della tutela della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico, devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di cui agli artt. 11.4.5. e 11.4.6. della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

5. Successivamente all'approvazione del R.U. l'attuale Piano di Classificazione Acustica comunale dovrà essere aggiornato in funzione delle nuove previsioni urbanistiche; tale aggiornamento dovrà altresì tenere di conto degli altri Atti di Governo del territorio che possano avere rilevanza sul clima acustico comunale. Negli interventi di trasformazione urbana dovranno essere utilizzate tutte le misure atte a ridurre l’inquinamento acustico attraverso il rispetto delle norme vigenti in materia.

20.3 - Energia.

1. Per quanto riguarda la risorsa energia il R.U. oltre ad imporre il rispetto delle vigenti norme di legge in fatto di risparmio energetico, in particolare il D.Lgs 28/2011 art.11, definisce anche incentivi in termini di parametri edilizi e urbanistici finalizzati all'impiego di materiali che favoriscano il risparmio energetico sia nelle nuove costruzioni che negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, così come meglio definito all'art. 21, lo stesso regolamento edilizio comunale dovrà articolare l'attribuzione di detti incentivi in funzione della classe energetica da attribuire ai singoli edifici: in ogni caso si dovranno utilizzare accorgimenti progettuali tesi alla salvaguardia dei caratteri architettonici dei fabbricati sia in ambito urbano che agricolo.

2. È possibile realizzare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, impianti eolici, biomasse) oltre l'autoconsumo secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali e dal PTC della Provincia di Siena, in particolare l'art.13.22 della Disciplina del P.T.C.P.. L'installazione di tali tipi di impianti dovrà tuttavia preservare la qualità paesaggistica del territorio e dei centri urbani in particolare quelli di valore storico architettonico. Dovranno essere preservate le visuali paesaggistiche e i corridoi ecologici; la loro ubicazione deve essere preventivamente concordata con gli uffici tecnici comunali, che potranno avvalersi della Commissione comunale per il Paesaggio. In linea generale gli impianti fotovoltaici devono essere ubicati in maniera da non essere visibili dalle visuali di pregio paesaggistico e devono essere schermati da piante da quei lati che non necessitano di esposizione solare; prima dell'installazione di impianti eolici, comunque con altezza al rotore non superiore a 25 mt., deve essere verificato l'impatto acustico sulle aree limitrofe e sui corridoi ecologici; in ogni caso per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere supportata da un progetto di inserimento paesaggistico, al fine di consentire una valutazione sugli eventuali impatti prodotti al fine di preservare le visuali paesaggistiche di pregio.

3. Lungo le strade pubbliche e nei parcheggi deve essere preferibilmente utilizzata illuminazione alimentata da energia prodotta da fonti rinnovabili (pannelli solari) e/o a basso consumo energetico (led).

4. Per l'installazione di pannelli fotovoltaici dovranno essere privilegiate le coperture dei manufatti produttivi, commerciali e di servizio, compreso quelli per il ricovero dei mezzi agricoli nel territorio aperto. Si precisa che le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra sono individuate dall'allegato A alla l.r. 11/2011, come modificata dalla l.r. 56/2011.

5. Per quanto concerne l’istallazione di impianti per la produzione di energia alimenti da biomasse, deve essere valutata in ordine alla possibilità di individuare il sito per la centrale di produzione in ambito dove sia al contempo facilmente reperibile la materia prima necessaria all’alimentazione, tenuto conto della sua capacità rigenerativa e delle condizioni riferibili alla cosiddetta filiera corta, nonché alle ripercussioni sulle infrastrutture e sul traffico.

20.4 - Suolo e Sottosuolo.

1. La realizzazione di sbancamenti o consistenti riporti (per es. rilevati stradali, piazzali) o ogni azione che comporti modifica all'assetto planoaltimetrico del suolo, dovrà essere effettuato tramite la presentazione di un apposito progetto di sistemazione dell'area supportato da uno specifico studio geologico-tecnico in cui sia valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto; in ogni caso i movimenti di terra e di sbancamenti determinati anche da esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli, oltre a salvaguardate la stabilità dei terreni e il corretto drenaggio degli stessi, dovranno perseguire l’obiettivo della ricostituzione di un paesaggio agrario coerente con il contesto paesaggistico dei luoghi, anche con interventi di carattere vegetazionale.

2. Il materiale di risulta di scavi dovrà essere di norma sistemato in loco; il materiale di rinterro e quello da utilizzare per sistemazioni funzionali o ambientali dovrà essere di qualità idonea alla natura del suolo, al tipo di intervento e agli effetti prevedibili. Le destinazioni di eventuali materiali di risulta eccedenti e le provenienze di materiali per rilevati o rinterri dovranno essere preventivamente concordati con gli uffici tecnici comunali.

3. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno o in prossimità di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti.

4. È fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

5. Ai sensi dell'art. 32-15b delle N.T.A. del P.S. e dell'art. 5.2 delle presenti norme i "Siti di interesse mineralogico" costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardeng.

6. Per tali aree è possibile intervenire attraverso progetti di valorizzazione didattica e/o sfruttamento economico/turistico supportati da specifici studi e analisi di carattere geologico-ambientale, comunque condivisi da parte della Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'art.10.6.5. della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

7. Per quanto riguarda aree già individuate dal P.A.E.R.P. come aree soggette a bonifica ambientale ed altre che dovessero essere individuate sul territorio, non ancora censite, dovranno essere intraprese tutte le iniziative atte a imporre ai soggetti interessati il risanamento dei siti secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.

8. In caso di interventi di nuova edificazione e/o di ristrutturazioni significative, qualora si rilevino livelli di gas randon superiori a 200 Bq/mc, è necessario adottare soluzioni progettuali idonee per ridurre il rischio di inquinamento per gli abitanti tramite la progettazione di vespai areati e scannafossi areati dei locali destinati a residenza posti ai piani terra e la messa in opera di barriere impermeabili.

20.5 - Paesaggio.

1. Il paesaggio è inteso nella sua accezione più ampia come paesaggio naturale, agrario e urbano. Al fine di salvaguardare la percezione e la fruizione del paesaggio naturale, storico ed architettonico nel suo complesso, all'interno del concetto di "paesaggio" vengono ricompresi nel presente R.U., in un "unicum" inscindibile, le "emergenze ambientali del paesaggio agrario" individuate dal P.T.C. della Provincia di Siena e riportate nelle Tavv. 03-11 di R.U., nonché i centri, gli aggregati ed i beni storico-architettonici (con le relative aree di pertinenza paesaggistica).

2. Il RU fa propri gli obiettivi di qualità e le azioni prioritarie individuate nelle schede di paesaggio del P.I.T. regionale, Ambito 32 Chianti, Ambito 33a Area senese: Sub-ambito Crete Senesi, Ambito 33c Area senese: Sub-ambito Siena e masse di Siena e Berardenga, nonché gli indirizzi e le prescrizioni desunti dal P.T.C. della provincia di Siena, relativi al Comune di Castelnuovo Berardenga ricompreso nella Unità di Paesaggio 3 Chianti Senese, Unità di Paesaggio 5 Siena, Masse di Siena e della Berardenga e Unità di Paesaggio 8 Crete d'Arbia. In particolare il R.U. fa proprie le azioni prioritarie relativamente alle caratteristiche del suolo, dei corsi d'acqua e della vegetazione, ai caratteri del paesaggio agrario e boschivo, agli insediamenti storici e alle infrastrutture. Il R.U. contiene precisi indirizzi e prescrizioni affinché il paesaggio, così come indicato nelle schede del P.I.T., conservi, pur nell'ambito di legittime esigenze di trasformazione, i caratteri del paesaggio tipico di queste aree.

In particolare dovranno essere adottati i seguenti criteri e indirizzi:

  • Tutelare il sistema insediativo rurale e il patrimonio edilizio storicizzato con particolare riguardo alla sistemazione delle pertinenze esterne e alla realizzazione delle piscine, vietando delimitazioni fisiche degli spazi a comune e favorendo essenzialità e armonia delle sistemazioni esterne con il contesto;
  • Valutare in sede di progetto l’inserimento delle volumetrie interrate o fuori terra nel contesto paesaggistico, limitare l’apertura di nuovi fronti di costruito, gli eccessivi sbancamenti del terreno e favorire il riutilizzo della viabilità esistente;
  • Privilegiare linguaggi architettonici contemporanei anche per la realizzazione di edilizia eco-sostenibile evitando soluzioni progettuali di tipo vernacolare, impostate su modellistiche progettuali predefinite e decontestualizzate, privilegiando la semplicità di impianto plani volumetrico;
  • Garantire una essenzialità delle sistemazioni di arredo e delle pertinenze e delle recinzioni anche al fine di non riproporre “immagini stereotipate della toscana rurale”;
  • Realizzare una illuminazione pubblica che non alteri i caratteri cromatici dei beni storici, disciplinando anche l’utilizzo dell’illuminazione nel territorio aperto, anche al fine del contenimento energetico e dell’inquinamento luminoso;
  • Rispettare nell’inserimento di nuovi edifici rurali criteri insediativi coerenti con il contesto poderale, ricorrendo a tipologie riferibili a modelli locali;
  • Sottoporre gli interventi che determinano un mutamento di destinazione d’uso agricola degli annessi alla preventiva valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica rispetto al contesto; dove sia valutata l’incompatibilità della riconversione è ammessa la collocazione delle quantità di recupero in altra area all’interno degli ambiti urbani e/o di influenza urbana;
  • Disincentivare anche tramite prescrizioni in ordine alle destinazioni d’uso, i frazionamenti che portino la separazione dei fondi dagli immobili e dagli annessi rurali;
  • Assicurare la percezione visiva dei paesaggi dai tracciati ad alta panoramicità, limitando la realizzazione di nuovi fronti di costruito lungo le stesse viabilità prive di insediamenti;
  • Garantire la qualità estetica, funzionale e percettiva delle nuove infrastrutture per la mobilità.

20.5.1- Emergenze ambientali del paesaggio agrario

1. Per le "emergenze ambientali del paesaggio agrario" (Tavv. 03 di R.U.) valgono le definizioni contenute nella Disciplina del P.T.C.P. di Siena, artt.8 e 13.24:

  • - a maglia fitta quelle caratterizzate dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali - vite/ulivo/seminativi - della forma e dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini, in genere coincidenti con la rete scolante principale;
  • - a maglia media quelle caratterizzate dalla eliminazione delle colture arboree, orientamenti a seminativi o prato-pascolo, accorpamento e semplificazione dei campi, mantenendo tuttavia elementi della viabilità poderale e la forma dei confini più ampi con permanenza di siepi e di presenze arboree;
  • - a maglia larga quelle caratterizzate dalla ristrutturazione totale della maglia dei campi, della rete scolante e della viabilità poderale, con accorpamenti su grandi dimensioni dei campi, in genere superiori all'ettaro, nonché eliminazione totale delle colture arboree tradizionali e di ogni forma di vegetazione arborea e arbustiva.

2. In tutti i paesaggi caratterizzati dalla attività agricola deve essere salvaguardata e tutelata la tessitura agraria presente in quanto emergenza paesaggistica per i suoi molteplici ruoli paesaggistici (ecologico-ambientali, storico-culturali, estetico-percettivi e dell'aspetto sensibile).

3. Per quanto riguarda il paesaggio urbano all'interno delle UTOE a prevalente carattere residenziale e produttivo esso dovrà arricchirsi delle componenti vegetazionali tipiche della zona.

4. Qualora la tessitura abbia subito gravi processi di semplificazione rispetto ai tre predetti tipi di maglia, ogni nuovo intervento previsto deve prevedere la conservazione, la valorizzazione e/o il ripristino della tessitura agraria in modo da ricucire le relazioni paesaggistiche interrotte, comportare una maggior diversificazione al paesaggio tramite un migliore equilibrio del drenaggio e/o della gestione delle acque superficiali (processi di erosione, dilavamento, stabilità dei versanti), arricchimento biologico (creazione di habitat, aumento della biodiversità), ricchezza visiva e percettiva, e riconoscibilità.

5. Per quanto concerne gli specifici interventi finalizzati alla tutela e alla conservazione del paesaggio agrario si deve fare riferimento all'art.13.24 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

6. Le componenti vegetazionali tipiche della Zona sono le seguenti: Leccio, Roverella, Querce, Acero campestre, Carpini, Salice, Pioppo, Bosso, Castagno, Carpino bianco, Nocciolo, Corniolo, Olmo, Orniello, Corbezzolo, Viburno.

7. Sia le aree a verde pubblico che le aree a verde privato e le aree al contorno degli abitati dovranno fare riferimento a tali tipologie di specie arboree, articolandole nelle fasi di progettazione urbanistica.

20.5.2- Aree con sistemazioni agrarie storiche

1. Sono le parti del territorio in cui sono visibili e sufficientemente ben conservate sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.

2. Ai sensi dell'art. 21-4b delle N.T.A. del P.S. e dell'art.5.2 delle presenti norme le Aree con sistemazioni agrarie storiche costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

3. Gli interventi in tali aree devono esse effettuati nel rispetto:

  • - delle caratteristiche planoaltimentriche delle sistemazioni;
  • - delle opere di contenimento (muri a secco, ciglioni,lunette, etc.) nel loro stato di consistenza funzionale e formale;
  • - delle caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • - delle alberature segnaletiche, del micro reticolo idrografico e delle opere e sistemazioni idraulico-agrarie.

20.5.3- Formazioni calanchive e biancane

1. Rappresentano le forme dinamiche dell'erosione operata dalle acque meteoriche sulle argille e costituiscono una componente rilevante del paesaggio del territorio di Castelnuovo Berardenga. Esse si riconoscono nei seguenti luoghi:

  • - Monteapertaccio;
  • - Fosso dell'Amo;
  • - Banditone;
  • - Casa Coppi.

2. Ai sensi dell'art. 25-8b delle N.T.A. del P.S. e dell'art.5.2 delle presenti norme le formazioni calanchive e le biancane costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

4. Gli interventi in tali aree devono esse effettuati nel rispetto:

  • - della naturalità della evoluzione morfologica;
  • - della naturalità del deflusso delle acque al piede dei calanchi;
  • - del congruo distacco delle pratiche agricole dalla corona del calanco o dall'affioramento argilloso;
  • - della vegetazione pioniera, ripariale, vegetazione isolata e linguine di bosco;
  • - delle attuali forme di coltivazione agraria di tipo estensivo.

20.5.4- Aree di pertinenza dei Centri, degli Aggregati e dei Beni storico-architettonici

1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti i Centri urbani, gli Aggregati e gli edifici e complessi di pregio storico e architettonico, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio.

2. Ai sensi dell'art. 26-9b delle N.T.A. del P.S. e dell'art.5.2. le pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

3. Gli interventi in tali aree devono esse effettuati nel rispetto:

  • - della trama fondiaria e delle articolazioni colturali;
  • - delle opere di sistemazione del terreno;
  • - delle opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  • - delle sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  • - degli accessi e delle recinzioni;
  • - degli arredi fissi in genere;
  • - delle visuali panoramiche.

4. All'interno delle aree di cui al primo comma, quando determinate da aggregati vigono le prescrizioni di cui all'artt. 13.12, 13.13 e 13.14 della disciplina del P.T.C.P. di Siena.

5. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione previsti sia in ambito urbano che nel territorio aperto, ricompresi nelle aree di pertinenza degli aggregati del PTCP (art.13.13 della Disciplina del PTCP) la cui procedura autorizzativa è di competenza comunale, compreso i PAPMAA, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • Ogni progetto di trasformazione deve essere corredato da idonee analisi paesaggistiche adeguate alle dimensioni dell’intervento, al fine di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio di tipo ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive-percettive, tramite studi planivolumetrici di inserimento nel contesto di aggregato del nuovo edificato e delle sistemazioni degli spazi esterni. In tali interventi sono da salvaguardare le visuali, privilegiare la prossimità a manufatti esistenti, e utilizzare la viabilità esistente, dando priorità, ove possibile, al recupero e all’eventuale ampliamento dei manufatti sottoutilizzati.
  • La nuova edificazione di completamento all’aggregato deve essere coerente con la morfologia di impianto dell’aggregato stesso, rispettare il rapporto tra costruito e non costruito, anche articolandosi in più manufatti, e privilegiare la loro collocazione in prossimità degli edifici esistenti.
  • Le sistemazioni ambientali degli spazi aperti devono essere contenute in un idoneo progetto di architettura del paesaggio, privilegiando l’utilizzo di specie vegetali coerenti con il contesto paesaggistico e la valorizzazione di eventuali tracce di sistemazioni colturali presenti. Non è consentito, o comunque è da limitare, l’introduzione di recinzioni al fine di evitare l’inserimento di caratteri urbani nel paesaggio rurale.

6. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione previsti sia in ambito urbano che nel territorio aperto che ricadono nelle aree di pertinenza dei BSA del PTCP (art.13.14 della Disciplina del PTCP) la cui procedura autorizzativa è di competenza comunale, compreso i PAPMAA, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • Ogni progetto di trasformazione nelle suddette aree deve essere corredato da idonee analisi paesaggistiche redatte in adeguata scala di lettura, al fine di salvaguardare e valorizzare le relazioni che il BSA ha istaurato con il contesto paesaggistico, di carattere ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visivo-percettive; tali analisi devono essere corredate di studi planivolumetrici e sezioni paesaggistiche che dimostrino il corretto inserimento del nuovo edificato e delle sistemazioni degli spazi esterni nel contesto di tutela paesaggistica, sia nello stato attuale che di progetto;
  • Devono essere adottate soluzioni progettuali che utilizzino e razionalizzino la viabilità esistente e gli spazi aperti/aie già in uso;
  • In caso di aree a seminativo esistenti adiacenti l’area di nuovo intervento, deve essere prevista una fascia arborea tra l’edificato ed il terreno seminativo;
  • I nuovi volumi devono essere collocati in maniera integrata e coerente con i processi storici di formazione del nucleo soggetto a tutela, quand’anche si usino forme e materiali diversi da quelli consolidati storicamente; i nuovi corpi di fabbrica devono presentare forme compatibili con quelle esistenti, anche articolati in più manufatti;
  • In via prioritaria dovrà essere privilegiato il recupero e la rifunzionalizzazione dei manufatti inutilizzati tramite l’approccio concettuale e progettuale del restauro; è ammessa l’utilizzazione di un organismo edilizio a usi diversi da quello originario purchè gli effetti dell’intervento previsto non siano in contrasto con la permanenza degli elementi che caratterizzano il BSA ed il suo rapporto con il contesto.

20.5.5- Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale

1. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità.

2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi.

3. Ai sensi dell'art. 29-12b delle N.T.A. del P.S. e dell'art.5.2. i siti e i percorsi di eccezionale apertura visuale e panoramica costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

4. Gli interventi in tali aree devono esse effettuati nel rispetto:

  • - della libera accessibilità dei luoghi;
  • - dell'assenza di ostacoli alla visione;
  • - della tutela dall'inquinamento luminoso.

5. Oltre alle prescrizioni di cui sopra devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art. 13.11 del P.T.C.P. di Siena.

20.5.6 - Persistenze di paesaggio agrario storico

1. Sono le parti del territorio di particolare valore storico testimoniale e paesaggistico dovuto ai forti caratteri di persistenza della trama fondiaria, delle utilizzazioni agricole del suolo, delle forme di appoderamento e di insediamento individuate nelle Tavv.04 a,b.

All’interno di tali aree è vietata:

  • ogni nuova costruzione stabile;
  • l’installazione di serre stagionali o fisse;
  • l’installazione di manufatti precari;
  • la realizzazione di strutture ricreative e di piscine;
  • l’installazione di impianti per il trasporto di energia, ripetitori o antenne;
  • l’utilizzazione dei terreni a scopo di deposito.

20.6 - Rifiuti.

1. Nei nuovi insediamenti ed in quelli esistenti si dovranno prevedere idonee isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

2. Le "isole ecologiche" devono essere progettate con soluzioni ambientalmente ed architettonicamente compatibili con l'ambiente naturale e urbano circostante nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.

3. Nelle nuove costruzioni e nei limiti del possibile negli interventi di ristrutturazione è opportuno prevedere soluzioni esteticamente ed igienicamente sostenibili per la raccolta "porta a porta" laddove praticata.

4. Sono da favorire e sostenere la raccolta di rifiuti industriali, inerti da demolizione e rifiuti ingombranti in modo consortile all'interno nelle aree industriali-artigianali, così come la raccolta del verde e delle sostanze organiche attraverso la creazione di una o più aree di stoccaggio delle stesse, e attraverso la diffusione di "compost" di carattere familiare.

5. Gli interventi volti all'implementazione della raccolta differenziata e alla riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali hanno quale obbiettivo la riduzione dei costi relativi allo smaltimento a carico della cittadinanza. Gli interventi attuati perseguono il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata definito dalle normative e dai piani di settore vigent.

6. Non è ammesso lo stoccaggio anche temporaneo di qualunque tipo di rifiuti, compresi quelli classificati come "inerti" e "non pericolosi", se non nei termini dettati dalla normativa in materia.

7. Oltre alle prescrizioni di cui sopra devono essere rispettati gli indirizzi di cui all'art. 11.4.3 della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

20.7 - Radiazioni non ionizzanti.

1. Per le reti elettriche ad alta tensione i limiti delle Distanze di Prima Approssimazione (D.P.A.) il R.U. definisce le seguenti prescrizioni ambientali:

  1. a) ove necessario, in accordo con gli enti competenti, spostamento di quelle parti di elettrodotti ad alta tensione che attraversano centri abitati o centri produttivi o zone di particolare valore paesaggistico in posizione più lontana dagli insediamenti e dalle aree vulnerabili;
  2. b) in caso di istituzione di nuove linee, verifica della possibilità di adozione di linee sotterranee a tutela della salute umana, delle visuali paesaggistiche e delle reti ecologiche funzionali;
  3. c) evitare nuovi insediamenti in prossimità di linee elettriche ad alta tensione.
  4. d) la Distanza di Prima Approssimazione di cui sopra è da ritenersi valida nei tratti lineari; in caso di interventi in prossimità di "nodi", così come comunicato dalla Regione Toscana e da T.E.R.N.A., devono essere effettuate specifiche rilevazioni al fine di valutare l'effettiva intensità dei campi elettromagnetici.
  5. e) attuazione, in accordo con gli enti competenti, degli interventi di messa in sicurezza delle linee elettriche AT e MT per ridurre i fenomeni di collisione e di elettrocuzione per la fauna selvatica.

2. Fino all'approvazione del Programma comunale degli impianti, l'istallazione di antenne, ripetitori radiotelevisivi e parabole è da effettuare nel rispetto dei criteri localizzativi di cui all'art.11 della L.R. 49/2011. Per quanto riguarda i ripetitori esistenti, in particolare quello ubicato a Vagliagli, dovranno essere effettuati controlli da parte dell'ARTAP al fine di verificare la compatibilità della presenza di tali impianti nei centri urbani. In attesa della redazione del programma di cui sopra, non è comunque consentita la realizzazione di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazioni all’interno delle seguenti aree:

  • nelle aree adiacenti a scuole, case di cura, strutture di accoglienza sociale e sanitaria ed edifici pubblici per un raggio di almeno 200 mt.;

Non è altresì consentita la realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione all’interno delle seguenti aree di invarianza paesaggistica-ambientale, così come perimetrate nelle Tavv. 3a, 3b del RU:

  • edifici e beni storico e architettonici censiti nel SIT comunale con attribuzione di classe di valore 1 e 2 in un raggio di ml. 100 misurati a partire dal perimetro dell’edificio;
  • infrastrutturazione ecologica;
  • in adiacenza o in prossimità di aree con sistemazioni agrarie storiche e di filari alberati individuati quali sistemi di invarianza paesaggistico ambientale.

In presenza di Schede Norma valgono le prescrizioni in esse contenute.

Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione presente negli insediamenti, la progettazione e l’istallazione di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazione è subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico, da monitorare periodicamente.

20.8 - Risorse naturali e biodiversità.

1. Per quanto concerne le connessioni ecologiche sono favoriti interventi di mantenimento, corretta gestione e implementazione del verde urbano e delle sistemazioni agrarie tradizionali, compresi filari di alberature, boschetti e siepi anche non lineari oltre ad azioni a tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee e del reticolo idraulico superficiale, anche minore e delle sue fasce ripariali e pertinenze idrauliche.

2. Sono oggetto di specifica tutela, oltre al Sito di Interesse Regionale "Crete di Camposodo e Crete di Leonina" e il Sito di Interesse Regionale "Monti del Chianti" definiti dalla L.R. 56/2000, i boschi e le sistemazioni agrarie tradizionali.

3. Sono favoriti tutti gli interventi gestionali volti a ridurre la problematica della diffusione di specie alloctone sia animali che vegetali, così da permettere la salvaguardia delle dinamiche ecosistemiche e la tutela di specie autoctone anche di pregio.

4. Fra le risorse naturali rientrano anche "i patriarchi vegetali", ovvero gli individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza dei caratteri biologici locali e del rapporto uomo/ambiente; essi, ai sensi dell'art. 27-10b delle N.T.A. del P.S. e dell'art.5.2. delle presenti norme, costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga. Per essi sono possibili interventi nel rispetto:

  • - della vita naturale dell'individuo vegetale;
  • - della visibilità prossima e remota;
  • - dell'accessibilità esistente;
  • - della tutela dall'inquinamento luminoso.

5. Fra le risorse naturali rientrano anche "le Aree tartufigene"; esse, ai sensi dell'art.33-16b e dell'art. 5.2. delle presenti norme, costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga, in quanto risorsa naturale da preservare, legata alla tradizione del territorio e alla sua economia. A tal fine occorre preservare le caratteristiche dell'ecosistema impedendo lo sconvolgimento del suo l'assetto. All'interno delle suddette aree sono esclusi i seguenti interventi:

  • - la nuova edificazione;
  • - i movimenti di terra, salvo opere di sistemazione idraulica e agraria;
  • - la realizzazione di nuove infrastrutture quali strade, linee elettriche interrate od acquedotti nonché impianti di depurazione a dispersione.

6. Fra le risorse naturali rientrano anche "le Aree atte alla istituzione di "Aree Naturali Protette di Interesse Locale" (A.N.P.I.L.) così definite : "Parco fluviale dell'Arbia", "Parco fluviale dell'Ambra" e "Parco fluviale dell'Ombrone", caratterizzate da qualità ambientali idonee ad una loro fruizione pubblica nell'ambito del tempo libero, delle attività sportivo-motorie, culturali e ricreative, termali, della osservazione e studio dei fenomeni naturali; esse ai sensi dell'art.. 22-5b delle N.T.A. del P.S. e dell'art.5.2. delle presenti norme costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga. Ai fini della loro tutela si deve fare riferimento agli indirizzi e alle prescrizioni contenuti nelle leggi regionali in materia.

7. Fra le risorse naturali rientra anche "l'infrastrutturazione ecologica" costituita dalle parti di territorio comprendenti e circostanti le aste fluviali ancorché non classificate, riconosciute di valore strategico sotto il profilo ecologico, idrologico, ambientale e naturale in genere; esse, ai sensi dell'art. 20-3b delle N.T.A. di P.S. e dell'art.5.2. delle presenti norme , costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga. Per tali risorse devono essere salvaguardate:

  • - la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci (acque salmonicole) di cui alla normativa vigente;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno;
  • - le formazioni arboree di ripa e golena;
  • - le superfici libere golenali.

8. Il R.U., nell'ottica auspicata dal P.T.C.P., assume come propri gli obiettivi della Convenzione sulla Biodiversità biologica della Convenzione di Rio de Janeiro del 1992. A tale scopo devono essere salvaguardate le risorse naturali della flora e della fauna tipiche della zona nel territorio aperto, nelle aree boscate, tutelando altresì quegli elementi di biodiversità ancora presenti negli ambiti urbani. I corridoi ecologici di cui all'art. 15.32 delle presenti norme devono rappresentare una infrastrutturazione necessaria al fine di garantire il mantenimento della biodiversità e delle dinamiche che la caratterizzano, pertanto devono essere rispettati gli indirizzi di cui agli artt. 10.5 e 10.5.3. della Disciplina del P.T.C.P. di Siena.

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55